REGIONE EMILIA-ROMAGNA - GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 18 marzo 2002, n. 387

Prime disposizioni concernenti il coordinamento dei compiti attribuiti agli Enti locali in materia di contenimento dei consumi di energia negli edifici ai sensi del comma 5, art. 30 del DLgs 112/98

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA                                          
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- il Titolo II della Legge 9 gennaio 1991, n. 10 recante un quadro              
organico di disposizioni per il contenimento dei consumi di energia             
negli edifici;                                                                  
- l'art. 33 della Legge n. 10 citata che domanda ai Comuni di                   
provvedere al controllo dell'osservanza delle norme previste dalla              
Legge n. 10 medesima in relazione a lavori, modifiche, installazioni,           
opere relative ad edifici e impianti;                                           
- l'art. 31, comma 3, della Legge 9 gennaio 1991, n. 10 che                     
stabilisce che i Comuni con piu' di quarantamila abitanti e le                  
Province per la restante parte del territorio, effettuano i controlli           
necessari e verificano con cadenza almeno biennale l'osservanza delle           
norme relative al rendimento di combustione degli impianti di                   
riscaldamento, anche avvalendosi di organismi esterni aventi                    
specifica competenza tecnica, con onere a carico degli utenti;                  
- il DPR 26 agosto 1993, n. 412 di disciplina delle attivita' di                
progettazione, installazione, esercizio, manutenzione e controllo               
degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei               
consumi di energia ed in particolare i commi 18, 19 e 20 dell'art. 11           
che recano specifiche disposizioni inerenti alla effettuazione dei              
controlli da parte degli Enti locali, in conformita' all'art. 31,               
comma 3, della Legge n. 10;                                                     
- il DLgs 31 marzo 1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti             
amministrativi dello Stato alle Regioni e agli Enti locali, in                  
attuazione del Capo I della Legge 15 marzo 1997, n. 59" che                     
stabilisce, all'art. 30, comma 5, che le Regioni svolgano funzioni di           
coordinamento dei compiti attribuiti agli Enti locali per                       
l'attuazione del DPR 412/93 nonche' compiti di assistenza agli stessi           
per le attivita' di informazione al pubblico e di formazione degli              
operatori pubblici e privati nel campo della progettazione,                     
installazione, esercizio e controllo degli impianti termici;                    
- il DPR 21 dicembre 1999, n. 551 recante modifiche ed integrazioni             
al DPR 412/93 ed in particolare l'art. 16 che prevede che le                    
disposizioni di cui ai commi 18, 19 e 20 del DPR 412/93, come                   
sostituite dagli artt. 13, 14 e 15 del DPR 551/99 medesimo, si                  
applicano fino all'adozione dei provvedimenti di competenza delle               
Regioni, ai sensi dell'art. 30, comma 5 del DLgs 112/98 e che,                  
nell'ambito delle funzioni di coordinamento e di assistenza agli Enti           
locali ivi previste, le Regioni promuovono altresi', nel rispetto               
delle rispettive competenze, l'adozione di strumenti di raccordo che            
consentano la collaborazione e l'azione coordinata tra i diversi enti           
ed organi preposti, per diversi aspetti, alla vigilanza sugli                   
impianti termici;                                                               
- la L.R. 21 aprile 1999, n. 3 di riforma del sistema regionale e               
locale, che provvede a ripartire le funzioni e i compiti in materia             
energetica tra la Regione, le Province e i Comuni in conformita' alle           
disposizioni del DLgs 112/98;                                                   
- il comma 4, art. 84 della L.R. 3/99 citata, che conserva alla                 
Regione l'esercizio dei compiti di coordinamento delle funzioni                 
attribuite agli Enti locali per l'attuazione del DPR 412/93, di                 
assistenza agli Enti locali medesimi per le attivita' di informazione           
e orientamento degli utenti finali dell'energia, di indirizzo e                 
coordinamento dei programmi di formazione degli operatori pubblici e            
privati nel campo della progettazione, installazione, esercizio e               
controllo degli impianti termici;                                               
- il Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in              
materia edilizia, di cui al DPR 6 giugno 2001, n. 380 ed in                     
particolare l'art. 5 sullo Sportello unico per l'edilizia;                      
- i decreti del Ministro delle Attivita' Produttive 24 aprile 2001 di           
individuazione degli obiettivi quantitativi per l'incremento della              
efficienza energetica negli usi finali ai sensi dell'art. 9, comma 1            
del DLgs 79/99 e dell'art. 16, comma 4 del DLgs 164/00;                         
- la Legge 27 dicembre 1997, n. 449 che ha disposto misure di                   
incentivo per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio,               
compresi gli interventi di risparmio energetico;                                
- l'art. 17 del DPR 551/99 recante titolo "Istituzione o                        
completamento del catasto degli impianti termici";                              
preso atto:                                                                     
- della "Seconda comunicazione alla Convenzione sui cambiamenti                 
climatici" di cui alla delibera CIPE 3 dicembre 1997 che indica tra             
gli interventi prioritari la effettuazione di una estesa campagna di            
verifica degli impianti termici;                                                
- della bozza di direttiva del Parlamento e del Consiglio Europeo sul           
rendimento energetico nell'edilizia che indica tra le azioni                    
principali l'ispezione delle caldaie e degli impianti di                        
condizionamento;                                                                
dato atto dell'impegno della Regione per favorire l'attuazione del              
DPR 412/93, concretizzatosi in una pluralita' di azioni tra le quali            
la costituzione del Tavolo di Coordinamento tecnico Regione-Enti                
locali, la convenzione sottoscritta con l'ENEA ai sensi dell'art. 88            
della L.R. 3/99, il Piano regionale di azione di cui alla                       
deliberazione di Giunta 8 giugno 1999, n. 918;                                  
preso atto che gli Enti locali hanno manifestato la necessita' di un            
provvedimento regionale che chiarisca i compiti delle Province e dei            
Comuni in attuazione del DPR 412/93/92, favorisca la armonizzazione             
su tutto il territorio regionale delle attivita' di verifica                    
dell'effettivo stato di esercizio e manutenzione degli impianti di              
riscaldamento omogeneizzando le procedure e le azioni di controllo              
poste in capo agli Enti locali, assista gli stessi per le attivita'             
di informazione al pubblico e di formazione degli operatori, promuova           
l'adozione di strumenti di raccordo che consentano la collaborazione            
e l'azione coordinata tra i diversi enti ed organi preposti, per i              
diversi aspetti, alla vigilanza sugli impianti termici;                         
acquisite le proposte formulate dal Tavolo di Coordinamento Regione -           
Enti locali di modifica delle disposizioni vigenti e di coordinamento           
delle funzioni e dei compiti attribuiti agli Enti locali;                       
valutata l'esigenza provvedere al coordinamento dei compiti                     
attribuiti agli Enti locali in materia di contenimento dei consumi di           
energia, ai sensi del combinato disposto del comma 5, art. 30 del               
DLgs 112/98 e dell'art. 16 del DPR 551/99/99;                                   
considerato che ai sensi dell'art. 16 del DPR 551/99/99, le                     
disposizioni di cui ai commi 18, 19 e 20 dell'articolo 11 del DPR 26            
agosto 1993, n. 412, si applicano fino all'adozione dei provvedimenti           
di competenza regionale;                                                        
acquisito il parere degli Enti locali e delle associazioni                      
rappresentative dei consumatori e degli operatori del settore;                  
dato atto dei pareri favorevoli espressi alla presente delibera, ai             
sensi dell'art. 37, comma 4 della L.R. 43/01 e della deliberazione              
della Giunta regionale 2774/01:                                                 
- di regolarita' tecnica, dal Responsabile del Servizio Energia dott.           
Massimo Cenerini;                                                               
- di legittimita', dal Direttore generale alla Programmazione                   
territoriale e Sistemi di mobilita' dott. Roberto Raffaelli;                    
su proposta dell'Assessore alla Programmazione territoriale.                    
Politiche abitative. Riqualificazione urbana,                                   
a voti unanimi e palesi, delibera:                                              
1) di approvare l'atto di coordinamento di cui all'Allegato 1 parte             
integrante e sostanziale della presente delibera;                               
2) di sostituire, ai sensi dell'art. 16 del DPR 551/99/99, i commi              
18, 19 e 20 dell'art. 11 del DPR 412/93 con le disposizioni di cui al           
punto 3.5 dell'atto di coordinamento sopra citato;                              
3) di provvedere con successivi atti a eventuali rettifiche o                   
rimodulazioni del presente atto, in funzione delle riscontrate                  
condizioni di esercizio delle funzioni conferite agli Enti locali ai            
sensi del Titolo II della Legge 9 gennaio 1991, n. 10 e degli                   
obiettivi della programmazione energetico-ambientale regionale e                
locale;                                                                         
4) di pubblicare il testo integrale del presente atto deliberativo              
nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.                          
ALLEGATO 1                                                                      
Atto di coordinamento dei compiti attribuiti agli Enti locali in                
materia di contenimento dei consumi di energia, ai sensi del comma 5,           
art. 30 del DLgs 112/98                                                         
INDICE:                                                                         
1) Finalita' e ambito di validita'                                              
2) Presupposti programmatici e normativi                                        
2.1) Obiettivi di risparmio energetico per il settore civile                    
2.2) Evoluzione del quadro normativo e programmatico                            
2.3) Impegno della Regione per favorire l'attuazione del DPR 412/93             
2.4) Il piano regionale d'azione per l'uso razionale dell'energia, il           
risparmio energetico, la valorizzazione delle fonti rinnovabili, la             
limitazione delle emissioni di gas a effetto serra                              
3) Progetto regionale per l'adeguamento degli impianti termici                  
3.1) Obiettivi e strumenti di attuazione del progetto                           
3.2) Ruolo delle imprese di servizi                                             
3.3) Ruolo degli operatori preposti                                             
3.4) Programmazione dei controlli                                               
3.5) Realizzazione dei controlli                                                
3.6) Elementi ad integrazione del sistema informativo                           
3.7) Oneri e contrassegni relativi ai controlli                                 
3.8) Qualificazione e razionalizzazione delle strutture operative               
preposte ai controlli                                                           
3.9) Tavolo di confronto e coordinamento                                        
3.10) Coordinamento tecnico-esecutivo                                           
3.11) Collaborazione degli Enti preposti ai controlli                           
Allegato A. Relazione di sintesi sullo stato di esercizio e                     
manutenzione degli impianti termici, sui controlli e sulle azioni               
promozionali realizzati dagli Enti locali                                       
Allegato B. Requisiti minimi e incompatibilita' degli organismi                 
esterni incaricati delle verifiche                                              
Allegato C. Modello di contrassegno di pagamento.                               
Allegato H. Modello di dichiarazione attestante il controllo tecnico            
dell'impianto (di potenza nominale inferiore a 35 kW)                           
Allegato Hbis Modello di dichiarazione attestante il controllo                  
tecnico sull'impianto (di potenza nominale uguale o superiore a 35              
kW)                                                                             
1) Finalita' e ambito di validita'                                              
Al fine di conseguire il contenimento dei consumi di energia negli              
edifici, anche attraverso l'adeguamento delle prestazioni energetiche           
degli impianti termici, di migliorare le condizioni di benessere                
abitativo e di compatibilita' ambientale dell'utilizzo dell'energia,            
di promuovere adeguati livelli di qualita' dei servizi di                       
progettazione, installazione, esercizio e manutenzione degli impianti           
termici, di promuovere la diffusione in modo omogeneo nell'intero               
territorio regionale delle attivita' della pubblica Amministrazione             
volte ad assicurare l'osservanza delle norme relative all'esercizio e           
alla manutenzione degli impianti termici degli edifici, le                      
disposizioni del presente atto provvedono ai sensi dell'art. 84 della           
L.R. 21 aprile 1999, n. 3 e dell'art. 16 del DPR 21 dicembre 1999, n.           
551, all'esercizio delle funzioni concernenti:                                  
- il coordinamento dei compiti attribuiti agli Enti locali per                  
l'attuazione del DPR 412/93;                                                    
- l'assistenza agli Enti locali per le attivita' di informazione e              
orientamento degli utenti finali dell'energia;                                  
- l'indirizzo e il coordinamento dei programmi di formazione degli              
operatori pubblici e privati nel campo della progettazione,                     
installazione, esercizio manutenzione e controllo degli impianti                
termici, anche ai fini della istituzione di un sistema regionale di             
accreditamento, secondo quanto previsto dalla normativa nazionale e             
regionale;                                                                      
- la promozione di strumenti di raccordo che consentano la                      
collaborazione e l'azione coordinata tra i diversi enti ed organi               
preposti, per diversi aspetti, alla vigilanza sugli impianti termici,           
nel rispetto delle rispettive competenze.                                       
2) Presupposti programmatici e normativi                                        
2.1) Obiettivi di risparmio energetico per il settore civile                    
In Emilia-Romagna si consumano ogni anno circa 12.000.000 di                    
tonnellate equivalenti di petrolio (Tabella 1), di esse circa                   
2.600.000 tonnellate sono destinate alla climatizzazione degli                  
edifici civili.                                                                 
Agricoltura e pesca  392.000                                                    
Residenziale  2.778.000                                                         
Terziario  1.289.000                                                            
Industria  3.855.000                                                            
Trasporti  3.601.000                                                            
Totale  11.915.000                                                              
TABELLA 1 - Consumi finali per usi energetici in Emilia-Romagna (TEP)           
(1998)                                                                          
Tale consumo di energia contribuisce al peggioramento della bilancia            
commerciale e della competitivita' del sistema produttivo,                      
rappresenta un onere rilevante per il bilancio familiare, da' luogo             
alla immissione in atmosfera di ingenti quantita' di sostanze                   
inquinanti a partire dall'anidride carbonica che e' uno dei                     
principali responsabili dell'effetto serra.                                     
Il riscaldamento degli ambienti assorbe la quota piu' rilevante dei             
consumi di energia del settore residenziale (70%), seguito dalla                
produzione di acqua calda sanitaria e usi di cucina (20%) e dai                 
consumi elettrici per elettrodomestici ed illuminazione (10%); anche            
nel terziario l'incidenza dei consumi energetici per il riscaldamento           
degli edifici e' assai significativa (50%).                                     
Nella climatizzazione degli edifici civili un ruolo di assoluto                 
rilievo e' giocato in regione dal gas naturale, con un consumo annuo            
di circa 3 miliardi di metri cubi.                                              
Tale situazione impone di essere attentamente seguita al fine di                
garantire un elevato livello di sicurezza degli impianti e prevenire            
gli incidenti causati da apparecchi difettosi, irregolare                       
progettazione e/o installazione degli stessi, insufficiente                     
ventilazione, carenza di manutenzione e altro.                                  
Gestire correttamente il sistema di climatizzazione degli edifici               
consente di pervenire a significativi risultati di risparmio                    
energetico, tutela dell'ambiente, sicurezza dei cittadini.                      
La prestazione energetica media dello stock abitativo regionale e'              
migliorata notevolmente nell'ultimo decennio (1) a fronte del dato              
nazionale sostanzialmente stabile. Cio' dimostra la efficacia delle             
politiche di risparmio energetico messe in atto.                                
I programmi regionali di sperimentazione edilizia hanno consentito di           
accrescere le conoscenze tecnico-progettuali e regolamentari, di                
richiamare l'attenzione degli operatori del mercato e delle                     
istituzioni sulle problematiche dell'uso razionale delle risorse,               
della qualita' ecosistemica degli insediamenti abitativi, con                   
specifici contributi nel campo della Normativa tecnica per la                   
disciplina delle opere di edilizia residenziale pubblica (L.R.                  
48/84), dei Regolamenti edilizi comunali (L.R. 33/90), degli                    
strumenti urbanistici e di pianificazione territoriale (Leggi                   
regionali 47/92 e 30/96), della progettazione del recupero edilizio e           
della riqualificazione urbana (Legge 493/93, Leggi regionali 6/89 e             
19/98).                                                                         
Attraverso le provvidenze disposte dalle Leggi 308/82 e 10/91 si sono           
promossi in regione oltre 25.000 progetti per un risparmio energetico           
di oltre 300.000 tonnellate equivalenti di petrolio.Gli interventi              
hanno riguardato la coibentazione degli edifici esistenti,                      
l'installazione di caldaie ad alto rendimento, di pompe di calore,              
pannelli solari, sistemi di controllo integrato e di                            
contabilizzazione differenziata dei consumi di energia, lo sviluppo             
di impianti per la produzione, il recupero e la distribuzione di                
energia derivante da cogenerazione o fonti rinnovabili e di reti di             
teleriscaldamento al servizio dei sistemi urbani.                               
Nonostante i risultati conseguiti, il sistema abitativo regionale               
registra tuttora una prestazione energetica peggiore della media                
nazionale (+16,7% per quello che riguarda il consumo medio per                  
abitazione occupata; +24% per quello che riguarda il consumo medio              
per mq. di abitazione, anno 1998).                                              
Nel documento della Giunta regionale "Indirizzi generali di politica            
energetica regionale" sono delineate le finalita' della politica                
regionale in materia, con specifico cenno a:                                    
- la riduzione dei consumi finali di energia a parita' di servizio              
reso e di benessere sociale;                                                    
- il miglioramento delle condizioni di compatibilita' ambientale e di           
sicurezza degli impianti e dei sistemi di produzione, trasformazione,           
distribuzione e uso dell'energia;                                               
- il concorso al conseguimento degli obiettivi di tutela del clima              
globale posti dal Protocollo di Kyoto.                                          
L'atto di programmazione sopra citato fissa per il settore civile un            
obiettivo di risparmio energetico al 2010 pari a 550.000 tonnellate             
equivalenti di petrolio rispetto al trend di crescita spontanea dei             
consumi; piu' in particolare al sistema abitativo e' fatto carico di            
un obiettivo di riduzione dei consumi energetici di 330.000                     
tonnellate equivalenti di petrolio corrispondenti ad una quantita' di           
emissioni evitate di CO2 pari a circa 700.000 tonnellate.                       
Per sfruttare il potenziale di risparmio energetico regionale occorre           
assicurare:                                                                     
- un assetto normativo e regolamentare coerente con l'obiettivo di              
miglioramento delle prestazioni energetiche dei sistemi edilizi ed              
urbani, provvedendo in particolare ad adeguare ed armonizzare la                
normativa tecnica e i regolamenti edilizi;                                      
- la integrazione degli obiettivi di politica energetica negli                  
strumenti di pianificazione territoriale, nella direzione dello                 
sviluppo sostenibile;                                                           
- la piena armonizzazione delle politiche settoriali e dei relativi             
strumenti di incentivazione agli obiettivi di uso razionale                     
dell'energia e valorizzazione delle fonti rinnovabili;                          
- nuove forme di raccordo e di integrazione tra i diversi livelli di            
governo e di amministrazione per garantire la funzionalita' delle               
spesa pubblica e l'efficacia dell'azione amministrativa al                      
raggiungimento progressivo degli obiettivi di programmazione                    
energetica;                                                                     
- un sistema di misure di incentivazione a carattere non                        
congiunturale capace di creare nuove convenienze di mercato, di                 
promuovere una nuova progettualita', di sviluppare un approccio                 
integrato ai problemi dello sviluppo sostenibile delle citta' nella             
direzione dell'uso razionale delle risorse, della valorizzazione                
delle fonti rinnovabili, delle tecniche di bioarchitettura, dei                 
sistemi di produzione distribuita;                                              
- nuove e piu' incisive forme di comunicazione che si rivolgano al              
grande pubblico per sensibilizzarlo sulle problematiche energetiche,            
ambientali e del benessere abitativo, agevolando le conoscenze                  
riguardo alle disposizioni regolamentari vigenti, alle misure di                
incentivazione, alle migliori tecnologie disponibili sul mercato;               
- lo sviluppo e la qualificazione di nuovi servizi preposti alle                
diverse fasi del processo edilizio, con particolare riguardo alla               
gestione dell'uso razionale dell'energia e alla manutenzione degli              
impianti termici.                                                               
Le abitazioni occupate, in regione, sono circa 1.500.000: di esse               
solo il 18% e' stato costruito dopo il 1978 (2).                                
Secondo quanto provato da numerosi studi e ricerche prodotti in                 
ambito nazionale ed internazionale, le nuove costruzioni se ben                 
progettate possono consumare fino al 50% in meno delle vecchie.                 
L'esiguo tasso di sviluppo delle nuove costruzioni, il basso turnover           
impone di rivolgere prioritariamente l'attenzione alla                          
riqualificazione dello stock edilizio esistente se si vuole                     
conseguire un significativo miglioramento delle prestazioni                     
energetiche dei sistemi urbani.                                                 
Delle abitazioni costruite in regione prima del 1981 solo il 12% e'             
stato ristrutturato tra il 1981 e il 1991, con una media di 16.000              
interventi all'anno.                                                            
Risulta evidente da tali dati che l'obiettivo regionale di risparmio            
energetico posto al settore non potra' essere raggiunto utilizzando i           
normali meccanismi di mercato.                                                  
La propensione di spesa dei proprietari ed affittuari, la viscosita'            
delle procedure, la struttura produttiva si configurano come fattori            
limitanti al punto da rendere probabile un incremento dei consumi               
energetici del settore all'orizzonte temporale considerato (2010).              
Per passare dallo scenario tendenziale spontaneo ad una linea di                
evoluzione piu' coerente con gli obiettivi programmatici di risparmio           
energetico e' necessario, come si e' detto, mettere in campo un                 
insieme coerente di strumenti di carattere non congiunturale.                   
Si consideri sotto questo punto di vista la efficacia del                       
provvedimento di incentivazione messo in atto dalla Legge 449/97 e              
l'irrazionalita' della previsione contenuta nella Finanziaria 2002 di           
mantenere in essere tali misure solo per un anno.                               
La detrazione d'imposta al 41% disposta dalla 449 ha promosso in                
regione nell'anno 1998 quasi 30.000 interventi di ristrutturazione,             
recupero e manutenzione per un investimento di circa 1.300 miliardi             
di lire, quasi raddoppiando il numero dei progetti promossi dal                 
mercato negli anni precedenti.                                                  
Quanto detto rafforza l'esigenza di una coerente azione di governo              
capace di realizzare l'allineamento degli strumenti pubblici                    
d'intervento agli obiettivi di politica energetica, creando le                  
condizioni per lo sviluppo dell'uso razionale dell'energia nel                  
settore abitativo.                                                              
2.2) Evoluzione del quadro normativo e programmatico                            
Costituiscono fonti normative di riferimento del presente atto i                
seguenti provvedimenti:                                                         
- la Legge 21 giugno 1986, n. 317;                                              
- la Direttiva 89/106/CEE dell'11 febbraio 1989;                                
- la Legge 9 gennaio 1991, n. 10;                                               
- il DPR 26 agosto 1993, n. 412;                                                
- la Direttiva 93/76/CEE del 13 settembre 1993;                                 
- il DPR 18 aprile 1994, n. 392;                                                
- il DPR 15 novembre 1996, n. 660;                                              
- il DPR 15 novembre 1996, n. 661;                                              
- la Legge 27 dicembre 1997, n. 449;                                            
- il DLgs 31 marzo 1998, n. 112;                                                
- il DM 2 aprile 1998;                                                          
- la L.R. 21 aprile 1999, n. 3;                                                 
- il DPR 21 dicembre 1999, n. 551;                                              
- il DM 24 aprile 2001;                                                         
- il DPR 6 giugno 2001, n. 380.                                                 
Come e' noto, nell'ultimo periodo si e' assistito ad una profonda               
evoluzione del quadro normativo di riferimento.                                 
Il DLgs 112/98, il DPR 551/99, il DLgs 378/01, il DPR 379/01, la L.R.           
19/98, la L.R. 3/99, la L.R. 24/01, delineano i principi fondamentali           
e generali nonche' alcune disposizioni specifiche in materia di                 
energia, edilizia e urbanistica, ivi compresi nuovi strumenti di                
regolazione e programmazione, nuove responsabilita' poste in capo ai            
soggetti preposti alle diverse fasi del processo edilizio, una nuova            
normativa tecnica di disciplina delle opere e degli impianti con                
specifico riferimento al risparmio energetico.                                  
Dette norme conferiscono all'Ente locale un insieme complesso di                
funzioni e compiti che possono incidere in modo significativo                   
sull'obiettivo dell'uso razionale dell'energia e della valorizzazione           
delle fonti rinnovabili (Tabella 2):                                            
- Adeguamento degli strumenti urbanistici e delle disposizioni                  
regolamentari di disciplina dell'attivita' edilizia in modo da                  
favorire l'uso razionale dell'energia: PRG, PTCP, regolamento                   
edilizio, oneri di urbanizzazione, previsioni di incentivi                      
volumetrici o di superficie utile, costi massimi ammissibili per                
l'edilizia agevolata, ecc.                                                      
- Formulazione di piani, programmi e progetti finalizzati a                     
promuovere l'uso razionale dell'energia e la valorizzazione delle               
fonti rinnovabili nei sistemi urbani: piani energetici locali, piani            
di riqualificazione urbana, contratti di quartiere, progetti di                 
sviluppo di nuove reti di teleriscaldamento e di diffusione di                  
impianti di produzione distribuita, ecc.                                        
- Formulazione di criteri di aggiudicazione delle gare d'appalto                
economicamente rilevanti per la fornitura di beni e servizi per conto           
dell'Amministrazione locale in modo da rendere apprezzabile il                  
conseguimento dell'obiettivo dell'uso razionale dell'energia.                   
- Adozione di norme regolamentari relative a requisiti prestazionali,           
assegnazione di incentivi, permessi di costruire e alla realizzazione           
di opere pubbliche in modo da introdurre elementi di semplificazione            
amministrativa e di favorire il conseguimento dell'obiettivo dell'uso           
razionale dell'energia.                                                         
- Progettazione e messa in opera di nuovi edifici pubblici in modo da           
contenere al massimo, in relazione al progresso della tecnica, i                
consumi di energia termica ed elettrica e soddisfare il fabbisogno              
energetico favorendo il ricorso alle fonti rinnovabili.                         
- Sviluppo delle attivita' di gestione e manutenzione degli edifici             
pubblici in modo da assicurare il rispetto dei limiti di consumo                
energetico fissati dalla legge.                                                 
- Costituzione dello "Sportello unico per l'edilizia" preposto alla             
ricezione delle denunce di inizio attivita', a fornire informazioni             
agli utenti, al rilascio dei permessi di costruzione, dei certificati           
di agibilita' nonche' delle certificazioni attestanti il rispetto               
delle prescrizioni normative.                                                   
- Attribuzione dei Gradi-Giorno ai territori non indicati nelle                 
tabelle nazionali.                                                              
- Concessione di deroghe ai periodi annuali per l'esercizio e di                
durata giornaliera di attivazione degli impianti termici.                       
- Vigilanza sull'attivita' edilizia per assicurare la rispondenza               
alle prescrizioni normative relative ai consumi di energia, di nuovi            
impianti, lavori, opere, modifiche, installazioni.                              
- Informazione ed assistenza agli utenti finali dell'energia.                   
- Formazione degli operatori preposti alle diverse fasi del processo            
edilizio, compreso il rilascio della abilitazione alla conduzione               
degli impianti termici.                                                         
- Controllo dell'osservanza delle norme relative al rendimento di               
combustione degli impianti di riscaldamento.                                    
TABELLA 2 - Funzioni e compiti conferiti agli Enti locali in materia            
di uso razionale dell'energia e valorizzazione delle fonti                      
rinnovabili negli edifici                                                       
In particolare l'art. 31, comma 3 della Legge 10/91 (ripreso                    
dall'art. 129 del DLgs 378/01) dispone che i Comuni con piu' di                 
40.000 abitanti e le Province per la restante parte del territorio,             
effettuino i controlli necessari e verifichino con cadenza almeno               
biennale l'osservanza delle norme relative al rendimento di                     
combustione degli impianti termici, di cui al DPR 412/93.                       
La Regione provvede al coordinamento dei compiti attribuiti agli Enti           
locali per l'attuazione del DPR 412/93 citato, nonche' ai compiti di            
assistenza agli stessi per le attivita' di informazione al pubblico e           
di formazione degli operatori pubblici e privati nel campo della                
progettazione, installazione, esercizio e controllo degli impianti              
termici, ai sensi dell'art. 30, comma 5 del DLgs 112/98.                        
Nell'ambito delle funzioni di coordinamento e assistenza degli Enti             
locali, previste dall'art. 30, comma 5 del DLgs 112/98 citato, le               
Regioni promuovono, nel rispetto delle rispettive competenze,                   
l'adozione di strumenti di raccordo che consentano la collaborazione            
e l'azione coordinata tra i diversi enti ed organi preposti, per i              
diversi aspetti, alla vigilanza sugli impianti termici (art. 16, DPR            
551/99/99).                                                                     
Da considerare ancora che le disposizioni di cui ai commi 18, 19 e 20           
dell'art. 11 del DPR 412/93, come modificate dagli artt. 13, 14 e 15            
del DPR 551/99/99, inerenti alle funzioni di controllo degli impianti           
termici affidate agli Enti locali, si applicano fino all'adozione dei           
provvedimenti di coordinamento di competenza delle Regioni, ai sensi            
dell'art. 16 del DPR 551/99 citato.                                             
Sul tema della verifica degli impianti termici va ricordato che la              
delibera CIPE 3 dicembre 1997 di approvazione della "Seconda                    
comunicazione alla Convenzione sui cambiamenti climatici" indica tra            
gli interventi prioritari di razionalizzazione del sistema energetico           
nazionale la effettuazione di una estesa campagna di verifica degli             
impianti termici.                                                               
Sullo stesso argomento si sofferma la proposta di direttiva del                 
Parlamento e del Consiglio Europeo sul rendimento energetico                    
nell'edilizia. La proposta contiene quattro azioni principali la cui            
applicazione pratica e' destinata a ricadere essenzialmente sulle               
Amministrazioni territoriali:                                                   
a) l'istituzione di un metodo comune di calcolo integrato del                   
rendimento energetico degli edifici;                                            
b) la definizione di norme comuni sul rendimento minimo degli edifici           
di nuova costruzione o soggetti a ristrutturazione;                             
c) l'introduzione di un sistema di certificazione degli edifici;                
d) l'ispezione delle caldaie e degli impianti di condizionamento.               
La Regione, in accordo con la politica energetica nazionale e                   
comunitaria, in conformita' agli indirizzi del Piano energetico                 
regionale, intende promuovere le condizioni affinche' si realizzi la            
rispondenza degli impianti di riscaldamento agli obiettivi di                   
risparmio energetico e uso razionale dell'energia, anche attraverso             
il coordinamento delle funzioni esercitate dagli Enti locali di                 
controllo dell'osservanza delle disposizioni di cui al DPR 412/93.              
Peraltro, il DPR 551/99/99 ha introdotto talune innovazioni                     
regolamentari di riferimento per la progettazione la installazione,             
l'esercizio e manutenzione degli impianti termici.                              
Cosicche' si prospetta l'opportunita', nell'ambito dell'intervento              
regionale di promozione e coordinamento, di favorire una politica di            
informazione e formazione volta ad offrire agli utenti finali                   
dell'energia e agli operatori del mercato indicazioni circa le piu'             
importanti novita' introdotte nella normativa tecnica di riferimento            
e le principali conseguenze indotte nel processo edilizio, ad                   
indirizzare e qualificare le attivita' di progettazione,                        
realizzazione, gestione e manutenzione in conformita' alle nuove                
disposizioni regolamentari.                                                     
2.3) Impegno della Regione per favorire l'attuazione del DPR 412/93             
Va brevemente fatto cenno all'impegno della Regione per promuovere lo           
sviluppo dell'uso razionale dell'energia ed in particolare per                  
favorire l'attuazione del DPR 412/93. Tale impegno si e'                        
concretizzato, nel corso degli ultimi anni, in una pluralita' di                
azioni tra le quali si evidenziano:                                             
1) il ruolo propositivo, all'interno del Coordinamento interregionale           
per l'energia, per la modifica delle disposizioni previste dal DPR              
412/93 in termini di semplificazione delle norme e di                           
delegificazione, di riconoscimento del potere di indirizzo e                    
coordinamento delle Regioni e di autonomia dell'Ente locale                     
nell'esercizio delle funzioni amministrative ad esso conferite,                 
dell'esigenza di responsabilizzazione del circuito professionale                
preposto alla progettazione, installazione, esercizio e manutenzione            
degli impianti termici e di delineazione di un quadro certo e stabile           
di norme;                                                                       
2) l'istituzione di un Tavolo di Coordinamento per l'attuazione del             
DPR 412/93, partecipato da tutte le Province ed i Comuni coinvolti              
nell'applicazione del decreto citato e aperto al confronto con la               
parti sociali, quale strumento preposto al monitoraggio delle                   
esperienze territoriali di controllo degli impianti, alla verifica              
delle condizioni e modalita' di accesso ai relativi servizi da parte            
dei soggetti interessati, allo scambio di informazioni, allo studio             
della evoluzione delle norme, alla formulazione di osservazioni e               
proposte da trasmettere alla Regione e agli Enti locali interessati,            
anche con riferimento a modalita' omogenee di svolgimento dei                   
controlli attraverso l'affidamento ad organismi esterni e di recupero           
dei costi sostenuti nell'interesse generale in modo da assicurare la            
qualita' e l'efficienza del servizio e l'adeguata diffusione e                  
armonizzazione del medesimo sul territorio;                                     
3) la Convenzione, stipulata il 20 dicembre 2000, tra la Regione                
Emilia-Romagna e l'ENEA che prevede tra l'altro di affidare all'ENEA            
la conduzione della Segreteria Tecnica del Tavolo di Coordinamento              
Regione Emilia-Romagna/Enti locali per l'attuazione del DPR 412/93 e            
l'allestimento dell'Osservatorio Energetico regionale con la funzione           
di rilevazione, monitoraggio, elaborazione, aggiornamento e gestione            
dei dati attinenti alle "best practices" e "best technologies" di uso           
razionale dell'energia, risparmio energetico e valorizzazione delle             
fonti rinnovabili, nonche' di diffusione delle conoscenze sulle                 
condizioni di svolgimento dei relativi servizi a livello                        
territoriale.                                                                   
Nonostante le modifiche apportate al DPR 412/93 con l'emanazione del            
DPR 551/99/99, il Tavolo di Coordinamento Regione-Enti locali ha                
rilevato che permangono nella normativa aspetti che richiedono                  
ulteriori adeguamenti, anche alla luce dei progressi della tecnica.             
Cio' dovra' essere realizzato nel prossimo periodo, tenuto conto                
della direttiva comunitaria sul rendimento energetico nell'edilizia             
in discussione, anche attraverso l'esercizio da parte della Regione             
della potesta' legislativa concorrente in materia edilizia, nel                 
rispetto dei principi fondamentali della legislazione statale di cui            
al DLgs 378/01.                                                                 
Il Tavolo ha rilevato altresi':                                                 
- che persistono aree regionali nelle quali non si e' data piena                
attuazione alle disposizioni nazionali relative ai controlli pubblici           
sugli impianti;                                                                 
- che negli ambiti territoriali dove i controlli sono stati                     
effettuati si sono raggiunti significativi risultati in termini di              
riduzione delle emissioni inquinanti e dei consumi energetici; il che           
deve indurre a rafforzare tale attivita';                                       
- che l'azione di controllo oltre a generare benefici energetici,               
ambientali e di sicurezza dei cittadini, ha promosso un incremento              
della occupazione specializzata e ad un generalizzato aumento della             
qualificazione professionale.                                                   
Per quello che riguarda lo stato di attuazione del DPR 412/93 in                
Regione, e piu' in particolare il compito di controllo degli impianti           
termici conferito agli Enti locali, si possono riassumere i risultati           
della indagine avviata nel giugno del 2000 nell'ambito del Tavolo di            
Coordinamento, attraverso uno specifico questionario:                           
- rispetto alle 9 Province e ai 14 Comuni competenti, ben 13                    
Amministrazioni locali debbono ancora avviare i controlli;                      
- le esperienze realizzate denotano forti differenziazioni sia nel              
numero dei controlli che nelle modalita' di effettuazione degli                 
stessi in particolare tutti gli enti hanno applicato la procedura               
della autodichiarazione prevista dal DPR 412/93 con verifiche a                 
campione, pero', in percentuale molto diversa. Il catasto degli                 
impianti salvo pochi casi deve essere compiutamente realizzato;                 
- in molti casi il programma dei controlli non e' stato formalizzato            
dall'Ente locale e reso noto alla popolazione;                                  
- solo sette Amministrazioni hanno segnalato il nominativo del                  
responsabile del procedimento;                                                  
- nessun Ente locale sembra disporre di strutture tecniche tali da              
poter realizzare l'attivita' di controllo al proprio interno;                   
- le Amministrazioni che hanno avviato i controlli hanno utilizzato             
societa' di servizi energetici partecipate dall'Ente locale, senza la           
previsione di procedure di affidamento selettive;                               
- il contratto con tali societa' di servizi ha durata pluriennale ed            
e' stato stipulato prima dell'entrata in vigore del DPR 551/99/99 e             
pertanto, in forza della norma transitoria di cui all'art. 19 del DPR           
551/99, deroga dalle condizioni di incompatibilita' previste                    
dall'Allegato I del regolamento citato;                                         
- il personale addetto alle verifiche risulta in possesso                       
dell'attestato di idoneita' tecnica dell'ENEA e/o dei requisiti                 
ripresi dall'art. 3 della Legge 46/90;                                          
- non tutti i distributori di combustibile hanno reso disponibile le            
informazioni sugli impianti, cosi' come previsto dall'art. 17 del DPR           
551/99.                                                                         
Preso atto di quanto sopra il Tavolo di Coordinamento ha evidenziato            
l'opportunita' di un provvedimento regionale che, nell'ambito della             
funzione di coordinamento conferita alla Regione dall'art. 16 del DPR           
551/99/99, favorisca la armonizzazione su tutto il territorio                   
regionale delle attivita' di verifica degli impianti di                         
riscaldamento, omogeneizzando le procedure e le azioni di controllo             
poste in capo agli Enti locali, perseguendo i seguenti obiettivi                
generali:                                                                       
a) assicurare il regolare e corretto svolgimento delle operazioni di            
gestione e manutenzione da parte di operatori qualificati, al fine di           
garantire nel tempo i requisiti di efficienza, sicurezza e tutela               
dell'ambiente individuati dalla norma;                                          
b) porre l'Ente locale in grado di far fronte ai propri compiti in un           
quadro normativo chiaro e stabile in cui poter pianificare con                  
certezza risorse ed attivita';                                                  
c) mettere il cittadino, di fronte a poche e chiare incombenze,                 
secondo il principio di commisurare le responsabilita' alle effettive           
competenze;                                                                     
d) focalizzare il ruolo delle Amministrazioni locali verso una                  
maggiore qualificazione dell'impiantistica e del mercato attraverso             
le verifiche periodiche, strumento di equa valutazione dello stato              
gestionale degli impianti e, come tale, servizio nei confronti del              
cittadino;                                                                      
e) minimizzare l'onere complessivo a carico dell'utente, a parita' di           
servizio reso.                                                                  
Il Tavolo di Coordinamento in particolare:                                      
- ha evidenziato la necessita' di una definizione chiara dei compiti            
delle Province e dei Comuni;                                                    
- ha ritenuto di sottolineare l'importanza che gli Enti locali,                 
nell'ambito della propria autonomia organizzativa, provvedano alla              
razionalizzazione dell'assetto e della organizzazione delle funzioni            
in materia di energia, tenuto conto dei nuovi compiti ad essi                   
conferiti, anche attraverso la valorizzazione e riqualificazione                
dell'apparato organizzativo esistente cui demandare la integrazione             
dell'obiettivo dell'uso razionale dell'energia nel quadro delle                 
funzioni e delle politiche di settore, affidando a soggetti esterni             
all'Amministrazione attivita' che possono piu' utilmente essere                 
svolte in tale forma sulla base di una valutazione obiettiva dei                
criteri di efficacia, efficienza e qualita';                                    
- ha sottolineato l'importanza, in sintonia con gli indirizzi di                
politica energetica dell'Unione Europea, di dar vita ad Agenzie                 
locali per l'energia cui affidare compiti di consulenza e                       
informazione dei cittadini, formazione degli operatori, formulazione            
di piani e programmi e, nel caso, verifica degli impianti e dei                 
sistemi energetici;                                                             
- ha evidenziato la necessita' che la Regione avvii un'attivita'                
concreta nei campi dell'informazione e della formazione, compreso               
l'allestimento di soluzioni informatizzate di consultazione e                   
partecipazione dei cittadini e degli operatori ai programmi di                  
intervento pubblico;                                                            
- ha evidenziato la necessita' che la Regione si adoperi per                    
l'integrazione dei controlli effettuati sugli stessi impianti termici           
per i diversi aspetti del risparmio energetico, della tutela                    
dell'ambiente e della sicurezza promuovendo, nel rispetto delle                 
rispettive competenze, la costituzione di strumenti di raccordo che             
consentano la collaborazione e l'azione coordinata dei diversi                  
soggetti preposti (VVF, AUSL, ISPESL, ARPA, Imprese distributrici di            
gas naturale);                                                                  
- ha riconosciuto l'importanza di accordi con le associazioni                   
rappresentative degli utenti e degli operatori                                  
- preso atto delle disposizioni introdotte dal DLgs 164/00 recante              
norme comuni per il mercato del gas, in particolare per quello che              
riguarda la separazione delle attivita' di distribuzione e vendita,             
ai sensi dell'art. 21 del decreto citato, ha sottolineato                       
l'opportunita' di valorizzare le competenze tecniche acquisite dalle            
imprese di distribuzione alle quali e' fatto carico, ai sensi                   
dell'art. 16 del decreto citato, del compito di accertamento della              
esecuzione e manutenzione degli impianti con riguardo alla pubblica             
incolumita';                                                                    
- preso atto che le disposizioni legislative in vigore richiedono una           
pluralita' di trasferimenti di informazioni bidirezionali tra le                
parti coinvolte (utente>manutentore>Enti locali>Regione) e che                  
l'attuale flusso informativo presenta lacune ed incongruenze che non            
permettono la piena utilizzazione dei dati disponibili, ha                      
sottolineato la opportunita' che l'atto di coordinamento regionale              
ponga le basi di una diversa organizzazione del sistema informativo             
relativo alle attivita' e ai servizi afferenti agli impianti termici,           
non appesantendo quantitativamente gli oneri di informazione posti a            
carico dei cittadini dalle norme vigenti e tuttavia massimizzando               
l'utilita' dei dati raccolti in termini di:                                     
- individuazione degli impianti critici in relazione ai rendimenti              
energetici, alle emissioni inquinanti e alla sicurezza,                         
- definizione del quadro conoscitivo sullo stato del parco                      
impiantistico regionale e sul livello qualitativo del sistema dei               
servizi resi al cittadino per le diverse fasi di progettazione,                 
installazione, esercizio, manutenzione e controllo,                             
- indirizzo delle politiche pubbliche di intervento.                            
La Regione valuta positivamente la funzione svolta dal Tavolo di                
Coordinamento per quello che riguarda lo scambio di informazioni in             
ordine alle modalita' di espletamento dei compiti affidati agli Enti            
locali, l'analisi critica dei principali punti di difficolta' e                 
debolezza, il monitoraggio della evoluzione del contesto normativo,             
l'azione di proposta e di sollecitazione per l'adeguamento delle                
disposizioni vigenti.                                                           
Alla luce di tale valutazione, con il presente atto la Regione                  
provvede a dare continuita' al Tavolo di Coordinamento, delineando              
piu' compiutamente i compiti partecipativi, consultivi e di proposta            
e assicurando adeguato supporto operativo.                                      
2.4) Il Piano regionale d'azione per l'uso razionale dell'energia, il           
risparmio energetico, la valorizzazione delle fonti rinnovabili, la             
limitazione delle emissioni di gas a effetto serra                              
Con delibera 8 giugno 1999, n. 918 la Regione ha dato vita al "Piano            
regionale di azione per l'acquisizione di un parco progetti in                  
materia di uso razionale dell'energia, risparmio energetico,                    
valorizzazione delle fonti rinnovabili e limitazione delle emissioni            
di gas a effetto serra".                                                        
Attraverso tale piano la Regione intende promuovere l'impegno                   
solidale dei soggetti pubblici e privati per lo sviluppo sostenibile            
del sistema energetico regionale, concretizzare il ruolo                        
dell'Emilia-Romagna per il raggiungimento progressivo degli obiettivi           
di tutela del clima globale posti dal Protocollo di Kyoto, creare le            
basi per conseguire gli obiettivi fissati dal Piano energetico                  
regionale attraverso una programmazione per progetti.                           
Il "Piano Kyoto" riconosce priorita' ai progetti attinenti:                     
- lo sviluppo di iniziative imprenditoriali a carattere innovativo e            
di nuovi servizi per la gestione razionale dell'energia, comprese               
soluzioni di adesione volontaria a livelli e modalita' di erogazione            
dei servizi al fine di garantire standard minimi alle prestazioni               
rese agli utenti finali dell'energia;                                           
- le azioni di diagnosi e di razionalizzazione energetica degli                 
edifici di proprieta' pubblica o adibiti ad uso pubblico, al fine di            
adempiere agli obblighi di cui al comma 7, art. 26 della Legge 10/91            
come specificati dall'art. 5 del DPR 412/93;                                    
- la certificazione energetica degli edifici di proprieta' pubblica o           
adibiti ad uso pubblico;                                                        
- l'allestimento di un sistema informativo finalizzato ad organizzare           
i dati energetici territoriali, compresi quelli riferiti agli                   
impianti di climatizzazione, a supporto dell'esercizio delle funzioni           
amministrative e di programmazione delle Regioni e degli Enti locali            
e al fine di mettere in rete i soggetti, le figure professionali a              
vario titolo attributari di compiti e responsabilita', ai sensi della           
normativa vigente                                                               
- l'elaborazione di proposte nel campo della formazione con percorsi            
didattici articolati sui diversi livelli di competenza e di un                  
sistema di accreditamento degli operatori;                                      
- la organizzazione di attivita' di informazione e strumenti di                 
assistenza dei cittadini, compresa la costituzione di Agenzie                   
energetiche territoriali e/o dello Sportello unico per l'edilizia               
- lo studio di nuovi strumenti regolamentari e di incentivazione atti           
ad agevolare l'applicazione dei sistemi di risparmio energetico e uso           
delle fonti rinnovabili nei centri urbani;                                      
- lo studio di nuovi sistemi di appalto per la fornitura di beni e              
servizi per conto dell'Amministrazione locale in grado di conseguire            
significativi risultati di risparmio energetico                                 
- la elaborazione di piani di intervento volti a conseguire il                  
rispetto delle disposizioni vigenti in materia di uso razionale                 
dell'energia negli edifici con particolare riferimento al DPR 412/93.           
La Regione contribuisce alla realizzazione dei progetti acquisiti               
nell'ambito del citato Piano di azione:                                         
- attraverso le risorse del bilancio regionale;                                 
- promuovendo i necessari confronti con le Amministrazioni centrali             
al fine di assicurare l'accesso alle provvidenze previste da norme              
nazionali quali la "carbon tax";                                                
- nella forma di programma o progetto di iniziativa diretta della               
Regione, ai sensi dell'art. 84 della L.R. n. 3 citata;                          
- attraverso la stipula di accordi di programma con gli Enti locali,            
al fine di coordinare i programmi di intervento regionale con gli               
strumenti di programmazione degli Enti locali medesimi, in                      
conformita' alle funzioni e ai compiti ad essi conferiti ai sensi               
degli artt. 85 e 86 della L.R. 3/99;                                            
- mediante la concessione di contributi, anche attraverso procedure             
di gara;                                                                        
- provvedendo ad assicurare il coordinamento e la integrazione dei              
procedimenti amministrativi e la acquisizione unitaria degli atti               
autorizzativi, intese, atti di assenso comunque denominati, necessari           
per la realizzazione delle iniziative, attivando nel caso la                    
Conferenza di servizi e lo Sportello unico;                                     
- stipulando accordi con le imprese energetiche operanti in regione,            
tenuto conto degli obblighi di servizio pubblico di cui agli artt. 9            
e 11 del DLgs 79/99 e all'art. 16, comma 4 del DLgs 164/00;                     
- promuovendo la collaborazione e l'azione coordinata dei soggetti              
pubblici e privati, anche attraverso gli istituti e gli strumenti               
della programmazione negoziata e degli accordi volontari.                       
Riguardo a quest'ultimo punto occorre ricordare che gia' il Patto per           
l'energia e l'ambiente sottoscritto dai rappresentanti del Governo              
centrale, delle Regioni, degli Enti locali, delle organizzazioni                
economiche e sociali nell'ambito della Conferenza nazionale di Roma             
del 25/28 novembre 1998, aveva sottolineato l'importanza degli                  
strumenti di accordo volontario, di adesione spontanea delle imprese            
e dei cittadini, di concertazione tra soggetti pubblici e privati per           
conseguire significativi risultati di efficienza energetica e di                
tutela dell'ambiente, in un quadro di responsabilita' condivise.                
Sulla stessa lunghezza d'onda si sono mosse numerose Amministrazioni            
locali dell'Emilia-Romagna le quali, dall'adesione alla carta di                
Aalborg sulle citta' sostenibili, hanno tratto ispirazione per                  
l'avvio di un processo di sviluppo e di implementazione delle "Agende           
21 locali". Nell'ambito delle Agende 21 si e' dato vita a specifici             
strumenti di consultazione, concertazione e partecipazione degli                
attori locali attorno a condivisi obiettivi di tutela dell'ambiente e           
uso razionale delle risorse, valorizzando l'apporto autonomo dei                
cittadini, dei soggetti economici e sociali per la realizzazione di             
progetti di intervento coerenti con le finalita' dello sviluppo                 
sostenibile dei sistemi urbani.                                                 
3) Progetto regionale per l'adeguamento degli impianti termici                  
3.1) Obiettivi e strumenti di attuazione del progetto                           
In coerenza con le considerazioni e le motivazioni espresse in                  
precedenza, la Regione promuove lo sviluppo di un progetto per                  
l'adeguamento degli impianti termici volto a favorire il contenimento           
dei consumi di energia, migliorare le condizioni di sicurezza e                 
compatibilita' ambientale dell'utilizzo dell'energia negli edifici.             
Nella Tabella 3 e' rappresentato il parco regionale degli impianti di           
riscaldamento ripartito per classi di potenza e in relazione                    
all'Amministrazione locale competente per i controlli (dati                     
orientativi).                                                                   
Territorio provinciale di riferimento/    Numero di impianti                    
Amministrazione locale competente    per classi di potenzaper i              
controlli  600 kW  >> 600 kW                                                 
Piacenza:                                                                       
- Comune di Piacenza   28.000   4.000   25                                      
- Provincia di Piacenza   46.000   6.000   40                                   
Parma:                                                                          
- Comune di Parma   47.000   7.000   40                                         
- Provincia di Parma   63.000   9.000   55                                      
Reggio Emilia:                                                                  
- Comune di Reggio Emilia   38.000   5.000   35                                 
- Provincia di Reggio Emilia   83.000   8.000   75                              
Modena:                                                                         
- Comune di Modena   52.000   4.000   45                                        
- Comune di Sassuolo   11.000   1.000   10                                      
- Comune di Carpi   17.000   2.000   15                                         
- Provincia di Modena   94.000  13.000   85                                     
Bologna:                                                                        
- Comune di Bologna  119.000   5.000  100                                       
- Comune di Imola   18.000   2.000   15                                         
- Provincia di Bologna  160.000  12.000  120                                    
Ferrara:                                                                        
- Comune di Ferrara   45.000   2.000   35                                       
- Provincia di Ferrara   84.000   6.000   55                                    
Ravenna:                                                                        
- Comune di Ravenna   60.000   5.000   35                                       
- Comune di Faenza   15.000   2.000   15                                        
- Provincia di Ravenna   55.000  10.000   40                                    
Forli'-Cesena:                                                                  
- Comune di Cesena   25.000   3.000   20                                        
- Comune di Forli'   30.000   4.000   25                                        
- Provincia di Forli'-Cesena   43.000   6.000   40                              
Rimini:                                                                         
- Comune di Rimini   53.000   3.000   35                                        
- Provincia di Rimini   38.000   5.000   35                                     
TABELLA 3 - Parco regionale degli impianti di riscaldamento per                 
classi di potenza e Amministrazione locale competente per i controlli           
La diffusione sull'intero territorio regionale delle migliori                   
tecnologie e migliori pratiche di gestione degli impianti termici, in           
cio' comprendendo la progettazione, l'installazione, l'esercizio, la            
manutenzione e il controllo degli stessi, puo' conseguire                       
significativi risultati di risparmio energetico, valutabili                     
nell'ordine di 140.000 tonnellate equivalenti di petrolio all'anno,             
nell'arco di 10 anni.                                                           
Funzionale al conseguimento di tale obiettivo e':                               
1) la messa in campo di strumenti di partecipazione delle                       
associazioni dei consumatori e delle organizzazioni imprenditoriali             
alla definizione, attuazione e monitoraggio delle politiche                     
energetiche locali;                                                             
2) la promozione di strumenti di adesione volontaria delle forze                
economiche e sociali a codici di comportamento virtuosi, contribuendo           
a superare il rapporto spesso conflittuale tra soggetti pubblici e              
realta' economiche e sociali basato su procedure di tipo                        
"comando-controllo";                                                            
3) la promozione di Agenzie locali per l'energia in sintonia con gli            
indirizzi di politica energetica dell'Unione Europea, cui affidare              
compiti di consulenza e informazione dei cittadini, formazione degli            
operatori, formulazione di piani e progetti di intervento con                   
finalita' di risparmio energetico e valorizzazione delle fonti                  
rinnovabili e, nel caso, verifica degli impianti e sistemi                      
energetici;                                                                     
4) la stipula di intese con le associazioni dei consumatori, con le             
imprese di distribuzione di energia, con le organizzazioni degli                
operatori preposti alla gestione, manutenzione e controllo degli                
impianti termici volte a favorire la qualificazione dei servizi resi            
all'utenza;                                                                     
5) la sottoscrizione di accordi di programma tra la Regione e gli               
Enti locali al fine di garantire il raccordo e l'integrazione delle             
funzioni e dei compiti di rispettiva competenza nel quadro delle                
attribuzioni in materia di energia di cui al Capo XI, Sezione I,                
della L.R. 3/99, di favorire l'articolazione territoriale degli                 
obiettivi del progetto regionale di adeguamento degli impianti                  
termici e dare esecuzione alle linee prioritarie di azione previste             
dal "Piano Kyoto", indicate nel punto 2.4) precedente;                          
6) l'esercizio della funzione di coordinamento dei compiti attribuiti           
agli Enti locali per l'attuazione del DPR 412/93;                               
7) la concessione di contributi per l'attuazione delle intese e degli           
accordi di cui sopra.                                                           
La Regione adempie alle finalita' di pubblicita' e informazione                 
provvedendo a registrare le disposizioni legislative e regolamentari            
nonche' gli atti, i provvedimenti e i documenti afferenti al progetto           
regionale per l'adeguamento degli impianti termici, sia propri sia ad           
essa pervenuti, e ad assicurare adeguate forme di accesso e                     
consultazione, anche attraverso il sito internet regionale relativo             
alla voce "Energia".                                                            
In detto sito si dara' evidenza dell'andamento dei lavori del Tavolo            
di Confronto e Coordinamento di cui al punto 3.9) nonche' delle                 
posizioni espresse dalle forze sociali e produttive.                            
3.2) Ruolo delle imprese di servizi                                             
Con decreti ministeriali 24 aprile 2001 sono state emanate norme, ai            
sensi dell'art. 9, comma 1 del DLgs 79/99 e dell'art. 16, comma 4 del           
DLgs 164/00 che chiamano in causa direttamente le imprese di                    
distribuzione dell'energia elettrica e del gas naturale per i fini              
dell'uso razionale dell'energia e sviluppo delle fonti rinnovabili.             
I progetti realizzati in tale ambito saranno oggetto di                         
certificazione e di rilascio di titoli di efficienza energetica a               
cura dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas per essere                 
ammessi a contrattazione di mercato tra i detentori di tali titoli e            
i soggetti sottoposti ai vincoli di risparmio energetico ai sensi               
delle norme citate.                                                             
I costi sostenuti per la realizzazione di detti progetti potranno               
trovare copertura nelle tariffe di fornitura dell'energia, secondo i            
criteri stabiliti dall'Autority.                                                
I progetti predisposti ai fini del rispetto degli obiettivi di                  
risparmio energetico fissati dagli atti di programmazione energetica            
territoriale possono essere eseguiti direttamente dalle imprese di              
distribuzione o da societa' controllate dalle medesime ovvero tramite           
societa' terze operanti nel settore dei servizi, comprese le imprese            
artigiane e loro consorzi, le quali potranno accedere ai titoli di              
efficienza energetica ed alla relativa contrattazione di mercato, ai            
sensi dei citati DM 24 aprile 2001.                                             
I provvedimenti citati assegnano un ruolo di rilievo alla                       
programmazione regionale e locale, per quello che riguarda:                     
- la fissazione degli obiettivi specifici di risparmio energetico e             
delle tipologie di intervento nel cui rispetto operano le suddette              
aziende di servizio;                                                            
- la individuazione delle procedure di semplificazione amministrativa           
per la realizzazione dei progetti promossi da dette aziende;                    
- l'allestimento di misure di sostegno finanziario.                             
Per attuare gli indirizzi della programmazione energetica regionale             
ed in particolare il progetto di adeguamento degli impianti termici,            
la Regione stipula convenzioni con le imprese interessate al                    
conseguimento degli obiettivi di razionalizzazione energetica di cui            
ai decreti ministeriali 24 aprile 2001 citati, sulla base di                    
programmi organici di intervento nei quali sono indicate le                     
iniziative per la organizzazione e la prestazione di servizi reali              
all'utenza finale dell'energia, i risultati attesi ed i conseguenti             
oneri finanziari.                                                               
La Regione concorre alla realizzazione di detti programmi mediante la           
concessione di contributi sulle spese non coperte da altre                      
provvidenze, anche attraverso procedure di gara.                                
Entro 12 mesi dall'adozione del presente atto sono definite le                  
condizioni per dar vita ad un Albo delle imprese che intendono                  
operare per la attuazione degli indirizzi di programmazione                     
energetica regionale.                                                           
3.3) Ruolo degli operatori preposti                                             
L'obiettivo di risparmio energetico che si intende perseguire e'                
fortemente legato alla piena assunzione di responsabilita' da parte             
degli operatori preposti e all'aumento di consapevolezza da parte dei           
cittadini/utenti.                                                               
Adeguare i provvedimenti regolamentari ed amministrativi superando le           
contraddizioni che eventualmente sussistono e le incertezze                     
interpretative, promuovere la qualificazione degli operatori,                   
pubblicizzare il sistema normativo vigente e gli eventuali                      
provvedimenti di incentivo esistenti, fornire al pubblico                       
informazioni sugli adempimenti necessari per lo svolgimento delle               
procedure previste dal DPR 412/93 con le innovazioni introdotte in              
ambito regionale e locale, organizzare servizi di assistenza e                  
orientamento per i cittadini e gli operatori aiuta a creare un                  
ambiente favorevole agli interventi di adeguamento degli impianti e             
di razionalizzazione energetica degli edifici.                                  
Il principio della responsabilizzazione dei soggetti preposti                   
all'esercizio ed alla manutenzione degli impianti termici ed ai                 
controlli relativi ispira il DPR 412/93, come esplicitato nelle                 
disposizioni di dettaglio contenute nell'articolo 11 del DPR medesimo           
(riportate in sintesi in Tabella 4) con il corredo di sanzioni                  
amministrative previsto dal comma 5, art. 34 della Legge 10/91.                 
a) L'esercizio e la manutenzione degli impianti termici sono affidati           
al proprietario dell'impianto termico (3) o per esso, terzo                     
responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto che se           
ne assume la responsabilita' (4).                                               
b) Nel caso di unita' immobiliari dotate di impianti termici                    
individuali la figura dell'occupante, a qualsiasi titolo, dell'unita'           
immobiliare stessa subentra, per la durata dell'occupazione, alla               
figura del proprietario, nell'onere di adempiere agli obblighi e                
nelle connesse responsabilita' limitatamente all'esercizio, alla                
manutenzione dell'impianto termico ed alle verifiche periodiche                 
previsti dal presente regolamento.                                              
c) Nel caso di impianti termici unifamiliari con potenza nominale del           
focolare inferiore a 35 kW, la figura del responsabile dell'esercizio           
e della manutenzione dell'impianto si identifica con l'occupante che            
puo' con le modalita' di cui al comma 1, delegarne i compiti a un               
soggetto cui e' affidata con continuita' la manutenzione                        
dell'impianto che assume pertanto il ruolo di terzo responsabile,               
fermo restando che l'occupante stesso mantiene in maniera esclusiva             
la responsabilita' di cui al comma 7.                                           
d) Il responsabile dell'esercizio e la manutenzione degli impianti              
termici e' tra l'altro tenuto al rispetto del periodo annuale di                
esercizio, all'osservanza dell'orario prescelto, nei limiti della               
durata giornaliera di attivazione consentita e al mantenimento della            
temperatura ambiente entro i limiti consentiti dalle disposizioni               
regolamentari.                                                                  
e) Il responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto,           
ove non possieda i requisiti necessari o non intenda provvedere                 
direttamente, affida le operazioni di controllo ed eventuale                    
manutenzione dell'impianto conformemente alle disposizioni                      
regolamentari (5).                                                              
TABELLA 4 - Responsabilita' dell'esercizio e della manutenzione degli           
impianti termici                                                                
La Regione, entro sei mesi dall'adozione del presente atto, d'intesa            
con il Tavolo di Confronto e Coordinamento di cui al punto 3.9),                
promuove iniziative di confronto e concertazione con le                         
organizzazioni economiche e sociali, ai fini della adesione                     
volontaria ad una "carta dei servizi per la gestione dell'uso                   
razionale dell'energia negli edifici", della definizione di programmi           
e progetti di intervento a rilevanza regionale da attuare attraverso            
specifiche intese e convenzioni, della istituzione di un sistema di             
accreditamento ai sensi dell'art. 19 della L.R. 24/01.                          
3.4) Programmazione dei controlli                                               
L'affermazione dell'importanza di introdurre strumenti negoziali e              
volontari di piena responsabilizzazione dei soggetti e delle figure             
professionali ai quali la legge conferisce specifici ruoli e                    
responsabilita' non fa venir meno, anzi rafforza l'onere della                  
pubblica Amministrazione di far emergere, qualificare, sostenere tali           
compiti attraverso un programma dettagliato e articolato di misure              
promozionali e la previsione di strumenti di controllo.                         
Il controllo pubblico rappresenta uno strumento importante di stimolo           
del rispetto degli standard prefissati, di correzione delle                     
situazioni fuori norma, di monitoraggio dell'efficacia delle                    
politiche pubbliche messe in atto e, nel caso, di adeguamento delle             
stesse.                                                                         
La predisposizione di un programma di controlli realizzato dagli Enti           
locali, secondo i principi generali di trasparenza, informazione,               
qualita' e valorizzazione dei risultati, si configura quale servizio            
reale reso a favore dei cittadini e degli operatori.                            
3.5) Realizzazione dei controlli                                                
Ai sensi dell'art. 16 del DPR 551/99/99, i commi 18, 19, 20 dell'art.           
11 del DPR 412/93 sono sostituiti dalle disposizioni nel seguito                
riportate:                                                                      
"18) Ai sensi dell'art. 31, comma 3 della Legge 10/91 i Comuni con             
piu' di quarantamila abitanti e le Province per la restante parte del           
territorio effettuano i controlli necessari ad accertare l'effettivo            
stato di manutenzione ed esercizio dell'impianto termico e                      
l'osservanza delle norme relative.                                              
Le pubbliche Amministrazioni provvedono ai controlli nell'ambito di             
un piano di azioni che vedono l'Ente locale promuovere la tutela                
degli interessi degli utenti, garantendo in particolare l'accesso               
alle informazioni sugli adempimenti previsti dalle norme vigenti e la           
divulgazione di notizie utili ad orientare i cittadini verso le                 
pratiche di uso razionale dell'energia.                                         
19) Gli Enti locali provvedono ai compiti di cui al comma 18, con               
riferimento al biennio 2002-2003, effettuando il controllo di almeno            
il 15% degli impianti termici presenti nel territorio di competenza.            
Gli Enti locali definiscono il programma dei controlli per i bienni             
successivi, tenuto conto dei risultati conseguiti in precedenza.                
I risultati dei controlli eseguiti sono riportati nel libretto di               
centrale o nel libretto di impianto di cui al comma 9, art. 11, DPR             
412/93.                                                                         
20) Le pubbliche Amministrazioni determinano, con provvedimento                 
espresso, il programma dei controlli di competenza, adempiendo ai               
principi di efficacia, responsabilizzazione, pubblicita' e                      
partecipazione di cui alla Legge 241/90.                                        
I controlli sono programmati tenuto conto dei seguenti criteri                  
orientativi:                                                                    
1) impianti per i quali non sia pervenuta la dichiarazione di cui al            
comma 23, lettera c);                                                           
2) impianti dei quali si abbia indicazione di criticita' ovvero                 
carenze riguardanti la manutenzione e l'esercizio;                              
3) impianti per classi di potenza;                                              
4) impianti asserviti ad edifici pubblici o ad uso pubblico.                    
Le Amministrazioni provvedono a dare notizia preventiva                         
dell'attivita' di controllo mediante comunicazione personale ai                 
diretti interessati.                                                            
Qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non            
sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l'Amministrazione              
provvede a rendere noto il programma dei controlli mediante adeguate            
forme di pubblicita'.                                                           
Le Amministrazioni adempiono al principio di pubblicita' attraverso:            
1) l'identificabilita' da parte dei terzi del programma dei                     
controlli, delle strutture operative preposte e del relativo                    
responsabile, con le modalita' stabilite dall'Amministrazione                   
competente;                                                                     
2) la registrazione e la valutazione di reclami, istanze e                      
segnalazioni presentate dagli utenti in ordine al programma dei                 
controlli procedendo, ove il caso, alla revisione del programma                 
stesso;                                                                         
3) la registrazione e la periodica divulgazione dei dati emersi dalla           
campagna di controlli e degli elementi di sintesi dei provvedimenti             
adottati a seguito dei controlli medesimi, anche ai sensi dell'art.             
34 della Legge 10/91;                                                           
4) l'adeguamento della propria organizzazione all'esigenza di                   
realizzare la migliore diffusione delle informazioni e di curare i              
rapporti con l'utenza.                                                          
21) Entro il 31/12/2003 gli Enti locali inviano alla Regione e per              
conoscenza al Ministero delle Attivita' produttive una relazione                
sulle caratteristiche e sullo stato di esercizio e manutenzione degli           
impianti termici nel territorio di competenza, sui controlli                    
effettuati e sulle azioni promozionali realizzate nonche' sulla                 
programmazione dei controlli e delle iniziative promozionali che si             
intendono sviluppare nel biennio successivo.                                    
La relazione, preferibilmente per via informatica, e' sottoscritta              
dal responsabile del procedimento e redatta secondo il modello di cui           
all'Allegato A.                                                                 
22) Le Province ed i Comuni interessati, nel rispetto dei principi di           
imparzialita' e buon andamento, possono conferire per motivate                  
ragioni di economicita', efficacia ed efficienza, a soggetti esterni            
alle rispettive Amministrazioni aventi specifiche competenze lo                 
svolgimento dei controlli nonche' della attivita' di supporto                   
all'esercizio delle funzioni di competenza in materia di risparmio              
energetico negli edifici.                                                       
Il conferimento e' regolato da apposite convenzioni stipulate in                
conformita' alle disposizioni vigenti in materia di forniture e                 
servizi.                                                                        
Le convenzioni devono contenere:                                                
1) la descrizione delle attivita' oggetto dell'incarico con le                  
modalita' di svolgimento dello stesso;                                          
2) gli obblighi e le responsabilita' del soggetto al quale viene                
affidato l'incarico;                                                            
3) le modalita' del controllo esercitato dall'Ente locale                       
sull'espletamento delle attivita' oggetto della convenzione;                    
4) il compenso e la durata, di norma riferita al biennio.                       
Gli Enti locali stipulano con i soggetti esterni le convenzioni                 
predette previo accertamento che gli stessi soddisfano, con                     
riferimento alla specifica attivita' prevista, i requisiti minimi di            
cui in Allegato B.                                                              
La Regione fornisce agli Enti locali che ne facciano richiesta                  
consulenza tecnica e assistenza per l'accertamento della idoneita'              
degli operatori addetti.                                                        
23) Gli Enti locali competenti per i controlli, con il provvedimento            
di cui al comma 20, definiscono le modalita' per l'ordinata                     
acquisizione dei dati richiesti per la costituzione di un sistema               
informativo relativo agli impianti termici finalizzato all'esercizio            
delle funzioni di competenza.                                                   
Gli elementi informativi richiesti riguardano in particolare:                   
a) il nominativo del responsabile dell'esercizio e della manutenzione           
dell'impianto termico, di cui all'art. 11 del DPR 412/93;                       
b) la scheda identificativa dell'impianto, comprese le eventuali                
variazioni significative delle caratteristiche tecniche dello stesso,           
ai sensi dei commi 6 e 11, art. 11 del DPR 412/93;                              
c) la dichiarazione attestante il rispetto delle norme del DPR                  
412/93, le avvenute operazioni di controllo ed eventuale manutenzione           
dell'impianto termico nonche' i risultati delle verifiche periodiche            
previste dai commi 4, 12, 13 dell'art. 11 del DPR 412/93.                       
La dichiarazione di cui alla lett. c), e' obbligatoria per tutte le             
tipologie e potenzialita' di impianto termico.                                  
Gli Enti locali con il provvedimento di cui al comma 20, stabiliscono           
le modalita' di consegna periodica delle dichiarazioni di cui alla              
lett. c), redatta sulla base dei modelli standardizzati H e Hbis in             
allegato. Dette dichiarazioni vanno consegnate con cadenza biennale a           
cura dell'operatore incaricato ai sensi dell'art. 11, comma 4bis del            
DPR 412/93, il quale ha l'obbligo di sottoscriverla per assunzione di           
responsabilita', ferma restando la periodicita' delle operazioni di             
verifica e manutenzione prescritte dall'art. 11, comma 4 del DPR                
412/93.                                                                         
24. Gli Enti locali promuovono intese con le associazioni e gli                 
ordini professionali per la organizzazione e la prestazione di                  
servizi reali ai soggetti preposti all'esercizio e alla manutenzione            
degli impianti termici, anche ai fini dell'allestimento del sistema             
informativo di cui al comma 23.".                                               
3.6) Elementi a integrazione del sistema informativo                            
Al fine di integrare il sistema informativo di cui al punto 3.5),               
comma 23, comprensivo del catasto degli impianti, gli Enti locali               
competenti richiedono alle societa' distributrici di combustibile per           
il funzionamento degli impianti di cui al DPR 412/93, che sono tenuti           
a provvedere entro 90 giorni ai sensi dell'art. 17 del DPR 551/99/99,           
di comunicare l'ubicazione e la titolarita' degli impianti da esse              
riforniti nel corso degli ultimi dodici mesi.                                   
Sulla base di accordi ed intese, gli Enti locali competenti possono             
richiedere alle imprese operanti nei campi della progettazione,                 
installazione, esercizio e manutenzione degli impianti nonche' della            
fornitura di energia, ulteriori dati finalizzati all'acquisizione               
delle conoscenze di supporto all'azione di programmazione                       
energetico/ambientale e di promozione dell'uso razionale dell'energia           
negli edifici, adottando le misure volte a garantire la tutela dei              
diritti della persona.                                                          
La Regione promuove, con il concorso del Gruppo di lavoro di cui al             
punto 3.10), la omogeneizzazione delle basi informative degli Enti              
locali, assicurando altresi' le condizioni per l'acquisizione delle             
basi di dati utili a livello regionale. L'aver adempiuto a tale                 
obbligo costituisce requisito per l'ammissione ai contributi                    
regionali, ai sensi del comma 3, art. 17, L.R. 24/01.                           
La Regione e gli Enti locali utilizzano i dati raccolti nei limiti di           
quanto previsto dalla Legge 31 dicembre 1996, n. 675 e successive               
modificazioni ed integrazioni.                                                  
3.7) Oneri e contrassegni relativi ai controlli                                 
In conformita' al principio stabilito dal comma 3, art. 31 della                
Legge 10/91 gli oneri per la effettuazione dei controlli                        
sull'osservanza delle norme relative all'esercizio e alla                       
manutenzione degli impianti termici, comprensivi della verifica delle           
dichiarazioni di cui al comma 23, lettera c), punto 3.5) precedente             
sono posti a carico degli utenti.                                               
L'ammontare dei predetti oneri, definito dagli Enti locali competenti           
in relazione all'esigenza di dare copertura alle funzioni svolte, e'            
modulato secondo criteri predeterminati, tenuto conto in particolare            
delle potenze installate presso gli utenti.                                     
Gli Enti locali rendono disponibili agli operatori preposti al                  
controllo periodico degli impianti, ai sensi del comma 4, art. 11 del           
DPR 412/93, appositi contrassegni attestanti l'avvenuta copertura               
degli oneri.                                                                    
Il contrassegno, conforme al modello di cui in Allegato C, e' apposto           
sul libretto di impianto o di centrale e sulla dichiarazione di cui             
al comma 23, lett. c) del punto 3.5) precedente.                                
Gli Enti locali regolano le modalita' di utilizzo di detti                      
contrassegni attraverso accordi con le associazioni interessate.                
3.8) Qualificazione e razionalizzazione delle strutture operative               
preposte ai controlli                                                           
Nell'osservanza dei principi di cooperazione, efficienza ed                     
economicita', gli Enti locali competenti provvedono, nell'ambito                
della propria autonomia organizzativa, a qualificare e razionalizzare           
le strutture operative preposte alla effettuazione dei controlli,               
anche mediante l'esercizio in forma associata a livello provinciale             
delle strutture medesime.                                                       
Gli Enti locali predispongono il piano di qualificazione e                      
razionalizzazione delle strutture preposte ai controlli, anche                  
attraverso la valorizzazione delle Agenzie energetiche locali, e lo             
presentano alla Regione.                                                        
La Regione concorre alla realizzazione di detto piano, anche                    
attraverso l'organizzazione di corsi di formazione e aggiornamento              
professionale, con percorsi didattici articolati sui diversi campi di           
competenza.                                                                     
Nei modelli organizzativi adottati dagli Enti locali dovra' essere              
garantito l'accesso all'utenza, favorendo la conoscenza delle                   
disposizioni legislative e regolamentari vigenti e ogni altra                   
informazione utile agli utenti.                                                 
Dovra' essere altresi' identificata l'unita' amministrativa preposta,           
le competenze esercitate e le prestazioni erogate.                              
La Regione persegue l'obiettivo della qualificazione degli operatori            
preposti alla effettuazione dei controlli attraverso l'istituzione di           
un sistema di accreditamento.                                                   
3.9) Tavolo di Confronto e Coordinamento                                        
La Regione, per svolgere l'azione di coordinamento che le compete in            
materia di uso razionale dell'energia nel riscaldamento degli                   
edifici, istituisce il Tavolo di Confronto e Coordinamento, in cui              
sono rappresentati le Province e i Comuni competenti per                        
l'applicazione dell'art. 11 del DPR 412/93 nonche' le associazioni              
rappresentative dei consumatori e degli operatori del settore.                  
Il Tavolo, nel perseguire le finalita' di cui al punto 1, svolge le             
seguenti funzioni:                                                              
a) propone eventuali modifiche al presente atto;                                
b) formula osservazioni e proposte per l'adeguamento delle                      
disposizioni normative vigenti di pari oggetto;                                 
c) verifica le condizioni di svolgimento delle attivita' di controllo           
effettuate dagli Enti locali volte ad accertare l'effettivo stato di            
manutenzione ed esercizio degli impianti termici in attuazione del              
DPR 412/93 e l'osservanza delle norme relative al contenimento del              
consumo di energia negli edifici, proponendo nel caso l'adeguamento e           
la razionalizzazione dei programmi d'intervento delle strutture                 
operative e la modifica delle clausole contrattuali di affidamento ad           
organismi esterni dei compiti di controllo;                                     
d) propone iniziative per informare la popolazione e gli operatori              
riguardo al presente atto e per diffondere la conoscenza delle norme            
di cui al DPR 412/93, assicurando il coordinamento delle attivita'              
svolte dalla Regione e dagli Enti locali;                                       
e) promuove la conoscenza delle condizioni di svolgimento dei servizi           
offerti all'utenza finale connessi al funzionamento degli impianti              
termici, compresi gli aspetti di progettazione, installazione,                  
esercizio, manutenzione e controllo, ricercando le condizioni per               
favorire piu' elevati livelli di qualita' dei servizi medesimi ai               
fini del risparmio di energia;                                                  
f) concorre ad indirizzare e coordinare i programmi di formazione e             
aggiornamento degli operatori pubblici e privati preposti alle                  
attivita' di cui alla lettera e);                                               
g) promuove la formulazione di criteri e procedure omogenee per                 
l'esecuzione delle attivita' tecniche ed amministrative relative ai             
controlli;                                                                      
h) predispone un contratto-tipo per l'affidamento dei controlli ad              
organismi esterni aventi specifica competenza tecnica;                          
i) propone l'aggiornamento dei parametri e degli altri elementi di              
riferimento per il recupero dei costi sostenuti per l'effettuazione             
dei controlli, ai sensi del comma 3, art. 31 della Legge 10/91, in              
modo da assicurare condizioni omogenee sul territorio regionale                 
nonche' qualita' ed efficienza del servizio;                                    
l) concorre ad individuare le linee-guida per definire e valutare le            
qualita' degli interventi di uso razionale dell'energia nell'edilizia           
abitativa assistiti da contributo pubblico, ai sensi dell'art. 86               
della L.R. 3/99 e della Legge 10/91, con particolare riguardo alla              
assegnazione di agevolazioni a favore della riqualificazione degli              
impianti esistenti;                                                             
m) concorre alla formulazione dei criteri e delle modalita' di                  
qualificazione degli operatori preposti alle attivita' di controllo             
di cui alla lettera c) e agli interventi di cui alla lettera e)                 
precedenti, ai fini dell'allestimento di un sistema di accreditamento           
conforme ai requisiti tecnico-professionali stabiliti dalle norme               
vigenti;                                                                        
n) promuove iniziative di confronto con le organizzazioni economiche            
e sociali, proponendo la stipula di accordi ed intese.                          
Il Tavolo e' coordinato dalla Regione.La Regione e gli Enti locali              
sono rappresentati dagli assessori competenti in materia o da loro              
delegati.                                                                       
3.10) Coordinamento tecnico-esecutivo                                           
costituito un Gruppo di lavoro composto dai responsabili delle                  
strutture operative preposte ai compiti di controllo degli impianti             
termici e di verifica dell'osservanza delle norme relative al                   
contenimento del consumo di energia negli edifici.                              
Il Gruppo di lavoro provvede ad istruire gli argomenti posti                    
all'ordine del giorno del Tavolo di Confronto e Coordinamento, a                
coordinare l'attuazione delle decisioni assunte dallo stesso, a dar             
vita ad iniziative di confronto tecnico con gli operatori del                   
settore, ad assumere iniziative per la semplificazione e                        
l'armonizzazione dei procedimenti amministrativi previsti dal                   
presente atto.                                                                  
La Regione, anche nell'ambito degli accordi sottoscritti ai sensi               
dell'art. 88 della L.R. 3/99, provvede all'espletamento dei compiti             
di segreteria tecnica del Tavolo di Confronto e Coordinamento e del             
Gruppo di lavoro.                                                               
3.11) Collaborazione degli Enti preposti ai controlli                           
Nel sistema legislativo vigente gli impianti di riscaldamento sono              
soggetti ad un quadro complesso di norme per le finalita' di                    
risparmio energetico, tutela dell'ambiente e sicurezza dei cittadini:           
a tale quadro corrisponde una pluralita' di organismi ciascuno                  
titolare di specifiche funzioni.                                                
Il rischio e' che ciascun ente venga ad avere una visione                       
circoscritta al proprio settore di competenza senza che vi sia una              
considerazione globale dei problemi che attengono al benessere                  
abitativo.                                                                      
Tale rischio si acutizzerebbe ove le autorita' amministrative e gli             
organi tecnici si limitassero ad un adempimento formale dei propri              
obblighi.                                                                       
Quanto detto sottolinea la necessita' di creare le condizioni per un            
assetto organizzativo e di relazioni in grado di superare la                    
frammentarieta' dei controlli ed alzare la qualita' dei servizi resi            
al cittadino.                                                                   
La Regione promuovera' un tavolo di confronto dei diversi enti ed               
organi preposti a vario titolo alla vigilanza degli impianti termici            
(Enti locali, rappresentanti del Gruppo di lavoro di cui al punto               
3.10), Vigili del fuoco, AUSL, ISPESL, ARPA, imprese distributrici di           
gas naturale) al fine di individuare, nel rispetto delle rispettive             
competenze, le procedure e gli strumenti che consentano la                      
collaborazione e l'azione coordinata, anche attraverso le forme di              
integrazione e accelerazione dei procedimenti previsti dall'art. 5              
del DPR 379/01.                                                                 
Note:                                                                           
(1) Il consumo energetico annuo per abitazione occupata ovvero per              
metro quadrato di abitazione occupata e' diminuito del 20% nel                  
decennio 1988/1998.                                                             
(2) E' stato preso a riferimento il 1978 giacche' e' l'anno nel quale           
e' entrato in vigore il regolamento attuativo della Legge 373/76.               
Tale legge ha regolato per la prima volta nel nostro paese i consumi            
di energia negli edifici, compresa la progettazione, l'esercizio e la           
manutenzione degli impianti di riscaldamento.                                   
(3) La figura del "proprietario dell'impianto termico" e' definita              
alla lett. j), comma 1, art. 1 del DPR 412/93.                                  
(4) La figura del "terzo responsabile dell'esercizio e della                    
manutenzione dell'impianto termico" e' definita alla lett. o), comma            
1, art. 1 del DPR 412/93. L'art. 11 del regolamento definisce                   
responsabilita', requisiti, incompatibilita' del ruolo di terzo                 
responsabile.                                                                   
(5) L'art. 11 del DPR 412/93 fissa le modalita' di esecuzione delle             
operazioni di controllo ed eventuale manutenzione dell'impianto                 
termico nonche' i requisiti dei soggetti abilitati.                             
(segue allegato fotografato)                                                    
ALLEGATO B                                                                      
Requisiti minimi e incompatibilita' degli organismi esterni                     
incaricati delle verifiche                                                      
1. Gli Enti locali nell'affidare ad organismi esterni l'incarico                
delle verifiche sullo stato di manutenzione e di esercizio degli                
impianti termici, si accertano che il personale incaricato di                   
eseguire le stesse abbia una professionalita' tale da consentire la             
corretta informazione dei cittadini sulle norme che regolano la                 
manutenzione e l'esercizio degli impianti e lo sviluppo di                      
comportamenti individuali atti a favorire il risparmio energetico.              
2. Detto personale, inoltre deve possedere, in attesa della                     
definizione di un sistema di accreditamento regionale, almeno uno dei           
seguenti requisiti:                                                             
- l'attestato per il controllo dello stato di manutenzione e di                 
esercizio degli impianti termici, rilasciato dall'ENEA ovvero dalla             
Regione o dagli Enti locali ai soggetti in possesso dei requisiti               
tecnico-professionali che la Legge 46/90 prevede per poter svolgere             
la funzione di responsabile tecnico di una ditta abilitata                      
all'installazione, alla trasformazione, all'ampliamento e alla                  
manutenzione degli impianti, di cui alle lettere c) ed e), art. 1, a            
seguito del superamento di un accertamento di idoneita' tecnica                 
effettuato dopo aver seguito specifici corsi;                                   
- l'iscrizione agli appositi elenchi, conservati presso le Camere di            
commercio, dei soggetti abilitati alle verifiche, secondo il DM 6               
aprile 2000, con riferimento agli impianti di cui alla lett. c),                
impianti di riscaldamento e di climatizzazione ed alla lett. e),                
impianti per l'utilizzazione ed il trasporto del gas, dell'art. 1               
della Legge 46/90.                                                              
3. L'organismo, il personale direttivo ed il personale incaricato di            
eseguire le operazioni di verifica non possono essere il progettista,           
il fabbricante, il fornitore o l'installatore ne' il responsabile               
delle operazioni di gestione, manutenzione e controllo delle caldaie            
e degli apparecchi sottoposti alla verifica pubblica, ne' il                    
mandatario di una di queste persone.                                            
4. L'organismo, il personale direttivo ed il personale incaricato di            
eseguire le operazioni di verifica non possono essere i distributori,           
ne' i fornitori di energia degli impianti di riscaldamento sottoposti           
alla verifica pubblica, ne' il mandatario di una di queste persone.             
5. L'organismo ed il personale incaricato devono eseguire le                    
operazioni di verifica con la massima integrita' professionale e                
competenza tecnica e non devono essere condizionati da pressioni od             
incentivi che possano influenzare il giudizio o i risultati del                 
controllo, in particolare se provenienti da persone o gruppi di                 
persone interessati ai risultati delle verifiche.                               
6. L'organismo deve disporre del personale e dei mezzi necessari per            
assolvere adeguatamente ai compiti tecnici ed amministrativi                    
conferiti.                                                                      
7. L'organismo deve sottoscrivere un'assicurazione di responsabilita'           
civile, a meno che tale responsabilita' non sia coperta dallo Stato             
in base alla legislazione vigente o si tratti di un organismo                   
pubblico.                                                                       
8. Il personale dell'organismo e' vincolato dal segreto                         
professionale.                                                                  
(segue allegato fotografato)                                                    

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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