REGIONE EMILIA-ROMAGNA - GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 3 aprile 2002, n. 541

Direttiva in materia di procedimento disciplinare

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA                                          
vista la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 "Testo unico in materia di                
organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna",           
che, al Titolo III, Capo III circa "I1 regime della responsabilita'             
dei dipendenti", prevede:                                                       
- che le tipologie delle infrazioni disciplinari e delle correlate              
sanzioni siano definite dai contratti collettivi di lavoro (art. 24,            
secondo comma);                                                                 
- che le competenze in materia di contestazione degli addebiti e di             
irrogazione delle sanzioni disciplinari, licenziamento compreso,                
siano attribuite alla dirigenza (art. 26);                                      
- che la Giunta regionale, congiuntamente all'Ufficio di Presidenza             
del Consiglio, istituisca il Collegio arbitrale di disciplina, di cui           
all'art. 55, commi 8 e 9 del DLgs 165/01, stabilendone le modalita'             
di funzionamento;                                                               
atteso che:                                                                     
- il Contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto                      
"Regioni-Autonomie locali" 1994-1997, ancora in vigore relativamente            
alla Parte I - Titolo III - Capo V - "Norme disciplinari", detta                
disposizioni in ordine a "Doveri del dipendente" (art. 23), "Sanzioni           
e procedure disciplinari" (art. 24), "Codice disciplinare" (art. 25),           
"Sospensione cautelare in corso di procedimento disciplinare" (art.             
26), "Sospensione cautelare in caso di procedimento penale" (art.               
27);                                                                            
- il procedimento disciplinare previsto dall'art. 24 del precitato              
Contratto collettivo nazionale di lavoro, pur integrato dalle                   
disposizioni dettate in materia dalla L.R. 43/01, necessita di essere           
meglio definito e dettagliato, soprattutto sotto il profilo                     
dell'articolazione delle competenze, a maggiore tutela della certezza           
del diritto e a garanzia dei dipendenti medesimi;                               
ritenuto pertanto necessario, con il presente atto, provvedere sia ad           
istituire il Collegio arbitrale di disciplina, come previsto                    
dall'art. 27 della L.R. 43/01, disciplinandone composizione e                   
funzionamento, sia ad adottare una disciplina di dettaglio che regoli           
lo svolgimento del procedimento disciplinare nei confronti dei                  
dipendenti della Regione Emilia-Romagna, inquadrati in categorie non            
dirigenziali, e appartenenti sia all'organico della Giunta che a                
quello del Consiglio;                                                           
dato atto che:                                                                  
- sono state sentite le rappresentanze sindacali in data 15 marzo               
2002;                                                                           
- che l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale adottera' un              
atto sostanzialmente conforme nei contenuti al presente, come emerge            
dal verbale della seduta del 27 marzo 2002, nel rispetto di quanto              
previsto dall'art. 27, comma 3 della L.R. 43/01, che impone una                 
istituzione e disciplina congiunta tra Giunta e Consiglio del                   
Collegio arbitrale di disciplina dei collaboratori regionali;                   
dato atto del parere favorevole espresso dal Direttore generale                 
all'Organizzazione, Sistemi informativi e Telematica, in merito alla            
legittimita' e regolarita' tecnica della presente deliberazione, ai             
sensi dell'art. 37 della L.R. 43/01 e della delibera della Giunta               
regionale 2774/01;                                                              
su proposta dell'Assessore competente per materia;                              
a voti unanimi e palesi, delibera:                                              
per tutto quanto detto in premessa e che qui si intende richiamato:             
1) di approvare il testo della "Direttiva in materia di procedimento            
disciplinare", allegata al presente atto sotto lettera A) per farne             
parte integrante e sostanziale;                                                 
2) di disporre che alla Direttiva venga data la massima pubblicita'             
mediante affissione in luogo accessibile a tutti i dipendenti, come             
previsto per il Codice disciplinare dall'art. 25, comma dieci del               
CCNL "Regioni-Autonomie locali" 1994-1997, nonche' con la                       
pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.                           
ALLEGATO A)                                                                     
Direttiva in materia di procedimento disciplinare                               
Art. 1                                                                          
Ambito di applicazione                                                          
1) La presente direttiva riguarda lo svolgimento del procedimento               
disciplinare nei confronti dei dipendenti della Regione                         
Emilia-Romagna, anche a tempo determinato o in comando presso la                
stessa, inquadrati in categorie non dirigenziali, appartenenti sia              
all'organico della Giunta che a quello del Consiglio.                           
Art. 2                                                                          
Struttura competente per i procedimenti disciplinari                            
1) Presso la Regione Emilia-Romagna la struttura competente per i               
procedimenti disciplinari, di cui all'art. 24, comma quarto, del CCNL           
1994-1997 e all'art. 59, comma quarto del DLgs 29/93 (ora art. 55 del           
DLgs 165/01), e' la Direzione generale all'Organizzazione, Sistemi              
informativi e Telematica.                                                       
Il direttore generale responsabile di tale struttura, per l'esercizio           
della relativa funzione, si avvale di personale alle proprie dirette            
dipendenze.                                                                     
2) Il direttore generale responsabile della struttura di cui al primo           
comma, oltre alle competenze individuate all'art. 3, e' competente a            
disporre con proprio atto la sospensione cautelare del lavoratore,              
nei casi e con le modalita' di cui agli artt. 26 e 27 del Contratto             
collettivo nazionale di lavoro del comparto "Regioni-Enti locali"               
1994/1997.                                                                      
3) Ogni atto di irrogazione di una sanzione disciplinare, con annessi           
i relativi atti istruttori, deve essere trasmesso in copia alla                 
Direzione generale all'Organizzazione, Sistemi informativi e                    
Telematica.                                                                     
4) La struttura di cui al presente articolo conserva, in un apposito            
archivio, gli atti del procedimento disciplinare, e provvede ad                 
annotare in un registro tutte le sanzioni disciplinari applicate.               
5) E' cura della medesima struttura disporre la trasmissione                    
dell'atto di irrogazione della sanzione disciplinare agli Uffici                
competenti per l'inserimento dello stesso nel fascicolo personale del           
dipendente, e per le eventuali conseguenze sul trattamento economico.           
Nel caso di personale comandato trasmette gli atti all'Ente di                  
appartenenza del lavoratore.                                                    
Art. 3                                                                          
Competenze                                                                      
1) Qualora, in considerazione del tipo di illecito disciplinare, le             
sanzioni applicabili siano il rimprovero verbale o il rimprovero                
scritto (censura), la contestazione dell'addebito, l'istruzione del             
procedimento disciplinare e l'applicazione della sanzione medesima,             
sono di competenza del dirigente responsabile del Servizio di                   
assegnazione del dipendente, o, se questi e' assegnato direttamente a           
struttura di livello gerarchico superiore, del responsabile della               
stessa.                                                                         
2) Quando invece le sanzioni applicabili siano piu' gravi (multa,               
sospensione dal lavoro e dalla retribuzione, licenziamento, con o               
senza preavviso), la contestazione dell'addebito, l'istruzione del              
procedimento disciplinare e l'applicazione della sanzione medesima              
sono di competenza del direttore generale responsabile della                    
struttura di cui all'art. 2.                                                    
3) In caso di assenza o impedimento del responsabile delle strutture            
di cui ai commi 1 e 2, o in caso di vacanza del posto, il                       
procedimento disciplinare puo' essere avviato dal dirigente che ne              
svolge temporaneamente le funzioni.                                             
4) Nel caso di cui al secondo comma, il dirigente responsabile della            
struttura di assegnazione del dipendente e' tenuto a segnalare, sotto           
la propria responsabilita', alla struttura di cui all'art. 2, entro             
dieci giorni da quando ne e' venuto a conoscenza, i fatti da                    
contestare per l'avvio del procedimento disciplinare.                           
Art. 4                                                                          
Contestazione dell'addebito                                                     
1) La contestazione dell'addebito deve avvenire tempestivamente e               
comunque entro venti giorni da quando il dirigente competente per la            
contestazione, ai sensi di quanto stabilito all'art. 3, e' venuto a             
conoscenza del fatto, a pena di improcedibilita'.                               
2) La contestazione dell'addebito deve essere effettuata per iscritto           
e comunicata formalmente al dipendente, attraverso lettera                      
raccomandata con avviso di ricevimento. La lettera puo' essere                  
consegnata anche a mano, e in tal caso il lavoratore deve rilasciare            
apposita ricevuta.                                                              
3) La contestazione deve indicare gli elementi essenziali del fatto             
contestato, in modo tale che il lavoratore abbia le indicazioni                 
necessarie per individuare il comportamento ravvisato quale illecito            
disciplinare.                                                                   
4) Quando la sanzione comminabile sia il rimprovero verbale il                  
dirigente competente vi provvede, senza obbligo di previa                       
contestazione scritta, formalizzando la sanzione stessa tramite                 
verbalizzazione dell'incontro con il lavoratore.                                
Art. 5                                                                          
Diritto di difesa                                                               
1) Con la lettera di contestazione dell'addebito, o con una                     
successiva, il dirigente competente, secondo quanto stabilito                   
all'art. 3, deve convocare il lavoratore per sentirlo a difesa,                 
fissandogli un apposito incontro, di cui deve essere redatto processo           
verbale.                                                                        
2) Il lavoratore deve essere convocato per un giorno che disti, da              
quello di ricevimento della lettera di convocazione, almeno cinque              
giorni lavorativi liberi, in modo tale che abbia un congruo periodo             
di tempo per preparare la difesa.                                               
3) Il lavoratore puo' farsi assistere da un procuratore o dal                   
rappresentante dell'associazione sindacale cui aderisce o conferisce            
mandato.                                                                        
4) Se il lavoratore non si presenta, o non presenta una memoria                 
scritta a difesa, trascorsi inutilmente quindici giorni dalla data              
fissata per la difesa, si puo' procedere egualmente ad applicare la             
sanzione entro i successivi quindici giorni.                                    
5) Il dipendente e il suo difensore, se munito di apposita delega,              
possono accedere a tutti gli atti istruttori riguardanti il                     
procedimento disciplinare.                                                      
Art. 6                                                                          
Irrogazione della sanzione                                                      
1) Con il consenso del dipendente la sanzione applicabile puo' essere           
ridotta, ma in tal caso non e' piu' suscettibile di impugnazione.               
2) Ogni atto di irrogazione di una sanzione disciplinare deve essere            
motivato.                                                                       
3) L'atto che irroga la sanzione va comunicato al lavoratore secondo            
le modalita' indicate all'art. 4, comma 2.                                      
Art. 7                                                                          
Chiusura del procedimento disciplinare                                          
1) Se il direttore generale o dirigente presso il quale pende il                
procedimento disciplinare ritiene che non si debba procedere                    
disciplinarmente, dispone la chiusura del procedimento con proprio              
atto, dandone comunicazione all'interessato, con le modalita' di cui            
all'art. 4, comma 2.                                                            
Art. 8                                                                          
Durata del procedimento disciplinare                                            
1) Il procedimento disciplinare deve concludersi entro centoventi               
giorni dalla data di contestazione dell'addebito, a pena di                     
estinzione dello stesso, fatti salvi i diversi termini previsti da              
disposizioni speciali di legge.                                                 
2) Il procedimento, qualora non venga chiuso ai sensi del precedente            
articolo 7, si intende concluso alla data di adozione dell'atto di              
irrogazione della sanzione disciplinare.                                        
Art. 9                                                                          
Sospensione del procedimento disciplinare                                       
1) Competente a disporre la sospensione del procedimento disciplinare           
per connessione del medesimo con procedimento penale, ai sensi                  
dell'art. 25, commi 8 e 9 del CCNL 1994-1997, e' il dirigente presso            
cui e' pendente il procedimento stesso.                                         
2) Di detta sospensione deve essere data in ogni caso comunicazione             
al direttore generale responsabile della struttura di cui all'art. 2.           
3) Il dirigente sospende il procedimento disciplinare quando:                   
a) riceve comunicazione da parte dell'Autorita' giudiziaria o del               
dipendente interessato dell'apertura di un procedimento penale a                
carico dello stesso;                                                            
b)  investe, per dovere d'ufficio, l'Autorita' giudiziaria,                     
configurandosi l'illecito disciplinare anche quale possibile illecito           
penale.                                                                         
4) II procedimento disciplinare e' riattivato dal medesimo dirigente            
che ne ha disposto la sospensione, entro i termini stabiliti dalla              
legge o dai contratti collettivi nazionali di lavoro.                           
5) E' onere del dipendente dare immediata comunicazione                         
all'Amministrazione del passaggio in giudicato della sentenza di                
condanna.                                                                       
Art. 10                                                                         
Impugnazione delle sanzioni                                                     
1) Con lo stesso atto di irrogazione della sanzione disciplinare, il            
lavoratore deve essere informato circa la possibilita' e le modalita'           
di impugnazione del medesimo, secondo quanto stabilito dalla legge e            
dai Contratti collettivi nazionali di lavoro vigenti.                           
2) L'atto di impugnazione deve essere presentato, con raccomandata              
con ricevuta di ritorno, presso la struttura di cui all'art. 2 e deve           
contenere una sommaria prospettazione dei fatti e delle ragioni a               
fondamento della pretesa.                                                       
3) Decorsi trenta giorni dalla data di ricevimento dell'atto di                 
irrogazione della sanzione senza che sia stato presentato l'atto di             
impugnazione, l'Amministrazione da' corso alla esecuzione della                 
medesima.                                                                       
4) La esecuzione della sanzione viene sospesa nei casi di                       
impugnazione e nei termini stabiliti dai contratti collettivi                   
nazionali di lavoro.                                                            
Art. 11                                                                         
Il Collegio arbitrale di disciplina                                             
1) Presso la Regione Emilia-Romagna e' istituito il Collegio                    
arbitrale di disciplina, davanti al quale e' possibile impugnare gli            
atti che irrogano sanzioni disciplinari, purche' questa possibilita'            
sia prevista dai contratti collettivi nazionali di lavoro, secondo le           
procedure ivi disciplinate.                                                     
2) Il Collegio si compone di due rappresentanti dell'Amministrazione            
regionale e di due rappresentanti dei dipendenti, scelti, mediante              
sorteggio, tra dieci rappresentanti della prima e dieci                         
rappresentanti dei secondi, individuati con le procedure sotto                  
delineate.                                                                      
Il Collegio e' presieduto da un componente esterno, di provata                  
competenza in materia di diritto del lavoro, scelto nel modo sotto              
descritto.                                                                      
3) Procedura di scelta dei rappresentanti dei dipendenti.                       
Ogni tre anni, subito dopo l'elezione dei propri componenti, la                 
Rappresentanza sindacale unitaria (RSU) designa i dieci                         
rappresentanti dei dipendenti che potranno andare a comporre il                 
Collegio. Possono essere designati dipendenti regionali di ruolo a              
tempo indeterminato, appartenenti a categoria non dirigenziale.                 
4) Procedura di scelta dei rappresentanti dell'Amministrazione.Alla             
medesima scadenza il Direttore generale all'Organizzazione, Sistemi             
informativi e Telematica, congiuntamente al Direttore generale del              
Consiglio, provvede a designare, tra i dirigenti regionali, i dieci             
rappresentanti dell'Amministrazione.                                            
5) Procedura di scelta del Presidente del Collegio.                             
I dieci rappresentanti dell'Amministrazione regionale e i dieci                 
rappresentanti dei dipendenti, di comune accordo, indicano i                    
nominativi di cinque presidenti, da scegliere tra appartenenti, anche           
in quiescenza, alle seguenti categorie professionali:                           
- magistrati del lavoro;                                                        
- avvocati esperti in problematiche del rapporto di lavoro;                     
- docenti e ricercatori universitari esperti in diritto del lavoro.             
La scelta dei cinque presidenti e' valida se raccoglie il consenso di           
almeno i due terzi dei presenti. Alla seduta, per la validita' della            
scelta, devono essere presenti almeno quindici rappresentanti, di cui           
almeno sette rappresentanti dei dipendenti e sette                              
dell'Amministrazione regionale.                                                 
In caso di mancato accordo, l'Amministrazione regionale richiede al             
Presidente della Corte d'Appello civile dell'Emilia-Romagna la                  
designazione di cinque magistrati del lavoro in quiescenza per                  
l'incarico di presidente.                                                       
6) La nomina di tutti i rappresentanti avviene con atto del Direttore           
generale all'Organizzazione, Sistemi informativi e Telematica.                  
7) Tutti i nominati durano in carica tre anni, a decorrere dalla data           
di adozione dell'atto di nomina. Tale termine non puo' essere                   
prorogato, tranne che per permettere la conclusione dei procedimenti            
in corso di definizione. In caso di dimissioni dalla carica o di                
cessazione dal servizio, non si procede alla designazione di                    
sostituti.                                                                      
8) Procedura per la composizione del Collegio.                                  
Per ogni atto di impugnazione, la struttura di cui all'art. 2                   
provvede a comporre il Collegio arbitrale di disciplina mediante                
procedura di sorteggio tra i rappresentanti delle tre categorie. Il             
sorteggio deve avvenire pubblicamente, previo invito a tutti i                  
rappresentanti dei dipendenti, i rappresentanti dell'Amministrazione            
e agli esterni designati quali presidenti.                                      
9) Un componente del Collegio ha l'obbligo di astenersi dal                     
partecipare ai lavori del medesimo allorche' versi nei confronti del            
dipendente interessato al procedimento in una delle condizioni                  
previste dall'art. 51 del Codice di procedura civile. Al verificarsi            
di uno dei medesimi casi, e' inoltre facolta' del dipendente che ha             
impugnato la sanzione ricusare uno o piu' componenti del Collegio,              
con atto adeguatamente motivato. Un secondo rifiuto comporta la                 
rinuncia alla procedura arbitrale, ferma restando la possibilita' di            
adire l'Autorita' giudiziaria. Il componente ricusato o astenutosi              
verra' sostituito, mediante sorteggio, da un altro componente della             
medesima categoria di appartenenza (rappresentanti                              
dell'Amministrazione regionale o rappresentanti dei dipendenti o                
presidenti).                                                                    
Art. 12                                                                         
Modalita' di funzionamento   del Collegio arbitrale di disciplina               
1) La struttura di cui all'art. 2 provvedera' d'ufficio a fornire al            
Collegio copia di tutta la documentazione agli atti relativa all'atto           
sanzionatorio impugnato.                                                        
2) Il Collegio procede quindi in assoluta autonomia alla istruzione             
del procedimento di riesame, alle comunicazioni, alle richieste                 
eventuali di chiarimenti sia all'Amministrazione regionale che al               
dipendente interessato.                                                         
3) L'Amministrazione e' tenuta a mettere a disposizione del Collegio            
un idoneo locale per le sedute e a fornire il necessario supporto               
amministrativo.                                                                 
4) La decisione finale del Collegio puo' consistere nell'annullamento           
della sanzione, nella sua conferma oppure nella riduzione a sanzione            
piu' lieve.                                                                     
5) Il Collegio decide a maggioranza assoluta dei componenti. Le                 
sedute del Collegio sono valide se sono presenti tutti i                        
componenti.6) Per tutto quanto qui non previsto si fa rinvio,                   
riguardo alle procedure presso il Collegio arbitrale di disciplina, a           
quanto stabilito dai Contratti collettivi nazionali di lavoro e in              
particolare, per la durata di sua vigenza, dal Contratto collettivo             
nazionale di' lavoro quadro del 23 gennaio 2001.                                
Art. 13                                                                         
Dipendenti assegnati alle strutture del Consiglio                               
1) Per i procedimenti disciplinari a carico del personale assegnato             
alle strutture organizzative del Consiglio regionale, le competenze             
attribuite dalla presente direttiva al Direttore generale                       
all'Organizzazione e alla relativa struttura spettano al Direttore              
generale del Consiglio e alla struttura da questi dipendente.                   
Art. 14                                                                         
Computo dei termini                                                             
1) Nel calcolo dei termini, ove nella presente direttiva non sia                
espressamente previsto che i giorni siano da intendersi lavorativi,             
si deve tenere conto anche di quelli non lavorativi.                            

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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