LEGGE REGIONALE 14 maggio 2002, n. 7
PROMOZIONE DEL SISTEMA REGIONALE DELLE ATTIVITA' DI RICERCA INDUSTRIALE, INNOVAZIONE E TRASFERIMENTO TECNOLOGICO
TITOLO III
INTERVENTI PER LA RICERCA INNOVAZIONE
E TRASFERIMENTO TECNOLOGICO
Art. 7
Tipologie di finanziamenti ammissibili
1. Per l'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge la
Regione concede:
a) contributi in conto capitale;
b) contributi in conto interessi;
c) crediti di imposta o bonus fiscali previsti dalla vigente
legislazione;
d) prestazione di garanzie, mediante l'agevolazione all'accesso alle
prestazioni fornite da fondi di garanzia.