REGIONE EMILIA-ROMAGNA - CONSIGLIO REGIONALE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE 8 maggio 2002, n. 354

Indirizzi regionali per la predisposizione da parte dei Comuni dei piani di localizzazione dei punti di vendita esclusivi della stampa quotidiana e periodica (proposta della Giunta regionale in data 11 febbraio 2002, n. 183)

IL CONSIGLIO DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA                                       
Vista la deliberazione della Giunta regionale progr. n. 183 dell'11             
febbraio 2002, recante in oggetto "Indirizzi regionali per la                   
predisposizione da parte dei Comuni dei piani di localizzazione dei             
punti di vendita esclusivi della stampa quotidiana e periodica" e che           
qui di seguito si trascrive integralmente:                                      
"LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA                                         
Visto il DLgs 24 aprile 2001, n. 170 "Riordino del sistema di                   
diffusione della stampa quotidiana e periodica, a norma dell'art. 3             
della Legge 13 aprile 1999, n. 108";                                            
rilevato che l'art. 6 del summenzionato decreto stabilisce le Regioni           
emanano gli indirizzi per la predisposizione da parte dei Comuni dei            
piani di localizzazione dei punti di vendita esclusivi attenendosi ai           
seguenti criteri:                                                               
a) consultazione delle associazioni piu' rappresentative a livello              
nazionale degli editori e dei distributori nonche' delle                        
organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello                 
nazionale dei rivenditori;                                                      
b) valutazione della densita' di popolazione, del numero di famiglie,           
delle caratteristiche urbanistiche e sociali di ogni zona o                     
quartiere, dell'entita' delle vendite, rispettivamente, di quotidiani           
e periodici, negli ultimi due anni, delle condizioni di accesso, con            
particolare riferimento alle zone insulari, rurali o montane, nonche'           
dell'esistenza di altri punti di vendita non esclusivi;                         
esaminata la proposta di "Indirizzi regionali per la predisposizione            
da parte dei Comuni dei piani di localizzazione dei punti di vendita            
esclusiva" elaborata dal Servizio regionale competente;                         
sentite le rappresentanze delle associazioni piu' rappresentative a             
livello nazionale degli editori e dei distributori nonche' delle                
organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello                 
nazionale dei rivenditori;                                                      
acquisito il parere favorevole della Conferenza Regione-Autonomie               
locali;                                                                         
ritenuto pertanto di procedere a presentare al Consiglio, ai fini               
dell'approvazione, la suddetta proposta di "Indirizzi regionali per             
la predisposizione da parte dei Comuni dei piani di localizzazione              
dei punti di vendita esclusiva";                                                
dato atto:                                                                      
- del parere favorevole espresso dal Direttore generale alle                    
Attivita' produttive, Commercio, Turismo, dr. Uber Fontanesi, in                
merito alla legittimita' della presente deliberazione, ai sensi                 
dell'art. 37, quarto comma della L.R. 43/01 e della delibera della              
Giunta n. 2774 del 10 dicembre 2001;                                            
- del parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio                  
Programmazione della distribuzione commerciale, dr.ssa Paola                    
Castellini, in merito alla regolarita' tecnica della presente                   
deliberazione, ai sensi dell'art. 37, quarto comma della L.R. 43/01 e           
della delibera della Giunta n. 2774 del 10 dicembre 2001;                       
su proposta dell'Assessore al Turismo. Commercio,                               
a voti unanimi e palesi, delibera:                                              
- di presentare al Consiglio, per l'approvazione, gli "Indirizzi                
regionali per la predisposizione da parte dei Comuni dei piani di               
localizzazione dei punti di vendita esclusivi" della stampa                     
quotidiana e periodica allegati alla presente deliberazione quale               
parte integrante e sostanziale;                                                 
- di pubblicare integralmente il presente atto nel Bollettino                   
Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.                                         
INDIRIZZI REGIONALI PER LA PREDISPOSIZIONE DA PARTE DEI COMUNI DEI              
PIANI DI LOCALIZZAZIONE DEI PUNTI DI VENDITA ESCLUSIVI DELLA STAMPA             
QUOTIDIANA E PERIODICA                                                          
1) Contenuti del presente documento                                             
La Regione, ai sensi di quanto stabilito all'art. 6 del DLgs  170/01,           
definisce gli indirizzi programmatici per la predisposizione, da                
parte del Comune, dei piani di localizzazione dei punti di vendita              
esclusivi della stampa quotidiana e periodica.                                  
Ai sensi del DLgs 170/01 si intende per:                                        
a) punti vendita esclusivi quelli che, previsti nel piano comunale di           
localizzazione, sono tenuti alla vendita generale di quotidiani e               
periodici;                                                                      
b) punti vendita non esclusivi, gli esercizi elencati al comma 3                
dell'art. 2 del DLgs 170/01 che, in aggiunta ad altre merci, sono               
autorizzati alla vendita di quotidiani ovvero periodici.                        
2) Piani comunali di localizzazione dei punti di vendita esclusivi              
1) Al fine di favorire la diffusione dell'informazione a mezzo stampa           
secondo i principi affermati dall'art. 21 Cost., i Comuni                       
predispongono il piano di localizzazione dei punti di vendita                   
esclusivi, assicurando il piu' razionale insediamento delle rivendite           
in ragione della densita' della popolazione, del numero delle                   
famiglie, delle caratteristiche urbanistiche e sociali di ogni zona o           
quartiere, dell'entita' delle vendite di quotidiani e periodici negli           
ultimi due anni, delle condizioni di accesso, nonche' dell'esistenza            
di altri punti vendita esclusivi, e non esclusivi.                              
2) L'approvazione dei piani comunali di localizzazione dei punti di             
vendita esclusivi di giornali e riviste ha luogo a seguito della                
consultazione delle associazioni piu' rappresentative a livello                 
nazionale degli editori e dei distributori nonche' delle                        
organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello                 
nazionale dei rivenditori.                                                      
3) II piano comunale ha, di norma, validita' quadriennale.                      
3) Metodologia del piano                                                        
1) Al fine delle predisposizioni del piano di cui al punto                      
precedente, i Comuni: a) accertano i punti di vendita esistenti nel             
territorio comunale, distinti in esclusivi e non esclusivi, secondo i           
criteri del DLgs 170/01 individuandone l'ubicazione anche in                    
relazione all'eventuale suddivisione del territorio in zone, sulla              
base delle caratteristiche urbanistiche e sociali di ogni zona o                
quartiere; b) accertano i punti di vendita soggetti ad autorizzazioni           
a carattere stagionale; c) individuano, per i centri urbani, la                 
distribuzione territoriale dei punti di vendita esclusivi, anche con            
riferimento al numero delle famiglie ed alla densita' demografica; d)           
individuano l'addensamento dell'utenza potenziale, tenendo conto                
degli insediamenti residenziali, direzionali, scolastici, commerciali           
ed industriali, dall'assetto viario e delle comunicazioni, delle                
grandi infrastrutture di traffico (quali le stazioni ferroviarie, le            
autostazioni, i porti e gli aeroporti), delle correnti turistiche               
permanenti e stagionali, dei centri culturali e sportivi; e)                    
individuano le localita' rurali e montane in cui, tenuto conto delle            
particolari condizioni di accesso, occorre favorire la presenza di              
punti di vendita della stampa quotidiana e periodica.                           
4) Contenuto del piano                                                          
1) Sulla base degli accertamenti di cui al punto 3) e nel rispetto              
dei criteri fissati dal presente atto, il piano determina: a) la                
localizzazione ottimale dei punti di vendita in relazione alle                  
finalita' enunciate ed agli obiettivi stabiliti dal primo comma,                
punto 2) del presente atto; b) le conseguenti esigenze di nuova                 
apertura e di trasferimento dei punti di vendita, anche con                     
indicazioni di priorita', e in rapporto alla caratteristica esclusiva           
dell'esercizio; c) le zone turistiche eventualmente comprensive                 
dell'intero territorio comunale nelle quali e' consentito il rilascio           
di autorizzazione a carattere stagionale di cui all'art. 2 del DLgs             
170/01.                                                                         
I Comuni possono altresi' definire le tipologie dei chioschi e delle            
altre rivendite, prevedendo anche dimensioni minime che consentano              
un'ampia esposizione delle diverse testate.                                     
5) Autorizzazione                                                               
1) L'attivita' di rivendita di giornali e riviste non puo' essere               
esercitata senza la specifica autorizzazione di cui all'art. 2 del              
DLgs 170/01 rilasciata dal Comune.                                              
2) Per gli esercizi che hanno effettuato la sperimentazione ai sensi            
dell'art. 1 della Legge 13 aprile 1999, n. 108, l'autorizzazione di             
cui al comma 1 e' rilasciata di diritto - prescindendo quindi dalla             
verifica con il piano di localizzazione o con i parametri,                      
demografici, economici e sociali di cui all'art. 2, comma 6 del                 
Decreto 170/01.                                                                 
3) Qualora il Comune non sia dotato di piano comunale e nel                     
territorio del comune, di una frazione di esso ovvero di una                    
circoscrizione comunale non esistano punti di rivendita, e' dovuta              
l'autorizzazione, allorche' nelle aree urbane non esistano altri                
punti fissi di rivendita ad una distanza stradale, calcolata per il             
percorso piu' breve, di 400 metri.                                              
4) La rivendita di giornali, quotidiani e periodici in posti fissi              
ubicati o da ubicarsi all'interno di: a) stazioni ferroviarie,                  
interporti, autostazioni; b) ospedali; c) campeggi organizzati e                
villaggi turistici e' soggetta ad autorizzazione.                               
5) Le autorizzazioni relative ai punti di vendita non sono                      
trasferibili al di fuori degli impianti all'interno dei quali sono              
ubicati e decadono quando cessa il legame fisico e funzionale con               
l'impianto medesimo.                                                            
6) Ai fini dell'attivazione dei suddetti esercizi interni il                    
richiedente deve possedere il preventivo assenso dell'ente                      
proprietario.                                                                   
6) Esercizio abusivo dell'attivita'                                             
1) L'esercizio abusivo dell'attivita' di vendita di giornali e                  
riviste e' sottoposto in base a quanto previsto dall'art. 9, comma 1            
del Decreto 170/01, alla medesima disciplina sanzionatoria prevista             
per l'esercizio abusivo dell'attivita' di commercio al dettaglio in             
sede fissa.                                                                     
7) Autorizzazioni a carattere stagionale                                        
1) L'autorizzazione a carattere stagionale di cui all'art. 2 del DLgs           
170/01, puo' essere rilasciata, per un periodo non superiore a sei              
mesi nel corso dell'anno, nelle localita' in cui si verificano                  
consistenti flussi turistici.                                                   
8) Domande concorrenti                                                          
1) In caso di domande concorrenti, i Comuni individuano criteri di              
priorita' in modo da assicurare comunque la preferenza: a) nel caso             
di concorrenza fra domande di trasferimento di punti di vendita                 
esistenti e domande di aperture di nuovi punti di vendita inerenti la           
stessa area di localizzazione, ai soggetti che intendono trasferire             
l'esercizio da aree che il piano di localizzazione di cui all'art. 2            
qualifica come servite da un numero eccedente di punti di vendita; b)           
nel caso di concorrenza fra domande per l'esercizio di punti di                 
vendita esclusivi e punti di vendita non esclusivi ai soggetti che              
intendono effettuare l'esercizio esclusivo dell'attivita' di vendita;           
c) a parita' di condizioni, e' seguito l'ordine cronologico di                  
presentazione delle domande.                                                    
9) Distributori automatici                                                      
1) La vendita tramite distributori automatici di quotidiani e riviste           
nonche' di soli quotidiani ovvero di sole riviste, in apposito locale           
ad essa adibito in modo esclusivo, si deve intendere,                           
rispettivamente, come punto di vendita esclusivo soggetto, pertanto,            
alle disposizioni di cui all'art. 2, comma 2, secondo capoverso e               
punto di vendita non esclusivo assoggettato come tale alla disciplina           
di cui all'art. 2, comma 6 del Decreto 170/01. Per tale fattispecie,            
il Comune, nell'effettuare la pianificazione di cui all'art. 6, comma           
2 del Decreto 170/01, deve tener conto della loro consistenza nel               
territorio.                                                                     
10) Pareri                                                                      
1) Al fine della predisposizione dei piani comunali di localizzazione           
dei punti di vendita esclusivi e' preventivamente sentito il parere             
delle seguenti organizzazioni: a) le associazioni piu'                          
rappresentative a livello nazionale degli editori; b) le associazioni           
piu' rappresentative a livello nazionale dei distributori; c) le                
organizzazioni sindacali piu' rappresentative a livello nazionale dei           
rivenditori.                                                                    
2) Il parere, che va acquisito a titolo consultivo a prescindere                
dalla istituzione della Commissione comunale di cui al punto 12) e'             
richiesto in forma scritta. Le organizzazioni suddette esaminano le             
proposte entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione ed             
esprimono il parere. Trascorso tale termine, si intende che il parere           
e' favorevole.                                                                  
11) Commissioni comunali                                                        
1) Per la definizione degli aspetti programmatici inerenti                      
all'attivita' delle rivendite di giornali e riviste, i Comuni                   
costituiscono apposita Commissione consultiva, chiamandone a farvi              
parte un rappresentante e il relativo supplente per ciascuna delle              
organizzazioni indicate al punto 10).                                           
2) I Comuni decidono sulla composizione delle Commissioni e sulle               
modalita' del loro funzionamento.                                               
3) Le Commissioni durano in carica cinque anni.                                 
12) Autorizzazione al subingresso                                               
1) II trasferimento della titolarita' di un esercizio di rivendita di           
giornali e riviste per atto tra vivi o a causa di morte comporta il             
trasferimento dell'autorizzazione sempre che sia provato l'effettivo            
trasferimento dell'esercizio.                                                   
2) Ai fini e per gli effetti di cui all'art. 9, comma 1 del Decreto             
170/01, il trasferimento della gestione o della titolarita' per atto            
inter vivos o mortis causa e' soggetto alla sola comunicazione al               
Comune competente per territorio. II subentrante puo' iniziare                  
l'attivita' di vendita senza attendere il decorso dei 30 giorni dal             
ricevimento della comunicazione.";                                              
visto il favorevole parere espresso al riguardo dalla Commissione               
referente "Attivita' produttive" di questo Consiglio regionale,                 
giusta nota prot. n. 4683 del 17 aprile 2002;                                   
previa votazione palese, a maggioranza dei presenti,                            
delibera:                                                                       
di approvare le proposte formulate dalla Giunta regionale con                   
deliberazione in data 11 febbraio 2002, progr. n. 183, riportate nel            
presente atto deliberativo.                                                     

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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