REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 14 maggio 2002, n. 8

INTERVENTI A SOSTEGNO E SVILUPPO DELL'AEROPORTUALITA' DI INTERESSE REGIONALE

          Art. 6                                                                
Clausola valutativa                                                             
1. A partire dal secondo anno successivo a quello di entrata in                 
vigore della presente legge, la Giunta regionale presenta annualmente           
una relazione al Consiglio in cui siano contenute, in forma                     
sintetica, almeno le seguenti informazioni:                                     
a) ammontare dei finanziamenti, soggetti finanziati, tipologia degli            
interventi e delle attivita' finanziate;                                        
b) analisi dei costi sostenuti e dei tempi per svolgere le procedure            
necessarie all'attuazione degli interventi;                                     
c) numero di convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 4, spesa              
sostenuta per l'attuazione delle convenzioni stesse, numero e                   
caratteristiche degli interventi di protezione civile a cui hanno               
partecipato gli Aero Club e le altre associazioni similiari.                    
2. La Giunta regionale svolge un'analisi del processo di attuazione             
della legge e un'analisi degli effetti dei finanziamenti concessi               
anche avvalendosi di enti o societa' di ricerca aventi le necessarie            
competenze e comprovata esperienza in attivita' di valutazione. Le              
predette analisi sono concluse entro tre anni dalla data di entrata             
in vigore della presente legge e presentate al Consiglio regionale.             

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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