DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 6 maggio 2002, n. 685
Indirizzi e modalita' di coordinamento delle funzioni delegate alle Province in materia di concessione dei contributi nel settore del commercio per il triennio 2002/2004
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
(omissis) delibera:
di approvare gli indirizzi e le modalita' di coordinamento delle
funzioni delegate alle Province in materia di concessione dei
contributi nel settore del commercio, ai sensi dell'art. 74 della
L.R. 21 aprile 1999, n. 3, (LL.RR. 41/97 e 14/90) per il triennio
2002/2004, indicati negli Allegati 1, 2 e 3 parti integranti e
sostanziali della presente deliberazione;
di pubblicare il presente atto, per estratto, limitatamente agli
allegati, nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
ALLEGATO 1
Indirizzi e modalita' di coordinamento delle funzioni delegate alle
Province in materia di concessione dei contributi nel settore del
commercio ai sensi della L.R. 41/97 per il triennio 2002/2004
1) Promozione dell'associazionismo e della cooperazione creditizia
(artt. 6 e 7)
In attuazione dell'art. 3, comma 1, si concorre allo sviluppo di
cooperative di garanzia e di consorzi fidi a livello locale,
provinciale e regionale mediante:
a) la concessione di contributi destinati alla formazione o alla
integrazione dei fondi rischi e del patrimonio di garanzia al fine di
fornire ai propri soci garanzie per l'accesso al sistema creditizio;
b) il conferimento di contributi finalizzati alla concessione da
parte dei medesimi, di contributi in conto interessi attualizzati
riguardanti i finanziamenti assistiti dalle garanzie di cui alla
lett. a).
1.1) Soggetti beneficiari
a) Le cooperative di garanzia e i consorzi fidi e di credito,
costituiti tra esercenti il commercio all'ingrosso, al dettaglio, su
aree pubbliche, la somministrazione di alimenti e bevande ed altri
operatori dei settori commercio, turismo e servizi, costituitisi al
fine di fornire ai propri soci: - garanzie per l'accesso al sistema
creditizio; - contributi in conto interessi attualizzati relativi ai
finanziamenti assistiti dalle summenzionate garanzie. Le cooperative
e i consorzi fidi debbono essere in possesso dei seguenti requisiti:
- avere sede legale ed operativa nel territorio della regione
Emilia-Romagna; - essere composti da almeno cinquanta piccole e medie
imprese, ai sensi del comma 2 dell'art. 5 della L.R. 41/97,
appartenenti ad una o piu' categorie economiche, ivi comprese quelle
del settore turismo; - concedere le prestazioni di garanzia con
valutazioni indipendenti dal numero delle quote sottoscritte o
versate da ciascun socio; - comunicare preventivamente, in caso di
liquidazione, le cause di scioglimento alla Regione e alla relativa
Provincia di competenza;
b) i consorzi e le cooperative di garanzia di secondo grado, aventi
sede nel territorio della regione Emilia-Romagna, costituiti da
almeno sei consorzi e cooperative di garanzia in possesso dei
requisiti di cui al precedente punto a).
E' altresi' condizione di ammissione al contributo la nomina da parte
della Giunta regionale del Presidente del Collegio sindacale.
1.2) Percentuali di riparto e misura dei contributi alle cooperative
di garanzia e ai consorzi fidi
I contributi, complessivamente destinati alla promozione
dell'associazionismo e della cooperazione, verranno ripartiti fra le
cooperative di garanzia e i consorzi fidi, in base ai seguenti
criteri:
a) per il 60% della disponibilita' di bilancio, in proporzione
all'importo globale delle operazioni di finanziamento a medio e lungo
termine, erogate nelle varie forme tecniche in uso presso gli
istituti bancari convenzionati, garantite dalle cooperative e dai
consorzi ed effettivamente erogate ed in essere alla chiusura
dell'ultimo esercizio precedente la data di presentazione della
domanda. L'importo dei contributi non potra' essere superiore al 2%
del volume delle operazioni di finanziamento suddette; e' comunque
garantito il massimo del contributo (2%) ai consorzi e alle
cooperative costituiti da meno di 3 anni rispetto alla data di
scadenza per la presentazione delle domande e per i primi due anni di
accesso ai contributi;
b) per il 40% della disponibilita' di bilancio, in proporzione
all'entita' del capitale sociale o del fondo consortile e degli altri
fondi, in sede di prima costituzione, ovvero all'incremento del
capitale sociale o del fondo consortile, esistenti alla chiusura
dell'esercizio sociale anteriore alla data di presentazione della
domanda di contributo, rispetto al capitale sociale o al fondo
consortile esistenti nell'esercizio precedente, nonche' in
proporzione all'incremento di tutti gli altri fondi rischi, fondi di
riserva o garanzia, costituiti mediante accantonamento di utili o
avanzi di gestione, nonche' da attribuzioni erogate a qualsiasi
titolo da Enti pubblici o soggetti privati, compresi i soci e gli
aderenti, che abbiano contribuito alla formazione di depositi
cauzionali o fondi fidejussori integrativi. Detti contributi non
potranno comunque superare l'importo del capitale sociale versato dai
soci o l'importo del fondo consortile costituito dai soci stessi e
l'importo degli altri fondi rischi, fondi di riserva o garanzia
iscritti a bilancio.
I contributi di cui al precedente punto b), concessi ai consorzi di
secondo grado, sono rapportati:
a) alla somma, in sede di prima costituzione, dei capitali sociali o
dei fondi consortili versati dai soci delle cooperative di garanzia o
dei consorzi fidi aderenti e degli altri fondi rischi, fondi di
riserva o di garanzia iscritti a bilancio;
b) all'entita' dell'incremento del capitale sociale o fondo
consortile nonche' degli altri fondi rischi, di riserva o garanzia
iscritti a bilancio.
L'importo dei contributi non puo' essere superiore al 30% della somma
risultante dalla lett. a) del precedente comma e al 50% della somma
risultante dalla lett. b) del precedente comma.
Qualora le richieste risultassero inferiori alle disponibilita' di
bilancio, le percentuali di riparto potranno essere modificate al
fine di consentire il completo utilizzo delle risorse disponibili; in
tale caso, la percentuale definitiva di riparto verra' stabilita
nella deliberazione annuale di assegnazione.
1.3) Assegnazione dei contributi in conto interessi attualizzati alle
imprese associate
Le cooperative di garanzia ed i consorzi fidi, con provvedimento del
proprio Organo deliberante, assegnano i contributi in conto interessi
attualizzati a favore delle imprese, escluse quelle del turismo, che,
utilizzando finanziamenti assistiti in tutto o in parte dalla
garanzia della cooperativa o del consorzio, realizzino programmi che
anche disgiuntamente prevedano:
a) l'acquisizione, la costrizione, il rinnovo, la trasformazione e
l'ampliamento dei locali adibiti o da adibire all'esercizio
dell'attivita' d'impresa e l'acquisizione delle relative aree;
b) l'acquisizione, il rinnovo e l'ampliamento delle attrezzature
necessarie per l'esercizio e l'attivita' di impresa, ivi compresi i
mezzi di trasporto ad uso esterno od interno.
Nella spesa complessiva puo' essere inclusa quella per la formazione
di scorte necessarie alla realizzazione dei programmi di investimenti
entro il limite massimo del trenta per cento del totale degli
investimenti.
Nella spesa complessiva ammissibile a contributo possono essere
compresi anche gli investimenti effettuati nell'anno solare
antecedente il termine per la presentazione della domanda da parte
della cooperativa o del consorzio di garanzia.
Gli interventi sono limitati ad imprese aventi sede legale ed
operativa in Emilia-Romagna, per unita' locali ubicate nel territorio
regionale.
Nella deliberazione di riparto annuale le singole Province
stabiliscono il termine entro il quale le cooperative ed i consorzi
di garanzia individuano le imprese destinatarie dei contributi in
conto interessi attualizzati ed il termine entro il quale le stesse
procedono al recupero, salvo compensazione con eventuali nuove
concessioni, dei fondi inutilizzati.
L'elenco delle imprese destinatarie dei contributi va inviato, a cura
del legale rappresentante della cooperativa o del consorzio, entro i
suddetti termini, al Presidente della rispettiva Provincia, con
l'indicazione dell'impegno finanziario assunto dalla cooperativa o
dal consorzio, per ciascuna iniziativa.
1.4) Misure dei contributi in conto interessi alle imprese associate
La misura del contributo e' determinata annualmente dalle singole
Province nella deliberazione di riparto annuale.
Detto contributo non puo' essere superiore a due punti, su
riferimento annuale, del tasso di interesse risultante dalla
convenzione stipulata tra la cooperativa o il consorzio fidi e
l'istituto di credito, indipendentemente dalla forma tecnica
adottata, per finanziamenti a medio e lungo termine.
La misura del contributo puo' essere elevata fino a sette punti nelle
aree comprese nell'Obiettivo 2 dei fondi strutturali comunitari
nonche' nei rimanenti territori compresi nelle Comunita' Montane.
Qualora i prestiti siano assistiti dalla concessione di finanziamenti
in conto interessi da parte di altri enti o istituti, la misura del
contributo viene proporzionalmente ridotta in modo che gli interventi
non superino globalmente i limiti sopra fissati.
1.5) Priorita'
Tra tutte le domande presentate ai fini della concessione dei
contributi in conto interessi le cooperative e i consorzi
considereranno prioritarie quelle relative a:
- interventi inseriti nell'ambito di un Progetto di valorizzazione
commerciale di aree urbane di cui all'art. 8 della L.R. 14/99;
- imprese di nuova costituzione;
- realizzazione di esercizi che svolgono congiuntamente all'attivita'
commerciale altri servizi di particolare interesse per la
collettivita', in comune e nelle frazioni con meno di 3.000 abitanti;
- riqualificazione e ammodernamento delle strutture distributive dei
centri storici e delle aree urbane a vocazione commerciale;
- riqualificazione e ammodernamento delle strutture distributive
nelle aree montane e rurali;
- imprese a conduzione o a prevalente partecipazione femminile.
2) Progetti di riqualificazione e valorizzazione della rete
commerciale (art. 10)
In attuazione all'art. 3, comma 3, lettere a), b) e c) della L.R.
41/97 sono concessi contributi in conto capitale per:
1) la redazione e la realizzazione di progetti relativi ad iniziative
di riqualificazione e di valorizzazione commerciale di vie, aree o
piazze, ovvero dei centri storici con priorita' alle zone
pedonalizzate, a traffico limitato, e ad aree urbane a vocazione
commerciale, con particolare riferimento a progetti di valorizzazione
commerciale di aree urbane, predisposti ai sensi dell'art. 8 della
L.R. 14/99, come previsto dalle suindicate lettere a) e b);
2) la sistemazione e la riqualificazione di aree mercatali, ai sensi
della suindicata lett. c).
Tali iniziative possono essere realizzate anche per stralci
funzionali.
Le iniziative di cui al precedente punto 1) debbono essere promosse a
seguito dell'avvenuta concertazione tra i soggetti pubblici e
privati, singoli e associati, interessati e devono consistere in un
insieme sistematico e coordinato di interventi finalizzati alla
valorizzazione commerciale dell'area prescelta.
Strumenti fondamentali di queste forme di concertazione possono
essere accordi, convenzioni, intese assunti ai sensi delle normative
nazionali e regionali vigenti.
Dette iniziative di cui al punto 1) possono ricomprendere:
a) opere di riqualificazione e ammodernamento dei punti vendita
all'interno dell'area prescelta;
b) la redazione di progetti relativi alla riqualificazione e
valorizzazione commerciale dell'area, il coordinamento e la gestione
delle attivita' concernenti iniziative promozionali e commerciali,
orari, vendite promozionali, saldi, servizi collettivi, campagne
pubblicitarie;
c) il miglioramento dell'arredo urbano.
Sono escluse in ogni caso, le merci, i materiali di consumo e
minuteria, i contratti di manutenzione ordinaria e di consumo, le
spese di utenza e beni usati.
2.1) Soggetti beneficiari
a) I consorzi e le societa' anche in forma cooperativa, o gruppi di
operatori commerciali e dei servizi fra loro temporaneamente
convenzionati, senza fini di lucro, costituiti fra piccole e medie
imprese, eventualmente con la partecipazione di Enti locali;
b) Enti locali convenzionati con piccole e medie imprese o loro forme
associate;
c) i Centri di assistenza tecnica di cui all'art. 23 del DLgs 31
marzo 1998, n. 114.
2.2) Misura dei contributi e cumulabilita'
II contributo e' concesso per un ammontare che per ogni singola
iniziativa non puo' superare Euro 154.500 e nella misura massima
rispettivamente del 50% delle spese ammesse in caso di domande
presentate da operatori privati e del 30% in caso di domande
presentate da Enti locali.
I suddetti contributi sono cumulabili con altre provvidenze in conto
capitale erogate da altri Enti pubblici, fino al raggiungimento del
limite percentuale del 70%.
2.3) Priorita'
La valutazione dei progetti, ai fini della predisposizione delle
graduatorie relative, deve tenere conto dei seguenti elementi:
- iniziative coordinate con ulteriori interventi relativi alla
mobilita', riqualificazione urbana ecc., finanziati con altre leggi
regionali o con altri fondi hanno titolo di priorita' o iniziative
che rappresentano ulteriori stralci funzionali di un progetto gia'
precedentemente e parzialmente ammesso;
- localizzazione dell'intervento in un Comune dove e' stata
rilasciata, ai sensi dell'art. 9 del DLgs 114/98, un'autorizzazione
per una grande struttura di vendita commerciale o in comune
limitrofo;
- localizzazione dell'intervento nell'ambito di un'area avente le
caratteristiche indicate all'art. 10, comma 1, lett. b) del DLgs
114/98;
- intervento riguardante l'attivazione di esercizi polifunzionali, di
cui all'art. 9 della L.R. 14/99.
Gli interventi rientranti nell'ambito di un Progetto di
valorizzazione commerciale di aree urbane di cui all'art. 8 della
L.R. 14/99, avranno copertura con stanziamenti in capitoli specifici.
Qualora tali stanziamenti non risultassero sufficienti, tali
interventi dovranno essere considerati prioritari nelle graduatorie
di cui all'art. 10.
3) Progetti per l'assistenza tecnica (art. 11)
Sono concessi contributi in conto capitale in attuazione dell'art. 3,
comma 3, lettere d), h) ed i) della L.R. 41/97 e successive modifiche
per la realizzazione dell'assistenza tecnica, della progettazione e
dell'innovazione tecnologica e organizzativa (lett. d), per
l'insediamento e lo sviluppo di esercizi commerciali polifunzionali
(lett. h) e per lo sviluppo del commercio elettronico (lett. i).
3.1) Soggetti beneficiari
a) Le piccole e medie imprese esercenti il commercio, anche su aree
pubbliche, nonche' quelle esercenti la somministrazione al pubblico
di alimenti e bevande;
b) le societa' anche in forma cooperativa, i loro consorzi, i gruppi
d'acquisto, i centri operativi aderenti alle unioni volontarie e ad
altre forme di commercio associato, a condizione che siano tutti
costituiti esclusivamente tra piccole e medie imprese esercenti il
commercio, anche con la partecipazione non maggioritaria al capitale
sociale di Enti locali;
c) i centri di assistenza tecnica di cui all'art. 23 del DLgs 31
marzo 1998, n. 114.
Ai sensi degli artt. 5, lett. a) e 11, comma 1 della L.R. 41/97, non
sono ammissibili le attivita' di servizi.
3.2) Caratteristiche di progetti
I progetti riguardano:
a) assistenza tecnica a carattere continuativo;
b) assistenza tecnica finalizzata a interventi specifici, con
particolare riferimento a: 1) sviluppo di analisi e di servizi di
supporto riguardanti la riqualificazione e la costituzione di forme
associate; 2) interventi, a favore delle singole imprese, per
l'introduzione di innovazioni nella movimentazione delle merci e
nelle tecniche di vendita o di ristorazione; 3) interventi, a favore
delle singole imprese, per analisi di mercato, innovazioni della
gestione aziendale, logistica, analisi di produttivita' e strategie
di marketing aziendale finalizzati anche alla specializzazione
aziendale; 4) costituzione e aggiornamento di banche dati,
indirizzate alla elaborazione di indici di comparazione
interaziendale, al fine della assistenza tecnica alle piccole e medie
imprese commerciali; 5) interventi riguardanti l'attivazione di
esercizi polifunzionali; 6) iniziative a sostegno dell'introduzione e
dello sviluppo del commercio elettronico.
L'acquisto di beni strumentali e' ammissibile solo se costituisce un
elemento determinante della realizzazione del progetto di innovazione
tecnologica.
3.3) Misura dei contributi e cumulabilita'
Il contributo e' concesso nelle seguenti misure massime del:
- 50% della spesa una tantum ammissibile, fino ad un importo massimo
di Euro 77.500 per l'attivazione di iniziative, a carattere
continuativo, per l'assistenza tecnica alle imprese;
- 50% della spesa ammissibile, fino ad un massimo di Euro 26.000 per
interventi specifici;
- 50% della spesa ammissibile, fino ad un importo massimo di Euro
52.000 per interventi volti alla creazione e aggiornamento di banche
dati.
I suddetti contributi sono cumulabili con altre provvidenze in conto
capitale di altri Enti pubblici fino al raggiungimento del limite
percentuale del 70% delle spese ammesse.
3.4) Priorita'
Vanno considerati prioritari i progetti presentati dai centri di
assistenza tecnica autorizzati dalla Regione, cosi' come previsto
dall'art. 18 della L.R. 14/99.
Nell'ambito delle attivita' vanno considerati prioritari:
- l'attivazione delle iniziative a carattere continuativo per
l'assistenza tecnica alle imprese realizzate da Centri di assistenza
tecnica autorizzati dalla Regione;
- l'attivazione di esercizi polifunzionali ai sensi dell'art. 9 della
L.R. 14/99;
- gli interventi per l'introduzione e lo sviluppo del commercio
elettronico cosi come previsto dall'art. 17 della L.R. 14/99.
4) Interventi per la realizzazione di sistemi di qualita' aziendale
(artt. 12, 13 e 15)
Sono concessi contributi in conto capitale, in attuazione dell'art.
3, comma 3, lettere e), f) e g) della L.R. 41/97 per la promozione e
la diffusione presso le imprese, di metodologie per l'adeguamento
della qualita' aziendale complessiva agli standard richiesti dalla
normativa italiana e comunitaria, cogente o volontaria (lett. e), per
la realizzazione di progetti aziendali per l'attuazione di sistemi di
qualita' per la fornitura e la realizzazione di servizi e prodotti,
in conformita' alla normativa nazionale e comunitaria (lett. f) e per
la certificazione di sistemi di qualita' per le imprese del commercio
e dei servizi (lett. g).
4.1) Soggetti beneficiari
a) Le piccole e medie imprese esercenti il commercio, anche su aree
pubbliche, nonche' quelle esercenti la somministrazione al pubblico
di alimenti e bevande;
b) le societa', anche in forma cooperativa, i loro consorzi, i gruppi
d'acquisto, i centri operativi aderenti alle unioni volontarie e ad
altre forme di commercio associato, a condizione che siano tutti
costituiti esclusivamente tra piccole e medie imprese esercenti il
commercio, anche con la partecipazione non maggioritaria al capitale
sociale di Enti locali;
c) i Centri di assistenza tecnica di cui all'art. 23 del DLgs 31
marzo 1998, n. 114;
d) le piccole e medie imprese di servizio, ai sensi dell'art. 3,
comma 3 della L.R. 41/97.
4.2) Studi di valutazione
In attuazione dell'art. 12 della L.R. 41/97 sono concessi contributi
ai soggetti di cui al punto 4.1) che intendono realizzare studi di
valutazione miranti a verificare opportunita', costi e benefici
dell'introduzione di un sistema aziendale di garanzia di qualita',
attraverso adeguati studi di valutazione.
Gli studi di valutazione devono essere finalizzati alla verifica
degli scostamenti fra l'organizzazione aziendale esistente e quanto
previsto dalle norme UNI EN ISO 9000 e successive modificazioni e
relativi criteri operativi applicativi per i servizi.
Gli studi devono definire, partendo da un'analisi della reale
situazione aziendale, il programma degli interventi necessari per
attuare il sistema di qualita' aziendale.
Le spese ammissibili sono quelle sostenute per consulenze esterne e/o
costi interni, analiticamente documentati, eventualmente sostenuti
dall'impresa ai fini della realizzazione degli interventi.
Il contributo e' concesso sino ad un massimo del 50% della spesa
ammessa e fino a un importo massimo di Euro 5.200 per impresa.
4.3) Sistemi di qualita' aziendale
In attuazione dell'art. 13 della L.R. 41/97 sono concessi contributi
ai soggetti di cui al punto 4.1) che realizzino sistemi di qualita'
aziendale in conformita' alla normativa nazionale e comunitaria.
La conformita' del sistema di qualita' alla normativa di riferimento
UNI EN ISO 9000 e successive modificazioni viene accertata da
valutatori accreditati presso istituti di certificazione per il
commercio, turismo e servizi, ed e' condizione necessaria per la
concessione dei contributi.
Sono ammesse ai contributi le iniziative di progettazione e
realizzazione di un sistema di qualita', inteso come l'adeguamento
delle strategie aziendali, della struttura organizzativa, delle
responsabilita' gestionali, delle procedure e delle risorse messe in
atto per la conduzione aziendale della qualita', secondo la normativa
della serie UNI EN ISO 9000 e successive modificazioni.
Le iniziative comprendono la fase di elaborazione del manuale di
qualita', la fase di attuazione del sistema progettato in tutte le
sue componenti, comprensiva di procedure organizzative, procedure
operative, istruzioni, documenti di registrazione della qualita',
sistemi e strumenti di misura e controllo, per il monitoraggio e la
verifica dei processi di progettazione, erogazione e fornitura del
servizio, compreso il controllo finale del servizio erogato al
cliente. Fra le iniziative vanno compresi l'impiego di programmi per
la gestione della qualita' a mezzo di elaboratore elettronico, la
formazione e l'addestramento del personale.
Fra le attivita' finanziate puo' essere compresa quella di
valutazione del sistema di qualita' attuato, effettuata ai sensi del
comma 2 dell'art. 13 della L.R. 41/97.
Le spese ammissibili sono riferite a:
a) consulenze esterne;
b) acquisto di beni strumentali per prove e controllo;
c) formazione e addestramento del personale, mirati a favorire e
sostenere l'introduzione di sistemi di qualita' aziendale;
d) interventi di laboratori esterni;
e) attivazione di forme di collaborazione e partnerariato con imprese
di Stati membri della Comunita' Europea nell'ambito della qualita';
f) acquisizione di informazioni e di programmi per elaboratore
elettronico;
g) verifiche ispettive tendenti ad indicare il livello di attuazione
del sistema qualita' interno;
h) l'apporto professionale del personale interno dipendente, nonche'
dei soci o del titolare, fino ad un massimo del quindici per cento
della spesa complessiva ammissibile a contributo.
Il contributo e' concesso nella misura massima del 35% della spesa
ritenuta ammissibile e fino ad un massimo di Euro 36.000 per impresa.
4.4) Certificazione di sistemi di qualita'
In attuazione dell'art. 15 della L.R. 41/97 sono concessi contributi
ai soggetti di cui al punto 4.1) che intendono certificare il proprio
sistema di qualita'.
Viene finanziata la spesa sostenuta per il primo rilascio di
certificazioni da parte di organismi accreditati dal sistema
nazionale e da strutture equivalenti in ambito europeo con le quali
sia intervenuto un mutuo riconoscimento.
I contributi possono essere concessi a fronte di spese sostenute per
interventi di laboratori esterni accreditati o organismi di
certificazione accreditati.
I contributi sono concessi nella misura massima del 35% della spesa
ammissibile e fino ad un importo massimo di Euro 5.200 per impresa.
4.5) Cumulabilita'
I contributi previsti dalla legge non sono cumulabili, relativamente
allo stesso progetto con finanziamenti previsti da provvedimenti
regionali, nazionali o dell'Unione Europea. Nel caso che sul medesimo
progetto siano stati ottenuti contributi di Enti locali (Comuni,
Province e Comunita' Montane) o di Camere di Commercio, il contributo
regionale viene concesso considerando all'interno del tetto massimo
di contributo previsto dalla L.R. 41/97 le provvidenze ottenute da
tali Enti.
4.6) Domande cumulative
Ogni singola impresa puo' fare richiesta con domande separate, per la
stessa annualita', solo per uno dei sotto specificati capi:
- lo studio di valutazione e il sistema di qualita' aziendale;
- il sistema di qualita' e la certificazione.
5) Attivita' di informazione e sensibilizzazione (art. 16)
Sono concessi altresi' contributi, a norma dell'art. 16 della L.R.
41/97, ai soggetti di cui al comma 2 dello stesso articolo per lo
svolgimento di attivita' di sensibilizzazione e informazione sulle
problematiche legate all'applicazione delle nuove norme in materia di
attuazione di sistemi di qualita' aziendale e di certificazione di
sistemi di qualita'.
Le spese ammissibili sono quelle sostenute per consulenze esterne e/o
costi interni, analiticamente documentati, eventualmente sostenuti
dai soggetti beneficiari, ai fini della realizzazione delle
attivita'.
Il contributo regionale e' concesso nella misura massima del 50%
della spesa ammissibile e per un importo massimo di Euro 10.000 per
iniziativa.
6) Regole generali
6.1) De minimis
Ai sensi di quanto stabilito all'art. 2, comma 1, lettera a della
L.R. 41/97, la concessione dei contributi previsti deve avvenire nel
rispetto delle norme che regolano gli aiuti in "de minimis".
6.2) Definizione di addetto
Ai fini della L.R. 41/97 per addetti si intendono:
- i dipendenti a tempo pieno ed indeterminato;
- il titolare o i soci che prestano attivita' lavorativa
nell'impresa;
- i gerenti e/o familiari che prestano attivita' lavorativa
nell'impresa;
- i dipendenti di tipo stagionale, a part-time, con contratti di
formazione lavoro, gli apprendisti, gli interinali ed i collaboratori
coordinati e continuativi, tutti considerati al 50%.
6.3) Termine di presentazione delle domande di contributo
Le domande di contributo, dovranno essere presentate al Presidente
della Provincia competente per territorio entro il 15 luglio.
All'atto della presentazione della domanda il richiedente dovra'
possedere tutti i requisiti richiesti, anche per gli interventi per i
quali si applica la retroattivita'.
6.4) Decorrenza delle iniziative e tempi di attuazione
Possono essere ammesse a contributo le iniziative intraprese nei 12
mesi antecedenti la data di scadenza per la presentazione della
domanda.
I progetti dovranno essere completati e rendicontati per la
liquidazione entro il termine fissato dalle Province e comunque non
inferiore a 12 mesi, ne' superiore a 24, dalla data di comunicazione
della concessione del contributo medesimo, salvo proroga per causa di
forza maggiore, da richiedere prima della scadenza dei suddetti
termini, pena la revoca del contributo stesso.
6.5) Requisito della territorialita'
La domanda di contributo va presentata alla Provincia competente per
territorio nella quale e' situata l'unita' locale.
6.6) Ulteriori priorita'
Le Province possono individuare, sentite le associazioni di imprese,
ulteriori priorita' tenuto conto delle rispettive specificita'
territoriali ed economiche.
Le singole Province provvedono inoltre, con le suindicate modalita',
alla determinazione dei criteri e delle modalita' di concessione dei
contributi, di presentazione delle domande e di erogazione ai
beneficiari finali nonche' la determinazione delle modalita' di
revoca.
ALLEGATO 2
Indirizzi e modalita' di coordinamento delle funzioni delegate alle
Province in materia di concessione dei contributi nel settore del
commercio ai sensi della L.R. 14/90 per il triennio 2002/2004
1) Soggetti benericiari
Soggetti beneficiari sono le imprese in forma di ditte individuali o
di societa' di persone e cooperative che operano nel settore
commerciale e turistico.
Le suddette imprese devono essere costituite da un numero di soci in
misura superiore al 50% da emigrati emiliano-romagnoli e/o immigrati
extracomunitari, che possiedono oltre il 50% di quote, ed inoltre il
numero di addetti deve essere composto in misura superiore al 50% da
emigrati emiliano-romagnoli e/o immigrati extracomunitari.
Per addetti si intendono:
- i dipendenti a tempo pieno ed indeterminato;
- il titolare o i soci che prestano attivita' lavorativa
nell'impresa;
- i gerenti e/o familiari che prestano attivita' lavorativa
nell'impresa;
- i dipendenti di tipo stagionale, a part-time, con contratti di
formazione lavoro, gli apprendisti gli interinali ed i collaboratori
coordinati e continuativi, tutti considerati al 50%.
Le imprese devono avere sede legale ed operare prevalentemente nel
territorio regionale.
2) Misura dei contributi
Il contributo e' concesso per un ammontare che non puo' superare Euro
26.000 e comunque il 70% delle spese sostenute per l'avviamento,
l'organizzazione aziendale nel primo anno di attivita' e l'acquisto
di macchinari ed attrezzature.
Per avviamento commerciale si intende l'acquisto di un esercizio
nuovo o gia' funzionante oppure l'affitto del medesimo. L'avviamento
comprende il valore dell'arredamento e delle attrezzature, il valore
delle merci esistenti ed il valore dell'avviamento commerciale.
L'avviamento deve risultare all'atto di compravendita dell'azienda,
regolarmente rogato da un notaio.
Le spese a titolo di avviamento devono essere relative esclusivamente
al primo anno di attivita'. Sono ammesse, purche' sostenute nel primo
anno di attivita', anche le seguenti spese di organizzazione
aziendale: spese di contabilita' generale, contratti di affitto,
allacciamenti all'utenza, consulenza fiscale, iscrizione alla Camera
di Commercio, acquisizione della licenza commerciale, spese per
pubblicita', per acquisto del marchio aziendale, e tutto cio' che
inerisce allo sviluppo promozionale della impresa (ad es.
partecipazione a fiere).
3) De minimis
La concessione dei contributi previsti deve avvenire nel rispetto
delle norme che regolano gli aiuti in "de minimis".
4) Priorita'
Le Province possono definire, sentite le associazioni di imprese,
criteri di priorita' ai fini dell'ammissione a contributo delle
domande presentate.
Nel caso in cui la Provincia non provvedesse a definire tali criteri
di priorita', il contributo dovra' essere suddiviso proporzionalmente
fra tutte le iniziative risultanti ammissibili sulla base delle
disponibilita' di bilancio.
5) Termine di presentazione delle domande di contributo
Le domande di contributo, dovranno essere presentate al Presidente
della Provincia competente per territorio entro il 15 luglio.
All'atto della presentazione della domanda il richiedente dovra'
possedere tutti i requisiti richiesti, anche per gli interventi per i
quali si applica la retroattivita'.
6) Decorrenza delle iniziative e tempi di attuazione
Possono essere ammesse a contributo le iniziative intraprese nei 12
mesi antecedenti la data di scadenza per la presentazione della
domanda e possono avere una durata massima di tre anni.
I progetti dovranno essere completati e rendicontati per la
liquidazione entro 36 mesi dalla data della comunicazione della
concessione del contributo medesimo, pena la revoca del contributo
stesso.
7) Requisito della territorialita'
La domanda di contributo va presentata alla Provincia competente per
territorio nella quale e' situata la sede oggetto dell'intervento.
Le singole Province provvedono, sentite le associazioni di imprese,
alla determinazione dei criteri e delle modalita' di concessione dei
contributi, di presentazione delle domande e di erogazione ai
beneficiari finali nonche' la determinazione delle modalita' di
revoca.
ALLEGATO 3
Rapporti Regione-Province
1) Assegnazione delle risorse
La Regione, con atto del Dirigente competente, assegna entro il 31
maggio di ciascun anno, il 70% delle risorse disponibili in bilancio
e ripartite a livello provinciale sulla base di una ponderazione
della media dei contributi assegnati alle Province nei due anni
precedenti (peso 60) e del numero degli esercizi commerciali con
superficie uguale o inferiore ai 150 mq. presenti nelle singole
province (peso 40).
2) Piani provinciali
Le Province predispongono un Piano degli interventi redatto sulla
base delle domande ricevute e ritenute ammissibili stabilendo le
percentuali di contributo in considerazione dei massimali previsti ai
precedenti punti 2.2), 3.3), 4.2), 4.3), 4.4) (Allegato 1) e il punto
2) (Allegato 2) e lo trasmettono alla Regione entro il 31 ottobre di
ogni anno.
3) Approvazione dei Piani provinciali
La Regione, entro il 30 novembre, con atto di Giunta, procede
all'approvazione dei succitati Piani provinciali e all'eventuale
recupero delle somme assegnate e non utilizzate. Le eventuali risorse
disponibili vengono assegnate alle Province tenuto conto delle
effettive necessita' risultanti dai Piani provinciali.
4) Trasferimento delle risorse assegnate
La Regione, entro 30 novembre, con atto del Dirigente competente,
provvede al trasferimento alle singole Province delle risorse
inizialmente assegnate, purche' dai relativi Piani risultino
effettivamente utilizzate. L'eventuale saldo viene liquidato entro il
31 maggio dell'anno successivo.
5) Relazione annuale consuntiva e relazione digestione bando
Entro il 31 gennaio di ciascun anno, le Amministrazioni provinciali,
trasmettono una relazione dettagliata sullo stato di realizzazione
dei rispettivi Piani provinciali degli interventi, relativa a ciascun
bando pendente e riferita all'anno solare precedente.
Entro 6 mesi dal termine previsto per la realizzazione degli
interventi le Province provvedono inoltre alla presentazione di una
relazione dettagliata relativa alla chiusura della gestione di un
bando, provvedendo alla restituzione delle eventuali economie
realizzate a causa della mancata o minore liquidazione, revoca,
rinuncia ecc.