REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 14 maggio 2002, n. 7

PROMOZIONE DEL SISTEMA REGIONALE DELLE ATTIVITA' DI RICERCA INDUSTRIALE, INNOVAZIONE E TRASFERIMENTO TECNOLOGICO

          TITOLO V                                                              
      NORME TRANSITORIE E FINALI                                                
          Art. 13                                                               
Disposizione transitoria                                                        
1. In sede di prima applicazione della presente legge il Programma              
regionale per la ricerca industriale, innovazione e trasferimento               
tecnologico di cui all'art. 3, e' approvato come integrazione del               
Programma triennale per le attivita' produttive previsto dall'art. 54           
della L.R. n. 3 del 1999.                                                       
2. In sede di prima applicazione della presente legge l'accordo di              
cui al comma 3 dell'art. 6 e' costituito dall'accordo sottoscritto in           
data 19 febbraio 2001 fra l'Universita' degli Studi di Bologna,                 
l'Universita' degli Studi di Modena e Reggio Emilia, l'Universita'              
degli Studi di Ferrara, l'Universita' degli Studi di Parma, il                  
Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR), l'Ente nazionale Energie              
alternative (ENEA), la Regione Emilia-Romagna, la societa' ERVET SpA,           
aperto alla sottoscrizione delle altre Universita'.                             
NOTA ALL'ART. 13                                                                
Comma 1                                                                         
Il testo dell'art. 54 della L.R. n. 3 del 1999, citata alla nota 3)             
all'art. 1, e' riportato alla nota all'art. 3.                                  

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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