LEGGE REGIONALE 14 maggio 2002, n. 7
PROMOZIONE DEL SISTEMA REGIONALE DELLE ATTIVITA' DI RICERCA INDUSTRIALE, INNOVAZIONE E TRASFERIMENTO TECNOLOGICO
TITOLO III
INTERVENTI PER LA RICERCA INNOVAZIONE
E TRASFERIMENTO TECNOLOGICO
Art. 9
Attivita' di indirizzo, valutazione e monitoraggio
1. La Giunta regionale nomina un Comitato di esperti, garanti per le
attivita' di valutazione dei progetti presentati nell'ambito dei
programmi di cui all'art. 3 e per il monitoraggio dei risultati
conseguiti. Detto Comitato opera attivando una rete di valutatori,
secondo le disposizioni stabilite con apposito regolamento della
Giunta regionale che si ispira alle procedure in uso per la
valutazione dei progetti di ricerca e innovazione comunitari. Gli
esperti e i valutatori sono scelti tra soggetti dotati di comprovata
esperienza scientifica o imprenditoriale in relazione alle tematiche
da esaminare e sono incaricati dal Direttore generale competente per
materia.
2. Il Comitato formula, anche sulla base delle attivita' svolte,
proposte alla Giunta regionale ai fini della stesura dei programmi di
cui all'art. 3.
3. La Regione riunisce periodicamente i rappresentanti delle
organizzazioni maggiormente rappresentative nei settori industriale,
artigianale, del terziario e dei servizi, nonche' delle
organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative al fine di
evidenziare elementi utili per il monitoraggio e per la definizione
degli indirizzi in ordine agli interventi.