LEGGE REGIONALE 14 maggio 2002, n. 8
INTERVENTI A SOSTEGNO E SVILUPPO DELL'AEROPORTUALITA' DI INTERESSE REGIONALE
Art. 4
Convenzioni per le attivita' di protezione civile
1. La Giunta regionale, per il conseguimento degli obiettivi definiti
dalla L.R. 19 aprile 1995, n. 45 recante "Disciplina delle attivita'
e degli interventi della Regione Emilia-Romagna in materia di
protezione civile" puo' autorizzare la stipula di apposite
convenzioni con gli Aero Club e con le altre associazioni similari di
cui all'art. 2 al fine di assicurare la disponibilita' della flotta
aerea, delle attrezzature e del personale specializzato a supporto
delle strutture regionali e locali di protezione civile. Le
convenzioni possono essere stipulate con gli Aero Club e con le altre
associazioni similiari di cui all'art. 2 che dimostrino capacita'
operativa adeguata alle attivita' ed agli interventi da realizzare.
2. Le convenzioni devono prevedere:
a) attivita' oggetto del rapporto convenzionale, sua durata e costo;
b) condizioni di utilizzo delle strutture e delle attrezzature,
nonche' forme assicurative;
c) eventuale ammontare della partecipazione finanziaria dei soggetti
interessati;
d) modalita' di verifica dei risultati degli interventi attuati.
3. La stipulazione della convenzione e' oggetto di apposita e
separata valutazione nella determinazione dei criteri per
l'erogazione dei contributi di cui all'articolo 3.