REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 14 maggio 2002, n. 7

PROMOZIONE DEL SISTEMA REGIONALE DELLE ATTIVITA' DI RICERCA INDUSTRIALE, INNOVAZIONE E TRASFERIMENTO TECNOLOGICO

         TITOLO I                                                               
      DISPOSIZIONI GENERALI                                                     
          Art. 2                                                                
Definizioni                                                                     
1. Ai fini della presente legge si intende per:                                 
a) ricerca fondamentale, l'attivita' che mira all'ampliamento delle             
conoscenze scientifiche e tecniche;                                             
b) ricerca applicata o di interesse industriale, di seguito indicata            
come "ricerca industriale", la ricerca pianificata, applicazioni                
sperimentali a fine di testaggio o indagini tematiche miranti ad                
acquisire nuove conoscenze utili per mettere a punto nuovi prodotti,            
processi produttivi o servizi o comportare un notevole miglioramento            
dei prodotti, processi produttivi o servizi esistenti nel breve e               
medio periodo, ricerca orientata alla sostenibilita' ambientale, nei            
cicli produttivi e nei prodotti finali, nei materiali, nelle                    
produzioni e nei consumi energetici;                                            
c) attivita' di sviluppo precompetitivo, la traduzione del risultato            
della ricerca industriale in un piano, progetto o disegno per la                
realizzazione di nuovi prodotti, processi produttivi o servizi ovvero           
per il miglioramento di quelli esistenti, siano essi destinati alla             
vendita o all'utilizzazione diretta, compresa la creazione di                   
prototipi; tale attivita' non comprende le modifiche, anche se                  
migliorative, ordinarie o periodiche apportate a prodotti, linee di             
produzione, processi di fabbricazione e servizi esistenti;                      
d) innovazione, il rinnovo e l'ampliamento della gamma dei prodotti e           
dei servizi, l'attuazione di nuovi metodi di produzione,                        
d'approvvigionamento e di distribuzione; l'introduzione di mutamenti            
nella gestione, nell'organizzazione e nelle condizioni di lavoro                
nonche' nella connessa qualificazione dei lavoratori;                           
e) trasferimento tecnologico, il trasferimento delle conoscenze e               
delle tecnologie tra Enti di ricerca e sistema industriale al fine di           
favorire l'acquisizione, la circolazione di informazioni e la                   
disponibilita' di competenze tecniche specifiche;                               
f) laboratori di ricerca e trasferimento tecnologico, le strutture              
costituite per svolgere progetti di ricerca industriale e                       
innovazione, nonche' funzioni specialistiche finalizzate al                     
trasferimento tecnologico;                                                      
g) centri per l'innovazione, le strutture costituite per svolgere               
attivita' e servizi di trasferimento tecnologico.                               

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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