LEGGE REGIONALE 14 maggio 2002, n. 8
INTERVENTI A SOSTEGNO E SVILUPPO DELL'AEROPORTUALITA' DI INTERESSE REGIONALE
Art. 2
Contributi alle attivita' degli Aero Club
e delle associazioni similiari
1. Nell'ambito delle finalita' di cui all'articolo 1 la Regione
sostiene e promuove lo sviluppo degli aeroclub regionali affiliati
all'"Aero Club d'Italia", e quello delle altre associazioni che
gestiscono aeroporti minori o altri impianti, di cui all'art. 1, che
svolgano, senza fini di lucro, attivita' di protezione civile,
didattica e formativa, sportiva, aeromodellistica e turistica nel
campo del volo a motore, a vela, con ultraleggeri, e del
paracadutismo sportivo.