DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE 8 maggio 2002, n. 354
Indirizzi regionali per la predisposizione da parte dei Comuni dei piani di localizzazione dei punti di vendita esclusivi della stampa quotidiana e periodica (proposta della Giunta regionale in data 11 febbraio 2002, n. 183)
IL CONSIGLIO DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Vista la deliberazione della Giunta regionale progr. n. 183 dell'11
febbraio 2002, recante in oggetto "Indirizzi regionali per la
predisposizione da parte dei Comuni dei piani di localizzazione dei
punti di vendita esclusivi della stampa quotidiana e periodica" e che
qui di seguito si trascrive integralmente:
"LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Visto il DLgs 24 aprile 2001, n. 170 "Riordino del sistema di
diffusione della stampa quotidiana e periodica, a norma dell'art. 3
della Legge 13 aprile 1999, n. 108";
rilevato che l'art. 6 del summenzionato decreto stabilisce le Regioni
emanano gli indirizzi per la predisposizione da parte dei Comuni dei
piani di localizzazione dei punti di vendita esclusivi attenendosi ai
seguenti criteri:
a) consultazione delle associazioni piu' rappresentative a livello
nazionale degli editori e dei distributori nonche' delle
organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello
nazionale dei rivenditori;
b) valutazione della densita' di popolazione, del numero di famiglie,
delle caratteristiche urbanistiche e sociali di ogni zona o
quartiere, dell'entita' delle vendite, rispettivamente, di quotidiani
e periodici, negli ultimi due anni, delle condizioni di accesso, con
particolare riferimento alle zone insulari, rurali o montane, nonche'
dell'esistenza di altri punti di vendita non esclusivi;
esaminata la proposta di "Indirizzi regionali per la predisposizione
da parte dei Comuni dei piani di localizzazione dei punti di vendita
esclusiva" elaborata dal Servizio regionale competente;
sentite le rappresentanze delle associazioni piu' rappresentative a
livello nazionale degli editori e dei distributori nonche' delle
organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello
nazionale dei rivenditori;
acquisito il parere favorevole della Conferenza Regione-Autonomie
locali;
ritenuto pertanto di procedere a presentare al Consiglio, ai fini
dell'approvazione, la suddetta proposta di "Indirizzi regionali per
la predisposizione da parte dei Comuni dei piani di localizzazione
dei punti di vendita esclusiva";
dato atto:
- del parere favorevole espresso dal Direttore generale alle
Attivita' produttive, Commercio, Turismo, dr. Uber Fontanesi, in
merito alla legittimita' della presente deliberazione, ai sensi
dell'art. 37, quarto comma della L.R. 43/01 e della delibera della
Giunta n. 2774 del 10 dicembre 2001;
- del parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio
Programmazione della distribuzione commerciale, dr.ssa Paola
Castellini, in merito alla regolarita' tecnica della presente
deliberazione, ai sensi dell'art. 37, quarto comma della L.R. 43/01 e
della delibera della Giunta n. 2774 del 10 dicembre 2001;
su proposta dell'Assessore al Turismo. Commercio,
a voti unanimi e palesi, delibera:
- di presentare al Consiglio, per l'approvazione, gli "Indirizzi
regionali per la predisposizione da parte dei Comuni dei piani di
localizzazione dei punti di vendita esclusivi" della stampa
quotidiana e periodica allegati alla presente deliberazione quale
parte integrante e sostanziale;
- di pubblicare integralmente il presente atto nel Bollettino
Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
INDIRIZZI REGIONALI PER LA PREDISPOSIZIONE DA PARTE DEI COMUNI DEI
PIANI DI LOCALIZZAZIONE DEI PUNTI DI VENDITA ESCLUSIVI DELLA STAMPA
QUOTIDIANA E PERIODICA
1) Contenuti del presente documento
La Regione, ai sensi di quanto stabilito all'art. 6 del DLgs 170/01,
definisce gli indirizzi programmatici per la predisposizione, da
parte del Comune, dei piani di localizzazione dei punti di vendita
esclusivi della stampa quotidiana e periodica.
Ai sensi del DLgs 170/01 si intende per:
a) punti vendita esclusivi quelli che, previsti nel piano comunale di
localizzazione, sono tenuti alla vendita generale di quotidiani e
periodici;
b) punti vendita non esclusivi, gli esercizi elencati al comma 3
dell'art. 2 del DLgs 170/01 che, in aggiunta ad altre merci, sono
autorizzati alla vendita di quotidiani ovvero periodici.
2) Piani comunali di localizzazione dei punti di vendita esclusivi
1) Al fine di favorire la diffusione dell'informazione a mezzo stampa
secondo i principi affermati dall'art. 21 Cost., i Comuni
predispongono il piano di localizzazione dei punti di vendita
esclusivi, assicurando il piu' razionale insediamento delle rivendite
in ragione della densita' della popolazione, del numero delle
famiglie, delle caratteristiche urbanistiche e sociali di ogni zona o
quartiere, dell'entita' delle vendite di quotidiani e periodici negli
ultimi due anni, delle condizioni di accesso, nonche' dell'esistenza
di altri punti vendita esclusivi, e non esclusivi.
2) L'approvazione dei piani comunali di localizzazione dei punti di
vendita esclusivi di giornali e riviste ha luogo a seguito della
consultazione delle associazioni piu' rappresentative a livello
nazionale degli editori e dei distributori nonche' delle
organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello
nazionale dei rivenditori.
3) II piano comunale ha, di norma, validita' quadriennale.
3) Metodologia del piano
1) Al fine delle predisposizioni del piano di cui al punto
precedente, i Comuni: a) accertano i punti di vendita esistenti nel
territorio comunale, distinti in esclusivi e non esclusivi, secondo i
criteri del DLgs 170/01 individuandone l'ubicazione anche in
relazione all'eventuale suddivisione del territorio in zone, sulla
base delle caratteristiche urbanistiche e sociali di ogni zona o
quartiere; b) accertano i punti di vendita soggetti ad autorizzazioni
a carattere stagionale; c) individuano, per i centri urbani, la
distribuzione territoriale dei punti di vendita esclusivi, anche con
riferimento al numero delle famiglie ed alla densita' demografica; d)
individuano l'addensamento dell'utenza potenziale, tenendo conto
degli insediamenti residenziali, direzionali, scolastici, commerciali
ed industriali, dall'assetto viario e delle comunicazioni, delle
grandi infrastrutture di traffico (quali le stazioni ferroviarie, le
autostazioni, i porti e gli aeroporti), delle correnti turistiche
permanenti e stagionali, dei centri culturali e sportivi; e)
individuano le localita' rurali e montane in cui, tenuto conto delle
particolari condizioni di accesso, occorre favorire la presenza di
punti di vendita della stampa quotidiana e periodica.
4) Contenuto del piano
1) Sulla base degli accertamenti di cui al punto 3) e nel rispetto
dei criteri fissati dal presente atto, il piano determina: a) la
localizzazione ottimale dei punti di vendita in relazione alle
finalita' enunciate ed agli obiettivi stabiliti dal primo comma,
punto 2) del presente atto; b) le conseguenti esigenze di nuova
apertura e di trasferimento dei punti di vendita, anche con
indicazioni di priorita', e in rapporto alla caratteristica esclusiva
dell'esercizio; c) le zone turistiche eventualmente comprensive
dell'intero territorio comunale nelle quali e' consentito il rilascio
di autorizzazione a carattere stagionale di cui all'art. 2 del DLgs
170/01.
I Comuni possono altresi' definire le tipologie dei chioschi e delle
altre rivendite, prevedendo anche dimensioni minime che consentano
un'ampia esposizione delle diverse testate.
5) Autorizzazione
1) L'attivita' di rivendita di giornali e riviste non puo' essere
esercitata senza la specifica autorizzazione di cui all'art. 2 del
DLgs 170/01 rilasciata dal Comune.
2) Per gli esercizi che hanno effettuato la sperimentazione ai sensi
dell'art. 1 della Legge 13 aprile 1999, n. 108, l'autorizzazione di
cui al comma 1 e' rilasciata di diritto - prescindendo quindi dalla
verifica con il piano di localizzazione o con i parametri,
demografici, economici e sociali di cui all'art. 2, comma 6 del
Decreto 170/01.
3) Qualora il Comune non sia dotato di piano comunale e nel
territorio del comune, di una frazione di esso ovvero di una
circoscrizione comunale non esistano punti di rivendita, e' dovuta
l'autorizzazione, allorche' nelle aree urbane non esistano altri
punti fissi di rivendita ad una distanza stradale, calcolata per il
percorso piu' breve, di 400 metri.
4) La rivendita di giornali, quotidiani e periodici in posti fissi
ubicati o da ubicarsi all'interno di: a) stazioni ferroviarie,
interporti, autostazioni; b) ospedali; c) campeggi organizzati e
villaggi turistici e' soggetta ad autorizzazione.
5) Le autorizzazioni relative ai punti di vendita non sono
trasferibili al di fuori degli impianti all'interno dei quali sono
ubicati e decadono quando cessa il legame fisico e funzionale con
l'impianto medesimo.
6) Ai fini dell'attivazione dei suddetti esercizi interni il
richiedente deve possedere il preventivo assenso dell'ente
proprietario.
6) Esercizio abusivo dell'attivita'
1) L'esercizio abusivo dell'attivita' di vendita di giornali e
riviste e' sottoposto in base a quanto previsto dall'art. 9, comma 1
del Decreto 170/01, alla medesima disciplina sanzionatoria prevista
per l'esercizio abusivo dell'attivita' di commercio al dettaglio in
sede fissa.
7) Autorizzazioni a carattere stagionale
1) L'autorizzazione a carattere stagionale di cui all'art. 2 del DLgs
170/01, puo' essere rilasciata, per un periodo non superiore a sei
mesi nel corso dell'anno, nelle localita' in cui si verificano
consistenti flussi turistici.
8) Domande concorrenti
1) In caso di domande concorrenti, i Comuni individuano criteri di
priorita' in modo da assicurare comunque la preferenza: a) nel caso
di concorrenza fra domande di trasferimento di punti di vendita
esistenti e domande di aperture di nuovi punti di vendita inerenti la
stessa area di localizzazione, ai soggetti che intendono trasferire
l'esercizio da aree che il piano di localizzazione di cui all'art. 2
qualifica come servite da un numero eccedente di punti di vendita; b)
nel caso di concorrenza fra domande per l'esercizio di punti di
vendita esclusivi e punti di vendita non esclusivi ai soggetti che
intendono effettuare l'esercizio esclusivo dell'attivita' di vendita;
c) a parita' di condizioni, e' seguito l'ordine cronologico di
presentazione delle domande.
9) Distributori automatici
1) La vendita tramite distributori automatici di quotidiani e riviste
nonche' di soli quotidiani ovvero di sole riviste, in apposito locale
ad essa adibito in modo esclusivo, si deve intendere,
rispettivamente, come punto di vendita esclusivo soggetto, pertanto,
alle disposizioni di cui all'art. 2, comma 2, secondo capoverso e
punto di vendita non esclusivo assoggettato come tale alla disciplina
di cui all'art. 2, comma 6 del Decreto 170/01. Per tale fattispecie,
il Comune, nell'effettuare la pianificazione di cui all'art. 6, comma
2 del Decreto 170/01, deve tener conto della loro consistenza nel
territorio.
10) Pareri
1) Al fine della predisposizione dei piani comunali di localizzazione
dei punti di vendita esclusivi e' preventivamente sentito il parere
delle seguenti organizzazioni: a) le associazioni piu'
rappresentative a livello nazionale degli editori; b) le associazioni
piu' rappresentative a livello nazionale dei distributori; c) le
organizzazioni sindacali piu' rappresentative a livello nazionale dei
rivenditori.
2) Il parere, che va acquisito a titolo consultivo a prescindere
dalla istituzione della Commissione comunale di cui al punto 12) e'
richiesto in forma scritta. Le organizzazioni suddette esaminano le
proposte entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione ed
esprimono il parere. Trascorso tale termine, si intende che il parere
e' favorevole.
11) Commissioni comunali
1) Per la definizione degli aspetti programmatici inerenti
all'attivita' delle rivendite di giornali e riviste, i Comuni
costituiscono apposita Commissione consultiva, chiamandone a farvi
parte un rappresentante e il relativo supplente per ciascuna delle
organizzazioni indicate al punto 10).
2) I Comuni decidono sulla composizione delle Commissioni e sulle
modalita' del loro funzionamento.
3) Le Commissioni durano in carica cinque anni.
12) Autorizzazione al subingresso
1) II trasferimento della titolarita' di un esercizio di rivendita di
giornali e riviste per atto tra vivi o a causa di morte comporta il
trasferimento dell'autorizzazione sempre che sia provato l'effettivo
trasferimento dell'esercizio.
2) Ai fini e per gli effetti di cui all'art. 9, comma 1 del Decreto
170/01, il trasferimento della gestione o della titolarita' per atto
inter vivos o mortis causa e' soggetto alla sola comunicazione al
Comune competente per territorio. II subentrante puo' iniziare
l'attivita' di vendita senza attendere il decorso dei 30 giorni dal
ricevimento della comunicazione.";
visto il favorevole parere espresso al riguardo dalla Commissione
referente "Attivita' produttive" di questo Consiglio regionale,
giusta nota prot. n. 4683 del 17 aprile 2002;
previa votazione palese, a maggioranza dei presenti,
delibera:
di approvare le proposte formulate dalla Giunta regionale con
deliberazione in data 11 febbraio 2002, progr. n. 183, riportate nel
presente atto deliberativo.