LEGGE REGIONALE 14 maggio 2002, n. 7
PROMOZIONE DEL SISTEMA REGIONALE DELLE ATTIVITA' DI RICERCA INDUSTRIALE, INNOVAZIONE E TRASFERIMENTO TECNOLOGICO
TITOLO III
INTERVENTI PER LA RICERCA INNOVAZIONE
E TRASFERIMENTO TECNOLOGICO
Art. 10
Fondo regionale per la Ricerca, l'Innovazione
e il Trasferimento Tecnologico
1. E' istituito il Fondo regionale per la Ricerca, l'Innovazione e il
Trasferimento Tecnologico (FRRITT), che contiene le risorse
finanziarie per gli interventi indicati nel Programma di cui all'art.
3, integrato con il Fondo unico regionale per le attivita' produttive
industriali istituito ai sensi dell'art. 53 della L.R. 21 aprile
1999, n. 3.
NOTA ALL'ART. 10
Comma 1
Il testo dell'art. 53 della L.R. n. 3 del 1999, citata alla nota 3)
all'art. 1, e' il seguente:
"Art. 53 - Fondo unico regionale per le attivita' produttive
industriali
1. E' istituito il Fondo unico regionale per le attivita' produttive
industriali nel quale confluiscono le risorse statali di cui al comma
5 dell'art. 19 del DLgs n. 112 del 1998 e tutte le ulteriori risorse
regionali destinate ad interventi di sostegno alle attivita'
produttive industriali, per il conseguimento degli obiettivi indicati
nel programma regionale di cui all'art. 54.".