REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 14 maggio 2002, n. 7

PROMOZIONE DEL SISTEMA REGIONALE DELLE ATTIVITA' DI RICERCA INDUSTRIALE, INNOVAZIONE E TRASFERIMENTO TECNOLOGICO

          TITOLO V                                                              
      NORME TRANSITORIE E FINALI                                                
          Art. 12                                                               
Disposizione finanziaria                                                        
1. Agli oneri derivanti dall'attivazione del Fondo regionale per la             
ricerca, l'innovazione e il trasferimento tecnologico di cui all'art.           
10, nonche' dalle attivita' di valutazione e monitoraggio di cui                
all'art. 9, si fa fronte mediante l'istituzione di apposite Unita'              
previsionali di base e relativi capitoli nel bilancio regionale, che            
verranno dotati della necessaria disponibilita' ai sensi di quanto              
disposto dall'art. 37 della L.R. 15 novembre 2001, n. 40.                       
2. Agli oneri derivanti dalla partecipazione della Regione alla                 
societa' di cui all'art. 11 si fa fronte mediante l'istituzione di              
apposita Unita' previsionale di base e relativo capitolo nel bilancio           
regionale, che verra' dotato della necessaria disponibilita' ai sensi           
di quanto disposto dall'art. 40 della L.R. 15 novembre 2001, n. 40, e           
per gli oneri derivanti dal finanziamento delle attivita' ad essa               
affidate dalla Regione, nell'ambito degli stanziamenti del Fondo di             
cui al comma 1.                                                                 
NOTE ALL'ART. 12                                                                
Comma 1                                                                         
1) Il testo dell'art. 37 della L.R. 15 novembre 2001, n. 40,                    
concernente Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna,                 
abrogazione della L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e della L.R. 27 marzo               
1972, n. 4, e' il seguente:                                                     
"Art. 37 - Leggi che autorizzano spese continuative o ricorrenti                
1. Le leggi regionali che prevedono attivita' od interventi a                   
carattere continuativo o ricorrente determinano di norma solo gli               
obiettivi da raggiungere e le procedure da seguire, rinviando alla              
legge di bilancio la determinazione dell'entita' della relativa                 
spesa.                                                                          
2. In presenza di leggi del tipo indicato al comma 1, le relative               
procedure preliminari ed istruttorie ed, in generale, tutti gli                 
adempimenti previsti dalla legge che non diano luogo alla assunzione            
di impegni di spesa da parte della Regione, possono essere posti in             
essere sulla base delle leggi medesime anche prima che sia                      
determinata l'entita' della spesa da eseguire.".                                
Comma 2                                                                         
2) Il testo dell'art. 40 della L.R. n. 40 del 2001, citata alla nota            
1) al presente articolo, e' il seguente:                                        
"Art. 40 - Legge finanziaria regionale                                          
1. In coincidenza con l'approvazione della legge annuale di bilancio,           
delle leggi di assestamento o di variazione generale al bilancio di             
previsione annuale e pluriennale, e' adottato un provvedimento                  
legislativo di contenuto generale e sostanziale avente per finalita':           
a) il rifinanziamento degli interventi o la revoca di finanziamenti             
gia' autorizzati con riferimento alle rispettive leggi settoriali;              
b) la diversa decorrenza o la diversa distribuzione nel tempo e fra i           
singoli obiettivi della medesima legge settoriale, dei finanziamenti            
gia' autorizzati in passato;                                                    
c) l'introduzione di modifiche alle modalita' di intervento per il              
costante adattamento della vigente legislazione regionale di settore            
agli obiettivi specifici dei programmi attuativi, nel rispetto degli            
obiettivi generali e delle finalita' originarie delle singole leggi;            
d) la fissazione del livello massimo del finanziamento regionale per            
le tipologie di intervento le cui leggi settoriali lo prevedano.                
2. La legge finanziaria, predisposta dalla struttura organizzativa              
competente in materia di bilancio, e' approvata immediatamente prima            
delle corrispondenti leggi di bilancio, di assestamento e di                    
variazione, dalle quali trae il riferimento necessario per la                   
dimostrazione della copertura finanziaria delle autorizzazioni                  
pluriennali di spesa da essa disposte e nei confronti delle quali               
fornisce legittimazione alla iscrizione di specifiche allocazioni di            
spesa.".                                                                        

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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