REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 14 maggio 2002, n. 8

INTERVENTI A SOSTEGNO E SVILUPPO DELL'AEROPORTUALITA' DI INTERESSE REGIONALE

          Art. 7                                                                
Norma finanziaria                                                               
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, si fa             
fronte con i fondi stanziati nelle unita' previsionali di base e                
relativi capitoli di bilancio regionale, anche apportando le                    
eventuali modificazioni che si rendessero necessarie o con                      
l'istituzione di apposite unita' previsionali di base e relativi                
capitoli, che verranno dotati della necessaria disponibilita' ai                
sensi di quanto disposto dall'art. 37 della L.R. 15 novembre 2001, n.           
40.                                                                             
La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale           
della Regione.                                                                  
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare              
come legge della Regione Emilia-Romagna.                                        
Bologna, 14 maggio 2002  VASCO ERRANI                                           
NOTA ALL'ART. 7                                                                 
Comma 1                                                                         
Il testo dell'art. 37 della L.R. 15 novembre 2001, n. 40, concernente           
Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione della           
L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e della L.R. 27 marzo 1972, n. 4, e' il               
seguente:                                                                       
"Art. 37 - Leggi che autorizzano spese continuative o ricorrenti                
1. Le leggi regionali che prevedono attivita' od interventi a                   
carattere continuativo o ricorrente determinano di norma solo gli               
obiettivi da raggiungere e le procedure da seguire, rinviando alla              
legge di bilancio la determinazione dell'entita' della relativa                 
spesa.                                                                          
2. In presenza di leggi del tipo indicato al comma 1, le relative               
procedure preliminari ed istruttorie ed, in generale, tutti gli                 
adempimenti previsti dalla legge che non diano luogo alla assunzione            
di impegni di spesa da parte della Regione, possono essere posti in             
essere sulla base delle leggi medesime anche prima che sia                      
determinata l'entita' della spesa da eseguire.".                                
LAVORI PREPARATORI                                                              
Progetto di legge d'iniziativa dei consiglieri Muzzarelli, Cotti,               
Zanca, Bosi, Zanichelli, Delrio, Giacomino, Babini e Sabbi presentato           
in data 27 luglio 2001; oggetto consiliare n. 1916 (VII legislatura);           
- pubblicato nel Supplemento Speciale del Bollettino Ufficiale della            
Regione n. 119 in data 8 agosto 2001;                                           
- assegnato alla III Commissione consiliare permanente "Territorio              
Ambiente Traporti" in sede referente e in sede consultiva alla                  
Commissione "Bilancio Programmazione e Affari generali".                        
Testo licenziato dalla Commissione referente con atto n. 15 del 24              
aprile 2002 con preannuncio di richiesta di relazione orale in aula             
del consigliere Muzzarelli;                                                     
- approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 9 maggio 2002,             
atto n. 66/2002.                                                                

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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