LEGGE REGIONALE 14 maggio 2002, n. 7
PROMOZIONE DEL SISTEMA REGIONALE DELLE ATTIVITA' DI RICERCA INDUSTRIALE, INNOVAZIONE E TRASFERIMENTO TECNOLOGICO
TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 2
Definizioni
1. Ai fini della presente legge si intende per:
a) ricerca fondamentale, l'attivita' che mira all'ampliamento delle
conoscenze scientifiche e tecniche;
b) ricerca applicata o di interesse industriale, di seguito indicata
come "ricerca industriale", la ricerca pianificata, applicazioni
sperimentali a fine di testaggio o indagini tematiche miranti ad
acquisire nuove conoscenze utili per mettere a punto nuovi prodotti,
processi produttivi o servizi o comportare un notevole miglioramento
dei prodotti, processi produttivi o servizi esistenti nel breve e
medio periodo, ricerca orientata alla sostenibilita' ambientale, nei
cicli produttivi e nei prodotti finali, nei materiali, nelle
produzioni e nei consumi energetici;
c) attivita' di sviluppo precompetitivo, la traduzione del risultato
della ricerca industriale in un piano, progetto o disegno per la
realizzazione di nuovi prodotti, processi produttivi o servizi ovvero
per il miglioramento di quelli esistenti, siano essi destinati alla
vendita o all'utilizzazione diretta, compresa la creazione di
prototipi; tale attivita' non comprende le modifiche, anche se
migliorative, ordinarie o periodiche apportate a prodotti, linee di
produzione, processi di fabbricazione e servizi esistenti;
d) innovazione, il rinnovo e l'ampliamento della gamma dei prodotti e
dei servizi, l'attuazione di nuovi metodi di produzione,
d'approvvigionamento e di distribuzione; l'introduzione di mutamenti
nella gestione, nell'organizzazione e nelle condizioni di lavoro
nonche' nella connessa qualificazione dei lavoratori;
e) trasferimento tecnologico, il trasferimento delle conoscenze e
delle tecnologie tra Enti di ricerca e sistema industriale al fine di
favorire l'acquisizione, la circolazione di informazioni e la
disponibilita' di competenze tecniche specifiche;
f) laboratori di ricerca e trasferimento tecnologico, le strutture
costituite per svolgere progetti di ricerca industriale e
innovazione, nonche' funzioni specialistiche finalizzate al
trasferimento tecnologico;
g) centri per l'innovazione, le strutture costituite per svolgere
attivita' e servizi di trasferimento tecnologico.