DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 6 maggio 2002, n. 700
Approvazione delle modalita' e procedure per l'assegnazione, concessione, impegno e liquidazione alle Province delle risorse per gli interventi relativi al programma triennale di intervento sulla rete di interesse regionale
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Premesso:
- che la L.R. 21 aprile 1999, n. 3 come modificata dalla L.R. 4
maggio 2001, n. 12 all'art. 162, comma 2, lett. b) stabilisce che la
Regione provveda alla programmazione dei nuovi interventi di
riqualificazione, ammodernamento, sviluppo e grande
infrastrutturazione della rete di interesse regionale, attraverso il
programma triennale;
- che inoltre all'art. 167, comma 3 la medesima legge stabilisce che
l'assegnazione e l'erogazione delle risorse avvenga secondo modalita'
e procedure definite dalla Giunta regionale;
- che con delibera di Consiglio n. 310 del 19/12/2001 e' stato
approvato il programma triennale 2002/2004 di intervento sulla rete
viaria di interesse regionale;
- che con tale deliberazione il Consiglio ha indicato:
- l'assegnazione delle quote destinate ad opere di manutenzione
straordinaria per gli anni 2002/2003/2004;
- le quote per opere sul demanio provinciale di interesse regionale
conseguenti ad eventi eccezionali o calamitosi, per gli anni
2002/2003/2004;
- la quota per gli interventi di riqualificazione, ammodernamento,
sviluppo e grande infrastrutturazione della rete viaria di interesse
regionale, definiti sulla base degli obiettivi di sviluppo e
miglioramento stradale individuati dal PRIT, indicando per ciascun
intervento l'anno di presunta cantierabilita';
- le risorse complessive per gli interventi di cui al comma 2,
lettere d, e, f dell'art. 167 della L.R. 3/99 come modificata dalla
L.R. 12/01;
- quali destinatari dei finanziamenti, le Province territorialmente
interessate ai diversi interventi o, qualora l'opera ricada in piu'
territori provinciali, una sola Amministrazione, previa convenzione
fra le Amministrazioni interessate;
- che inoltre il Consiglio, con la medesima delibera, ha rimandato ad
un successivo atto della Giunta regionale l'assegnazione dei
finanziamenti degli interventi contenuti nel programma triennale,
stabilendo che tale assegnazione dovra' essere definita sulla base
del criterio della cantierabilita' e cioe' dello stato di
progettazione e di acquisizione dei pareri di legge di ogni singola
opera, nonche' delle risorse annualmente disponibili sui
corrispondenti capitoli di bilancio;
- che per risorse annualmente disponibili si intendano le risorse
"complessive", ivi comprese le quote di finanziamento di altri
soggetti cofinanziatori;
considerato, che al fine di attivare il programma triennale
regionale, si rende urgente provvedere, ai sensi del comma 3
dell'art. 167 della citata legge regionale, all'approvazione delle
modalita' e delle procedure per l'assegnazione e l'erogazione delle
risorse finanziarie, nonche' le procedure a cui dovra' attenersi il
Servizio Viabilita' nell'istruttoria finalizzata alla stessa
assegnazione, in attuazione del criterio della cantierabilita'
individuato dal Consiglio e sopra riportato;
valutata pertanto la necessita' che il Servizio Viabilita' effettui
un monitoraggio sulla copertura finanziaria delle opere, nonche'
sullo stato della progettazione definitiva e dell'acquisizione dei
pareri, che qui viene definito "cantierabilita' programmata", al fine
di avere un quadro sempre aggiornato della programmazione temporale
degli interventi da parte delle Province, e di predisporre
l'istruttoria necessaria all'assegnazione;
ritenuto opportuno che tale monitoraggio debba accertare in
particolare:
1) la copertura finanziaria, anche delle quote di cofinanziamento;
2) la "cantierabilita' programmata", ossia la tempistica della
progettazione definitiva e quella dell'acquisizione della seguente
documentazione: pareri ambientali, ai sensi della L.R. 9/91 e
successive modifiche, comunicazione dell'avvenuto avvio del
procedimento, ai sensi dell'art. 7 della Legge 241/90, conformita'
alla pianificazione vigente;
dato atto dei pareri favorevoli espressi in merito alla presente
deliberazione, ai sensi del quarto comma dell'art. 37 della L.R.
43/01 e della propria deliberazione n. 2774 del 10 dicembre 2001:
- di regolarita' tecnica, reso dalla Responsabile del Servizio
Viabilita', ing. Maria Cristina Baldazzi;
- di legittimita', reso dal Direttore generale alla Programmazione
territoriale e Sistemi di mobilita', dott. Roberto Raffaelli;
su proposta dell'Assessore alla Mobilita' e Trasporti,
a voti unanimi e palesi, delibera:
a) di approvare le seguenti modalita' di assegnazione, concessione,
impegno e liquidazione delle risorse per l'attuazione del programma
triennale di intervento sulla rete di interesse regionale.
A) Istruttoria
1. Ogni anno la Regione, con lettera alle Province, avvia
l'istruttoria sullo stato di "cantierabilita' programmata" delle
opere contenute nel programma triennale di intervento sulla rete di
interesse regionale, indicando le risorse regionali disponibili per
il programma stesso e stabilendo la data entro cui le Province sono
tenute ad inviare le informazioni richieste.
2. Tali informazioni, necessarie all'istruttoria tecnica, sono
relative a:
- copertura finanziaria di ciascuna opera;
- data programmata per l'approntamento tecnico del progetto
definitivo;
- data programmata per l'acquisizione, a corredo della progettazione
definitiva, della seguente documentazione: pareri ambientali, ai
sensi della L.R. 9/91 e successive modifiche, comunicazione
dell'avvenuto avvio del procedimento, ai sensi dell'art. 7 della
Legge 241/90, conformita' alla pianificazione esistente.
3. Nei casi in cui siano previsti cofinanziamenti, l'intervento o il
singolo stralcio funzionale puo' essere ammesso all'assegnazione
(fatte salve le disposizioni di cui ai punti successivi), a
condizione che la Provincia produca la dichiarazione della
disponibilita' finanziaria relativa a tali cofinanziamenti, che
dovra' essere formalizzata con idonea documentazione entro 15 giorni
dall'approvazione del bilancio degli Enti cofinanziatori o della sua
variazione e comunque non oltre 6 mesi dalla data dell'assegnazione.
4. La Regione, sulla base degli elementi di cui sopra, individua
l'ordine della "cantierabilita' programmata" delle opere, intesa come
data programmata del progetto definitivo completo della
documentazione di cui al punto A)2.
5. A parita' di data di "cantierabilita' programmata", e' considerato
prioritario l'intervento, o il singolo stralcio funzionale con un
importo maggiore di cofinanziamento.
B) Assegnazione
1. Ogni anno la Regione, nell'ambito delle opere contenute nel
programma triennale 2002/2004 di intervento sulla rete viaria di
interesse regionale, individua, con proprio atto deliberativo, quelle
oggetto dell'assegnazione, sulla base dell'ordine di "cantierabilita'
programmata" derivante dall'istruttoria di cui ai precedenti punti
A)3, A)4, e definisce le risorse da destinare a tali opere, sulla
base della disponibilita' del bilancio regionale, derivante dai
trasferimenti dello Stato di cui al DPCM 22/12/2000 e da propri
fondi, allocati rispettivamente sui seguenti capitoli di spesa:
- Cap. 45196 "Finanziamenti a Province per riqualificazione,
ammodernamento, sviluppo e grande infrastrutturazione della rete
viaria di interesse regionale e ulteriore manutenzione straordinaria
(artt. 99 e 101, DLgs 31 marzo 1998, n. 112 e art. 167, comma 2,
lettere A) e B), L.R. 21 aprile 1999, n. 3 e successive modifiche).
Mezzi statali" di cui all'UPB 1.4.3.3.16201;
- Cap. 45184 "Finanziamenti a Province per riqualificazione,
ammodernamento, sviluppo e grande infrastrutturazione della rete
viaria di interesse regionale e ulteriore manutenzione straordinaria
(art. 167, comma 2, lettere A) e B), L.R. 21 aprile 1999, n. 3 e
successive modifiche)" di cui all'UPB 1.4.3.3.16200.
2. In ottemperanza a quanto previsto dalla delibera di Consiglio
regionale n. 310 del 19 dicembre 2001 (punto 2) del dispositivo), gli
interventi previsti nel programma triennale possono anche essere
realizzati per stralci funzionali, in numero tuttavia non superiore a
quattro; e' altresi' possibile da parte delle Province accorpare piu'
interventi previsti nel programma triennale, effettuando un unico
appalto.
3. Nel caso un intervento sia realizzato per stralci funzionali, la
Provincia, ai fini dell'ammissione all'assegnazione del primo di tali
stralci, e' tenuta a produrre un atto deliberativo che fornisca il
quadro complessivo della programmazione temporale e finanziaria per
la realizzazione dell'intera opera.
C) Concessione e impegno dei finanziamenti
1. La concessione dei finanziamenti, nonche' la contestuale
assunzione dell'impegno di spesa sui competenti esercizi finanziari
in relazione alle prevedibili obbligazioni giuridiche di pagamento,
viene disposta, con atti formali del dirigente competente secondo la
normativa vigente, dietro presentazione del provvedimento di
approvazione del progetto definitivo, con l'indicazione dei mezzi di
copertura finanziaria dell'intervento.
2. Ad avvenuta aggiudicazione dei lavori, sulla base della
definizione dell'importo degli stessi lavori appaltati, la Regione
provvedera' a confermare o a ridurre l'importo del proprio
finanziamento, con contestuale disimpegno (qualora contabilmente
compatibile), in quota proporzionale, dell'economia conseguente
all'eventuale ribasso d'asta, fatta salva una quota non superiore al
5% dell'importo dei lavori appaltati ad incremento delle somme a
disposizione della stazione appaltante per eventuali imprevisti.
All'uopo l'Amministrazione provinciale beneficiaria dovra'
trasmettere:
- il provvedimento di approvazione del progetto esecutivo;
- l'atto di aggiudicazione dei lavori;
- la ridefinizione del quadro economico di progetto, tenuto conto del
ribasso d'asta e dell'eventuale maggiorazione della somma disposta
alla voce imprevisti;
- le principali tavole del progetto esecutivo preferibilmente su
supporto informatico, in formato da concordare, comprendenti almeno
la corografia in scala 1:25000 o in scala 1:10000, la planimetria in
scala 1:5000, il profilo longitudinale e le sezioni trasversali tipo.
D) Liquidazione ed erogazione dei finanziamenti
La liquidazione ed erogazione dei finanziamenti regionali viene
disposta, con atti formali del dirigente competente secondo la
normativa vigente, con le seguenti modalita':
1. per interventi di importo complessivo inferiore a 5 Meuro
(5.000.000,00 di Euro):
- una quota pari al 20% del finanziamento concesso ad approvazione
del progetto definitivo, per far fronte agli oneri di esproprio, alla
pubblicazione dei bandi e ad altre spese in conto del progetto;
- un anticipo, pari al 40% del finanziamento ridefinito a seguito
dell'aggiudicazione dei lavori, a presentazione del verbale di
consegna e della dichiarazione di inizio effettivo dei lavori;
- un acconto, pari al 35% del predetto finanziamento, dietro
presentazione della rendicontazione delle spese liquidate per un
importo complessivo non inferiore al 60% del costo dell'intervento,
mediante attestazione a firma del rappresentante legale dell'Ente e
del responsabile del procedimento;
- la restante quota a saldo a conclusione dei lavori, dietro
presentazione dell'atto di collaudo e di apposito provvedimento di
approvazione del rendiconto analitico delle spese complessivamente
sostenute (o impegnate per la conclusione degli atti espropriativi);
2. per interventi di importo complessivo superiore a 5 Meuro
(5.000.000,00 di Euro):
- una quota pari al 20% del finanziamento concesso ad approvazione
del progetto definitivo, per far fronte agli oneri di esproprio, alla
pubblicazione dei bandi e ad altre spese in conto del progetto;
- un anticipo, pari al 25% del finanziamento ridefinito a seguito
dell'aggiudicazione dei lavori, a presentazione del verbale di
consegna e della dichiarazione di inizio effettivo dei lavori;
- un acconto, pari al 25% del predetto finanziamento, dietro
presentazione della rendicontazione delle spese liquidate per un
importo complessivo non inferiore al 45% del costo dell'intervento,
mediante attestazione a firma del rappresentante legale dell'Ente e
del responsabile del procedimento;
- un ulteriore acconto, pari al 25% del predetto finanziamento,
dietro presentazione della rendicontazione delle spese liquidate per
un importo complessivo non inferiore al 70% del costo
dell'intervento, mediante attestazione a firma del rappresentante
legale dell'Ente e del responsabile del procedimento;
- la restante quota a saldo a conclusione dei lavori, dietro
presentazione dell'atto di collaudo e di apposito provvedimento di
approvazione del rendiconto analitico delle spese complessivamente
sostenute (o impegnate per la conclusione degli atti espropriativi).
Qualora, a conclusione dei lavori, le spese rendicontate risultassero
inferiori a quelle previste, l'ammontare del finanziamento verra'
proporzionalmente ridotto.
E) Monitoraggio e revisione
1. Il Servizio Viabilita' procede ad un monitoraggio della
programmazione della cantierabilita' programmata dei singoli
interventi, effettuata dalle Province, verificando in modo
particolare il rispetto della tempistica indicata dalle stesse in
fase di istruttoria.
2. Nel caso si verifichi una variazione rispetto alle date di
cantierabilita' programmata superiore a quattro mesi, la Giunta
regionale si riserva la facolta' di procedere alla revisione e
all'eventuale revoca delle assegnazioni delle quote relative a tali
opere.
3. La revisione delle assegnazioni puo' essere altresi' effettuata
dalla Giunta regionale, a fronte di:
- variazioni delle disponibilita' di bilancio;
- disponibilita' derivanti da ribassi d'asta relativi a opere le cui
quote siano state assegnate in precedenti programmi: di tali
disponibilita', una quota non inferiore al 40% dovra' essere
destinata ad opere previste nel programma triennale di intervento
sulla rete viaria di interesse regionale, specificamente dedicate
alla sicurezza stradale e alla tutela dell'utente debole, come
indicato nell'odg. n. 2356/1 del 19/12/2001;
- mancata formalizzazione della copertura finanziaria dell'intervento
cofinanziato, nei tempi previsti al precedente punto A)3.
4. Le Province nell'ambito della relazione che sono tenute a
trasmettere alla Regione sullo stato della viabilita' di interesse
regionale, in ottemperanza al disposto dell'art. 164, comma 3 della
L.R. 12/01, devono fornire anche specifiche indicazioni circa lo
stato della cantierabilita' programmata e degli appalti relativi agli
stralci degli interventi di cui al precedente punto B)3, ivi compresi
quelli per cui non sia previsto un cofinanziamento regionale. Nel
caso di mancato rispetto della cantierabilita' programmata per gli
stralci non oggetto di cofinanziamento regionale, la Regione ne
terra' conto nelle successive assegnazioni;
b) di stabilire che le presenti modalita' abbiano validita'
pluriennale se ed in quanto coerenti con le successive delibere di
Consiglio di approvazione dei futuri programmi triennali di
intervento sulla rete di interesse regionale, ed in ogni caso fino al
loro aggiornamento con atto deliberativo;
c) di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale
della Regione Emilia-Romagna.