DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 3 aprile 2002, n. 511
Modifiche alla deliberazione della Giunta regionale 2258/00 "Direttive per la predisposizione dello statuto dell'ATC (art. 31, comma 3 della L.R. 8/94 come modificata dalla L.R. 6/00)"
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
vista la L.R. 15 febbraio 1994, n. 8 recante "Disposizioni per la
protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attivita'
venatoria", e successive modifiche;
richiamati in particolare:
- il comma 3 dell'art. 31 che prevede l'emanazione da parte della
Regione di apposite direttive per la predisposizione dello statuto
dell'ATC;
- il comma 1 dell'art. 32 che individua tra gli organi dell'ATC
l'assemblea dei cacciatori iscritti, dei conduttori dei fondi
agricoli inclusi nell'ATC e degli iscritti alle associazioni di
protezione ambientale riconosciute ai sensi dell'art. 13 della Legge
349/86, residenti nei comuni inclusi nell'ATC;
dato atto della propria deliberazione n. 2258 del 12 dicembre 2000
recante "Direttive per la predisposizione dello statuto dell'ATC
(art. 31, comma 3 della L.R. 8/94 come modificata dalla L.R. 6/00)";
preso atto altresi' che con nota in data 6 settembre 2001, n.
25995/2, agli atti della Direzione generale Agricoltura, il Difensore
civico della Regione Emilia-Romagna, a seguito di un esposto
presentato dal Vicepresidente del WWF dell'Emilia-Romagna e dal
Presidente dell'Associazione Amici della Terra, Club di Reggio
Emilia, ha eccepito che il termine "soci dell'Assemblea" utilizzato
nella formulazione del testo "Direttive per la predisposizione dello
statuto dell'ATC", allegato quale parte integrante alla propria
deliberazione 2258/00, appare improprio se riferito agli iscritti
alle associazioni di protezione ambientale e ai conduttori di fondi
agricoli, discostandosi anche dalla dizione contenuta nella citata
L.R. 8/94;
considerato che l'uso del termine "soci dell'Assemblea" nella
deliberazione sopracitata non intendeva modificare alcunche' rispetto
a quanto previsto alla lettera c), comma 1, art. 32 della citata L.R.
8/94, ma che con tale termine si e' inteso ribadire il diritto di far
parte dell'Assemblea e conseguentemente il diritto di eleggere i
propri rappresentanti in seno al comitato direttivo dell'ATC da parte
delle componenti ambientalista ed agricola dell'Assemblea;
rilevato che con nota, agli atti della Direzione generale Agricoltura
con prot. n. 29768/2 del 15 ottobre 2001, il Difensore civico ha
invitato questa Amministrazione regionale a disporre la modifica del
termine "soci dell'Assemblea" utilizzato nella citata deliberazione
2258/00, al fine di evitare equivoci interpretativi;
ritenuto opportuno accogliere l'invito del Difensore civico e
contestualmente apportare ulteriori modifiche al testo dell'allegato
alla piu' volte citata deliberazione 2258/00, ed in particolare ai
punti 8.2. e 9.C) 1.a) per ovviare ad errori materiali che li
rendevano di difficile interpretazione;
vista la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 "Testo unico in materia di
organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna",
ed in particolare l'art. 37, comma 4;richiamate le proprie
deliberazioni:
- n. 2832 in data 17 dicembre 2001, concernente la riorganizzazione
della struttura organizzativa dirigenziale della Giunta regionale;
- n. 3021 in data 28 dicembre 2001 con la quale sono stati approvati
gli atti direttoriali di conferimento degli incarichi di livello
dirigenziale;
richiamata, inoltre, la propria deliberazione n. 2774 in data 10
dicembre 2001 recante "Direttiva sulle modalita' di espressione dei
pareri di regolarita' amministrativa e contabile dopo l'entrata in
vigore della L.R. 43/01";
dato atto dei pareri favorevoli espressi dal Responsabile del
Servizio Territorio rurale, dr. Marco Marchetti, e dal Direttore
generale Agricoltura, dr. Dario Manghi, in merito, rispettivamente,
alla regolarita' tecnica e alla legittimita' della presente
deliberazione, ai sensi del citato art. 37, comma 4 della L.R. 43/01
e della predetta deliberazione 2774/01;
su proposta dell'Assessore alla Protezione civile, Difesa del suolo e
della costa;
a voti unanimi e palesi, delibera:
a) di apportare, per le motivazioni esposte in premessa, ai
sottoelencati punti del testo "Direttive per la predisposizione dello
statuto dell'ATC", allegato quale parte integrante alla propria
deliberazione n. 2258 del 12 dicembre 2000, le seguenti modifiche:
punto 3.c):
dopo la parola "Assemblea" sopprimere le parole "dei soci" e
aggiungere "dei cacciatori iscritti, dei conduttori dei fondi
agricoli inclusi nell'ATC e degli iscritti alle associazioni di
protezione ambientale riconosciute ai sensi dell'art. 13 della Legge
349/86, residenti nei comuni inclusi nell'ATC";
punto 5.1.a):
dopo la parola "Assemblea" sopprimere le parole "dei soci";
punto 5.1.b):
dopo la parola "Assemblea" sopprimere le parole "dei soci";
punto 5.2.:
dopo la parola "Assemblea" sopprimere le parole "dei soci";
punto 6.1.:
sostituire le parole "Sono soci dell'Assemblea i" con "Ai sensi
dell'art. 32, comma 1, lett. c) della L.R. 8/94 e successive
modifiche, l'Assemblea e' costituita dai".
Dopo le parole "iscritti all'ATC", sostituire la parola "i" con
"dai".
Dopo le parole "inclusi nell'ATC e" sostituire la parola "gli" con
"dagli".
Dopo le parole "L'Assemblea puo' essere" aggiungere la parola
"altresi'".
Dopo le parole "in funzione del numero di" sopprimere la parola
"soci".
Dopo le parole "fino a 1500" sopprimere la parola "soci".
Dopo le parole "23 in rappresentanza dei" sopprimere la parola
"soci".
Dopo le parole "23 in rappresentanza dei" sopprimere la parola
"soci".
Dopo le parole "15 in rappresentanza" sostituire le parole "dei soci"
con la parola "degli".
Dopo le parole "tra 1501 e 2500" sopprimere la parola "soci".
Dopo le parole "30 in rappresentanza dei" sopprimere la parola
"soci".
Dopo le parole "30 in rappresentanza dei" sopprimere la parola
"soci".
Dopo le parole "20 in rappresentanza" sostituire le parole "dei soci"
con la parola "degli".
Dopo le parole "oltre 2500" sopprimere la parola "soci".
Dopo le parole "38 in rappresentanza dei" sopprimere la parola
"soci".
Dopo le parole "38 in rappresentanza dei" sopprimere la parola
"soci".
Dopo le parole "25 in rappresentanza" sostituire le parole "dei soci"
con la parola "degli";
punto 8.2:
dopo le parole "dall'art. 61" aggiungere ", comma 3,".
Dopo le parole "il comitato direttivo dell'ATC" sostituire le parole
"puo' applicare" con la parola "applica";
punto 9.C) 1.a):
dopo le parole "o in seconda convocazione" sostituire le parole "pari
alla maggioranza dei presenti" con "qualunque sia il numero dei
presenti";
b) di riprodurre in allegato al presente atto, quale parte integrante
e sostanziale, il testo integrale delle "Direttive per la
predisposizione dello statuto dell'ATC" cosi' come modificato con il
presente atto;
c) di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale
della Regione Emilia-Romagna.
Direttive per la predisposizione dello statuto dell'ATC
1. Finalita'
Il presente provvedimento stabilisce i criteri in base ai quali gli
ATC della Regione Emilia-Romagna, mediante i rispettivi statuti,
devono regolare le modalita' e gli strumenti per lo svolgimento delle
attivita' di interesse pubblico definite al punto 2. Gli statuti
degli ATC possono altresi' prevedere norme attinenti ad altri aspetti
piu' direttamente connessi con la loro struttura associativa come
definita al punto 2.
2. Definizione
L'ATC e' una struttura associativa senza scopi di lucro, a cui e'
affidato lo svolgimento delle attivita' di gestione faunistica e di
organizzazione dell'esercizio venatorio in forma programmata nel
territorio di competenza.
Le attivita' d'interesse pubblico di cui al precedente capoverso sono
svolte, nel rispetto della normativa nazionale e regionale vigente in
materia ed in coerenza con il piano faunistico venatorio provinciale,
sotto il controllo della Provincia, alla quale, spettano le funzioni
amministrative in materia di caccia e di protezione della fauna.
3. Organi dell'ATC
Sono organi dell'ATC:
a) il Presidente;
b) il Comitato direttivo;
c) l'Assemblea dei cacciatori iscritti, dei conduttori dei fondi
agricoli inclusi nell'ATC e degli iscritti alle associazioni di
protezione ambientale riconosciute ai sensi dell'art. 13 della Legge
349/86, residenti nei comuni inclusi nell'ATC;
d) il Collegio dei revisori dei conti.
4. Il Presidente
1. Il Presidente e' il legale rappresentante dell'ATC ed agisce in
nome e per conto dell'Associazione. E' eletto con votazione segreta
dal Comitato direttivo nella prima seduta di insediamento ed e'
scelto fra i suoi componenti.
2. Nomina nell'ambito rispettivamente del Comitato direttivo e
dell'Assemblea un segretario con funzioni di verbalizzante delle
riunioni. In tali riunioni il Segretario appone la propria firma
unitamente a quella del Presidente.3. Convoca il Comitato direttivo e
lo presiede, fissa l'ordine del giorno, la data, l'ora ed il luogo
della seduta. La convocazione deve avvenire tramite comunicazione
postale almeno dieci giorni prima della data fissata per la riunione,
salvo motivi di urgenza per cui e' ammessa la convocazione telefonica
o telegrafica.
4. Adotta tutti i provvedimenti demandati alla sua competenza dal
Comitato direttivo.
5. Nei casi di necessita' e di urgenza adotta i provvedimenti di
competenza del Comitato direttivo al quale sono sottoposti per la
ratifica nella prima riunione utile.
6. Vigila sull'andamento della gestione e sovrintende all'attivita'
generale dell'ATC.
7. Rappresenta l'Associazione negli organismi pubblici e privati cui
aderisce, salvo che il Comitato direttivo non conferisca, caso per
caso, specifica delega ad altro proprio componente.
8. Presiede l'Assemblea ed in nome e per conto del Comitato direttivo
fissa la data, l'ora ed il luogo delle riunioni.
9. Le dimissioni o l'impedimento permanente del Presidente comportano
l'assunzione delle funzioni da parte del Vice Presidente o in sua
assenza del membro piu' anziano del Comitato direttivo che, entro il
termine di 60 giorni, convoca il Comitato medesimo per l'elezione del
nuovo Presidente.
5. Il Comitato direttivo
1. Il Comitato direttivo e' costituito, nel rispetto delle
percentuali di cui al comma 2 dell'art. 32 della L.R. 8/94 come
modificata dalla L.R. 6/00, da 10 a 20 componenti cosi ripartiti:
a) da 3 a 6 rappresentanti delle organizzazioni professionali
agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale e presenti
in forma organizzata sul territorio, residenti in un comune compreso
nell'ATC e appartenenti all'Assemblea;
b) da 3 a 6 rappresentanti delle associazioni nazionali venatorie
riconosciute e presenti in forma organizzata sul territorio e
appartenenti all'Assemblea;
c) da 2 a 4 rappresentanti delle associazioni di protezione
ambientale riconosciute e presenti sul territorio, residenti nella
provincia in cui e' compreso 1'ATC. Tali rappresentanti non devono
essere in possesso del tesserino regionale per l'esercizio della
caccia di cui all'art. 49 L.R. 8/94 come modificata dalla L.R. 6/00,
fatta salva l'esigenza di completare la composizione del Comitato
direttivo;
d) da 2 a 4 rappresentanti della Provincia nella quale ricade l'ATC
residenti in un comune compreso nell'ATC. Tali rappresentanti possono
essere individuati anche tra i componenti dei Consigli comunali. Nel
caso di cui al comma 2 dell'art. 14 della Legge 157/92, i
rappresentanti delle Province interessate sono nominati in numero
proporzionale all'estensione della superficie provinciale ricadente
nell'ATC.
2. Il Comitato direttivo e' eletto dall'Assemblea e dura in carica
cinque anni.
3. I componenti del Comitato direttivo decadono dalla carica se:
a) siano assenti ingiustificati a tre riunioni consecutive;
b) siano comunque assenti ad oltre un terzo delle riunioni nell'arco
dei dodici mesi;
c) siano stati condannati per fatti comportanti l'interdizione dai
pubblici uffici, per reati societari e per reati in materia venatoria
e ambientale.
4. Il componente che sia decaduto dalla carica e' sostituito dal
Comitato direttivo con il primo dei non eletti della medesima lista.
I componenti cosi' cooptati restano in carica per la residua durata
del mandato del Comitato.
5. Il Comitato direttivo, entro 30 giorni dalla nomina, elegge il
Presidente a maggioranza dei presenti (meta' piu' uno); entro 60
giorni nomina il Collegio dei revisori dei conti.
6. Il Comitato direttivo elegge inoltre tra i suoi componenti, a
maggioranza dei presenti (meta' piu' uno), un Vice Presidente che lo
rappresenti ed eserciti le funzioni in sua vece in caso di
impedimento. In caso di assenza o di impedimento di quest'ultimo lo
sostituisce il componente con maggiore anzianita' di carica o, in
subordine, di eta'.
7. Il Comitato direttivo predispone la proposta di bilancio
preventivo ed eventuali variazioni del medesimo, nonche' di bilancio
consuntivo ed entro 40 giorni li sottopone all'Assemblea per
l'approvazione secondo il principio della maggioranza, meta' piu' uno
dei presenti.
8. Il Comitato direttivo trasmette, almeno venti giorni prima della
data di convocazione dell'Assemblea, il bilancio consuntivo e la
relativa documentazione al Collegio dei revisori dei conti, per
l'opportuno controllo e la stesura della prevista relazione che deve
accompagnare il bilancio stesso. Ogni trimestre il Comitato direttivo
sottopone ai Sindaci revisori i verbali, le delibere e la
contabilita' per le verifiche trimestrali.
9. Il Comitato direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente
lo ritenga necessario o che ne facciano richiesta almeno un terzo dei
componenti. Per la validita' delle riunioni occorre la maggioranza
effettiva in prima convocazione, mentre in seconda convocazione la
riunione e' valida qualunque sia il numero dei presenti. Le decisioni
vengono assunte a maggioranza dei presenti stessi.
10. Il Comitato direttivo decide in ordine all'assunzione ed al
licenziamento del personale, nonche' agli eventuali incarichi di
consulenza.
11. Il Comitato direttivo aderisce alle eventuali strutture di
Coordinamento tecnico amministrativo con gli altri ATC presenti sul
territorio.
12. Il Comitato direttivo pubblicizza la propria attivita' promuove
la conoscenza dell'ATC, le sue finalita', garantisce l'informazione
delle proprie iniziative su tutto il territorio di competenza. Fermi
restando gli adempimenti previsti dalla Legge 157/92, dalla L.R. 8/94
come modificata dalla L.R. 6/00 e dal vigente Regolamento regionale
per la gestione faunistico-venatoria degli ungulati, il Comitato
direttivo in particolare:
a) stabilisce: - l'entita' del contributo annuo alla gestione
dell'ATC che ciascun cacciatore deve versare per essere iscritto,
contenendolo nella misura massima fissata dalla Regione; - l'entita'
del contributo di cui al comma 7, lettera b) dell'art. 56 della L.R.
8/94 come modificata dalla L.R. 6/00;
b) puo' proporre alla Provincia, entro 15 giorni dall'emanazione del
calendario venatorio regionale, per giustificate esigenze faunistiche
e particolari situazioni ambientali, ulteriori limitazioni al
calendario venatorio concernenti le modalita' di esercizio della
caccia, la limitazione delle specie cacciabili, il numero delle
giornate settimanali di caccia, i periodi e gli orari di caccia, il
carniere giornaliero e stagionale per specie;
c) promuove in accordo con i conduttori e/o proprietari dei fondi
gli interventi per la prevenzione dei danni alle produzioni agricole
da parte della fauna selvatica;
d) individua i criteri per la quantificazione dei i danni da fauna
selvatica alle produzioni agricole ed elargisce i contributi per
l'indennizzo degli stessi e gli incentivi a favore dei proprietari o
conduttori dei fondi rustici per la tutela ed il ripristino degli
habitat e l'incremento della fauna selvatica. Il Comitato direttivo
svolge tali adempimenti in sintonia con quanto previsto
rispettivamente dalle direttive di cui all'art. 62, comma 1, lettera
e) della L.R. 8/94 come modificata dalla L.R. 6/00, e con i criteri
determinati dalla Regione in attuazione dell'art. 13, comma 1 della
medesima legge regionale;
e) attua il ripopolamento, gli interventi ambientali sul territorio
di competenza dell'ATC ed intraprende azioni per l'incremento del
patrimonio faunistico, stipulando anche convenzioni con i proprietari
o conduttori dei fondi, cercando un'omogeneita' gestionale anche con
gli altri ATC contigui;
f) propone l'istituzione e la modifica di zone di protezione alla
Provincia territorialmente competente;
g) predispone appropriate forme di vigilanza venatoria; collabora
con le Province per tutte le altre azioni legate alla gestione
faunistico ambientale del territorio; utilizza il volontariato e le
associazioni di volontariato dotandosi di forme e modalita'
incentivanti;
h) gestisce zone di protezione ai sensi dell'art. 23, comma 1 della
L.R. 8/94 come modificata dalla L.R. 6/00;
i) redige i programmi annuali di attivita' che contemplano in
particolare la ricognizione delle risorse ambientali, delle presenze
faunistiche e dei prelievi venatori programmati; l'incremento delle
popolazioni animali selvatiche; la difesa delle colture; le azioni di
programmazione ed eventuale limitazione del prelievo venatorio per
forme di caccia specifiche;
l) trasmette alla Provincia i programmi annuali di attivita' entro
il 31 gennaio di ogni anno, sentita l'Assemblea;
m) delibera in ordine all'accesso dei cacciatori nel proprio ambito
nel rispetto della normativa regionale vigente in materia e fornisce
annualmente ai Comuni, alla Provincia e alla Regione gli elenchi dei
cacciatori accolti;
n) provvede, al fine di perseguire la tutela dell'ambiente ad
organizzare le attivita' di ricognizione delle risorse ambientali e
della consistenza faunistica, ad effettuare, anche avvalendosi della
collaborazione di soggetti specializzati, il monitoraggio del
territorio ai fini dell'individuazione e della prevenzione di fonti
di inquinamento, elaborando poi organiche proposte operative da
sottoporre alle Amministrazioni competenti;
o) propone alla Provincia, per motivate esigenze gestionali,
eventuali modifiche perimetrali dell'ATC;
p) delibera e comunica alla Provincia territorialmente competente le
modalita' per riconoscere ai cacciatori iscritti la facolta' di
utilizzare giornate di competenza per ospitare, mediante interscambio
e senza finalita' di lucro, un altro cacciatore, anche se residente
in altra regione;
q) esprime su richiesta della Provincia territorialmente competente,
un parere sul rilascio dell'autorizzazione ad allenare i cani nel
proprio territorio fuori dal periodo di caccia, secondo le norme del
calendario venatorio, ai cacciatori non iscritti che non abbiano tale
possibilita' nell'ATC di appartenenza;
r) prevede e coordina forme di collaborazione dei cacciatori alla
gestione dell'ATC mediante interventi di servizio volontario
attinenti al perseguimento degli scopi associativi. Per tali
interventi possono essere previste forme adeguate di riconoscimento;
s) approva i regolamenti sull'attivita' venatoria e gestionale.
13. Il Comitato direttivo svolge altresi tutti gli altri compiti che
la normativa vigente o lo statuto non attribuiscano ad altri organi e
puo' delegare ai propri componenti l'esecuzione di specifiche
attivita'.
14. Il Comitato direttivo uscente svolge tutti i compiti di ordinaria
amministrazione assicurando comunque il buon andamento della gestione
fino all'insediamento del nuovo Comitato e provvede altresi' agli
adempimenti per l'elezione dei nuovi organi.
6. L'Assemblea
1. Ai sensi dell'art. 32, comma 1, lett. c) della L.R. 8/94 e
successive modifiche, l'Assemblea e' costituita dai cacciatori
iscritti all'ATC, dai conduttori dei fondi agricoli inclusi nell'ATC
e dagli iscritti alle associazioni di protezione ambientale
riconosciute ai sensi dell'art. 13 della Legge 349/86, residenti nei
comuni inclusi nell'ATC. L'Assemblea puo' essere altresi' costituita
dai delegati eletti da assemblee parziali di categoria. In tal caso
l'Assemblea e' composta da un numero di delegati, rappresentanti le
tre categorie soprarichiamate, variabile in funzione del numero di
cacciatori iscritti all'ATC. In particolare:
- fino a 1500 cacciatori iscritti, 61 delegati cosi' suddivisi:
23 in rappresentanza dei cacciatori iscritti nell'ATC;
23 in rappresentanza dei conduttori di fondi agricoli inclusi
nell'ATC;
15 in rappresentanza degli iscritti alle associazioni di protezione
ambientale residenti nei comuni inclusi nell'ATC;
- tra 1501 e 2500 cacciatori iscritti, 80 delegati cosi' suddivisi:
30 in rappresentanza dei cacciatori iscritti nell'ATC;
30 in rappresentanza dei conduttori di fondi agricoli inclusi
nell'ATC;
20 in rappresentanza degli iscritti alle associazioni di protezione
ambientale, residenti nei comuni inclusi nell'ATC;
- oltre 2500 cacciatori iscritti, 101 delegati cosi suddivisi:
38 in rappresentanza dei cacciatori iscritti nell'ATC;
38 in rappresentanza dei conduttori di fondi agricoli inclusi
nell'ATC;
25 in rappresentanza degli iscritti alle Associazioni di protezione
ambientale, residenti nei comuni inclusi nell'ATC.
Entro 60 giorni dall'insediamento dell'assemblea vengono eletti al
suo interno i componenti del Comitato direttivo.
2. L'Assemblea viene insediata dal Comitato direttivo uscente su
convocazione del Presidente, previa deliberazione del Comitato
direttivo. Successivamente e' convocata almeno due volte all'anno dal
Comitato direttivo e puo' altresi' essere convocata su richiesta
motivata da almeno un quarto dei membri dell'Assemblea o dei
componenti del Comitato direttivo.
L'Assemblea puo' svolgersi anche al di fuori della sede sociale
purche' nella provincia territorialmente competente.
3. La convocazione dell'Assemblea viene effettuata, in caso di
Assemblea generale tramite pubblicita' a mezzo affissione presso la
sede sociale dell'ATC, le sedi comunali delle Associazioni di
categoria, le sedi municipali e altri luoghi pubblici almeno 15
giorni prima della data fissata per l'assemblea, mentre nel caso di
Assemblea dei delegati, tramite comunicazione postale almeno 15
giorni prima della data fissata per l'assemblea, nonche' mediante
affissione presso la sede sociale.
4. Compiti dell'Assemblea:
a) approva lo statuto e sue eventuali modifiche;
b) elegge i componenti del Comitato direttivo;
c) approva il bilancio preventivo, eventuali variazioni del medesimo
e il bilancio consuntivo;
d) dichiara la decadenza dei componenti del Comitato direttivo e
dell'Assemblea dei delegati, su proposta del Comitato direttivo;
e) assume decisioni su ogni materia che le sia sottoposta dal
Comitato direttivo.
5. Per la validita' delle riunioni occorre la maggioranza effettiva
in prima convocazione mentre in seconda convocazione la riunione e'
valida qualunque sia il numero dei presenti. Le decisioni vengono
assunte a maggioranza dei presenti stessi.
6. L'Assemblea resta in carica 5 anni.
7. Decadono dall'incarico, i delegati condannati per fatti
comportanti l'interdizione dai pubblici uffici, per reati societari e
per reati in materia venatoria e ambientale. Il delegato decaduto e'
sostituito dal Comitato direttivo con il primo dei non eletti della
lista di appartenenza.
7. Collegio dei revisori dei conti
1. Il Collegio dei revisori dei conti e' composto da 3 membri
effettivi e da un supplente. Il Presidente, nominato all'interno dei
3 membri effettivi, deve essere iscritto nell'Albo dei revisori dei
conti presso il Ministero di Grazia e Giustizia.
2. Il Collegio dei revisori dei conti verifica la regolarita'
amministrativa e contabile della gestione dell'ATC effettuando, ogni
trimestre, una verifica contabile ed amministrativa redigendo
apposito verbale ed una relazione finale che diviene parte integrante
del bilancio consuntivo.
3. I revisori possono assistere alle riunioni del Comitato direttivo
e dell'Assemblea; restano in carica 5 anni e sono rinominabili.
8. Condizioni di iscrizione e di ammissione dei cacciatori - Sanzioni
1. Gli ATC recepiscono nei rispettivi statuti le condizioni di
iscrizione e di ammissione dei cacciatori secondo quanto stabilito ai
sensi della L.R. 8/94 come modificata dalla L.R. 6/00.
2. Oltre a quanto previsto dall'art. 61, comma 3 della L.R. 8/94 come
modificata dalla L.R. 6/00, ai cacciatori iscritti che trasgrediscono
agli obblighi statutari, il Comitato direttivo dell'ATC applica le
seguenti sanzioni disciplinari:
a) mancato rispetto dei termini previsti per il pagamento della
quota di iscrizione: sospensione della possibilita' di esercitare la
caccia nell'ATC da 1 giornata di effettivo esercizio fino all'intera
stagione venatoria;
b) mancato rispetto dei termini previsti per il pagamento del
contributo per la caccia in mobilita' controllata alla fauna
migratoria ed agli ungulati: sospensione della possibilita' di
esercitare la caccia nell'ATC da 1 fino a 15 giornate di effettivo
esercizio per la migratoria e da una giornata di effettivo esercizio
fino all'intera stagione venatoria per gli ungulati.
9. Modalita' per l'elezione degli orgni dell'ATC
A) Assemblea dei delegati.
1. In caso di Assemblea costituita dai delegati:
- i delegati eletti dai cacciatori iscritti nell'ATC devono
appartenere ad associazioni venatorie nazionali riconosciute e
presenti in forma organizzata sul territorio ed essere iscritti
all'ATC;
- i delegati eletti dai conduttori dei fondi inclusi nell'ATC devono
appartenere alle organizzazioni professionali agricole maggiormente
rappresentative a livello nazionale e presenti in forma organizzata
sul territorio e risiedere in un comune compreso nell'ATC;
- i delegati eletti dagli iscritti alle associazioni di protezione
ambientale devono appartenere ad associazioni riconosciute e presenti
in forma organizzata sul territorio.
Devono inoltre avere residenza anagrafica nelle province in cui e'
compreso l'ATC e non devono essere in possesso del tesserino
venatorio regionale, fatta salva l'esigenza di cui al comma 3,
dell'art. 32 della L.R. 8/94 come modificata dalla L.R. 6/00.
2. Ciascun componente dell'Assemblea parziale di categoria elegge i
delegati tramite la votazione di una delle liste di candidati
presentate dalle associazioni interessate, singole o parzialmente
aggregate, al Comitato direttivo almeno 2 mesi prima della naturale
scadenza per il rinnovo dell'Assemblea. In caso di presentazione
parziale di liste da parte delle associazioni di categoria, si
procede comunque con le elezioni.
3. Il numero dei candidati per ogni lista deve essere pari al numero
dei delegati per categoria piu' quattro, per permettere eventuali
sostituzioni di un delegato. La sostituzione segue l'ordine di
preferenze della relativa lista.
4. Nell'ambito del numero di delegati attribuiti a ciascuna
categoria, per ogni lista viene eletto un numero di delegati
proporzionale al numero di voti ottenuto dalla lista stessa. Per la
lista che ottiene piu' voti il numero di delegati non puo' essere
comunque superiore ai 2/3 del numero di delegati attribuiti a
ciascuna categoria.
5. Qualora nell'ambito di ogni categoria le associazioni interessate
raggiungano un'intesa fra loro, possono presentare al Comitato
direttivo, negli stessi termini sopra individuati, una lista unica di
candidati. Il numero dei candidati della lista deve essere il doppio
del numero dei delegati per categoria. Ciascun componente
dell'assemblea parziale di categoria elegge i delegati votando un
solo nominativo all'interno della lista o dando il voto di preferenza
ad aventi diritto al voto della medesima categoria non compresi nella
lista presentata. Vengono eletti i delegati con il maggiore numero di
voti. Nell'ambito degli eletti il numero dei delegati appartenenti ad
una associazione non puo' comunque essere superiore ai 2/3 del numero
dei delegati attribuiti a ciascuna categoria.
6. In caso di mancata presentazione di liste da parte di una
categoria si procede comunque all'elezione con le identiche modalita'
sopracitate.
7. Il Comitato direttivo uscente nomina al suo interno una
Commissione elettorale con il compito di verificare i requisiti degli
iscritti alle liste, di sovraintendere a tutte le operazioni di voto
e di redigere apposito verbale. Detta commissione, composta da 5
membri, tra i quali un Presidente e un segretario, deve prevedere la
rappresentanza delle tre categorie sopracitate.
8. Il Comitato direttivo uscente, visto il verbale redatto dalla
Commissione elettorale, con proprio atto deliberativo ufficializza
l'Assemblea dei delegati e fissa il giorno, l'ora ed il luogo della
riunione di insediamento da svolgersi entro e non oltre 30 giorni
dall'ufficializzazione.
9. Le elezioni sono indette dal Comitato direttivo uscente dandone
comunicazione tramite pubblicita' a mezzo affissione presso la sede
sociale dell'ATC, le sedi comunali delle associazioni di categoria
interessate, le sedi municipali e altri luoghi pubblici almeno 15
giorni prima della data fissata.
B) Il Comitato direttivo
1. Il Presidente del Comitato direttivo uscente presiede
l'insediamento della nuova Assemblea che elegge il nuovo Comitato
direttivo. I membri dell'Assemblea eleggono i componenti del Comitato
direttivo di competenza della propria categoria tramite la votazione
di una delle liste di candidati presentate dalle associazioni
interessate singole o parzialmente aggregate al Comitato direttivo
uscente non oltre il trentesimo giorno dall'insediamento della nuova
Assemblea. In caso di presentazione parziale di liste da parte delle
associazioni di categoria, si procede comunque con le elezioni.
2. Il numero di candidati per ogni lista deve essere pari al numero
dei componenti previsti per categoria piu' 3 per permettere
l'eventuale sostituzione di un componente. La sostituzione segue
l'ordine di preferenze della relativa lista.
3. Nell'ambito del numero dei componenti attribuiti a ciascuna
categoria, per ciascuna lista viene eletto un numero di candidati
proporzionale al numero di voti ottenuto dalla lista stessa. Per la
lista che ottiene piu' voti il numero di componenti non puo' essere
comunque superiore ai 2/3 del numero dei componenti attribuiti a
ciascuna categoria.
4. Qualora nell'ambito di ogni categoria le associazioni interessate
raggiungano un'intesa fra loro, possono presentare al Consiglio
direttivo, negli stessi termini sopra individuati, una lista unica di
candidati. Il numero dei candidati deve essere il doppio del numero
dei componenti per categoria. Ciascun componente dell'Assemblea
parziale di categoria elegge i componenti votando un solo nominativo
all'interno della lista o dando il voto di preferenza ad aventi
diritto al voto della medesima categoria non compresi nella lista
presentata. Vengono eletti i componenti con il maggiore numero di
voti. Nell'ambito degli eletti il numero dei componenti appartenenti
ad una associazione non puo' comunque essere superiore ai 2/3 del
numero dei componenti attribuiti a ciascuna categoria.
5. In caso di mancata presentazione di liste da parte di una
categoria si procede comunque all'elezione.
6. Il Comitato direttivo uscente nomina al suo interno una
Commissione elettorale con il compito di verificare i requisiti degli
iscritti alle liste, di sovraintendere a tutte le operazioni di voto
e di redigere apposito verbale. Detta commissione, composta da 3
membri, tra i quali un Presidente ed un segretario, deve prevedere la
rappresentanza delle 3 categorie sopracitate.
7. L'Assemblea visto il verbale redatto dalla Commissione elettorale
e preso atto dei nominativi dei rappresentanti della Provincia
delibera la composizione del nuovo Comitato direttivo.
Il Presidente del Comitato direttivo uscente fissa il giorno, l'ora
ed il luogo della riunione d'insediamento da svolgersi entro e non
oltre 30 giorni dalla deliberazione della composizione del nuovo
Comitato direttivo.
8. Le elezioni sono indette dal Comitato direttivo uscente dandone
comunicazione in caso di Assemblea generale tramite pubblicita' a
mezzo affissione presso la sede sociale dell'ATC, le sedi comunali
delle associazioni di categoria interessate, le sedi municipali e
altri luoghi pubblici almeno 15 giorni prima della data fissata
mentre nel caso di Assemblea di delegati tramite comunicazione
postale almeno 15 giorni prima della data fissata per l'elezione,
nonche' mediante affissione presso la sede sociale.
C) Il Presidente
1. Il Presidente e' eletto fra i componenti del Comitato direttivo
nel corso della riunione di insediamento, nel rispetto delle seguenti
modalita':
a) il componente piu' anziano d'eta' presiede la riunione per
l'elezione del Presidente, nomina un componente con funzioni di
verbalizzante e 2 scrutatori, dichiara valida la riunione se presenti
un numero di componenti pari alla maggioranza effettiva o in seconda
convocazione qualunque sia il numero dei presenti;
b) in caso di parita' di voti a favore di due o piu' candidati e'
eletto Presidente del Comitato direttivo il candidato piu' anziano di
eta'.
10. Incompatibilita' del Presidente e dei componenti il Comitato
direttivo
Coloro che ricoprono le cariche di Presidente o di componente del
Comitato direttivo di un ATC, non possono instaurare alcun rapporto
economico con 1'ATC medesimo, che sia connesso con le proprie
attivita' commerciali, industriali o professionali.
11. Norme transitorie e finali
1. Il Comitato direttivo uscente o il Comitato direttivo provvisorio,
di cui al comma 4 dell'art. 32 della L.R. 8/94 come modificata dalla
L.R. 6/00 sottopone lo statuto nuovo o adeguato a norma del comma 4
dell'art. 31 della legge medesima, all'Assemblea che lo approva entro
60 giorni dall'emanazione delle presenti direttive. Entro 60 giorni
dall'approvazione dello statuto il Comitato direttivo uscente o il
Comitato direttivo provvisorio provvede a tutti gli adempimenti
necessari per l'elezione dei nuovi organi.
2. Il Comitato direttivo trasmette lo statuto approvato
dall'Assemblea e i regolamenti approvati sull'attivita' venatoria e
gestionale alla Provincia territorialmente competente.