LEGGE REGIONALE 14 maggio 2002, n. 7
PROMOZIONE DEL SISTEMA REGIONALE DELLE ATTIVITA' DI RICERCA INDUSTRIALE, INNOVAZIONE E TRASFERIMENTO TECNOLOGICO
TITOLO II
PROGRAMMA REGIONALE
Art. 4
Azioni per lo sviluppo del sistema produttivo regionale
verso la ricerca industriale e strategica
1. Le azioni volte alle finalita' di cui alla lettera a) del comma 1
dell'art. 1, prevedono, in particolare, il sostegno di attivita'
imprenditoriali svolte da imprese singole e da loro consorzi rivolte
a:
a) attivita' di ricerca industriale e di sviluppo finalizzate
all'innovazione tecnologica e di prodotto;
b) l'elaborazione di progetti preliminari ed esecutivi per attivita'
di sviluppo precompetitivo o di innovazione o di trasferimento
tecnologico, come definiti all'art. 2;
c) lo sviluppo di laboratori di ricerca industriale, su temi di
rilevante interesse per il territorio regionale, anche in
cooperazione tra piccole e medie imprese, e tra imprese, Universita',
centri di ricerca, laboratori di ricerca e centri per l'innovazione;
d) l'elaborazione di studi di fattibilita' per l'accesso a programmi
e finanziamenti comunitari, nazionali e privati per la ricerca, lo
sviluppo tecnologico e l'innovazione.
2. Dette azioni prevedono altresi' la valorizzazione dei risultati
della ricerca per la creazione di nuove attivita' imprenditoriali e
professionali ad alto contenuto tecnologico mediante:
a) la concessione di contributi a programmi per la promozione di
attivita' imprenditoriali o professionali attuati da Universita',
Enti di ricerca o altri enti appositamente costituiti, per realizzare
servizi specialistici, assistenza scientifica, ivi compresa
l'assunzione da parte dei soggetti partecipanti di oneri relativi a
spese per borse di ricerca;
b) la concessione di contributi e garanzie per spese di avviamento e
primo investimento;
c) la partecipazione al finanziamento di fondi chiusi destinati
all'intervento in dette imprese.