REGIONE EMILIA-ROMAGNA - GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 15 aprile 2002, n. 589

Tariffa giornaliera a carico del Servizio sanitario regionale e per la remunerazione delle prestazioni di ricovero erogate dai Centri residenziali per le cure palliative (Hospice)

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA                                          
Richiamate:                                                                     
- la propria delibera 456/00 con la quale e' stato approvato il                 
programma regionale "La rete delle cure palliative";                            
- le proprie delibere 1602/00 e 2438/00 con le quali sono stati                 
individuati i Centri residenziali per le cure palliative (Hospice);             
- la propria delibera 1716/00 con la quale si sono individuati i                
requisiti strutturali tecnologici ed organizzativi minimi delle                 
strutture residenziali di cure palliative (Hospice).                            
premesso:                                                                       
- che i Centri residenziali per le cure palliative (Hospice) sono               
dedicati ad accogliere pazienti, oncologici e non, in fase avanzata             
di malattia, che non possono essere assistiti a domicilio                       
temporaneamente o stabilmente;                                                  
- che tra gli obiettivi dei provvedimenti sopra citati occorre                  
segnalare il miglioramento e la diversificazione dell'assistenza                
sanitaria, nonche' lo sviluppo di modelli organizzativi e gestionali            
innovativi per l'erogazione delle prestazioni previste in attuazione            
della programmazione sanitaria regionale e il miglioramento della               
compatibilita' tra soddisfacimento dei bisogni e risorse umane e                
finanziarie impiegate;                                                          
-  che in tale contesto l'Hospice garantisce l'erogazione                       
dell'assistenza sanitaria ai pazienti in fase terminale, consentendo            
di ridurre il numero e la durata dei ricoveri impropri in strutture             
ospedaliere per acuti, non attrezzate per affrontare le problematiche           
di un paziente con malattia in fase terminale. L'assistenza erogata             
in Hospice si caratterizza per il fatto di assicurare continuita'               
terapeutica al momento della dimissione dal reparto per acuti, e                
consente la prosecuzione delle cure in ambiente sanitario protetto ed           
il successivo trattamento assistenziale piu' consono alle condizioni            
psico-fisiche dei pazienti, permettendo, laddove possibile, il                  
rientro al domicilio con presa in carico da parte dell'assistenza               
domiciliare integrata;                                                          
considerato:                                                                    
- che alcune delle strutture previste dalla programmazione regionale            
sono gia' operative e altre stanno per iniziare la propria attivita'            
per cui si rende necessario individuare una specifica tariffa                   
giornaliera per l'assistenza residenziale erogata in Hospice;                   
- che in considerazione delle stime effettuate sulla base dei dati di           
costi forniti dalle realta' gia' attivate, comprendendo in                      
particolare sia i costi relativi al personale medico e                          
infermieristico e all'assistenza alberghiera, si ritiene di fissare             
la tariffa giornaliera in Euro 175,60;                                          
- che nella stima dei costi si e' tenuto conto dei dati attualmente             
disponibili (relativi alla sola tipologia di Hospice territoriale) e            
della necessita', da parte delle Aziende, di attuare l'art. 8 della             
Legge 16 novembre 2001, n. 405, assicurando direttamente la fornitura           
di farmaci ed altro materiale sanitario di consumo e l'eventuale                
svolgimento di consulenze e prestazioni specialistiche;                         
- che le Aziende sul cui territorio sono ubicati i Centri                       
residenziali per le cure palliative in questione, stipulano i                   
relativi accordi in modo da assicurare con grande flessibilita' la              
predisposizione degli interventi sanitari necessari per il                      
trattamento di patologie complesse, garantendo la fornitura diretta             
dei farmaci, stupefacenti ed altro materiale sanitario di consumo               
necessario al trattamento dei pazienti, nonche' lo svolgimento di               
eventuali consulenze e prestazioni specialistiche, sulla base del               
rispetto di protocolli terapeutico-assistenziali concordati e                   
vagliati dal Responsabile aziendale del Servizio delle cure                     
palliative;                                                                     
- che il Responsabile aziendale del Servizio delle cure palliative              
sopracitato, istituito con la citata deliberazione 456/00, assicura             
direttamente in ogni Azienda attivita' di consulenza, partecipazione            
al coordinamento ed all'integrazione tra livello primario e                     
specialistico e, in particolare collabora all'elaborazione del Piano            
terapeutico ed all'individuazione dell'assetto assistenziale piu'               
adeguato;                                                                       
rilevato:                                                                       
- che, anche in considerazione del fatto che le attivita' svolte dai            
Centri residenziali per le cure palliative hanno avuto avvio solo               
nella seconda meta' dell'anno 2001, rimane da verificare una                    
caratterizzazione ben specifica dell'intensita' assistenziale anche             
in relazione ai differenti contesti e quindi, si ritiene opportuno              
promuovere un percorso d'approfondimento in collaborazione con le               
Aziende sanitarie, teso a verificare le caratteristiche sanitarie e             
socio-sanitarie dei pazienti e gli standard assistenziali che saranno           
garantiti all'interno dei Centri residenziali per le cure palliative            
(Hospice);                                                                      
- che dopo un congruo periodo, a fronte, di una specifica analisi               
quali-quantitativa dei costi sostenuti per l'erogazione delle                   
prestazioni erogate dalle strutture a vocazione sia ospedaliera sia             
territoriale, attualmente funzionanti, per tipologia di                         
residenzialita', sara' valutata la coerenza della modalita'                     
attraverso la quale remunerare tale attivita';                                  
- che inoltre sara' verificata la possibilita' di definire un                   
percorso d'integrazione con il volontariato che opera nel campo della           
relazione d'aiuto e delle cure tutelari in quanto la costituzione               
della rete delle cure palliative vede fortemente impegnate, in modo             
sinergico, le Istituzioni pubbliche, il privato sociale ed il                   
volontariato in senso proprio, uniti dal rispetto della dignita' del            
vivere e del morire;                                                            
visto che, al fine di procedere alla rilevazione e al monitoraggio              
dell'attivita' effettuata, e' istituito un apposito flusso                      
informativo regionale, dove sono indicate le informazioni che devono            
essere fornite, secondo quanto dettagliato in Allegato n. 1, le                 
informazioni relative ai casi trattati in regime d'assistenza                   
residenziale "Hospice", devono essere inviate, alla dimissione del              
paziente, al Servizio Sistemi informativi del Servizio sanitario                
regionale, con le medesime procedure individuate dalla circolare n. 4           
del 7 febbraio 2002, recante "Norme per la gestione della scheda di             
dimissione ospedaliera - Anno 2002";                                            
acquisito il parere della Commissione consiliare "Sicurezza sociale"            
espresso nella seduta dell'11/4/2002;                                           
dato atto, ai sensi dell'art. 37, comma 4 della L.R. 43/01 e della              
deliberazione di Giunta regionale n. 2774 del 10 dicembre 2001:                 
- del parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio                  
Presidi ospedalieri d.ssa Kyriakoula Petropulacos in merito alla                
regolarita' tecnica della presente deliberazione;                               
- del parere favorevole espresso dal Direttore generale alla Sanita'            
e Politiche sociali, dott. Franco Rossi, in merito alla legittimita'            
della presente deliberazione;                                                   
su proposta dell'Assessore alla Sanita',                                        
a voti unanimi e palesi, delibera:                                              
1) di fissare, a decorrere dall'1 gennaio 2002, per i Centri                    
residenziali per le cure palliative (Hospice) la tariffa giornaliera            
a carico del Servizio sanitario regionale in Euro 175,60 al netto               
della fornitura diretta dei farmaci ed altro materiale sanitario di             
consumo, nonche' delle visite e prestazioni specialistiche                      
necessarie;                                                                     
2) di dare atto che tali tariffe saranno applicabili alle attivita'             
residenziali dell'Hospice, erogate dalle strutture comprese dalla               
programmazione regionale di cui alla delibera 1716/00, rettificata              
con delibera 2438/00;                                                           
3) di dare atto che le Aziende Unita' sanitarie locali                          
territorialmente competenti provvedano a stipulare accordi con gli              
Hospice che prevedano la fornitura diretta di farmaci, stupefacenti             
ed altro materiale sanitario oltre che, laddove necessario, la                  
fornitura di consulenze e prestazioni specialistiche;                           
4) di prevedere, con inizio dall'1 gennaio 2002, l'istituzione di uno           
specifico debito informativo "Hospice" cui sono tenute le strutture             
sanitarie pubbliche e private accreditate, secondo i contenuti e le             
modalita' dell'Allegato n. 1;                                                   
5) di approvare l'elenco delle informazioni obbligatorie previste per           
la rilevazione dell'attivita' effettuata dalle strutture in                     
questione, cosi' come dall'Allegato n. 1 alla presente deliberazione,           
che ne costituisce parte integrante e sostanziale;                              
6) di dare atto che gli importi relativi ai dimessi da dette                    
strutture devono essere addebitati mensilmente, alla tariffa                    
giornaliera prevista dal presente provvedimento, all'Azienda                    
sanitaria locale sul cui territorio insistono le strutture stesse,              
questa provvedera' al pagamento e alla successiva fatturazione,                 
comprensiva degli importi di quanto fornito direttamente, all'Azienda           
sanitaria di residenza nell'ambito della mobilita' sanitaria intra ed           
extra-regionale;                                                                
7) di prevedere da parte del Direttore generale alla Sanita' e                  
Politiche sociali la costituzione di un gruppo di lavoro regionale,             
incaricato di verificare le caratteristiche sanitarie e                         
socio-sanitarie dei pazienti e gli standard assistenziali garantiti             
nei Centri residenziali per le cure palliative (Hospice), di                    
procedere ad una analisi dei costi quali-quantitativi sostenuti dalle           
strutture a collocazione sia ospedaliera sia territoriale e di                  
definire un percorso di integrazione con il volontariato che opera in           
campo oncologico;                                                               
8) di pubblicare il presente provvedimento comprensivo dell'allegato            
nel Bollettino Ufficiale regionale.                                             
(segue allegato fotografato)                                                    

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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