LEGGE REGIONALE 14 maggio 2002, n. 7
PROMOZIONE DEL SISTEMA REGIONALE DELLE ATTIVITA' DI RICERCA INDUSTRIALE, INNOVAZIONE E TRASFERIMENTO TECNOLOGICO
TITOLO V
NORME TRANSITORIE E FINALI
Art. 12
Disposizione finanziaria
1. Agli oneri derivanti dall'attivazione del Fondo regionale per la
ricerca, l'innovazione e il trasferimento tecnologico di cui all'art.
10, nonche' dalle attivita' di valutazione e monitoraggio di cui
all'art. 9, si fa fronte mediante l'istituzione di apposite Unita'
previsionali di base e relativi capitoli nel bilancio regionale, che
verranno dotati della necessaria disponibilita' ai sensi di quanto
disposto dall'art. 37 della L.R. 15 novembre 2001, n. 40.
2. Agli oneri derivanti dalla partecipazione della Regione alla
societa' di cui all'art. 11 si fa fronte mediante l'istituzione di
apposita Unita' previsionale di base e relativo capitolo nel bilancio
regionale, che verra' dotato della necessaria disponibilita' ai sensi
di quanto disposto dall'art. 40 della L.R. 15 novembre 2001, n. 40, e
per gli oneri derivanti dal finanziamento delle attivita' ad essa
affidate dalla Regione, nell'ambito degli stanziamenti del Fondo di
cui al comma 1.
NOTE ALL'ART. 12
Comma 1
1) Il testo dell'art. 37 della L.R. 15 novembre 2001, n. 40,
concernente Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna,
abrogazione della L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e della L.R. 27 marzo
1972, n. 4, e' il seguente:
"Art. 37 - Leggi che autorizzano spese continuative o ricorrenti
1. Le leggi regionali che prevedono attivita' od interventi a
carattere continuativo o ricorrente determinano di norma solo gli
obiettivi da raggiungere e le procedure da seguire, rinviando alla
legge di bilancio la determinazione dell'entita' della relativa
spesa.
2. In presenza di leggi del tipo indicato al comma 1, le relative
procedure preliminari ed istruttorie ed, in generale, tutti gli
adempimenti previsti dalla legge che non diano luogo alla assunzione
di impegni di spesa da parte della Regione, possono essere posti in
essere sulla base delle leggi medesime anche prima che sia
determinata l'entita' della spesa da eseguire.".
Comma 2
2) Il testo dell'art. 40 della L.R. n. 40 del 2001, citata alla nota
1) al presente articolo, e' il seguente:
"Art. 40 - Legge finanziaria regionale
1. In coincidenza con l'approvazione della legge annuale di bilancio,
delle leggi di assestamento o di variazione generale al bilancio di
previsione annuale e pluriennale, e' adottato un provvedimento
legislativo di contenuto generale e sostanziale avente per finalita':
a) il rifinanziamento degli interventi o la revoca di finanziamenti
gia' autorizzati con riferimento alle rispettive leggi settoriali;
b) la diversa decorrenza o la diversa distribuzione nel tempo e fra i
singoli obiettivi della medesima legge settoriale, dei finanziamenti
gia' autorizzati in passato;
c) l'introduzione di modifiche alle modalita' di intervento per il
costante adattamento della vigente legislazione regionale di settore
agli obiettivi specifici dei programmi attuativi, nel rispetto degli
obiettivi generali e delle finalita' originarie delle singole leggi;
d) la fissazione del livello massimo del finanziamento regionale per
le tipologie di intervento le cui leggi settoriali lo prevedano.
2. La legge finanziaria, predisposta dalla struttura organizzativa
competente in materia di bilancio, e' approvata immediatamente prima
delle corrispondenti leggi di bilancio, di assestamento e di
variazione, dalle quali trae il riferimento necessario per la
dimostrazione della copertura finanziaria delle autorizzazioni
pluriennali di spesa da essa disposte e nei confronti delle quali
fornisce legittimazione alla iscrizione di specifiche allocazioni di
spesa.".