LEGGE REGIONALE 14 maggio 2002, n. 7
PROMOZIONE DEL SISTEMA REGIONALE DELLE ATTIVITA' DI RICERCA INDUSTRIALE, INNOVAZIONE E TRASFERIMENTO TECNOLOGICO
TITOLO II
PROGRAMMA REGIONALE
Art. 6
Sviluppo di rete
1. Le azioni volte alle finalita' di cui alla lettera c) del comma 1
dell'art. 1, prevedono in particolare lo sviluppo nel territorio
regionale di una rete di "Laboratori di ricerca e trasferimento
tecnologico" o "Centri per l'innovazione"; la Giunta regionale
stabilisce con successivo atto i requisiti di tali Laboratori o
Centri per l'accesso alle agevolazioni regionali.
2. Dette azioni prevedono il sostegno a progetti promossi dai
laboratori o centri di ricerca per la ricerca industriale o lo
sviluppo precompetitivo, nonche' per il trasferimento o la diffusione
di conoscenze tecnologiche, realizzati in collaborazione con imprese,
singole o associate, associazioni di imprese o altri soggetti,
pubblici o privati, interessati.
3. Dette azioni prevedono altresi' la promozione, tramite un accordo
tra la Regione Emilia-Romagna, le Universita' e gli Enti di ricerca
insediati nel territorio regionale, di azioni comuni, di particolare
rilevanza e di interesse generale, quali:
a) la costituzione e gestione di una strumentazione integrata, con
una banca dati, anche telematica, per l'utilizzazione delle
competenze scientifiche e tecnologiche presenti nelle Universita' e
negli enti di cui al presente comma per favorire l'accesso degli
utilizzatori alle conoscenze, in accordo con gli strumenti esistenti
a livello nazionale, comunitario ed internazionale;
b) la facilitazione dell'accesso alle apparecchiature scientifiche e
tecniche presenti nelle Universita' e negli enti di cui al comma 3 da
parte delle imprese;
c) la promozione ed organizzazione delle prestazioni svolte presso le
imprese da personale con competenze scientifiche e tecniche delle
Universita' e degli Enti di ricerca insediati nel territorio
regionale, ai sensi della lettera c) del comma 1 dell'art. 5;
d) la realizzazione di strumenti ed attivita' di supporto per
l'organizzazione di programmi dedicati al trasferimento tecnologico
ed alla connessa diffusione di conoscenze nell'ambito delle
istituzioni scientifiche;
e) lo sviluppo di iniziative di assistenza tecnica per l'accesso e la
partecipazione delle Universita' e degli Enti di ricerca insediati
nel territorio regionale a programmi comunitari o nazionali di
ricerca;
f) lo sviluppo di iniziative di ricerca connesse ad ambiti di
interesse industriale a rilevante impatto per il sistema produttivo
regionale promossi da Universita' o altri Enti di ricerca insediati
nel territorio regionale, anche in collaborazione con imprese, in
forma singola o associata, nonche' associazioni di imprese.