LEGGE REGIONALE 14 maggio 2002, n. 8
INTERVENTI A SOSTEGNO E SVILUPPO DELL'AEROPORTUALITA' DI INTERESSE REGIONALE
IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Finalita'
1. La Regione promuove lo sviluppo dell'aeroportualita' di interesse
regionale e delle attivita' aeronautiche che si svolgono nel
territorio regionale.
2. La Regione sostiene:
a) lo sviluppo degli aeroporti di interesse regionale, degli eliporti
e delle aviosuperfici, con particolare riguardo a quelli inerenti il
possesso dei requisiti minimi di sicurezza riferiti agli standard ed
alle leggi vigenti di settore nonche' alle norme vigenti in materia
di tutela dell'ambiente;
b) lo sviluppo della cultura aeronautica e delle correlate attivita'
di carattere didattico e formativo;
c) lo sviluppo del turismo, della cultura e delle attivita' sportive
aeronautiche;
d) l'uso degli aeromobili, ad ala fissa e rotante, in attivita' di
protezione civile, monitoraggio ambientale ed in quelle di carattere
solidaristico ed umanitario;
e) l'uso degli aeromobili nell'ambito del lavoro aereo di cui
all'art. 5.