LEGGE REGIONALE 14 maggio 2002, n. 7
PROMOZIONE DEL SISTEMA REGIONALE DELLE ATTIVITA' DI RICERCA INDUSTRIALE, INNOVAZIONE E TRASFERIMENTO TECNOLOGICO
TITOLO V
NORME TRANSITORIE E FINALI
Art. 14
Abrogazioni
1. A decorrere dall'1 gennaio 2004 sono abrogate le lettere e) ed f)
dell'art. 3 della L.R. 13 maggio 1993, n. 25 recante "Norme per la
riorganizzazione dell'Ente regionale per la valorizzazione economica
del territorio - ERVET".
La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale
della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare
come legge della Regione Emilia-Romagna.
Bologna, 14 maggio 2002 VASCO ERRANI
NOTA ALL'ART. 14
Comma 1
Il testo delle lettere e) ed f) dell'art. 3 della L.R. 13 maggio
1993, n. 25 era il seguente:
"Art. 3 - Oggetto
2. La societa', in conformita' ai principi dello statuto regionale,
degli indirizzi del Programma regionale di sviluppo e del Piano
territoriale regionale, persegue la piu' ampia innovazione e
integrazione internazionale del tessuto produttivo regionale, in
particolare per:
omissis
e) concorrere alla creazione di poli scientifici e tecnologici;
f) promuovere interventi per il trasferimento tecnologico;
omissis".
LAVORI PREPARATORI
Progetto di legge d'iniziativa della Giunta regionale: deliberazione
n. 31 del 14 gennaio 2002; oggetto consiliare n. 2490 (VII
legislatura);
- pubblicato nel Supplemento Speciale del Bollettino Ufficiale della
Regione n. 146 in data 23 gennaio 2002;
- assegnato alla II Commissione consiliare permanente "Attivita'
produttive" in sede referente.
Testo licenziato dalla Commissione referente con atto n. 1/II.4 del
15 aprile 2002, con relazione scritta del consigliere Delchiappo;
- approvato dal Consiglio regionale nella seduta dell'8 maggio 2002,
atto n. 65/2002.