DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 3 aprile 2002, n. 541
Direttiva in materia di procedimento disciplinare
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
vista la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 "Testo unico in materia di
organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna",
che, al Titolo III, Capo III circa "I1 regime della responsabilita'
dei dipendenti", prevede:
- che le tipologie delle infrazioni disciplinari e delle correlate
sanzioni siano definite dai contratti collettivi di lavoro (art. 24,
secondo comma);
- che le competenze in materia di contestazione degli addebiti e di
irrogazione delle sanzioni disciplinari, licenziamento compreso,
siano attribuite alla dirigenza (art. 26);
- che la Giunta regionale, congiuntamente all'Ufficio di Presidenza
del Consiglio, istituisca il Collegio arbitrale di disciplina, di cui
all'art. 55, commi 8 e 9 del DLgs 165/01, stabilendone le modalita'
di funzionamento;
atteso che:
- il Contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto
"Regioni-Autonomie locali" 1994-1997, ancora in vigore relativamente
alla Parte I - Titolo III - Capo V - "Norme disciplinari", detta
disposizioni in ordine a "Doveri del dipendente" (art. 23), "Sanzioni
e procedure disciplinari" (art. 24), "Codice disciplinare" (art. 25),
"Sospensione cautelare in corso di procedimento disciplinare" (art.
26), "Sospensione cautelare in caso di procedimento penale" (art.
27);
- il procedimento disciplinare previsto dall'art. 24 del precitato
Contratto collettivo nazionale di lavoro, pur integrato dalle
disposizioni dettate in materia dalla L.R. 43/01, necessita di essere
meglio definito e dettagliato, soprattutto sotto il profilo
dell'articolazione delle competenze, a maggiore tutela della certezza
del diritto e a garanzia dei dipendenti medesimi;
ritenuto pertanto necessario, con il presente atto, provvedere sia ad
istituire il Collegio arbitrale di disciplina, come previsto
dall'art. 27 della L.R. 43/01, disciplinandone composizione e
funzionamento, sia ad adottare una disciplina di dettaglio che regoli
lo svolgimento del procedimento disciplinare nei confronti dei
dipendenti della Regione Emilia-Romagna, inquadrati in categorie non
dirigenziali, e appartenenti sia all'organico della Giunta che a
quello del Consiglio;
dato atto che:
- sono state sentite le rappresentanze sindacali in data 15 marzo
2002;
- che l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale adottera' un
atto sostanzialmente conforme nei contenuti al presente, come emerge
dal verbale della seduta del 27 marzo 2002, nel rispetto di quanto
previsto dall'art. 27, comma 3 della L.R. 43/01, che impone una
istituzione e disciplina congiunta tra Giunta e Consiglio del
Collegio arbitrale di disciplina dei collaboratori regionali;
dato atto del parere favorevole espresso dal Direttore generale
all'Organizzazione, Sistemi informativi e Telematica, in merito alla
legittimita' e regolarita' tecnica della presente deliberazione, ai
sensi dell'art. 37 della L.R. 43/01 e della delibera della Giunta
regionale 2774/01;
su proposta dell'Assessore competente per materia;
a voti unanimi e palesi, delibera:
per tutto quanto detto in premessa e che qui si intende richiamato:
1) di approvare il testo della "Direttiva in materia di procedimento
disciplinare", allegata al presente atto sotto lettera A) per farne
parte integrante e sostanziale;
2) di disporre che alla Direttiva venga data la massima pubblicita'
mediante affissione in luogo accessibile a tutti i dipendenti, come
previsto per il Codice disciplinare dall'art. 25, comma dieci del
CCNL "Regioni-Autonomie locali" 1994-1997, nonche' con la
pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
ALLEGATO A)
Direttiva in materia di procedimento disciplinare
Art. 1
Ambito di applicazione
1) La presente direttiva riguarda lo svolgimento del procedimento
disciplinare nei confronti dei dipendenti della Regione
Emilia-Romagna, anche a tempo determinato o in comando presso la
stessa, inquadrati in categorie non dirigenziali, appartenenti sia
all'organico della Giunta che a quello del Consiglio.
Art. 2
Struttura competente per i procedimenti disciplinari
1) Presso la Regione Emilia-Romagna la struttura competente per i
procedimenti disciplinari, di cui all'art. 24, comma quarto, del CCNL
1994-1997 e all'art. 59, comma quarto del DLgs 29/93 (ora art. 55 del
DLgs 165/01), e' la Direzione generale all'Organizzazione, Sistemi
informativi e Telematica.
Il direttore generale responsabile di tale struttura, per l'esercizio
della relativa funzione, si avvale di personale alle proprie dirette
dipendenze.
2) Il direttore generale responsabile della struttura di cui al primo
comma, oltre alle competenze individuate all'art. 3, e' competente a
disporre con proprio atto la sospensione cautelare del lavoratore,
nei casi e con le modalita' di cui agli artt. 26 e 27 del Contratto
collettivo nazionale di lavoro del comparto "Regioni-Enti locali"
1994/1997.
3) Ogni atto di irrogazione di una sanzione disciplinare, con annessi
i relativi atti istruttori, deve essere trasmesso in copia alla
Direzione generale all'Organizzazione, Sistemi informativi e
Telematica.
4) La struttura di cui al presente articolo conserva, in un apposito
archivio, gli atti del procedimento disciplinare, e provvede ad
annotare in un registro tutte le sanzioni disciplinari applicate.
5) E' cura della medesima struttura disporre la trasmissione
dell'atto di irrogazione della sanzione disciplinare agli Uffici
competenti per l'inserimento dello stesso nel fascicolo personale del
dipendente, e per le eventuali conseguenze sul trattamento economico.
Nel caso di personale comandato trasmette gli atti all'Ente di
appartenenza del lavoratore.
Art. 3
Competenze
1) Qualora, in considerazione del tipo di illecito disciplinare, le
sanzioni applicabili siano il rimprovero verbale o il rimprovero
scritto (censura), la contestazione dell'addebito, l'istruzione del
procedimento disciplinare e l'applicazione della sanzione medesima,
sono di competenza del dirigente responsabile del Servizio di
assegnazione del dipendente, o, se questi e' assegnato direttamente a
struttura di livello gerarchico superiore, del responsabile della
stessa.
2) Quando invece le sanzioni applicabili siano piu' gravi (multa,
sospensione dal lavoro e dalla retribuzione, licenziamento, con o
senza preavviso), la contestazione dell'addebito, l'istruzione del
procedimento disciplinare e l'applicazione della sanzione medesima
sono di competenza del direttore generale responsabile della
struttura di cui all'art. 2.
3) In caso di assenza o impedimento del responsabile delle strutture
di cui ai commi 1 e 2, o in caso di vacanza del posto, il
procedimento disciplinare puo' essere avviato dal dirigente che ne
svolge temporaneamente le funzioni.
4) Nel caso di cui al secondo comma, il dirigente responsabile della
struttura di assegnazione del dipendente e' tenuto a segnalare, sotto
la propria responsabilita', alla struttura di cui all'art. 2, entro
dieci giorni da quando ne e' venuto a conoscenza, i fatti da
contestare per l'avvio del procedimento disciplinare.
Art. 4
Contestazione dell'addebito
1) La contestazione dell'addebito deve avvenire tempestivamente e
comunque entro venti giorni da quando il dirigente competente per la
contestazione, ai sensi di quanto stabilito all'art. 3, e' venuto a
conoscenza del fatto, a pena di improcedibilita'.
2) La contestazione dell'addebito deve essere effettuata per iscritto
e comunicata formalmente al dipendente, attraverso lettera
raccomandata con avviso di ricevimento. La lettera puo' essere
consegnata anche a mano, e in tal caso il lavoratore deve rilasciare
apposita ricevuta.
3) La contestazione deve indicare gli elementi essenziali del fatto
contestato, in modo tale che il lavoratore abbia le indicazioni
necessarie per individuare il comportamento ravvisato quale illecito
disciplinare.
4) Quando la sanzione comminabile sia il rimprovero verbale il
dirigente competente vi provvede, senza obbligo di previa
contestazione scritta, formalizzando la sanzione stessa tramite
verbalizzazione dell'incontro con il lavoratore.
Art. 5
Diritto di difesa
1) Con la lettera di contestazione dell'addebito, o con una
successiva, il dirigente competente, secondo quanto stabilito
all'art. 3, deve convocare il lavoratore per sentirlo a difesa,
fissandogli un apposito incontro, di cui deve essere redatto processo
verbale.
2) Il lavoratore deve essere convocato per un giorno che disti, da
quello di ricevimento della lettera di convocazione, almeno cinque
giorni lavorativi liberi, in modo tale che abbia un congruo periodo
di tempo per preparare la difesa.
3) Il lavoratore puo' farsi assistere da un procuratore o dal
rappresentante dell'associazione sindacale cui aderisce o conferisce
mandato.
4) Se il lavoratore non si presenta, o non presenta una memoria
scritta a difesa, trascorsi inutilmente quindici giorni dalla data
fissata per la difesa, si puo' procedere egualmente ad applicare la
sanzione entro i successivi quindici giorni.
5) Il dipendente e il suo difensore, se munito di apposita delega,
possono accedere a tutti gli atti istruttori riguardanti il
procedimento disciplinare.
Art. 6
Irrogazione della sanzione
1) Con il consenso del dipendente la sanzione applicabile puo' essere
ridotta, ma in tal caso non e' piu' suscettibile di impugnazione.
2) Ogni atto di irrogazione di una sanzione disciplinare deve essere
motivato.
3) L'atto che irroga la sanzione va comunicato al lavoratore secondo
le modalita' indicate all'art. 4, comma 2.
Art. 7
Chiusura del procedimento disciplinare
1) Se il direttore generale o dirigente presso il quale pende il
procedimento disciplinare ritiene che non si debba procedere
disciplinarmente, dispone la chiusura del procedimento con proprio
atto, dandone comunicazione all'interessato, con le modalita' di cui
all'art. 4, comma 2.
Art. 8
Durata del procedimento disciplinare
1) Il procedimento disciplinare deve concludersi entro centoventi
giorni dalla data di contestazione dell'addebito, a pena di
estinzione dello stesso, fatti salvi i diversi termini previsti da
disposizioni speciali di legge.
2) Il procedimento, qualora non venga chiuso ai sensi del precedente
articolo 7, si intende concluso alla data di adozione dell'atto di
irrogazione della sanzione disciplinare.
Art. 9
Sospensione del procedimento disciplinare
1) Competente a disporre la sospensione del procedimento disciplinare
per connessione del medesimo con procedimento penale, ai sensi
dell'art. 25, commi 8 e 9 del CCNL 1994-1997, e' il dirigente presso
cui e' pendente il procedimento stesso.
2) Di detta sospensione deve essere data in ogni caso comunicazione
al direttore generale responsabile della struttura di cui all'art. 2.
3) Il dirigente sospende il procedimento disciplinare quando:
a) riceve comunicazione da parte dell'Autorita' giudiziaria o del
dipendente interessato dell'apertura di un procedimento penale a
carico dello stesso;
b) investe, per dovere d'ufficio, l'Autorita' giudiziaria,
configurandosi l'illecito disciplinare anche quale possibile illecito
penale.
4) II procedimento disciplinare e' riattivato dal medesimo dirigente
che ne ha disposto la sospensione, entro i termini stabiliti dalla
legge o dai contratti collettivi nazionali di lavoro.
5) E' onere del dipendente dare immediata comunicazione
all'Amministrazione del passaggio in giudicato della sentenza di
condanna.
Art. 10
Impugnazione delle sanzioni
1) Con lo stesso atto di irrogazione della sanzione disciplinare, il
lavoratore deve essere informato circa la possibilita' e le modalita'
di impugnazione del medesimo, secondo quanto stabilito dalla legge e
dai Contratti collettivi nazionali di lavoro vigenti.
2) L'atto di impugnazione deve essere presentato, con raccomandata
con ricevuta di ritorno, presso la struttura di cui all'art. 2 e deve
contenere una sommaria prospettazione dei fatti e delle ragioni a
fondamento della pretesa.
3) Decorsi trenta giorni dalla data di ricevimento dell'atto di
irrogazione della sanzione senza che sia stato presentato l'atto di
impugnazione, l'Amministrazione da' corso alla esecuzione della
medesima.
4) La esecuzione della sanzione viene sospesa nei casi di
impugnazione e nei termini stabiliti dai contratti collettivi
nazionali di lavoro.
Art. 11
Il Collegio arbitrale di disciplina
1) Presso la Regione Emilia-Romagna e' istituito il Collegio
arbitrale di disciplina, davanti al quale e' possibile impugnare gli
atti che irrogano sanzioni disciplinari, purche' questa possibilita'
sia prevista dai contratti collettivi nazionali di lavoro, secondo le
procedure ivi disciplinate.
2) Il Collegio si compone di due rappresentanti dell'Amministrazione
regionale e di due rappresentanti dei dipendenti, scelti, mediante
sorteggio, tra dieci rappresentanti della prima e dieci
rappresentanti dei secondi, individuati con le procedure sotto
delineate.
Il Collegio e' presieduto da un componente esterno, di provata
competenza in materia di diritto del lavoro, scelto nel modo sotto
descritto.
3) Procedura di scelta dei rappresentanti dei dipendenti.
Ogni tre anni, subito dopo l'elezione dei propri componenti, la
Rappresentanza sindacale unitaria (RSU) designa i dieci
rappresentanti dei dipendenti che potranno andare a comporre il
Collegio. Possono essere designati dipendenti regionali di ruolo a
tempo indeterminato, appartenenti a categoria non dirigenziale.
4) Procedura di scelta dei rappresentanti dell'Amministrazione.Alla
medesima scadenza il Direttore generale all'Organizzazione, Sistemi
informativi e Telematica, congiuntamente al Direttore generale del
Consiglio, provvede a designare, tra i dirigenti regionali, i dieci
rappresentanti dell'Amministrazione.
5) Procedura di scelta del Presidente del Collegio.
I dieci rappresentanti dell'Amministrazione regionale e i dieci
rappresentanti dei dipendenti, di comune accordo, indicano i
nominativi di cinque presidenti, da scegliere tra appartenenti, anche
in quiescenza, alle seguenti categorie professionali:
- magistrati del lavoro;
- avvocati esperti in problematiche del rapporto di lavoro;
- docenti e ricercatori universitari esperti in diritto del lavoro.
La scelta dei cinque presidenti e' valida se raccoglie il consenso di
almeno i due terzi dei presenti. Alla seduta, per la validita' della
scelta, devono essere presenti almeno quindici rappresentanti, di cui
almeno sette rappresentanti dei dipendenti e sette
dell'Amministrazione regionale.
In caso di mancato accordo, l'Amministrazione regionale richiede al
Presidente della Corte d'Appello civile dell'Emilia-Romagna la
designazione di cinque magistrati del lavoro in quiescenza per
l'incarico di presidente.
6) La nomina di tutti i rappresentanti avviene con atto del Direttore
generale all'Organizzazione, Sistemi informativi e Telematica.
7) Tutti i nominati durano in carica tre anni, a decorrere dalla data
di adozione dell'atto di nomina. Tale termine non puo' essere
prorogato, tranne che per permettere la conclusione dei procedimenti
in corso di definizione. In caso di dimissioni dalla carica o di
cessazione dal servizio, non si procede alla designazione di
sostituti.
8) Procedura per la composizione del Collegio.
Per ogni atto di impugnazione, la struttura di cui all'art. 2
provvede a comporre il Collegio arbitrale di disciplina mediante
procedura di sorteggio tra i rappresentanti delle tre categorie. Il
sorteggio deve avvenire pubblicamente, previo invito a tutti i
rappresentanti dei dipendenti, i rappresentanti dell'Amministrazione
e agli esterni designati quali presidenti.
9) Un componente del Collegio ha l'obbligo di astenersi dal
partecipare ai lavori del medesimo allorche' versi nei confronti del
dipendente interessato al procedimento in una delle condizioni
previste dall'art. 51 del Codice di procedura civile. Al verificarsi
di uno dei medesimi casi, e' inoltre facolta' del dipendente che ha
impugnato la sanzione ricusare uno o piu' componenti del Collegio,
con atto adeguatamente motivato. Un secondo rifiuto comporta la
rinuncia alla procedura arbitrale, ferma restando la possibilita' di
adire l'Autorita' giudiziaria. Il componente ricusato o astenutosi
verra' sostituito, mediante sorteggio, da un altro componente della
medesima categoria di appartenenza (rappresentanti
dell'Amministrazione regionale o rappresentanti dei dipendenti o
presidenti).
Art. 12
Modalita' di funzionamento del Collegio arbitrale di disciplina
1) La struttura di cui all'art. 2 provvedera' d'ufficio a fornire al
Collegio copia di tutta la documentazione agli atti relativa all'atto
sanzionatorio impugnato.
2) Il Collegio procede quindi in assoluta autonomia alla istruzione
del procedimento di riesame, alle comunicazioni, alle richieste
eventuali di chiarimenti sia all'Amministrazione regionale che al
dipendente interessato.
3) L'Amministrazione e' tenuta a mettere a disposizione del Collegio
un idoneo locale per le sedute e a fornire il necessario supporto
amministrativo.
4) La decisione finale del Collegio puo' consistere nell'annullamento
della sanzione, nella sua conferma oppure nella riduzione a sanzione
piu' lieve.
5) Il Collegio decide a maggioranza assoluta dei componenti. Le
sedute del Collegio sono valide se sono presenti tutti i
componenti.6) Per tutto quanto qui non previsto si fa rinvio,
riguardo alle procedure presso il Collegio arbitrale di disciplina, a
quanto stabilito dai Contratti collettivi nazionali di lavoro e in
particolare, per la durata di sua vigenza, dal Contratto collettivo
nazionale di' lavoro quadro del 23 gennaio 2001.
Art. 13
Dipendenti assegnati alle strutture del Consiglio
1) Per i procedimenti disciplinari a carico del personale assegnato
alle strutture organizzative del Consiglio regionale, le competenze
attribuite dalla presente direttiva al Direttore generale
all'Organizzazione e alla relativa struttura spettano al Direttore
generale del Consiglio e alla struttura da questi dipendente.
Art. 14
Computo dei termini
1) Nel calcolo dei termini, ove nella presente direttiva non sia
espressamente previsto che i giorni siano da intendersi lavorativi,
si deve tenere conto anche di quelli non lavorativi.