REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 14 maggio 2002, n. 7

PROMOZIONE DEL SISTEMA REGIONALE DELLE ATTIVITA' DI RICERCA INDUSTRIALE, INNOVAZIONE E TRASFERIMENTO TECNOLOGICO

            TITOLO III                                                          
      INTERVENTI PER LA RICERCA INNOVAZIONE                                     
      E TRASFERIMENTO TECNOLOGICO                                               
          Art. 8                                                                
Soggetti ammissibili                                                            
1. Ai sensi della presente legge e in conformita' alla disciplina               
vigente in materia di aiuti di Stato, sono soggetti ammissibili:                
a) imprese che esercitano l'attivita' di cui ai punti 1, 2 e 3 del              
comma primo dell'art. 2195 C.C., nonche' imprese artigiane di                   
produzione di cui alla Legge 8 agosto 1985, n. 443;                             
b) centri di ricerca dotati di personalita' giuridica autonoma                  
promossi da uno o piu' dei soggetti di cui alla lettera a);                     
c) consorzi e societa' consortili comunque costituiti da soggetti               
ricompresi in una o piu' delle lettere precedenti;                              
d) societa' di servizi alle imprese, studi o societa' professionali             
aventi come finalita' la prestazione di servizi per innovazione                 
tecnologica, gestionale e organizzativa;                                        
e) Universita' ed Enti di ricerca pubblici e Centri di ricerca                  
pubblici e privati che abbiano come fine statutario lo sviluppo della           
ricerca industriale, dell'innovazione e del trasferimento                       
tecnologico;                                                                    
f) consorzi e societa' consortili costituiti da Universita' ed Enti             
di ricerca con imprese e loro associazioni o centri di ricerca;                 
g) fondi chiusi destinati all'acquisizione di partecipazioni in                 
societa' finalizzate all'utilizzazione industriale di nuove                     
iniziative ad alto contenuto tecnologico.                                       
2. I soggetti sopra specificati devono avere stabile organizzazione             
nel territorio regionale.                                                       
NOTE ALL'ART. 8                                                                 
Comma 1                                                                         
1) Il testo dell'art. 2195 del Codice civile e' il seguente:                    
"Art. 2195 - Imprenditori soggetti a registrazione                              
Sono soggetti all'obbligo dell'iscrizione, nel Registro dalle                   
imprese, gli imprenditori che esercitano:                                       
1) un'attivita' industriale diretta alla produzione di beni o di                
servizi;                                                                        
2) un'attivita' intermediaria nella circolazione dei beni;                      
3) un'attivita' di trasporto per terra, per acqua o per aria;                   
4) un'attivita' bancaria o assicurativa;                                        
5) altre attivita' ausiliarie delle precedenti.                                 
Le disposizioni della legge che fanno riferimento alle attivita' e              
alle imprese commerciali si applicano, se non risulta diversamente, a           
tutte le attivita' indicate in questo articolo e alle imprese che le            
esercitano.".                                                                   
2) La Legge 8 agosto 1985, n.443 concerne Legge-quadro per                      
l'artigianato.                                                                  

Azioni sul documento

ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

Valuta il sito

Non hai trovato quello che cerchi ?

Piè di pagina