REGIONE EMILIA-ROMAGNA - GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 3 aprile 2002, n. 511

Modifiche alla deliberazione della Giunta regionale 2258/00 "Direttive per la predisposizione dello statuto dell'ATC (art. 31, comma 3 della L.R. 8/94 come modificata dalla L.R. 6/00)"

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA                                          
vista la L.R. 15 febbraio 1994, n. 8 recante "Disposizioni per la               
protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attivita'               
venatoria", e successive modifiche;                                             
richiamati in particolare:                                                      
- il comma 3 dell'art. 31 che prevede l'emanazione da parte della               
Regione di apposite direttive per la predisposizione dello statuto              
dell'ATC;                                                                       
- il comma 1 dell'art. 32 che individua tra gli organi dell'ATC                 
l'assemblea dei cacciatori iscritti, dei conduttori dei fondi                   
agricoli inclusi nell'ATC e degli iscritti alle associazioni di                 
protezione ambientale riconosciute ai sensi dell'art. 13 della Legge            
349/86, residenti nei comuni inclusi nell'ATC;                                  
dato atto della propria deliberazione n. 2258 del 12 dicembre 2000              
recante "Direttive per la predisposizione dello statuto dell'ATC                
(art. 31, comma 3 della L.R. 8/94 come modificata dalla L.R. 6/00)";            
preso atto altresi' che con nota in data 6 settembre 2001, n.                   
25995/2, agli atti della Direzione generale Agricoltura, il Difensore           
civico della Regione Emilia-Romagna, a seguito di un esposto                    
presentato dal Vicepresidente del WWF dell'Emilia-Romagna e dal                 
Presidente dell'Associazione Amici della Terra, Club di Reggio                  
Emilia, ha eccepito che il termine "soci dell'Assemblea" utilizzato             
nella formulazione del testo "Direttive per la predisposizione dello            
statuto dell'ATC", allegato quale parte integrante alla propria                 
deliberazione 2258/00, appare improprio se riferito agli iscritti               
alle associazioni di protezione ambientale e ai conduttori di fondi             
agricoli, discostandosi anche dalla dizione contenuta nella citata              
L.R. 8/94;                                                                      
considerato che l'uso del termine "soci dell'Assemblea" nella                   
deliberazione sopracitata non intendeva modificare alcunche' rispetto           
a quanto previsto alla lettera c), comma 1, art. 32 della citata L.R.           
8/94, ma che con tale termine si e' inteso ribadire il diritto di far           
parte dell'Assemblea e conseguentemente il diritto di eleggere i                
propri rappresentanti in seno al comitato direttivo dell'ATC da parte           
delle componenti ambientalista ed agricola dell'Assemblea;                      
rilevato che con nota, agli atti della Direzione generale Agricoltura           
con prot. n. 29768/2 del 15 ottobre 2001, il Difensore civico ha                
invitato questa Amministrazione regionale a disporre la modifica del            
termine "soci dell'Assemblea" utilizzato nella citata deliberazione             
2258/00, al fine di evitare equivoci interpretativi;                            
ritenuto opportuno accogliere l'invito del Difensore civico e                   
contestualmente apportare ulteriori modifiche al testo dell'allegato            
alla piu' volte citata deliberazione 2258/00, ed in particolare ai              
punti 8.2. e 9.C) 1.a) per ovviare ad errori materiali che li                   
rendevano di difficile interpretazione;                                         
vista la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 "Testo unico in materia di                
organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna",           
ed in particolare l'art. 37, comma 4;richiamate le proprie                      
deliberazioni:                                                                  
- n. 2832 in data 17 dicembre 2001, concernente la riorganizzazione             
della struttura organizzativa dirigenziale della Giunta regionale;              
- n. 3021 in data 28 dicembre 2001 con la quale sono stati approvati            
gli atti direttoriali di conferimento degli incarichi di livello                
dirigenziale;                                                                   
richiamata, inoltre, la propria deliberazione n. 2774 in data 10                
dicembre 2001 recante "Direttiva sulle modalita' di espressione dei             
pareri di regolarita' amministrativa e contabile dopo l'entrata in              
vigore della L.R. 43/01";                                                       
dato atto dei pareri favorevoli espressi dal Responsabile del                   
Servizio Territorio rurale, dr. Marco Marchetti, e dal Direttore                
generale Agricoltura, dr. Dario Manghi, in merito, rispettivamente,             
alla regolarita' tecnica e alla legittimita' della presente                     
deliberazione, ai sensi del citato art. 37, comma 4 della L.R. 43/01            
e della predetta deliberazione 2774/01;                                         
su proposta dell'Assessore alla Protezione civile, Difesa del suolo e           
della costa;                                                                    
a voti unanimi e palesi, delibera:                                              
a) di apportare, per le motivazioni esposte in premessa, ai                     
sottoelencati punti del testo "Direttive per la predisposizione dello           
statuto dell'ATC", allegato quale parte integrante alla propria                 
deliberazione n. 2258 del 12 dicembre 2000, le seguenti modifiche:              
punto 3.c):                                                                     
dopo la parola "Assemblea" sopprimere le parole "dei soci" e                    
aggiungere "dei cacciatori iscritti, dei conduttori dei fondi                   
agricoli inclusi nell'ATC e degli iscritti alle associazioni di                 
protezione ambientale riconosciute ai sensi dell'art. 13 della Legge            
349/86, residenti nei comuni inclusi nell'ATC";                                 
punto 5.1.a):                                                                   
dopo la parola "Assemblea" sopprimere le parole "dei soci";                     
punto 5.1.b):                                                                   
dopo la parola "Assemblea" sopprimere le parole "dei soci";                     
punto 5.2.:                                                                     
dopo la parola "Assemblea" sopprimere le parole "dei soci";                     
punto 6.1.:                                                                     
sostituire le parole "Sono soci dell'Assemblea i" con "Ai sensi                 
dell'art. 32, comma 1, lett. c) della L.R. 8/94 e successive                    
modifiche, l'Assemblea e' costituita dai".                                      
Dopo le parole "iscritti all'ATC", sostituire la parola "i" con                 
"dai".                                                                          
Dopo le parole "inclusi nell'ATC e" sostituire la parola "gli" con              
"dagli".                                                                        
Dopo le parole "L'Assemblea puo' essere" aggiungere la parola                   
"altresi'".                                                                     
Dopo le parole "in funzione del numero di" sopprimere la parola                 
"soci".                                                                         
Dopo le parole "fino a 1500" sopprimere la parola "soci".                       
Dopo le parole "23 in rappresentanza dei" sopprimere la parola                  
"soci".                                                                         
Dopo le parole "23 in rappresentanza dei" sopprimere la parola                  
"soci".                                                                         
Dopo le parole "15 in rappresentanza" sostituire le parole "dei soci"           
con la parola "degli".                                                          
Dopo le parole "tra 1501 e 2500" sopprimere la parola "soci".                   
Dopo le parole "30 in rappresentanza dei" sopprimere la parola                  
"soci".                                                                         
Dopo le parole "30 in rappresentanza dei" sopprimere la parola                  
"soci".                                                                         
Dopo le parole "20 in rappresentanza" sostituire le parole "dei soci"           
con la parola "degli".                                                          
Dopo le parole "oltre 2500" sopprimere la parola "soci".                        
Dopo le parole "38 in rappresentanza dei" sopprimere la parola                  
"soci".                                                                         
Dopo le parole "38 in rappresentanza dei" sopprimere la parola                  
"soci".                                                                         
Dopo le parole "25 in rappresentanza" sostituire le parole "dei soci"           
con la parola "degli";                                                          
punto 8.2:                                                                      
dopo le parole "dall'art. 61" aggiungere ", comma 3,".                          
Dopo le parole "il comitato direttivo dell'ATC" sostituire le parole            
"puo' applicare" con la parola "applica";                                       
punto 9.C) 1.a):                                                                
dopo le parole "o in seconda convocazione" sostituire le parole "pari           
alla maggioranza dei presenti" con "qualunque sia il numero dei                 
presenti";                                                                      
b) di riprodurre in allegato al presente atto, quale parte integrante           
e sostanziale, il testo integrale delle "Direttive per la                       
predisposizione dello statuto dell'ATC" cosi' come modificato con il            
presente atto;                                                                  
c) di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale             
della Regione Emilia-Romagna.                                                   
Direttive per la predisposizione dello statuto dell'ATC                         
1. Finalita'                                                                    
Il presente provvedimento stabilisce i criteri in base ai quali gli             
ATC della Regione Emilia-Romagna, mediante i rispettivi statuti,                
devono regolare le modalita' e gli strumenti per lo svolgimento delle           
attivita' di interesse pubblico definite al punto 2. Gli statuti                
degli ATC possono altresi' prevedere norme attinenti ad altri aspetti           
piu' direttamente connessi con la loro struttura associativa come               
definita al punto 2.                                                            
2. Definizione                                                                  
L'ATC e' una struttura associativa senza scopi di lucro, a cui e'               
affidato lo svolgimento delle attivita' di gestione faunistica e di             
organizzazione dell'esercizio venatorio in forma programmata nel                
territorio di competenza.                                                       
Le attivita' d'interesse pubblico di cui al precedente capoverso sono           
svolte, nel rispetto della normativa nazionale e regionale vigente in           
materia ed in coerenza con il piano faunistico venatorio provinciale,           
sotto il controllo della Provincia, alla quale, spettano le funzioni            
amministrative in materia di caccia e di protezione della fauna.                
3. Organi dell'ATC                                                              
Sono organi dell'ATC:                                                           
a)  il Presidente;                                                              
b)  il Comitato direttivo;                                                      
c)  l'Assemblea dei cacciatori iscritti, dei conduttori dei fondi               
agricoli inclusi nell'ATC e degli iscritti alle associazioni di                 
protezione ambientale riconosciute ai sensi dell'art. 13 della Legge            
349/86, residenti nei comuni inclusi nell'ATC;                                  
d)  il Collegio dei revisori dei conti.                                         
4. Il Presidente                                                                
1. Il Presidente e' il legale rappresentante dell'ATC ed agisce in              
nome e per conto dell'Associazione. E' eletto con votazione segreta             
dal Comitato direttivo nella prima seduta di insediamento ed e'                 
scelto fra i suoi componenti.                                                   
2. Nomina nell'ambito rispettivamente del Comitato direttivo e                  
dell'Assemblea un segretario con funzioni di verbalizzante delle                
riunioni. In tali riunioni il Segretario appone la propria firma                
unitamente a quella del Presidente.3. Convoca il Comitato direttivo e           
lo presiede, fissa l'ordine del giorno, la data, l'ora ed il luogo              
della seduta. La convocazione deve avvenire tramite comunicazione               
postale almeno dieci giorni prima della data fissata per la riunione,           
salvo motivi di urgenza per cui e' ammessa la convocazione telefonica           
o telegrafica.                                                                  
4. Adotta tutti i provvedimenti demandati alla sua competenza dal               
Comitato direttivo.                                                             
5. Nei casi di necessita' e di urgenza adotta i provvedimenti di                
competenza del Comitato direttivo al quale sono sottoposti per la               
ratifica nella prima riunione utile.                                            
6. Vigila sull'andamento della gestione e sovrintende all'attivita'             
generale dell'ATC.                                                              
7. Rappresenta l'Associazione negli organismi pubblici e privati cui            
aderisce, salvo che il Comitato direttivo non conferisca, caso per              
caso, specifica delega ad altro proprio componente.                             
8. Presiede l'Assemblea ed in nome e per conto del Comitato direttivo           
fissa la data, l'ora ed il luogo delle riunioni.                                
9. Le dimissioni o l'impedimento permanente del Presidente comportano           
l'assunzione delle funzioni da parte del Vice Presidente o in sua               
assenza del membro piu' anziano del Comitato direttivo che, entro il            
termine di 60 giorni, convoca il Comitato medesimo per l'elezione del           
nuovo Presidente.                                                               
5. Il Comitato direttivo                                                        
1. Il Comitato direttivo e' costituito, nel rispetto delle                      
percentuali di cui al comma 2 dell'art. 32 della L.R. 8/94 come                 
modificata dalla L.R. 6/00, da 10 a 20 componenti cosi ripartiti:               
a)  da 3 a 6 rappresentanti delle organizzazioni professionali                  
agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale e presenti            
in forma organizzata sul territorio, residenti in un comune compreso            
nell'ATC e appartenenti all'Assemblea;                                          
b)  da 3 a 6 rappresentanti delle associazioni nazionali venatorie              
riconosciute e presenti in forma organizzata sul territorio e                   
appartenenti all'Assemblea;                                                     
c)  da 2 a 4 rappresentanti delle associazioni di protezione                    
ambientale riconosciute e presenti sul territorio, residenti nella              
provincia in cui e' compreso 1'ATC. Tali rappresentanti non devono              
essere in possesso del tesserino regionale per l'esercizio della                
caccia di cui all'art. 49 L.R. 8/94 come modificata dalla L.R. 6/00,            
fatta salva l'esigenza di completare la composizione del Comitato               
direttivo;                                                                      
d)  da 2 a 4 rappresentanti della Provincia nella quale ricade l'ATC            
residenti in un comune compreso nell'ATC. Tali rappresentanti possono           
essere individuati anche tra i componenti dei Consigli comunali. Nel            
caso di cui al comma 2 dell'art. 14 della Legge 157/92, i                       
rappresentanti delle Province interessate sono nominati in numero               
proporzionale all'estensione della superficie provinciale ricadente             
nell'ATC.                                                                       
2. Il Comitato direttivo e' eletto dall'Assemblea e dura in carica              
cinque anni.                                                                    
3. I componenti del Comitato direttivo decadono dalla carica se:                
a)  siano assenti ingiustificati a tre riunioni consecutive;                    
b)  siano comunque assenti ad oltre un terzo delle riunioni nell'arco           
dei dodici mesi;                                                                
c)  siano stati condannati per fatti comportanti l'interdizione dai             
pubblici uffici, per reati societari e per reati in materia venatoria           
e ambientale.                                                                   
4. Il componente che sia decaduto dalla carica e' sostituito dal                
Comitato direttivo con il primo dei non eletti della medesima lista.            
I componenti cosi' cooptati restano in carica per la residua durata             
del mandato del Comitato.                                                       
5. Il Comitato direttivo, entro 30 giorni dalla nomina, elegge il               
Presidente a maggioranza dei presenti (meta' piu' uno); entro 60                
giorni nomina il Collegio dei revisori dei conti.                               
6. Il Comitato direttivo elegge inoltre tra i suoi componenti, a                
maggioranza dei presenti (meta' piu' uno), un Vice Presidente che lo            
rappresenti ed eserciti le funzioni in sua vece in caso di                      
impedimento. In caso di assenza o di impedimento di quest'ultimo lo             
sostituisce il componente con maggiore anzianita' di carica o, in               
subordine, di eta'.                                                             
7. Il Comitato direttivo predispone la proposta di bilancio                     
preventivo ed eventuali variazioni del medesimo, nonche' di bilancio            
consuntivo ed entro 40 giorni li sottopone all'Assemblea per                    
l'approvazione secondo il principio della maggioranza, meta' piu' uno           
dei presenti.                                                                   
8. Il Comitato direttivo trasmette, almeno venti giorni prima della             
data di convocazione dell'Assemblea, il bilancio consuntivo e la                
relativa documentazione al Collegio dei revisori dei conti, per                 
l'opportuno controllo e la stesura della prevista relazione che deve            
accompagnare il bilancio stesso. Ogni trimestre il Comitato direttivo           
sottopone ai Sindaci revisori i verbali, le delibere e la                       
contabilita' per le verifiche trimestrali.                                      
9. Il Comitato direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente           
lo ritenga necessario o che ne facciano richiesta almeno un terzo dei           
componenti. Per la validita' delle riunioni occorre la maggioranza              
effettiva in prima convocazione, mentre in seconda convocazione la              
riunione e' valida qualunque sia il numero dei presenti. Le decisioni           
vengono assunte a maggioranza dei presenti stessi.                              
10. Il Comitato direttivo decide in ordine all'assunzione ed al                 
licenziamento del personale, nonche' agli eventuali incarichi di                
consulenza.                                                                     
11. Il Comitato direttivo aderisce alle eventuali strutture di                  
Coordinamento tecnico amministrativo con gli altri ATC presenti sul             
territorio.                                                                     
12. Il Comitato direttivo pubblicizza la propria attivita' promuove             
la conoscenza dell'ATC, le sue finalita', garantisce l'informazione             
delle proprie iniziative su tutto il territorio di competenza. Fermi            
restando gli adempimenti previsti dalla Legge 157/92, dalla L.R. 8/94           
come modificata dalla L.R. 6/00 e dal vigente Regolamento regionale             
per la gestione faunistico-venatoria degli ungulati, il Comitato                
direttivo in particolare:                                                       
a)  stabilisce: - l'entita' del contributo annuo alla gestione                  
dell'ATC che ciascun cacciatore deve versare per essere iscritto,               
contenendolo nella misura massima fissata dalla Regione; - l'entita'            
del contributo di cui al comma 7, lettera b) dell'art. 56 della L.R.            
8/94 come modificata dalla L.R. 6/00;                                           
b)  puo' proporre alla Provincia, entro 15 giorni dall'emanazione del           
calendario venatorio regionale, per giustificate esigenze faunistiche           
e particolari situazioni ambientali, ulteriori limitazioni al                   
calendario venatorio concernenti le modalita' di esercizio della                
caccia, la limitazione delle specie cacciabili, il numero delle                 
giornate settimanali di caccia, i periodi e gli orari di caccia, il             
carniere giornaliero e stagionale per specie;                                   
c)  promuove in accordo con i conduttori e/o proprietari dei fondi              
gli interventi per la prevenzione dei danni alle produzioni agricole            
da parte della fauna selvatica;                                                 
d)  individua i criteri per la quantificazione dei i danni da fauna             
selvatica alle produzioni agricole ed elargisce i contributi per                
l'indennizzo degli stessi e gli incentivi a favore dei proprietari o            
conduttori dei fondi rustici per la tutela ed il ripristino degli               
habitat e l'incremento della fauna selvatica. Il Comitato direttivo             
svolge tali adempimenti in sintonia con quanto previsto                         
rispettivamente dalle direttive di cui all'art. 62, comma 1, lettera            
e) della L.R. 8/94 come modificata dalla L.R. 6/00, e con i criteri             
determinati dalla Regione in attuazione dell'art. 13, comma 1 della             
medesima legge regionale;                                                       
e)  attua il ripopolamento, gli interventi ambientali sul territorio            
di competenza dell'ATC ed intraprende azioni per l'incremento del               
patrimonio faunistico, stipulando anche convenzioni con i proprietari           
o conduttori dei fondi, cercando un'omogeneita' gestionale anche con            
gli altri ATC contigui;                                                         
f)  propone l'istituzione e la modifica di zone di protezione alla              
Provincia territorialmente competente;                                          
g)  predispone appropriate forme di vigilanza venatoria; collabora              
con le Province per tutte le altre azioni legate alla gestione                  
faunistico ambientale del territorio; utilizza il volontariato e le             
associazioni di volontariato dotandosi di forme e modalita'                     
incentivanti;                                                                   
h)  gestisce zone di protezione ai sensi dell'art. 23, comma 1 della            
L.R. 8/94 come modificata dalla L.R. 6/00;                                      
i)  redige i programmi annuali di attivita' che contemplano in                  
particolare la ricognizione delle risorse ambientali, delle presenze            
faunistiche e dei prelievi venatori programmati; l'incremento delle             
popolazioni animali selvatiche; la difesa delle colture; le azioni di           
programmazione ed eventuale limitazione del prelievo venatorio per              
forme di caccia specifiche;                                                     
l)  trasmette alla Provincia i programmi annuali di attivita' entro             
il 31 gennaio di ogni anno, sentita l'Assemblea;                                
m)  delibera in ordine all'accesso dei cacciatori nel proprio ambito            
nel rispetto della normativa regionale vigente in materia e fornisce            
annualmente ai Comuni, alla Provincia e alla Regione gli elenchi dei            
cacciatori accolti;                                                             
n)  provvede, al fine di perseguire la tutela dell'ambiente ad                  
organizzare le attivita' di ricognizione delle risorse ambientali e             
della consistenza faunistica, ad effettuare, anche avvalendosi della            
collaborazione di soggetti specializzati, il monitoraggio del                   
territorio ai fini dell'individuazione e della prevenzione di fonti             
di inquinamento, elaborando poi organiche proposte operative da                 
sottoporre alle Amministrazioni competenti;                                     
o)  propone alla Provincia, per motivate esigenze gestionali,                   
eventuali modifiche perimetrali dell'ATC;                                       
p)  delibera e comunica alla Provincia territorialmente competente le           
modalita' per riconoscere ai cacciatori iscritti la facolta' di                 
utilizzare giornate di competenza per ospitare, mediante interscambio           
e senza finalita' di lucro, un altro cacciatore, anche se residente             
in altra regione;                                                               
q)  esprime su richiesta della Provincia territorialmente competente,           
un parere sul rilascio dell'autorizzazione ad allenare i cani nel               
proprio territorio fuori dal periodo di caccia, secondo le norme del            
calendario venatorio, ai cacciatori non iscritti che non abbiano tale           
possibilita' nell'ATC di appartenenza;                                          
r)  prevede e coordina forme di collaborazione dei cacciatori alla              
gestione dell'ATC mediante interventi di servizio volontario                    
attinenti al perseguimento degli scopi associativi. Per tali                    
interventi possono essere previste forme adeguate di riconoscimento;            
s)  approva i regolamenti sull'attivita' venatoria e gestionale.                
13. Il Comitato direttivo svolge altresi tutti gli altri compiti che            
la normativa vigente o lo statuto non attribuiscano ad altri organi e           
puo' delegare ai propri componenti l'esecuzione di specifiche                   
attivita'.                                                                      
14. Il Comitato direttivo uscente svolge tutti i compiti di ordinaria           
amministrazione assicurando comunque il buon andamento della gestione           
fino all'insediamento del nuovo Comitato e provvede altresi' agli               
adempimenti per l'elezione dei nuovi organi.                                    
6. L'Assemblea                                                                  
1. Ai sensi dell'art. 32, comma 1, lett. c) della L.R. 8/94 e                   
successive modifiche, l'Assemblea e' costituita dai cacciatori                  
iscritti all'ATC, dai conduttori dei fondi agricoli inclusi nell'ATC            
e dagli iscritti alle associazioni di protezione ambientale                     
riconosciute ai sensi dell'art. 13 della Legge 349/86, residenti nei            
comuni inclusi nell'ATC. L'Assemblea puo' essere altresi' costituita            
dai delegati eletti da assemblee parziali di categoria. In tal caso             
l'Assemblea e' composta da un numero di delegati, rappresentanti le             
tre categorie soprarichiamate, variabile in funzione del numero di              
cacciatori iscritti all'ATC. In particolare:                                    
- fino a 1500 cacciatori iscritti, 61 delegati cosi' suddivisi:                 
23 in rappresentanza dei cacciatori iscritti nell'ATC;                          
23 in rappresentanza dei conduttori di fondi agricoli inclusi                   
nell'ATC;                                                                       
15 in rappresentanza degli iscritti alle associazioni di protezione             
ambientale residenti nei comuni inclusi nell'ATC;                               
- tra 1501 e 2500 cacciatori iscritti, 80 delegati cosi' suddivisi:             
30 in rappresentanza dei cacciatori iscritti nell'ATC;                          
30 in rappresentanza dei conduttori di fondi agricoli inclusi                   
nell'ATC;                                                                       
20 in rappresentanza degli iscritti alle associazioni di protezione             
ambientale, residenti nei comuni inclusi nell'ATC;                              
- oltre 2500 cacciatori iscritti, 101 delegati cosi suddivisi:                  
38 in rappresentanza dei cacciatori iscritti nell'ATC;                          
38 in rappresentanza dei conduttori di fondi agricoli inclusi                   
nell'ATC;                                                                       
25 in rappresentanza degli iscritti alle Associazioni di protezione             
ambientale, residenti nei comuni inclusi nell'ATC.                              
Entro 60 giorni dall'insediamento dell'assemblea vengono eletti al              
suo interno i componenti del Comitato direttivo.                                
2. L'Assemblea viene insediata dal Comitato direttivo uscente su                
convocazione del Presidente, previa deliberazione del Comitato                  
direttivo. Successivamente e' convocata almeno due volte all'anno dal           
Comitato direttivo e puo' altresi' essere convocata su richiesta                
motivata da almeno un quarto dei membri dell'Assemblea o dei                    
componenti del Comitato direttivo.                                              
L'Assemblea puo' svolgersi anche al di fuori della sede sociale                 
purche' nella provincia territorialmente competente.                            
3. La convocazione dell'Assemblea viene effettuata, in caso di                  
Assemblea generale tramite pubblicita' a mezzo affissione presso la             
sede sociale dell'ATC, le sedi comunali delle Associazioni di                   
categoria, le sedi municipali e altri luoghi pubblici almeno 15                 
giorni prima della data fissata per l'assemblea, mentre nel caso di             
Assemblea dei delegati, tramite comunicazione postale almeno 15                 
giorni prima della data fissata per l'assemblea, nonche' mediante               
affissione presso la sede sociale.                                              
4. Compiti dell'Assemblea:                                                      
a)  approva lo statuto e sue eventuali modifiche;                               
b)  elegge i componenti del Comitato direttivo;                                 
c)  approva il bilancio preventivo, eventuali variazioni del medesimo           
e il bilancio consuntivo;                                                       
d)  dichiara la decadenza dei componenti del Comitato direttivo e               
dell'Assemblea dei delegati, su proposta del Comitato direttivo;                
e)  assume decisioni su ogni materia che le sia sottoposta dal                  
Comitato direttivo.                                                             
5. Per la validita' delle riunioni occorre la maggioranza effettiva             
in prima convocazione mentre in seconda convocazione la riunione e'             
valida qualunque sia il numero dei presenti. Le decisioni vengono               
assunte a maggioranza dei presenti stessi.                                      
6. L'Assemblea resta in carica 5 anni.                                          
7. Decadono dall'incarico, i delegati condannati per fatti                      
comportanti l'interdizione dai pubblici uffici, per reati societari e           
per reati in materia venatoria e ambientale. Il delegato decaduto e'            
sostituito dal Comitato direttivo con il primo dei non eletti della             
lista di appartenenza.                                                          
7. Collegio dei revisori dei conti                                              
1. Il Collegio dei revisori dei conti e' composto da 3 membri                   
effettivi e da un supplente. Il Presidente, nominato all'interno dei            
3 membri effettivi, deve essere iscritto nell'Albo dei revisori dei             
conti presso il Ministero di Grazia e Giustizia.                                
2. Il Collegio dei revisori dei conti verifica la regolarita'                   
amministrativa e contabile della gestione dell'ATC effettuando, ogni            
trimestre, una verifica contabile ed amministrativa redigendo                   
apposito verbale ed una relazione finale che diviene parte integrante           
del bilancio consuntivo.                                                        
3. I revisori possono assistere alle riunioni del Comitato direttivo            
e dell'Assemblea; restano in carica 5 anni e sono rinominabili.                 
8. Condizioni di iscrizione e di ammissione dei cacciatori - Sanzioni           
1. Gli ATC recepiscono nei rispettivi statuti le condizioni di                  
iscrizione e di ammissione dei cacciatori secondo quanto stabilito ai           
sensi della L.R. 8/94 come modificata dalla L.R. 6/00.                          
2. Oltre a quanto previsto dall'art. 61, comma 3 della L.R. 8/94 come           
modificata dalla L.R. 6/00, ai cacciatori iscritti che trasgrediscono           
agli obblighi statutari, il Comitato direttivo dell'ATC applica le              
seguenti sanzioni disciplinari:                                                 
a)  mancato rispetto dei termini previsti per il pagamento della                
quota di iscrizione: sospensione della possibilita' di esercitare la            
caccia nell'ATC da 1 giornata di effettivo esercizio fino all'intera            
stagione venatoria;                                                             
b)  mancato rispetto dei termini previsti per il pagamento del                  
contributo per la caccia in mobilita' controllata alla fauna                    
migratoria ed agli ungulati: sospensione della possibilita' di                  
esercitare la caccia nell'ATC da 1 fino a 15 giornate di effettivo              
esercizio per la migratoria e da una giornata di effettivo esercizio            
fino all'intera stagione venatoria per gli ungulati.                            
9. Modalita' per l'elezione degli orgni dell'ATC                                
A) Assemblea dei delegati.                                                      
1. In caso di Assemblea costituita dai delegati:                                
- i delegati eletti dai cacciatori iscritti nell'ATC devono                     
appartenere ad associazioni venatorie nazionali riconosciute e                  
presenti in forma organizzata sul territorio ed essere iscritti                 
all'ATC;                                                                        
- i delegati eletti dai conduttori dei fondi inclusi nell'ATC devono            
appartenere alle organizzazioni professionali agricole maggiormente             
rappresentative a livello nazionale e presenti in forma organizzata             
sul territorio e risiedere in un comune compreso nell'ATC;                      
- i delegati eletti dagli iscritti alle associazioni di protezione              
ambientale devono appartenere ad associazioni riconosciute e presenti           
in forma organizzata sul territorio.                                            
Devono inoltre avere residenza anagrafica nelle province in cui e'              
compreso l'ATC e non devono essere in possesso del tesserino                    
venatorio regionale, fatta salva l'esigenza di cui al comma 3,                  
dell'art. 32 della L.R. 8/94 come modificata dalla L.R. 6/00.                   
2. Ciascun componente dell'Assemblea parziale di categoria elegge i             
delegati tramite la votazione di una delle liste di candidati                   
presentate dalle associazioni interessate, singole o parzialmente               
aggregate, al Comitato direttivo almeno 2 mesi prima della naturale             
scadenza per il rinnovo dell'Assemblea. In caso di presentazione                
parziale di liste da parte delle associazioni di categoria, si                  
procede comunque con le elezioni.                                               
3. Il numero dei candidati per ogni lista deve essere pari al numero            
dei delegati per categoria piu' quattro, per permettere eventuali               
sostituzioni di un delegato. La sostituzione segue l'ordine di                  
preferenze della relativa lista.                                                
4. Nell'ambito del numero di delegati attribuiti a ciascuna                     
categoria, per ogni lista viene eletto un numero di delegati                    
proporzionale al numero di voti ottenuto dalla lista stessa. Per la             
lista che ottiene piu' voti il numero di delegati non puo' essere               
comunque superiore ai 2/3 del numero di delegati attribuiti a                   
ciascuna categoria.                                                             
5. Qualora nell'ambito di ogni categoria le associazioni interessate            
raggiungano un'intesa fra loro, possono presentare al Comitato                  
direttivo, negli stessi termini sopra individuati, una lista unica di           
candidati. Il numero dei candidati della lista deve essere il doppio            
del numero dei delegati per categoria. Ciascun componente                       
dell'assemblea parziale di categoria elegge i delegati votando un               
solo nominativo all'interno della lista o dando il voto di preferenza           
ad aventi diritto al voto della medesima categoria non compresi nella           
lista presentata. Vengono eletti i delegati con il maggiore numero di           
voti. Nell'ambito degli eletti il numero dei delegati appartenenti ad           
una associazione non puo' comunque essere superiore ai 2/3 del numero           
dei delegati attribuiti a ciascuna categoria.                                   
6. In caso di mancata presentazione di liste da parte di una                    
categoria si procede comunque all'elezione con le identiche modalita'           
sopracitate.                                                                    
7. Il Comitato direttivo uscente nomina al suo interno una                      
Commissione elettorale con il compito di verificare i requisiti degli           
iscritti alle liste, di sovraintendere a tutte le operazioni di voto            
e di redigere apposito verbale. Detta commissione, composta da 5                
membri, tra i quali un Presidente e un segretario, deve prevedere la            
rappresentanza delle tre categorie sopracitate.                                 
8. Il Comitato direttivo uscente, visto il verbale redatto dalla                
Commissione elettorale, con proprio atto deliberativo ufficializza              
l'Assemblea dei delegati e fissa il giorno, l'ora ed il luogo della             
riunione di insediamento da svolgersi entro e non oltre 30 giorni               
dall'ufficializzazione.                                                         
9. Le elezioni sono indette dal Comitato direttivo uscente dandone              
comunicazione tramite pubblicita' a mezzo affissione presso la sede             
sociale dell'ATC, le sedi comunali delle associazioni di categoria              
interessate, le sedi municipali e altri luoghi pubblici almeno 15               
giorni prima della data fissata.                                                
B) Il Comitato direttivo                                                        
1. Il Presidente del Comitato direttivo uscente presiede                        
l'insediamento della nuova Assemblea che elegge il nuovo Comitato               
direttivo. I membri dell'Assemblea eleggono i componenti del Comitato           
direttivo di competenza della propria categoria tramite la votazione            
di una delle liste di candidati presentate dalle associazioni                   
interessate singole o parzialmente aggregate al Comitato direttivo              
uscente non oltre il trentesimo giorno dall'insediamento della nuova            
Assemblea. In caso di presentazione parziale di liste da parte delle            
associazioni di categoria, si procede comunque con le elezioni.                 
2. Il numero di candidati per ogni lista deve essere pari al numero             
dei componenti previsti per categoria piu' 3 per permettere                     
l'eventuale sostituzione di un componente. La sostituzione segue                
l'ordine di preferenze della relativa lista.                                    
3. Nell'ambito del numero dei componenti attribuiti a ciascuna                  
categoria, per ciascuna lista viene eletto un numero di candidati               
proporzionale al numero di voti ottenuto dalla lista stessa. Per la             
lista che ottiene piu' voti il numero di componenti non puo' essere             
comunque superiore ai 2/3 del numero dei componenti attribuiti a                
ciascuna categoria.                                                             
4. Qualora nell'ambito di ogni categoria le associazioni interessate            
raggiungano un'intesa fra loro, possono presentare al Consiglio                 
direttivo, negli stessi termini sopra individuati, una lista unica di           
candidati. Il numero dei candidati deve essere il doppio del numero             
dei componenti per categoria. Ciascun componente dell'Assemblea                 
parziale di categoria elegge i componenti votando un solo nominativo            
all'interno della lista o dando il voto di preferenza ad aventi                 
diritto al voto della medesima categoria non compresi nella lista               
presentata. Vengono eletti i componenti con il maggiore numero di               
voti. Nell'ambito degli eletti il numero dei componenti appartenenti            
ad una associazione non puo' comunque essere superiore ai 2/3 del               
numero dei componenti attribuiti a ciascuna categoria.                          
5. In caso di mancata presentazione di liste da parte di una                    
categoria si procede comunque all'elezione.                                     
6. Il Comitato direttivo uscente nomina al suo interno una                      
Commissione elettorale con il compito di verificare i requisiti degli           
iscritti alle liste, di sovraintendere a tutte le operazioni di voto            
e di redigere apposito verbale. Detta commissione, composta da 3                
membri, tra i quali un Presidente ed un segretario, deve prevedere la           
rappresentanza delle 3 categorie sopracitate.                                   
7. L'Assemblea visto il verbale redatto dalla Commissione elettorale            
e preso atto dei nominativi dei rappresentanti della Provincia                  
delibera la composizione del nuovo Comitato direttivo.                          
Il Presidente del Comitato direttivo uscente fissa il giorno, l'ora             
ed il luogo della riunione d'insediamento da svolgersi entro e non              
oltre 30 giorni dalla deliberazione della composizione del nuovo                
Comitato direttivo.                                                             
8. Le elezioni sono indette dal Comitato direttivo uscente dandone              
comunicazione in caso di Assemblea generale tramite pubblicita' a               
mezzo affissione presso la sede sociale dell'ATC, le sedi comunali              
delle associazioni di categoria interessate, le sedi municipali e               
altri luoghi pubblici almeno 15 giorni prima della data fissata                 
mentre nel caso di Assemblea di delegati tramite comunicazione                  
postale almeno 15 giorni prima della data fissata per l'elezione,               
nonche' mediante affissione presso la sede sociale.                             
C) Il Presidente                                                                
1. Il Presidente e' eletto fra i componenti del Comitato direttivo              
nel corso della riunione di insediamento, nel rispetto delle seguenti           
modalita':                                                                      
a)  il componente piu' anziano d'eta' presiede la riunione per                  
l'elezione del Presidente, nomina un componente con funzioni di                 
verbalizzante e 2 scrutatori, dichiara valida la riunione se presenti           
un numero di componenti pari alla maggioranza effettiva o in seconda            
convocazione qualunque sia il numero dei presenti;                              
b)  in caso di parita' di voti a favore di due o piu' candidati e'              
eletto Presidente del Comitato direttivo il candidato piu' anziano di           
eta'.                                                                           
10. Incompatibilita' del Presidente e dei componenti il Comitato                
direttivo                                                                       
Coloro che ricoprono le cariche di Presidente o di componente del               
Comitato direttivo di un ATC, non possono instaurare alcun rapporto             
economico con 1'ATC medesimo, che sia connesso con le proprie                   
attivita' commerciali, industriali o professionali.                             
11. Norme transitorie e finali                                                  
1. Il Comitato direttivo uscente o il Comitato direttivo provvisorio,           
di cui al comma 4 dell'art. 32 della L.R. 8/94 come modificata dalla            
L.R. 6/00 sottopone lo statuto nuovo o adeguato a norma del comma 4             
dell'art. 31 della legge medesima, all'Assemblea che lo approva entro           
60 giorni dall'emanazione delle presenti direttive. Entro 60 giorni             
dall'approvazione dello statuto il Comitato direttivo uscente o il              
Comitato direttivo provvisorio provvede a tutti gli adempimenti                 
necessari per l'elezione dei nuovi organi.                                      
2. Il Comitato direttivo trasmette lo statuto approvato                         
dall'Assemblea e i regolamenti approvati sull'attivita' venatoria e             
gestionale alla Provincia territorialmente competente.                          

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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