LEGGE REGIONALE 14 maggio 2002, n. 8
INTERVENTI A SOSTEGNO E SVILUPPO DELL'AEROPORTUALITA' DI INTERESSE REGIONALE
Art. 6
Clausola valutativa
1. A partire dal secondo anno successivo a quello di entrata in
vigore della presente legge, la Giunta regionale presenta annualmente
una relazione al Consiglio in cui siano contenute, in forma
sintetica, almeno le seguenti informazioni:
a) ammontare dei finanziamenti, soggetti finanziati, tipologia degli
interventi e delle attivita' finanziate;
b) analisi dei costi sostenuti e dei tempi per svolgere le procedure
necessarie all'attuazione degli interventi;
c) numero di convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 4, spesa
sostenuta per l'attuazione delle convenzioni stesse, numero e
caratteristiche degli interventi di protezione civile a cui hanno
partecipato gli Aero Club e le altre associazioni similiari.
2. La Giunta regionale svolge un'analisi del processo di attuazione
della legge e un'analisi degli effetti dei finanziamenti concessi
anche avvalendosi di enti o societa' di ricerca aventi le necessarie
competenze e comprovata esperienza in attivita' di valutazione. Le
predette analisi sono concluse entro tre anni dalla data di entrata
in vigore della presente legge e presentate al Consiglio regionale.