REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 14 maggio 2002, n. 7

PROMOZIONE DEL SISTEMA REGIONALE DELLE ATTIVITA' DI RICERCA INDUSTRIALE, INNOVAZIONE E TRASFERIMENTO TECNOLOGICO

            TITOLO III                                                          
      INTERVENTI PER LA RICERCA INNOVAZIONE                                     
      E TRASFERIMENTO TECNOLOGICO                                               
          Art. 7                                                                
Tipologie di finanziamenti ammissibili                                          
1. Per l'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge la           
Regione concede:                                                                
a) contributi in conto capitale;                                                
b) contributi in conto interessi;                                               
c) crediti di imposta o bonus fiscali previsti dalla vigente                    
legislazione;                                                                   
d) prestazione di garanzie, mediante l'agevolazione all'accesso alle            
prestazioni fornite da fondi di garanzia.                                       

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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