LEGGE REGIONALE 14 maggio 2002, n. 7
PROMOZIONE DEL SISTEMA REGIONALE DELLE ATTIVITA' DI RICERCA INDUSTRIALE, INNOVAZIONE E TRASFERIMENTO TECNOLOGICO
TITOLO V
NORME TRANSITORIE E FINALI
Art. 13
Disposizione transitoria
1. In sede di prima applicazione della presente legge il Programma
regionale per la ricerca industriale, innovazione e trasferimento
tecnologico di cui all'art. 3, e' approvato come integrazione del
Programma triennale per le attivita' produttive previsto dall'art. 54
della L.R. n. 3 del 1999.
2. In sede di prima applicazione della presente legge l'accordo di
cui al comma 3 dell'art. 6 e' costituito dall'accordo sottoscritto in
data 19 febbraio 2001 fra l'Universita' degli Studi di Bologna,
l'Universita' degli Studi di Modena e Reggio Emilia, l'Universita'
degli Studi di Ferrara, l'Universita' degli Studi di Parma, il
Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR), l'Ente nazionale Energie
alternative (ENEA), la Regione Emilia-Romagna, la societa' ERVET SpA,
aperto alla sottoscrizione delle altre Universita'.
NOTA ALL'ART. 13
Comma 1
Il testo dell'art. 54 della L.R. n. 3 del 1999, citata alla nota 3)
all'art. 1, e' riportato alla nota all'art. 3.