COMUNICATO
Decreto per l'occupazione d'urgenza di beni immobili occorrenti per l'esecuzione dei lavori di adeguamento campo sportivo di Suviana
Il Responsabile del II Servizio, (omissis) decreta:
Art. 1 - E' disposta a favore del Comune di Castel di Casio
l'occupazione d'urgenza degli immobili siti nel Comune censuario e
amministrativo di Castel di Casio e identificati come nell'elenco
appresso riportato, estratto dal piano particellare, corrispondente
ai dati catastali delle proprieta', allegato al progetto e approvato
unitamente a questo, necessari alla esecuzione dei lavori di
adeguamento del campo sportivo di Suviana.
Proprietaria: ENEL
partita 4207, foglio 40, mappale 164 mq. 454; mappale 184 mq. 780;
mappale 194 mq. 6.612; mappale 195 mq. 2.136; mappale 196 mq. 840;
mappale 206 mq. 2.144; mappale 205 mq. 512.
Art. 2 - L'occupazione per poter realizzare i lavori di cui
all'articolo 1 puo' essere protratta fino a tre anni dalla data di
immissione nel possesso come risultera' dall'apposito verbale.
Art. 3 - All'atto dell'effettiva occupazione degli immobili, l'ente
occupante provvedera' a redigere, contestualmente al verbale di
immissione nel possesso, il relativo stato di consistenza. Detto
verbale sara' redatto in contraddittorio con il proprietario o i
proprietari o, in loro assenza ovvero in caso di loro rifiuto di
sottoscrizione, con l'intervento di due testimoni che non siano
dipendenti dell'ente interessato o dei suoi concessionari. Al
contraddittorio sono ammessi il fittavolo, il mezzadro, il colono o
il compartecipante.
Art. 4 - L'avviso di convocazione per la redazione dello stato di
consistenza e immissione in possesso, contenente il luogo, il giorno
e l'ora, dovra' essere notificato dall'occupante almeno venti giorni
prima al proprietario del fondo, ed affisso per lo stesso periodo
all'Albo pretorio del Comune in cui sono situati gli immobili.
Art. 5 - L'indennita' di occupazione da corrispondere ai proprietari
delle aree suddette, sara' determinata con successivo provvedimento
in relazione al periodo di occupazione compreso tra la data di
immissione in possesso e quella di acquisizione dell'immobile a norma
delle vigenti disposizioni di legge.Art. 6 - L'Ente occupante, dopo
l'immissione in possesso, provvedera' alla notifica ai proprietari
interessati del verbale di consistenza e di immissione in possesso.
Art. 7 - Il presente decreto perdera' ogni efficacia ove
l'occupazione degli immobili non segua nel termine di tre mesi dalla
data della sua esecutivita'.
Art. 8 - Ai sensi dell'articolo 3, ultimo comma della Legge 7 agosto
1990, n. 241, si rende noto che in forza dell'articolo 113 della
Costituzione e dell'articolo 34 del DLgs 31 marzo 1998, n. 80, contro
il presente decreto puo' essere presentato ricorso al TAR
Emilia-Romagna entro 60 giorni dal ricevimento, con le modalita' di
cui alla Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come integrate dall'articolo
19, DL 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla
Legge 23 maggio 1997, n. 135, ovvero ricorso straordinario al Capo
dello Stato, entro 120 giorni dallo stesso termine.
IL RESPONSABILE DEL II SERVIZIO
Stefano Vitali