DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 18 marzo 2002, n. 387
Prime disposizioni concernenti il coordinamento dei compiti attribuiti agli Enti locali in materia di contenimento dei consumi di energia negli edifici ai sensi del comma 5, art. 30 del DLgs 112/98
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Visti:
- il Titolo II della Legge 9 gennaio 1991, n. 10 recante un quadro
organico di disposizioni per il contenimento dei consumi di energia
negli edifici;
- l'art. 33 della Legge n. 10 citata che domanda ai Comuni di
provvedere al controllo dell'osservanza delle norme previste dalla
Legge n. 10 medesima in relazione a lavori, modifiche, installazioni,
opere relative ad edifici e impianti;
- l'art. 31, comma 3, della Legge 9 gennaio 1991, n. 10 che
stabilisce che i Comuni con piu' di quarantamila abitanti e le
Province per la restante parte del territorio, effettuano i controlli
necessari e verificano con cadenza almeno biennale l'osservanza delle
norme relative al rendimento di combustione degli impianti di
riscaldamento, anche avvalendosi di organismi esterni aventi
specifica competenza tecnica, con onere a carico degli utenti;
- il DPR 26 agosto 1993, n. 412 di disciplina delle attivita' di
progettazione, installazione, esercizio, manutenzione e controllo
degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei
consumi di energia ed in particolare i commi 18, 19 e 20 dell'art. 11
che recano specifiche disposizioni inerenti alla effettuazione dei
controlli da parte degli Enti locali, in conformita' all'art. 31,
comma 3, della Legge n. 10;
- il DLgs 31 marzo 1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti
amministrativi dello Stato alle Regioni e agli Enti locali, in
attuazione del Capo I della Legge 15 marzo 1997, n. 59" che
stabilisce, all'art. 30, comma 5, che le Regioni svolgano funzioni di
coordinamento dei compiti attribuiti agli Enti locali per
l'attuazione del DPR 412/93 nonche' compiti di assistenza agli stessi
per le attivita' di informazione al pubblico e di formazione degli
operatori pubblici e privati nel campo della progettazione,
installazione, esercizio e controllo degli impianti termici;
- il DPR 21 dicembre 1999, n. 551 recante modifiche ed integrazioni
al DPR 412/93 ed in particolare l'art. 16 che prevede che le
disposizioni di cui ai commi 18, 19 e 20 del DPR 412/93, come
sostituite dagli artt. 13, 14 e 15 del DPR 551/99 medesimo, si
applicano fino all'adozione dei provvedimenti di competenza delle
Regioni, ai sensi dell'art. 30, comma 5 del DLgs 112/98 e che,
nell'ambito delle funzioni di coordinamento e di assistenza agli Enti
locali ivi previste, le Regioni promuovono altresi', nel rispetto
delle rispettive competenze, l'adozione di strumenti di raccordo che
consentano la collaborazione e l'azione coordinata tra i diversi enti
ed organi preposti, per diversi aspetti, alla vigilanza sugli
impianti termici;
- la L.R. 21 aprile 1999, n. 3 di riforma del sistema regionale e
locale, che provvede a ripartire le funzioni e i compiti in materia
energetica tra la Regione, le Province e i Comuni in conformita' alle
disposizioni del DLgs 112/98;
- il comma 4, art. 84 della L.R. 3/99 citata, che conserva alla
Regione l'esercizio dei compiti di coordinamento delle funzioni
attribuite agli Enti locali per l'attuazione del DPR 412/93, di
assistenza agli Enti locali medesimi per le attivita' di informazione
e orientamento degli utenti finali dell'energia, di indirizzo e
coordinamento dei programmi di formazione degli operatori pubblici e
privati nel campo della progettazione, installazione, esercizio e
controllo degli impianti termici;
- il Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia edilizia, di cui al DPR 6 giugno 2001, n. 380 ed in
particolare l'art. 5 sullo Sportello unico per l'edilizia;
- i decreti del Ministro delle Attivita' Produttive 24 aprile 2001 di
individuazione degli obiettivi quantitativi per l'incremento della
efficienza energetica negli usi finali ai sensi dell'art. 9, comma 1
del DLgs 79/99 e dell'art. 16, comma 4 del DLgs 164/00;
- la Legge 27 dicembre 1997, n. 449 che ha disposto misure di
incentivo per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio,
compresi gli interventi di risparmio energetico;
- l'art. 17 del DPR 551/99 recante titolo "Istituzione o
completamento del catasto degli impianti termici";
preso atto:
- della "Seconda comunicazione alla Convenzione sui cambiamenti
climatici" di cui alla delibera CIPE 3 dicembre 1997 che indica tra
gli interventi prioritari la effettuazione di una estesa campagna di
verifica degli impianti termici;
- della bozza di direttiva del Parlamento e del Consiglio Europeo sul
rendimento energetico nell'edilizia che indica tra le azioni
principali l'ispezione delle caldaie e degli impianti di
condizionamento;
dato atto dell'impegno della Regione per favorire l'attuazione del
DPR 412/93, concretizzatosi in una pluralita' di azioni tra le quali
la costituzione del Tavolo di Coordinamento tecnico Regione-Enti
locali, la convenzione sottoscritta con l'ENEA ai sensi dell'art. 88
della L.R. 3/99, il Piano regionale di azione di cui alla
deliberazione di Giunta 8 giugno 1999, n. 918;
preso atto che gli Enti locali hanno manifestato la necessita' di un
provvedimento regionale che chiarisca i compiti delle Province e dei
Comuni in attuazione del DPR 412/93/92, favorisca la armonizzazione
su tutto il territorio regionale delle attivita' di verifica
dell'effettivo stato di esercizio e manutenzione degli impianti di
riscaldamento omogeneizzando le procedure e le azioni di controllo
poste in capo agli Enti locali, assista gli stessi per le attivita'
di informazione al pubblico e di formazione degli operatori, promuova
l'adozione di strumenti di raccordo che consentano la collaborazione
e l'azione coordinata tra i diversi enti ed organi preposti, per i
diversi aspetti, alla vigilanza sugli impianti termici;
acquisite le proposte formulate dal Tavolo di Coordinamento Regione -
Enti locali di modifica delle disposizioni vigenti e di coordinamento
delle funzioni e dei compiti attribuiti agli Enti locali;
valutata l'esigenza provvedere al coordinamento dei compiti
attribuiti agli Enti locali in materia di contenimento dei consumi di
energia, ai sensi del combinato disposto del comma 5, art. 30 del
DLgs 112/98 e dell'art. 16 del DPR 551/99/99;
considerato che ai sensi dell'art. 16 del DPR 551/99/99, le
disposizioni di cui ai commi 18, 19 e 20 dell'articolo 11 del DPR 26
agosto 1993, n. 412, si applicano fino all'adozione dei provvedimenti
di competenza regionale;
acquisito il parere degli Enti locali e delle associazioni
rappresentative dei consumatori e degli operatori del settore;
dato atto dei pareri favorevoli espressi alla presente delibera, ai
sensi dell'art. 37, comma 4 della L.R. 43/01 e della deliberazione
della Giunta regionale 2774/01:
- di regolarita' tecnica, dal Responsabile del Servizio Energia dott.
Massimo Cenerini;
- di legittimita', dal Direttore generale alla Programmazione
territoriale e Sistemi di mobilita' dott. Roberto Raffaelli;
su proposta dell'Assessore alla Programmazione territoriale.
Politiche abitative. Riqualificazione urbana,
a voti unanimi e palesi, delibera:
1) di approvare l'atto di coordinamento di cui all'Allegato 1 parte
integrante e sostanziale della presente delibera;
2) di sostituire, ai sensi dell'art. 16 del DPR 551/99/99, i commi
18, 19 e 20 dell'art. 11 del DPR 412/93 con le disposizioni di cui al
punto 3.5 dell'atto di coordinamento sopra citato;
3) di provvedere con successivi atti a eventuali rettifiche o
rimodulazioni del presente atto, in funzione delle riscontrate
condizioni di esercizio delle funzioni conferite agli Enti locali ai
sensi del Titolo II della Legge 9 gennaio 1991, n. 10 e degli
obiettivi della programmazione energetico-ambientale regionale e
locale;
4) di pubblicare il testo integrale del presente atto deliberativo
nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
ALLEGATO 1
Atto di coordinamento dei compiti attribuiti agli Enti locali in
materia di contenimento dei consumi di energia, ai sensi del comma 5,
art. 30 del DLgs 112/98
INDICE:
1) Finalita' e ambito di validita'
2) Presupposti programmatici e normativi
2.1) Obiettivi di risparmio energetico per il settore civile
2.2) Evoluzione del quadro normativo e programmatico
2.3) Impegno della Regione per favorire l'attuazione del DPR 412/93
2.4) Il piano regionale d'azione per l'uso razionale dell'energia, il
risparmio energetico, la valorizzazione delle fonti rinnovabili, la
limitazione delle emissioni di gas a effetto serra
3) Progetto regionale per l'adeguamento degli impianti termici
3.1) Obiettivi e strumenti di attuazione del progetto
3.2) Ruolo delle imprese di servizi
3.3) Ruolo degli operatori preposti
3.4) Programmazione dei controlli
3.5) Realizzazione dei controlli
3.6) Elementi ad integrazione del sistema informativo
3.7) Oneri e contrassegni relativi ai controlli
3.8) Qualificazione e razionalizzazione delle strutture operative
preposte ai controlli
3.9) Tavolo di confronto e coordinamento
3.10) Coordinamento tecnico-esecutivo
3.11) Collaborazione degli Enti preposti ai controlli
Allegato A. Relazione di sintesi sullo stato di esercizio e
manutenzione degli impianti termici, sui controlli e sulle azioni
promozionali realizzati dagli Enti locali
Allegato B. Requisiti minimi e incompatibilita' degli organismi
esterni incaricati delle verifiche
Allegato C. Modello di contrassegno di pagamento.
Allegato H. Modello di dichiarazione attestante il controllo tecnico
dell'impianto (di potenza nominale inferiore a 35 kW)
Allegato Hbis Modello di dichiarazione attestante il controllo
tecnico sull'impianto (di potenza nominale uguale o superiore a 35
kW)
1) Finalita' e ambito di validita'
Al fine di conseguire il contenimento dei consumi di energia negli
edifici, anche attraverso l'adeguamento delle prestazioni energetiche
degli impianti termici, di migliorare le condizioni di benessere
abitativo e di compatibilita' ambientale dell'utilizzo dell'energia,
di promuovere adeguati livelli di qualita' dei servizi di
progettazione, installazione, esercizio e manutenzione degli impianti
termici, di promuovere la diffusione in modo omogeneo nell'intero
territorio regionale delle attivita' della pubblica Amministrazione
volte ad assicurare l'osservanza delle norme relative all'esercizio e
alla manutenzione degli impianti termici degli edifici, le
disposizioni del presente atto provvedono ai sensi dell'art. 84 della
L.R. 21 aprile 1999, n. 3 e dell'art. 16 del DPR 21 dicembre 1999, n.
551, all'esercizio delle funzioni concernenti:
- il coordinamento dei compiti attribuiti agli Enti locali per
l'attuazione del DPR 412/93;
- l'assistenza agli Enti locali per le attivita' di informazione e
orientamento degli utenti finali dell'energia;
- l'indirizzo e il coordinamento dei programmi di formazione degli
operatori pubblici e privati nel campo della progettazione,
installazione, esercizio manutenzione e controllo degli impianti
termici, anche ai fini della istituzione di un sistema regionale di
accreditamento, secondo quanto previsto dalla normativa nazionale e
regionale;
- la promozione di strumenti di raccordo che consentano la
collaborazione e l'azione coordinata tra i diversi enti ed organi
preposti, per diversi aspetti, alla vigilanza sugli impianti termici,
nel rispetto delle rispettive competenze.
2) Presupposti programmatici e normativi
2.1) Obiettivi di risparmio energetico per il settore civile
In Emilia-Romagna si consumano ogni anno circa 12.000.000 di
tonnellate equivalenti di petrolio (Tabella 1), di esse circa
2.600.000 tonnellate sono destinate alla climatizzazione degli
edifici civili.
Agricoltura e pesca 392.000
Residenziale 2.778.000
Terziario 1.289.000
Industria 3.855.000
Trasporti 3.601.000
Totale 11.915.000
TABELLA 1 - Consumi finali per usi energetici in Emilia-Romagna (TEP)
(1998)
Tale consumo di energia contribuisce al peggioramento della bilancia
commerciale e della competitivita' del sistema produttivo,
rappresenta un onere rilevante per il bilancio familiare, da' luogo
alla immissione in atmosfera di ingenti quantita' di sostanze
inquinanti a partire dall'anidride carbonica che e' uno dei
principali responsabili dell'effetto serra.
Il riscaldamento degli ambienti assorbe la quota piu' rilevante dei
consumi di energia del settore residenziale (70%), seguito dalla
produzione di acqua calda sanitaria e usi di cucina (20%) e dai
consumi elettrici per elettrodomestici ed illuminazione (10%); anche
nel terziario l'incidenza dei consumi energetici per il riscaldamento
degli edifici e' assai significativa (50%).
Nella climatizzazione degli edifici civili un ruolo di assoluto
rilievo e' giocato in regione dal gas naturale, con un consumo annuo
di circa 3 miliardi di metri cubi.
Tale situazione impone di essere attentamente seguita al fine di
garantire un elevato livello di sicurezza degli impianti e prevenire
gli incidenti causati da apparecchi difettosi, irregolare
progettazione e/o installazione degli stessi, insufficiente
ventilazione, carenza di manutenzione e altro.
Gestire correttamente il sistema di climatizzazione degli edifici
consente di pervenire a significativi risultati di risparmio
energetico, tutela dell'ambiente, sicurezza dei cittadini.
La prestazione energetica media dello stock abitativo regionale e'
migliorata notevolmente nell'ultimo decennio (1) a fronte del dato
nazionale sostanzialmente stabile. Cio' dimostra la efficacia delle
politiche di risparmio energetico messe in atto.
I programmi regionali di sperimentazione edilizia hanno consentito di
accrescere le conoscenze tecnico-progettuali e regolamentari, di
richiamare l'attenzione degli operatori del mercato e delle
istituzioni sulle problematiche dell'uso razionale delle risorse,
della qualita' ecosistemica degli insediamenti abitativi, con
specifici contributi nel campo della Normativa tecnica per la
disciplina delle opere di edilizia residenziale pubblica (L.R.
48/84), dei Regolamenti edilizi comunali (L.R. 33/90), degli
strumenti urbanistici e di pianificazione territoriale (Leggi
regionali 47/92 e 30/96), della progettazione del recupero edilizio e
della riqualificazione urbana (Legge 493/93, Leggi regionali 6/89 e
19/98).
Attraverso le provvidenze disposte dalle Leggi 308/82 e 10/91 si sono
promossi in regione oltre 25.000 progetti per un risparmio energetico
di oltre 300.000 tonnellate equivalenti di petrolio.Gli interventi
hanno riguardato la coibentazione degli edifici esistenti,
l'installazione di caldaie ad alto rendimento, di pompe di calore,
pannelli solari, sistemi di controllo integrato e di
contabilizzazione differenziata dei consumi di energia, lo sviluppo
di impianti per la produzione, il recupero e la distribuzione di
energia derivante da cogenerazione o fonti rinnovabili e di reti di
teleriscaldamento al servizio dei sistemi urbani.
Nonostante i risultati conseguiti, il sistema abitativo regionale
registra tuttora una prestazione energetica peggiore della media
nazionale (+16,7% per quello che riguarda il consumo medio per
abitazione occupata; +24% per quello che riguarda il consumo medio
per mq. di abitazione, anno 1998).
Nel documento della Giunta regionale "Indirizzi generali di politica
energetica regionale" sono delineate le finalita' della politica
regionale in materia, con specifico cenno a:
- la riduzione dei consumi finali di energia a parita' di servizio
reso e di benessere sociale;
- il miglioramento delle condizioni di compatibilita' ambientale e di
sicurezza degli impianti e dei sistemi di produzione, trasformazione,
distribuzione e uso dell'energia;
- il concorso al conseguimento degli obiettivi di tutela del clima
globale posti dal Protocollo di Kyoto.
L'atto di programmazione sopra citato fissa per il settore civile un
obiettivo di risparmio energetico al 2010 pari a 550.000 tonnellate
equivalenti di petrolio rispetto al trend di crescita spontanea dei
consumi; piu' in particolare al sistema abitativo e' fatto carico di
un obiettivo di riduzione dei consumi energetici di 330.000
tonnellate equivalenti di petrolio corrispondenti ad una quantita' di
emissioni evitate di CO2 pari a circa 700.000 tonnellate.
Per sfruttare il potenziale di risparmio energetico regionale occorre
assicurare:
- un assetto normativo e regolamentare coerente con l'obiettivo di
miglioramento delle prestazioni energetiche dei sistemi edilizi ed
urbani, provvedendo in particolare ad adeguare ed armonizzare la
normativa tecnica e i regolamenti edilizi;
- la integrazione degli obiettivi di politica energetica negli
strumenti di pianificazione territoriale, nella direzione dello
sviluppo sostenibile;
- la piena armonizzazione delle politiche settoriali e dei relativi
strumenti di incentivazione agli obiettivi di uso razionale
dell'energia e valorizzazione delle fonti rinnovabili;
- nuove forme di raccordo e di integrazione tra i diversi livelli di
governo e di amministrazione per garantire la funzionalita' delle
spesa pubblica e l'efficacia dell'azione amministrativa al
raggiungimento progressivo degli obiettivi di programmazione
energetica;
- un sistema di misure di incentivazione a carattere non
congiunturale capace di creare nuove convenienze di mercato, di
promuovere una nuova progettualita', di sviluppare un approccio
integrato ai problemi dello sviluppo sostenibile delle citta' nella
direzione dell'uso razionale delle risorse, della valorizzazione
delle fonti rinnovabili, delle tecniche di bioarchitettura, dei
sistemi di produzione distribuita;
- nuove e piu' incisive forme di comunicazione che si rivolgano al
grande pubblico per sensibilizzarlo sulle problematiche energetiche,
ambientali e del benessere abitativo, agevolando le conoscenze
riguardo alle disposizioni regolamentari vigenti, alle misure di
incentivazione, alle migliori tecnologie disponibili sul mercato;
- lo sviluppo e la qualificazione di nuovi servizi preposti alle
diverse fasi del processo edilizio, con particolare riguardo alla
gestione dell'uso razionale dell'energia e alla manutenzione degli
impianti termici.
Le abitazioni occupate, in regione, sono circa 1.500.000: di esse
solo il 18% e' stato costruito dopo il 1978 (2).
Secondo quanto provato da numerosi studi e ricerche prodotti in
ambito nazionale ed internazionale, le nuove costruzioni se ben
progettate possono consumare fino al 50% in meno delle vecchie.
L'esiguo tasso di sviluppo delle nuove costruzioni, il basso turnover
impone di rivolgere prioritariamente l'attenzione alla
riqualificazione dello stock edilizio esistente se si vuole
conseguire un significativo miglioramento delle prestazioni
energetiche dei sistemi urbani.
Delle abitazioni costruite in regione prima del 1981 solo il 12% e'
stato ristrutturato tra il 1981 e il 1991, con una media di 16.000
interventi all'anno.
Risulta evidente da tali dati che l'obiettivo regionale di risparmio
energetico posto al settore non potra' essere raggiunto utilizzando i
normali meccanismi di mercato.
La propensione di spesa dei proprietari ed affittuari, la viscosita'
delle procedure, la struttura produttiva si configurano come fattori
limitanti al punto da rendere probabile un incremento dei consumi
energetici del settore all'orizzonte temporale considerato (2010).
Per passare dallo scenario tendenziale spontaneo ad una linea di
evoluzione piu' coerente con gli obiettivi programmatici di risparmio
energetico e' necessario, come si e' detto, mettere in campo un
insieme coerente di strumenti di carattere non congiunturale.
Si consideri sotto questo punto di vista la efficacia del
provvedimento di incentivazione messo in atto dalla Legge 449/97 e
l'irrazionalita' della previsione contenuta nella Finanziaria 2002 di
mantenere in essere tali misure solo per un anno.
La detrazione d'imposta al 41% disposta dalla 449 ha promosso in
regione nell'anno 1998 quasi 30.000 interventi di ristrutturazione,
recupero e manutenzione per un investimento di circa 1.300 miliardi
di lire, quasi raddoppiando il numero dei progetti promossi dal
mercato negli anni precedenti.
Quanto detto rafforza l'esigenza di una coerente azione di governo
capace di realizzare l'allineamento degli strumenti pubblici
d'intervento agli obiettivi di politica energetica, creando le
condizioni per lo sviluppo dell'uso razionale dell'energia nel
settore abitativo.
2.2) Evoluzione del quadro normativo e programmatico
Costituiscono fonti normative di riferimento del presente atto i
seguenti provvedimenti:
- la Legge 21 giugno 1986, n. 317;
- la Direttiva 89/106/CEE dell'11 febbraio 1989;
- la Legge 9 gennaio 1991, n. 10;
- il DPR 26 agosto 1993, n. 412;
- la Direttiva 93/76/CEE del 13 settembre 1993;
- il DPR 18 aprile 1994, n. 392;
- il DPR 15 novembre 1996, n. 660;
- il DPR 15 novembre 1996, n. 661;
- la Legge 27 dicembre 1997, n. 449;
- il DLgs 31 marzo 1998, n. 112;
- il DM 2 aprile 1998;
- la L.R. 21 aprile 1999, n. 3;
- il DPR 21 dicembre 1999, n. 551;
- il DM 24 aprile 2001;
- il DPR 6 giugno 2001, n. 380.
Come e' noto, nell'ultimo periodo si e' assistito ad una profonda
evoluzione del quadro normativo di riferimento.
Il DLgs 112/98, il DPR 551/99, il DLgs 378/01, il DPR 379/01, la L.R.
19/98, la L.R. 3/99, la L.R. 24/01, delineano i principi fondamentali
e generali nonche' alcune disposizioni specifiche in materia di
energia, edilizia e urbanistica, ivi compresi nuovi strumenti di
regolazione e programmazione, nuove responsabilita' poste in capo ai
soggetti preposti alle diverse fasi del processo edilizio, una nuova
normativa tecnica di disciplina delle opere e degli impianti con
specifico riferimento al risparmio energetico.
Dette norme conferiscono all'Ente locale un insieme complesso di
funzioni e compiti che possono incidere in modo significativo
sull'obiettivo dell'uso razionale dell'energia e della valorizzazione
delle fonti rinnovabili (Tabella 2):
- Adeguamento degli strumenti urbanistici e delle disposizioni
regolamentari di disciplina dell'attivita' edilizia in modo da
favorire l'uso razionale dell'energia: PRG, PTCP, regolamento
edilizio, oneri di urbanizzazione, previsioni di incentivi
volumetrici o di superficie utile, costi massimi ammissibili per
l'edilizia agevolata, ecc.
- Formulazione di piani, programmi e progetti finalizzati a
promuovere l'uso razionale dell'energia e la valorizzazione delle
fonti rinnovabili nei sistemi urbani: piani energetici locali, piani
di riqualificazione urbana, contratti di quartiere, progetti di
sviluppo di nuove reti di teleriscaldamento e di diffusione di
impianti di produzione distribuita, ecc.
- Formulazione di criteri di aggiudicazione delle gare d'appalto
economicamente rilevanti per la fornitura di beni e servizi per conto
dell'Amministrazione locale in modo da rendere apprezzabile il
conseguimento dell'obiettivo dell'uso razionale dell'energia.
- Adozione di norme regolamentari relative a requisiti prestazionali,
assegnazione di incentivi, permessi di costruire e alla realizzazione
di opere pubbliche in modo da introdurre elementi di semplificazione
amministrativa e di favorire il conseguimento dell'obiettivo dell'uso
razionale dell'energia.
- Progettazione e messa in opera di nuovi edifici pubblici in modo da
contenere al massimo, in relazione al progresso della tecnica, i
consumi di energia termica ed elettrica e soddisfare il fabbisogno
energetico favorendo il ricorso alle fonti rinnovabili.
- Sviluppo delle attivita' di gestione e manutenzione degli edifici
pubblici in modo da assicurare il rispetto dei limiti di consumo
energetico fissati dalla legge.
- Costituzione dello "Sportello unico per l'edilizia" preposto alla
ricezione delle denunce di inizio attivita', a fornire informazioni
agli utenti, al rilascio dei permessi di costruzione, dei certificati
di agibilita' nonche' delle certificazioni attestanti il rispetto
delle prescrizioni normative.
- Attribuzione dei Gradi-Giorno ai territori non indicati nelle
tabelle nazionali.
- Concessione di deroghe ai periodi annuali per l'esercizio e di
durata giornaliera di attivazione degli impianti termici.
- Vigilanza sull'attivita' edilizia per assicurare la rispondenza
alle prescrizioni normative relative ai consumi di energia, di nuovi
impianti, lavori, opere, modifiche, installazioni.
- Informazione ed assistenza agli utenti finali dell'energia.
- Formazione degli operatori preposti alle diverse fasi del processo
edilizio, compreso il rilascio della abilitazione alla conduzione
degli impianti termici.
- Controllo dell'osservanza delle norme relative al rendimento di
combustione degli impianti di riscaldamento.
TABELLA 2 - Funzioni e compiti conferiti agli Enti locali in materia
di uso razionale dell'energia e valorizzazione delle fonti
rinnovabili negli edifici
In particolare l'art. 31, comma 3 della Legge 10/91 (ripreso
dall'art. 129 del DLgs 378/01) dispone che i Comuni con piu' di
40.000 abitanti e le Province per la restante parte del territorio,
effettuino i controlli necessari e verifichino con cadenza almeno
biennale l'osservanza delle norme relative al rendimento di
combustione degli impianti termici, di cui al DPR 412/93.
La Regione provvede al coordinamento dei compiti attribuiti agli Enti
locali per l'attuazione del DPR 412/93 citato, nonche' ai compiti di
assistenza agli stessi per le attivita' di informazione al pubblico e
di formazione degli operatori pubblici e privati nel campo della
progettazione, installazione, esercizio e controllo degli impianti
termici, ai sensi dell'art. 30, comma 5 del DLgs 112/98.
Nell'ambito delle funzioni di coordinamento e assistenza degli Enti
locali, previste dall'art. 30, comma 5 del DLgs 112/98 citato, le
Regioni promuovono, nel rispetto delle rispettive competenze,
l'adozione di strumenti di raccordo che consentano la collaborazione
e l'azione coordinata tra i diversi enti ed organi preposti, per i
diversi aspetti, alla vigilanza sugli impianti termici (art. 16, DPR
551/99/99).
Da considerare ancora che le disposizioni di cui ai commi 18, 19 e 20
dell'art. 11 del DPR 412/93, come modificate dagli artt. 13, 14 e 15
del DPR 551/99/99, inerenti alle funzioni di controllo degli impianti
termici affidate agli Enti locali, si applicano fino all'adozione dei
provvedimenti di coordinamento di competenza delle Regioni, ai sensi
dell'art. 16 del DPR 551/99 citato.
Sul tema della verifica degli impianti termici va ricordato che la
delibera CIPE 3 dicembre 1997 di approvazione della "Seconda
comunicazione alla Convenzione sui cambiamenti climatici" indica tra
gli interventi prioritari di razionalizzazione del sistema energetico
nazionale la effettuazione di una estesa campagna di verifica degli
impianti termici.
Sullo stesso argomento si sofferma la proposta di direttiva del
Parlamento e del Consiglio Europeo sul rendimento energetico
nell'edilizia. La proposta contiene quattro azioni principali la cui
applicazione pratica e' destinata a ricadere essenzialmente sulle
Amministrazioni territoriali:
a) l'istituzione di un metodo comune di calcolo integrato del
rendimento energetico degli edifici;
b) la definizione di norme comuni sul rendimento minimo degli edifici
di nuova costruzione o soggetti a ristrutturazione;
c) l'introduzione di un sistema di certificazione degli edifici;
d) l'ispezione delle caldaie e degli impianti di condizionamento.
La Regione, in accordo con la politica energetica nazionale e
comunitaria, in conformita' agli indirizzi del Piano energetico
regionale, intende promuovere le condizioni affinche' si realizzi la
rispondenza degli impianti di riscaldamento agli obiettivi di
risparmio energetico e uso razionale dell'energia, anche attraverso
il coordinamento delle funzioni esercitate dagli Enti locali di
controllo dell'osservanza delle disposizioni di cui al DPR 412/93.
Peraltro, il DPR 551/99/99 ha introdotto talune innovazioni
regolamentari di riferimento per la progettazione la installazione,
l'esercizio e manutenzione degli impianti termici.
Cosicche' si prospetta l'opportunita', nell'ambito dell'intervento
regionale di promozione e coordinamento, di favorire una politica di
informazione e formazione volta ad offrire agli utenti finali
dell'energia e agli operatori del mercato indicazioni circa le piu'
importanti novita' introdotte nella normativa tecnica di riferimento
e le principali conseguenze indotte nel processo edilizio, ad
indirizzare e qualificare le attivita' di progettazione,
realizzazione, gestione e manutenzione in conformita' alle nuove
disposizioni regolamentari.
2.3) Impegno della Regione per favorire l'attuazione del DPR 412/93
Va brevemente fatto cenno all'impegno della Regione per promuovere lo
sviluppo dell'uso razionale dell'energia ed in particolare per
favorire l'attuazione del DPR 412/93. Tale impegno si e'
concretizzato, nel corso degli ultimi anni, in una pluralita' di
azioni tra le quali si evidenziano:
1) il ruolo propositivo, all'interno del Coordinamento interregionale
per l'energia, per la modifica delle disposizioni previste dal DPR
412/93 in termini di semplificazione delle norme e di
delegificazione, di riconoscimento del potere di indirizzo e
coordinamento delle Regioni e di autonomia dell'Ente locale
nell'esercizio delle funzioni amministrative ad esso conferite,
dell'esigenza di responsabilizzazione del circuito professionale
preposto alla progettazione, installazione, esercizio e manutenzione
degli impianti termici e di delineazione di un quadro certo e stabile
di norme;
2) l'istituzione di un Tavolo di Coordinamento per l'attuazione del
DPR 412/93, partecipato da tutte le Province ed i Comuni coinvolti
nell'applicazione del decreto citato e aperto al confronto con la
parti sociali, quale strumento preposto al monitoraggio delle
esperienze territoriali di controllo degli impianti, alla verifica
delle condizioni e modalita' di accesso ai relativi servizi da parte
dei soggetti interessati, allo scambio di informazioni, allo studio
della evoluzione delle norme, alla formulazione di osservazioni e
proposte da trasmettere alla Regione e agli Enti locali interessati,
anche con riferimento a modalita' omogenee di svolgimento dei
controlli attraverso l'affidamento ad organismi esterni e di recupero
dei costi sostenuti nell'interesse generale in modo da assicurare la
qualita' e l'efficienza del servizio e l'adeguata diffusione e
armonizzazione del medesimo sul territorio;
3) la Convenzione, stipulata il 20 dicembre 2000, tra la Regione
Emilia-Romagna e l'ENEA che prevede tra l'altro di affidare all'ENEA
la conduzione della Segreteria Tecnica del Tavolo di Coordinamento
Regione Emilia-Romagna/Enti locali per l'attuazione del DPR 412/93 e
l'allestimento dell'Osservatorio Energetico regionale con la funzione
di rilevazione, monitoraggio, elaborazione, aggiornamento e gestione
dei dati attinenti alle "best practices" e "best technologies" di uso
razionale dell'energia, risparmio energetico e valorizzazione delle
fonti rinnovabili, nonche' di diffusione delle conoscenze sulle
condizioni di svolgimento dei relativi servizi a livello
territoriale.
Nonostante le modifiche apportate al DPR 412/93 con l'emanazione del
DPR 551/99/99, il Tavolo di Coordinamento Regione-Enti locali ha
rilevato che permangono nella normativa aspetti che richiedono
ulteriori adeguamenti, anche alla luce dei progressi della tecnica.
Cio' dovra' essere realizzato nel prossimo periodo, tenuto conto
della direttiva comunitaria sul rendimento energetico nell'edilizia
in discussione, anche attraverso l'esercizio da parte della Regione
della potesta' legislativa concorrente in materia edilizia, nel
rispetto dei principi fondamentali della legislazione statale di cui
al DLgs 378/01.
Il Tavolo ha rilevato altresi':
- che persistono aree regionali nelle quali non si e' data piena
attuazione alle disposizioni nazionali relative ai controlli pubblici
sugli impianti;
- che negli ambiti territoriali dove i controlli sono stati
effettuati si sono raggiunti significativi risultati in termini di
riduzione delle emissioni inquinanti e dei consumi energetici; il che
deve indurre a rafforzare tale attivita';
- che l'azione di controllo oltre a generare benefici energetici,
ambientali e di sicurezza dei cittadini, ha promosso un incremento
della occupazione specializzata e ad un generalizzato aumento della
qualificazione professionale.
Per quello che riguarda lo stato di attuazione del DPR 412/93 in
Regione, e piu' in particolare il compito di controllo degli impianti
termici conferito agli Enti locali, si possono riassumere i risultati
della indagine avviata nel giugno del 2000 nell'ambito del Tavolo di
Coordinamento, attraverso uno specifico questionario:
- rispetto alle 9 Province e ai 14 Comuni competenti, ben 13
Amministrazioni locali debbono ancora avviare i controlli;
- le esperienze realizzate denotano forti differenziazioni sia nel
numero dei controlli che nelle modalita' di effettuazione degli
stessi in particolare tutti gli enti hanno applicato la procedura
della autodichiarazione prevista dal DPR 412/93 con verifiche a
campione, pero', in percentuale molto diversa. Il catasto degli
impianti salvo pochi casi deve essere compiutamente realizzato;
- in molti casi il programma dei controlli non e' stato formalizzato
dall'Ente locale e reso noto alla popolazione;
- solo sette Amministrazioni hanno segnalato il nominativo del
responsabile del procedimento;
- nessun Ente locale sembra disporre di strutture tecniche tali da
poter realizzare l'attivita' di controllo al proprio interno;
- le Amministrazioni che hanno avviato i controlli hanno utilizzato
societa' di servizi energetici partecipate dall'Ente locale, senza la
previsione di procedure di affidamento selettive;
- il contratto con tali societa' di servizi ha durata pluriennale ed
e' stato stipulato prima dell'entrata in vigore del DPR 551/99/99 e
pertanto, in forza della norma transitoria di cui all'art. 19 del DPR
551/99, deroga dalle condizioni di incompatibilita' previste
dall'Allegato I del regolamento citato;
- il personale addetto alle verifiche risulta in possesso
dell'attestato di idoneita' tecnica dell'ENEA e/o dei requisiti
ripresi dall'art. 3 della Legge 46/90;
- non tutti i distributori di combustibile hanno reso disponibile le
informazioni sugli impianti, cosi' come previsto dall'art. 17 del DPR
551/99.
Preso atto di quanto sopra il Tavolo di Coordinamento ha evidenziato
l'opportunita' di un provvedimento regionale che, nell'ambito della
funzione di coordinamento conferita alla Regione dall'art. 16 del DPR
551/99/99, favorisca la armonizzazione su tutto il territorio
regionale delle attivita' di verifica degli impianti di
riscaldamento, omogeneizzando le procedure e le azioni di controllo
poste in capo agli Enti locali, perseguendo i seguenti obiettivi
generali:
a) assicurare il regolare e corretto svolgimento delle operazioni di
gestione e manutenzione da parte di operatori qualificati, al fine di
garantire nel tempo i requisiti di efficienza, sicurezza e tutela
dell'ambiente individuati dalla norma;
b) porre l'Ente locale in grado di far fronte ai propri compiti in un
quadro normativo chiaro e stabile in cui poter pianificare con
certezza risorse ed attivita';
c) mettere il cittadino, di fronte a poche e chiare incombenze,
secondo il principio di commisurare le responsabilita' alle effettive
competenze;
d) focalizzare il ruolo delle Amministrazioni locali verso una
maggiore qualificazione dell'impiantistica e del mercato attraverso
le verifiche periodiche, strumento di equa valutazione dello stato
gestionale degli impianti e, come tale, servizio nei confronti del
cittadino;
e) minimizzare l'onere complessivo a carico dell'utente, a parita' di
servizio reso.
Il Tavolo di Coordinamento in particolare:
- ha evidenziato la necessita' di una definizione chiara dei compiti
delle Province e dei Comuni;
- ha ritenuto di sottolineare l'importanza che gli Enti locali,
nell'ambito della propria autonomia organizzativa, provvedano alla
razionalizzazione dell'assetto e della organizzazione delle funzioni
in materia di energia, tenuto conto dei nuovi compiti ad essi
conferiti, anche attraverso la valorizzazione e riqualificazione
dell'apparato organizzativo esistente cui demandare la integrazione
dell'obiettivo dell'uso razionale dell'energia nel quadro delle
funzioni e delle politiche di settore, affidando a soggetti esterni
all'Amministrazione attivita' che possono piu' utilmente essere
svolte in tale forma sulla base di una valutazione obiettiva dei
criteri di efficacia, efficienza e qualita';
- ha sottolineato l'importanza, in sintonia con gli indirizzi di
politica energetica dell'Unione Europea, di dar vita ad Agenzie
locali per l'energia cui affidare compiti di consulenza e
informazione dei cittadini, formazione degli operatori, formulazione
di piani e programmi e, nel caso, verifica degli impianti e dei
sistemi energetici;
- ha evidenziato la necessita' che la Regione avvii un'attivita'
concreta nei campi dell'informazione e della formazione, compreso
l'allestimento di soluzioni informatizzate di consultazione e
partecipazione dei cittadini e degli operatori ai programmi di
intervento pubblico;
- ha evidenziato la necessita' che la Regione si adoperi per
l'integrazione dei controlli effettuati sugli stessi impianti termici
per i diversi aspetti del risparmio energetico, della tutela
dell'ambiente e della sicurezza promuovendo, nel rispetto delle
rispettive competenze, la costituzione di strumenti di raccordo che
consentano la collaborazione e l'azione coordinata dei diversi
soggetti preposti (VVF, AUSL, ISPESL, ARPA, Imprese distributrici di
gas naturale);
- ha riconosciuto l'importanza di accordi con le associazioni
rappresentative degli utenti e degli operatori
- preso atto delle disposizioni introdotte dal DLgs 164/00 recante
norme comuni per il mercato del gas, in particolare per quello che
riguarda la separazione delle attivita' di distribuzione e vendita,
ai sensi dell'art. 21 del decreto citato, ha sottolineato
l'opportunita' di valorizzare le competenze tecniche acquisite dalle
imprese di distribuzione alle quali e' fatto carico, ai sensi
dell'art. 16 del decreto citato, del compito di accertamento della
esecuzione e manutenzione degli impianti con riguardo alla pubblica
incolumita';
- preso atto che le disposizioni legislative in vigore richiedono una
pluralita' di trasferimenti di informazioni bidirezionali tra le
parti coinvolte (utente>manutentore>Enti locali>Regione) e che
l'attuale flusso informativo presenta lacune ed incongruenze che non
permettono la piena utilizzazione dei dati disponibili, ha
sottolineato la opportunita' che l'atto di coordinamento regionale
ponga le basi di una diversa organizzazione del sistema informativo
relativo alle attivita' e ai servizi afferenti agli impianti termici,
non appesantendo quantitativamente gli oneri di informazione posti a
carico dei cittadini dalle norme vigenti e tuttavia massimizzando
l'utilita' dei dati raccolti in termini di:
- individuazione degli impianti critici in relazione ai rendimenti
energetici, alle emissioni inquinanti e alla sicurezza,
- definizione del quadro conoscitivo sullo stato del parco
impiantistico regionale e sul livello qualitativo del sistema dei
servizi resi al cittadino per le diverse fasi di progettazione,
installazione, esercizio, manutenzione e controllo,
- indirizzo delle politiche pubbliche di intervento.
La Regione valuta positivamente la funzione svolta dal Tavolo di
Coordinamento per quello che riguarda lo scambio di informazioni in
ordine alle modalita' di espletamento dei compiti affidati agli Enti
locali, l'analisi critica dei principali punti di difficolta' e
debolezza, il monitoraggio della evoluzione del contesto normativo,
l'azione di proposta e di sollecitazione per l'adeguamento delle
disposizioni vigenti.
Alla luce di tale valutazione, con il presente atto la Regione
provvede a dare continuita' al Tavolo di Coordinamento, delineando
piu' compiutamente i compiti partecipativi, consultivi e di proposta
e assicurando adeguato supporto operativo.
2.4) Il Piano regionale d'azione per l'uso razionale dell'energia, il
risparmio energetico, la valorizzazione delle fonti rinnovabili, la
limitazione delle emissioni di gas a effetto serra
Con delibera 8 giugno 1999, n. 918 la Regione ha dato vita al "Piano
regionale di azione per l'acquisizione di un parco progetti in
materia di uso razionale dell'energia, risparmio energetico,
valorizzazione delle fonti rinnovabili e limitazione delle emissioni
di gas a effetto serra".
Attraverso tale piano la Regione intende promuovere l'impegno
solidale dei soggetti pubblici e privati per lo sviluppo sostenibile
del sistema energetico regionale, concretizzare il ruolo
dell'Emilia-Romagna per il raggiungimento progressivo degli obiettivi
di tutela del clima globale posti dal Protocollo di Kyoto, creare le
basi per conseguire gli obiettivi fissati dal Piano energetico
regionale attraverso una programmazione per progetti.
Il "Piano Kyoto" riconosce priorita' ai progetti attinenti:
- lo sviluppo di iniziative imprenditoriali a carattere innovativo e
di nuovi servizi per la gestione razionale dell'energia, comprese
soluzioni di adesione volontaria a livelli e modalita' di erogazione
dei servizi al fine di garantire standard minimi alle prestazioni
rese agli utenti finali dell'energia;
- le azioni di diagnosi e di razionalizzazione energetica degli
edifici di proprieta' pubblica o adibiti ad uso pubblico, al fine di
adempiere agli obblighi di cui al comma 7, art. 26 della Legge 10/91
come specificati dall'art. 5 del DPR 412/93;
- la certificazione energetica degli edifici di proprieta' pubblica o
adibiti ad uso pubblico;
- l'allestimento di un sistema informativo finalizzato ad organizzare
i dati energetici territoriali, compresi quelli riferiti agli
impianti di climatizzazione, a supporto dell'esercizio delle funzioni
amministrative e di programmazione delle Regioni e degli Enti locali
e al fine di mettere in rete i soggetti, le figure professionali a
vario titolo attributari di compiti e responsabilita', ai sensi della
normativa vigente
- l'elaborazione di proposte nel campo della formazione con percorsi
didattici articolati sui diversi livelli di competenza e di un
sistema di accreditamento degli operatori;
- la organizzazione di attivita' di informazione e strumenti di
assistenza dei cittadini, compresa la costituzione di Agenzie
energetiche territoriali e/o dello Sportello unico per l'edilizia
- lo studio di nuovi strumenti regolamentari e di incentivazione atti
ad agevolare l'applicazione dei sistemi di risparmio energetico e uso
delle fonti rinnovabili nei centri urbani;
- lo studio di nuovi sistemi di appalto per la fornitura di beni e
servizi per conto dell'Amministrazione locale in grado di conseguire
significativi risultati di risparmio energetico
- la elaborazione di piani di intervento volti a conseguire il
rispetto delle disposizioni vigenti in materia di uso razionale
dell'energia negli edifici con particolare riferimento al DPR 412/93.
La Regione contribuisce alla realizzazione dei progetti acquisiti
nell'ambito del citato Piano di azione:
- attraverso le risorse del bilancio regionale;
- promuovendo i necessari confronti con le Amministrazioni centrali
al fine di assicurare l'accesso alle provvidenze previste da norme
nazionali quali la "carbon tax";
- nella forma di programma o progetto di iniziativa diretta della
Regione, ai sensi dell'art. 84 della L.R. n. 3 citata;
- attraverso la stipula di accordi di programma con gli Enti locali,
al fine di coordinare i programmi di intervento regionale con gli
strumenti di programmazione degli Enti locali medesimi, in
conformita' alle funzioni e ai compiti ad essi conferiti ai sensi
degli artt. 85 e 86 della L.R. 3/99;
- mediante la concessione di contributi, anche attraverso procedure
di gara;
- provvedendo ad assicurare il coordinamento e la integrazione dei
procedimenti amministrativi e la acquisizione unitaria degli atti
autorizzativi, intese, atti di assenso comunque denominati, necessari
per la realizzazione delle iniziative, attivando nel caso la
Conferenza di servizi e lo Sportello unico;
- stipulando accordi con le imprese energetiche operanti in regione,
tenuto conto degli obblighi di servizio pubblico di cui agli artt. 9
e 11 del DLgs 79/99 e all'art. 16, comma 4 del DLgs 164/00;
- promuovendo la collaborazione e l'azione coordinata dei soggetti
pubblici e privati, anche attraverso gli istituti e gli strumenti
della programmazione negoziata e degli accordi volontari.
Riguardo a quest'ultimo punto occorre ricordare che gia' il Patto per
l'energia e l'ambiente sottoscritto dai rappresentanti del Governo
centrale, delle Regioni, degli Enti locali, delle organizzazioni
economiche e sociali nell'ambito della Conferenza nazionale di Roma
del 25/28 novembre 1998, aveva sottolineato l'importanza degli
strumenti di accordo volontario, di adesione spontanea delle imprese
e dei cittadini, di concertazione tra soggetti pubblici e privati per
conseguire significativi risultati di efficienza energetica e di
tutela dell'ambiente, in un quadro di responsabilita' condivise.
Sulla stessa lunghezza d'onda si sono mosse numerose Amministrazioni
locali dell'Emilia-Romagna le quali, dall'adesione alla carta di
Aalborg sulle citta' sostenibili, hanno tratto ispirazione per
l'avvio di un processo di sviluppo e di implementazione delle "Agende
21 locali". Nell'ambito delle Agende 21 si e' dato vita a specifici
strumenti di consultazione, concertazione e partecipazione degli
attori locali attorno a condivisi obiettivi di tutela dell'ambiente e
uso razionale delle risorse, valorizzando l'apporto autonomo dei
cittadini, dei soggetti economici e sociali per la realizzazione di
progetti di intervento coerenti con le finalita' dello sviluppo
sostenibile dei sistemi urbani.
3) Progetto regionale per l'adeguamento degli impianti termici
3.1) Obiettivi e strumenti di attuazione del progetto
In coerenza con le considerazioni e le motivazioni espresse in
precedenza, la Regione promuove lo sviluppo di un progetto per
l'adeguamento degli impianti termici volto a favorire il contenimento
dei consumi di energia, migliorare le condizioni di sicurezza e
compatibilita' ambientale dell'utilizzo dell'energia negli edifici.
Nella Tabella 3 e' rappresentato il parco regionale degli impianti di
riscaldamento ripartito per classi di potenza e in relazione
all'Amministrazione locale competente per i controlli (dati
orientativi).
Territorio provinciale di riferimento/ Numero di impianti
Amministrazione locale competente per classi di potenzaper i
controlli 600 kW >> 600 kW
Piacenza:
- Comune di Piacenza 28.000 4.000 25
- Provincia di Piacenza 46.000 6.000 40
Parma:
- Comune di Parma 47.000 7.000 40
- Provincia di Parma 63.000 9.000 55
Reggio Emilia:
- Comune di Reggio Emilia 38.000 5.000 35
- Provincia di Reggio Emilia 83.000 8.000 75
Modena:
- Comune di Modena 52.000 4.000 45
- Comune di Sassuolo 11.000 1.000 10
- Comune di Carpi 17.000 2.000 15
- Provincia di Modena 94.000 13.000 85
Bologna:
- Comune di Bologna 119.000 5.000 100
- Comune di Imola 18.000 2.000 15
- Provincia di Bologna 160.000 12.000 120
Ferrara:
- Comune di Ferrara 45.000 2.000 35
- Provincia di Ferrara 84.000 6.000 55
Ravenna:
- Comune di Ravenna 60.000 5.000 35
- Comune di Faenza 15.000 2.000 15
- Provincia di Ravenna 55.000 10.000 40
Forli'-Cesena:
- Comune di Cesena 25.000 3.000 20
- Comune di Forli' 30.000 4.000 25
- Provincia di Forli'-Cesena 43.000 6.000 40
Rimini:
- Comune di Rimini 53.000 3.000 35
- Provincia di Rimini 38.000 5.000 35
TABELLA 3 - Parco regionale degli impianti di riscaldamento per
classi di potenza e Amministrazione locale competente per i controlli
La diffusione sull'intero territorio regionale delle migliori
tecnologie e migliori pratiche di gestione degli impianti termici, in
cio' comprendendo la progettazione, l'installazione, l'esercizio, la
manutenzione e il controllo degli stessi, puo' conseguire
significativi risultati di risparmio energetico, valutabili
nell'ordine di 140.000 tonnellate equivalenti di petrolio all'anno,
nell'arco di 10 anni.
Funzionale al conseguimento di tale obiettivo e':
1) la messa in campo di strumenti di partecipazione delle
associazioni dei consumatori e delle organizzazioni imprenditoriali
alla definizione, attuazione e monitoraggio delle politiche
energetiche locali;
2) la promozione di strumenti di adesione volontaria delle forze
economiche e sociali a codici di comportamento virtuosi, contribuendo
a superare il rapporto spesso conflittuale tra soggetti pubblici e
realta' economiche e sociali basato su procedure di tipo
"comando-controllo";
3) la promozione di Agenzie locali per l'energia in sintonia con gli
indirizzi di politica energetica dell'Unione Europea, cui affidare
compiti di consulenza e informazione dei cittadini, formazione degli
operatori, formulazione di piani e progetti di intervento con
finalita' di risparmio energetico e valorizzazione delle fonti
rinnovabili e, nel caso, verifica degli impianti e sistemi
energetici;
4) la stipula di intese con le associazioni dei consumatori, con le
imprese di distribuzione di energia, con le organizzazioni degli
operatori preposti alla gestione, manutenzione e controllo degli
impianti termici volte a favorire la qualificazione dei servizi resi
all'utenza;
5) la sottoscrizione di accordi di programma tra la Regione e gli
Enti locali al fine di garantire il raccordo e l'integrazione delle
funzioni e dei compiti di rispettiva competenza nel quadro delle
attribuzioni in materia di energia di cui al Capo XI, Sezione I,
della L.R. 3/99, di favorire l'articolazione territoriale degli
obiettivi del progetto regionale di adeguamento degli impianti
termici e dare esecuzione alle linee prioritarie di azione previste
dal "Piano Kyoto", indicate nel punto 2.4) precedente;
6) l'esercizio della funzione di coordinamento dei compiti attribuiti
agli Enti locali per l'attuazione del DPR 412/93;
7) la concessione di contributi per l'attuazione delle intese e degli
accordi di cui sopra.
La Regione adempie alle finalita' di pubblicita' e informazione
provvedendo a registrare le disposizioni legislative e regolamentari
nonche' gli atti, i provvedimenti e i documenti afferenti al progetto
regionale per l'adeguamento degli impianti termici, sia propri sia ad
essa pervenuti, e ad assicurare adeguate forme di accesso e
consultazione, anche attraverso il sito internet regionale relativo
alla voce "Energia".
In detto sito si dara' evidenza dell'andamento dei lavori del Tavolo
di Confronto e Coordinamento di cui al punto 3.9) nonche' delle
posizioni espresse dalle forze sociali e produttive.
3.2) Ruolo delle imprese di servizi
Con decreti ministeriali 24 aprile 2001 sono state emanate norme, ai
sensi dell'art. 9, comma 1 del DLgs 79/99 e dell'art. 16, comma 4 del
DLgs 164/00 che chiamano in causa direttamente le imprese di
distribuzione dell'energia elettrica e del gas naturale per i fini
dell'uso razionale dell'energia e sviluppo delle fonti rinnovabili.
I progetti realizzati in tale ambito saranno oggetto di
certificazione e di rilascio di titoli di efficienza energetica a
cura dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas per essere
ammessi a contrattazione di mercato tra i detentori di tali titoli e
i soggetti sottoposti ai vincoli di risparmio energetico ai sensi
delle norme citate.
I costi sostenuti per la realizzazione di detti progetti potranno
trovare copertura nelle tariffe di fornitura dell'energia, secondo i
criteri stabiliti dall'Autority.
I progetti predisposti ai fini del rispetto degli obiettivi di
risparmio energetico fissati dagli atti di programmazione energetica
territoriale possono essere eseguiti direttamente dalle imprese di
distribuzione o da societa' controllate dalle medesime ovvero tramite
societa' terze operanti nel settore dei servizi, comprese le imprese
artigiane e loro consorzi, le quali potranno accedere ai titoli di
efficienza energetica ed alla relativa contrattazione di mercato, ai
sensi dei citati DM 24 aprile 2001.
I provvedimenti citati assegnano un ruolo di rilievo alla
programmazione regionale e locale, per quello che riguarda:
- la fissazione degli obiettivi specifici di risparmio energetico e
delle tipologie di intervento nel cui rispetto operano le suddette
aziende di servizio;
- la individuazione delle procedure di semplificazione amministrativa
per la realizzazione dei progetti promossi da dette aziende;
- l'allestimento di misure di sostegno finanziario.
Per attuare gli indirizzi della programmazione energetica regionale
ed in particolare il progetto di adeguamento degli impianti termici,
la Regione stipula convenzioni con le imprese interessate al
conseguimento degli obiettivi di razionalizzazione energetica di cui
ai decreti ministeriali 24 aprile 2001 citati, sulla base di
programmi organici di intervento nei quali sono indicate le
iniziative per la organizzazione e la prestazione di servizi reali
all'utenza finale dell'energia, i risultati attesi ed i conseguenti
oneri finanziari.
La Regione concorre alla realizzazione di detti programmi mediante la
concessione di contributi sulle spese non coperte da altre
provvidenze, anche attraverso procedure di gara.
Entro 12 mesi dall'adozione del presente atto sono definite le
condizioni per dar vita ad un Albo delle imprese che intendono
operare per la attuazione degli indirizzi di programmazione
energetica regionale.
3.3) Ruolo degli operatori preposti
L'obiettivo di risparmio energetico che si intende perseguire e'
fortemente legato alla piena assunzione di responsabilita' da parte
degli operatori preposti e all'aumento di consapevolezza da parte dei
cittadini/utenti.
Adeguare i provvedimenti regolamentari ed amministrativi superando le
contraddizioni che eventualmente sussistono e le incertezze
interpretative, promuovere la qualificazione degli operatori,
pubblicizzare il sistema normativo vigente e gli eventuali
provvedimenti di incentivo esistenti, fornire al pubblico
informazioni sugli adempimenti necessari per lo svolgimento delle
procedure previste dal DPR 412/93 con le innovazioni introdotte in
ambito regionale e locale, organizzare servizi di assistenza e
orientamento per i cittadini e gli operatori aiuta a creare un
ambiente favorevole agli interventi di adeguamento degli impianti e
di razionalizzazione energetica degli edifici.
Il principio della responsabilizzazione dei soggetti preposti
all'esercizio ed alla manutenzione degli impianti termici ed ai
controlli relativi ispira il DPR 412/93, come esplicitato nelle
disposizioni di dettaglio contenute nell'articolo 11 del DPR medesimo
(riportate in sintesi in Tabella 4) con il corredo di sanzioni
amministrative previsto dal comma 5, art. 34 della Legge 10/91.
a) L'esercizio e la manutenzione degli impianti termici sono affidati
al proprietario dell'impianto termico (3) o per esso, terzo
responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto che se
ne assume la responsabilita' (4).
b) Nel caso di unita' immobiliari dotate di impianti termici
individuali la figura dell'occupante, a qualsiasi titolo, dell'unita'
immobiliare stessa subentra, per la durata dell'occupazione, alla
figura del proprietario, nell'onere di adempiere agli obblighi e
nelle connesse responsabilita' limitatamente all'esercizio, alla
manutenzione dell'impianto termico ed alle verifiche periodiche
previsti dal presente regolamento.
c) Nel caso di impianti termici unifamiliari con potenza nominale del
focolare inferiore a 35 kW, la figura del responsabile dell'esercizio
e della manutenzione dell'impianto si identifica con l'occupante che
puo' con le modalita' di cui al comma 1, delegarne i compiti a un
soggetto cui e' affidata con continuita' la manutenzione
dell'impianto che assume pertanto il ruolo di terzo responsabile,
fermo restando che l'occupante stesso mantiene in maniera esclusiva
la responsabilita' di cui al comma 7.
d) Il responsabile dell'esercizio e la manutenzione degli impianti
termici e' tra l'altro tenuto al rispetto del periodo annuale di
esercizio, all'osservanza dell'orario prescelto, nei limiti della
durata giornaliera di attivazione consentita e al mantenimento della
temperatura ambiente entro i limiti consentiti dalle disposizioni
regolamentari.
e) Il responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto,
ove non possieda i requisiti necessari o non intenda provvedere
direttamente, affida le operazioni di controllo ed eventuale
manutenzione dell'impianto conformemente alle disposizioni
regolamentari (5).
TABELLA 4 - Responsabilita' dell'esercizio e della manutenzione degli
impianti termici
La Regione, entro sei mesi dall'adozione del presente atto, d'intesa
con il Tavolo di Confronto e Coordinamento di cui al punto 3.9),
promuove iniziative di confronto e concertazione con le
organizzazioni economiche e sociali, ai fini della adesione
volontaria ad una "carta dei servizi per la gestione dell'uso
razionale dell'energia negli edifici", della definizione di programmi
e progetti di intervento a rilevanza regionale da attuare attraverso
specifiche intese e convenzioni, della istituzione di un sistema di
accreditamento ai sensi dell'art. 19 della L.R. 24/01.
3.4) Programmazione dei controlli
L'affermazione dell'importanza di introdurre strumenti negoziali e
volontari di piena responsabilizzazione dei soggetti e delle figure
professionali ai quali la legge conferisce specifici ruoli e
responsabilita' non fa venir meno, anzi rafforza l'onere della
pubblica Amministrazione di far emergere, qualificare, sostenere tali
compiti attraverso un programma dettagliato e articolato di misure
promozionali e la previsione di strumenti di controllo.
Il controllo pubblico rappresenta uno strumento importante di stimolo
del rispetto degli standard prefissati, di correzione delle
situazioni fuori norma, di monitoraggio dell'efficacia delle
politiche pubbliche messe in atto e, nel caso, di adeguamento delle
stesse.
La predisposizione di un programma di controlli realizzato dagli Enti
locali, secondo i principi generali di trasparenza, informazione,
qualita' e valorizzazione dei risultati, si configura quale servizio
reale reso a favore dei cittadini e degli operatori.
3.5) Realizzazione dei controlli
Ai sensi dell'art. 16 del DPR 551/99/99, i commi 18, 19, 20 dell'art.
11 del DPR 412/93 sono sostituiti dalle disposizioni nel seguito
riportate:
"18) Ai sensi dell'art. 31, comma 3 della Legge 10/91 i Comuni con
piu' di quarantamila abitanti e le Province per la restante parte del
territorio effettuano i controlli necessari ad accertare l'effettivo
stato di manutenzione ed esercizio dell'impianto termico e
l'osservanza delle norme relative.
Le pubbliche Amministrazioni provvedono ai controlli nell'ambito di
un piano di azioni che vedono l'Ente locale promuovere la tutela
degli interessi degli utenti, garantendo in particolare l'accesso
alle informazioni sugli adempimenti previsti dalle norme vigenti e la
divulgazione di notizie utili ad orientare i cittadini verso le
pratiche di uso razionale dell'energia.
19) Gli Enti locali provvedono ai compiti di cui al comma 18, con
riferimento al biennio 2002-2003, effettuando il controllo di almeno
il 15% degli impianti termici presenti nel territorio di competenza.
Gli Enti locali definiscono il programma dei controlli per i bienni
successivi, tenuto conto dei risultati conseguiti in precedenza.
I risultati dei controlli eseguiti sono riportati nel libretto di
centrale o nel libretto di impianto di cui al comma 9, art. 11, DPR
412/93.
20) Le pubbliche Amministrazioni determinano, con provvedimento
espresso, il programma dei controlli di competenza, adempiendo ai
principi di efficacia, responsabilizzazione, pubblicita' e
partecipazione di cui alla Legge 241/90.
I controlli sono programmati tenuto conto dei seguenti criteri
orientativi:
1) impianti per i quali non sia pervenuta la dichiarazione di cui al
comma 23, lettera c);
2) impianti dei quali si abbia indicazione di criticita' ovvero
carenze riguardanti la manutenzione e l'esercizio;
3) impianti per classi di potenza;
4) impianti asserviti ad edifici pubblici o ad uso pubblico.
Le Amministrazioni provvedono a dare notizia preventiva
dell'attivita' di controllo mediante comunicazione personale ai
diretti interessati.
Qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non
sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l'Amministrazione
provvede a rendere noto il programma dei controlli mediante adeguate
forme di pubblicita'.
Le Amministrazioni adempiono al principio di pubblicita' attraverso:
1) l'identificabilita' da parte dei terzi del programma dei
controlli, delle strutture operative preposte e del relativo
responsabile, con le modalita' stabilite dall'Amministrazione
competente;
2) la registrazione e la valutazione di reclami, istanze e
segnalazioni presentate dagli utenti in ordine al programma dei
controlli procedendo, ove il caso, alla revisione del programma
stesso;
3) la registrazione e la periodica divulgazione dei dati emersi dalla
campagna di controlli e degli elementi di sintesi dei provvedimenti
adottati a seguito dei controlli medesimi, anche ai sensi dell'art.
34 della Legge 10/91;
4) l'adeguamento della propria organizzazione all'esigenza di
realizzare la migliore diffusione delle informazioni e di curare i
rapporti con l'utenza.
21) Entro il 31/12/2003 gli Enti locali inviano alla Regione e per
conoscenza al Ministero delle Attivita' produttive una relazione
sulle caratteristiche e sullo stato di esercizio e manutenzione degli
impianti termici nel territorio di competenza, sui controlli
effettuati e sulle azioni promozionali realizzate nonche' sulla
programmazione dei controlli e delle iniziative promozionali che si
intendono sviluppare nel biennio successivo.
La relazione, preferibilmente per via informatica, e' sottoscritta
dal responsabile del procedimento e redatta secondo il modello di cui
all'Allegato A.
22) Le Province ed i Comuni interessati, nel rispetto dei principi di
imparzialita' e buon andamento, possono conferire per motivate
ragioni di economicita', efficacia ed efficienza, a soggetti esterni
alle rispettive Amministrazioni aventi specifiche competenze lo
svolgimento dei controlli nonche' della attivita' di supporto
all'esercizio delle funzioni di competenza in materia di risparmio
energetico negli edifici.
Il conferimento e' regolato da apposite convenzioni stipulate in
conformita' alle disposizioni vigenti in materia di forniture e
servizi.
Le convenzioni devono contenere:
1) la descrizione delle attivita' oggetto dell'incarico con le
modalita' di svolgimento dello stesso;
2) gli obblighi e le responsabilita' del soggetto al quale viene
affidato l'incarico;
3) le modalita' del controllo esercitato dall'Ente locale
sull'espletamento delle attivita' oggetto della convenzione;
4) il compenso e la durata, di norma riferita al biennio.
Gli Enti locali stipulano con i soggetti esterni le convenzioni
predette previo accertamento che gli stessi soddisfano, con
riferimento alla specifica attivita' prevista, i requisiti minimi di
cui in Allegato B.
La Regione fornisce agli Enti locali che ne facciano richiesta
consulenza tecnica e assistenza per l'accertamento della idoneita'
degli operatori addetti.
23) Gli Enti locali competenti per i controlli, con il provvedimento
di cui al comma 20, definiscono le modalita' per l'ordinata
acquisizione dei dati richiesti per la costituzione di un sistema
informativo relativo agli impianti termici finalizzato all'esercizio
delle funzioni di competenza.
Gli elementi informativi richiesti riguardano in particolare:
a) il nominativo del responsabile dell'esercizio e della manutenzione
dell'impianto termico, di cui all'art. 11 del DPR 412/93;
b) la scheda identificativa dell'impianto, comprese le eventuali
variazioni significative delle caratteristiche tecniche dello stesso,
ai sensi dei commi 6 e 11, art. 11 del DPR 412/93;
c) la dichiarazione attestante il rispetto delle norme del DPR
412/93, le avvenute operazioni di controllo ed eventuale manutenzione
dell'impianto termico nonche' i risultati delle verifiche periodiche
previste dai commi 4, 12, 13 dell'art. 11 del DPR 412/93.
La dichiarazione di cui alla lett. c), e' obbligatoria per tutte le
tipologie e potenzialita' di impianto termico.
Gli Enti locali con il provvedimento di cui al comma 20, stabiliscono
le modalita' di consegna periodica delle dichiarazioni di cui alla
lett. c), redatta sulla base dei modelli standardizzati H e Hbis in
allegato. Dette dichiarazioni vanno consegnate con cadenza biennale a
cura dell'operatore incaricato ai sensi dell'art. 11, comma 4bis del
DPR 412/93, il quale ha l'obbligo di sottoscriverla per assunzione di
responsabilita', ferma restando la periodicita' delle operazioni di
verifica e manutenzione prescritte dall'art. 11, comma 4 del DPR
412/93.
24. Gli Enti locali promuovono intese con le associazioni e gli
ordini professionali per la organizzazione e la prestazione di
servizi reali ai soggetti preposti all'esercizio e alla manutenzione
degli impianti termici, anche ai fini dell'allestimento del sistema
informativo di cui al comma 23.".
3.6) Elementi a integrazione del sistema informativo
Al fine di integrare il sistema informativo di cui al punto 3.5),
comma 23, comprensivo del catasto degli impianti, gli Enti locali
competenti richiedono alle societa' distributrici di combustibile per
il funzionamento degli impianti di cui al DPR 412/93, che sono tenuti
a provvedere entro 90 giorni ai sensi dell'art. 17 del DPR 551/99/99,
di comunicare l'ubicazione e la titolarita' degli impianti da esse
riforniti nel corso degli ultimi dodici mesi.
Sulla base di accordi ed intese, gli Enti locali competenti possono
richiedere alle imprese operanti nei campi della progettazione,
installazione, esercizio e manutenzione degli impianti nonche' della
fornitura di energia, ulteriori dati finalizzati all'acquisizione
delle conoscenze di supporto all'azione di programmazione
energetico/ambientale e di promozione dell'uso razionale dell'energia
negli edifici, adottando le misure volte a garantire la tutela dei
diritti della persona.
La Regione promuove, con il concorso del Gruppo di lavoro di cui al
punto 3.10), la omogeneizzazione delle basi informative degli Enti
locali, assicurando altresi' le condizioni per l'acquisizione delle
basi di dati utili a livello regionale. L'aver adempiuto a tale
obbligo costituisce requisito per l'ammissione ai contributi
regionali, ai sensi del comma 3, art. 17, L.R. 24/01.
La Regione e gli Enti locali utilizzano i dati raccolti nei limiti di
quanto previsto dalla Legge 31 dicembre 1996, n. 675 e successive
modificazioni ed integrazioni.
3.7) Oneri e contrassegni relativi ai controlli
In conformita' al principio stabilito dal comma 3, art. 31 della
Legge 10/91 gli oneri per la effettuazione dei controlli
sull'osservanza delle norme relative all'esercizio e alla
manutenzione degli impianti termici, comprensivi della verifica delle
dichiarazioni di cui al comma 23, lettera c), punto 3.5) precedente
sono posti a carico degli utenti.
L'ammontare dei predetti oneri, definito dagli Enti locali competenti
in relazione all'esigenza di dare copertura alle funzioni svolte, e'
modulato secondo criteri predeterminati, tenuto conto in particolare
delle potenze installate presso gli utenti.
Gli Enti locali rendono disponibili agli operatori preposti al
controllo periodico degli impianti, ai sensi del comma 4, art. 11 del
DPR 412/93, appositi contrassegni attestanti l'avvenuta copertura
degli oneri.
Il contrassegno, conforme al modello di cui in Allegato C, e' apposto
sul libretto di impianto o di centrale e sulla dichiarazione di cui
al comma 23, lett. c) del punto 3.5) precedente.
Gli Enti locali regolano le modalita' di utilizzo di detti
contrassegni attraverso accordi con le associazioni interessate.
3.8) Qualificazione e razionalizzazione delle strutture operative
preposte ai controlli
Nell'osservanza dei principi di cooperazione, efficienza ed
economicita', gli Enti locali competenti provvedono, nell'ambito
della propria autonomia organizzativa, a qualificare e razionalizzare
le strutture operative preposte alla effettuazione dei controlli,
anche mediante l'esercizio in forma associata a livello provinciale
delle strutture medesime.
Gli Enti locali predispongono il piano di qualificazione e
razionalizzazione delle strutture preposte ai controlli, anche
attraverso la valorizzazione delle Agenzie energetiche locali, e lo
presentano alla Regione.
La Regione concorre alla realizzazione di detto piano, anche
attraverso l'organizzazione di corsi di formazione e aggiornamento
professionale, con percorsi didattici articolati sui diversi campi di
competenza.
Nei modelli organizzativi adottati dagli Enti locali dovra' essere
garantito l'accesso all'utenza, favorendo la conoscenza delle
disposizioni legislative e regolamentari vigenti e ogni altra
informazione utile agli utenti.
Dovra' essere altresi' identificata l'unita' amministrativa preposta,
le competenze esercitate e le prestazioni erogate.
La Regione persegue l'obiettivo della qualificazione degli operatori
preposti alla effettuazione dei controlli attraverso l'istituzione di
un sistema di accreditamento.
3.9) Tavolo di Confronto e Coordinamento
La Regione, per svolgere l'azione di coordinamento che le compete in
materia di uso razionale dell'energia nel riscaldamento degli
edifici, istituisce il Tavolo di Confronto e Coordinamento, in cui
sono rappresentati le Province e i Comuni competenti per
l'applicazione dell'art. 11 del DPR 412/93 nonche' le associazioni
rappresentative dei consumatori e degli operatori del settore.
Il Tavolo, nel perseguire le finalita' di cui al punto 1, svolge le
seguenti funzioni:
a) propone eventuali modifiche al presente atto;
b) formula osservazioni e proposte per l'adeguamento delle
disposizioni normative vigenti di pari oggetto;
c) verifica le condizioni di svolgimento delle attivita' di controllo
effettuate dagli Enti locali volte ad accertare l'effettivo stato di
manutenzione ed esercizio degli impianti termici in attuazione del
DPR 412/93 e l'osservanza delle norme relative al contenimento del
consumo di energia negli edifici, proponendo nel caso l'adeguamento e
la razionalizzazione dei programmi d'intervento delle strutture
operative e la modifica delle clausole contrattuali di affidamento ad
organismi esterni dei compiti di controllo;
d) propone iniziative per informare la popolazione e gli operatori
riguardo al presente atto e per diffondere la conoscenza delle norme
di cui al DPR 412/93, assicurando il coordinamento delle attivita'
svolte dalla Regione e dagli Enti locali;
e) promuove la conoscenza delle condizioni di svolgimento dei servizi
offerti all'utenza finale connessi al funzionamento degli impianti
termici, compresi gli aspetti di progettazione, installazione,
esercizio, manutenzione e controllo, ricercando le condizioni per
favorire piu' elevati livelli di qualita' dei servizi medesimi ai
fini del risparmio di energia;
f) concorre ad indirizzare e coordinare i programmi di formazione e
aggiornamento degli operatori pubblici e privati preposti alle
attivita' di cui alla lettera e);
g) promuove la formulazione di criteri e procedure omogenee per
l'esecuzione delle attivita' tecniche ed amministrative relative ai
controlli;
h) predispone un contratto-tipo per l'affidamento dei controlli ad
organismi esterni aventi specifica competenza tecnica;
i) propone l'aggiornamento dei parametri e degli altri elementi di
riferimento per il recupero dei costi sostenuti per l'effettuazione
dei controlli, ai sensi del comma 3, art. 31 della Legge 10/91, in
modo da assicurare condizioni omogenee sul territorio regionale
nonche' qualita' ed efficienza del servizio;
l) concorre ad individuare le linee-guida per definire e valutare le
qualita' degli interventi di uso razionale dell'energia nell'edilizia
abitativa assistiti da contributo pubblico, ai sensi dell'art. 86
della L.R. 3/99 e della Legge 10/91, con particolare riguardo alla
assegnazione di agevolazioni a favore della riqualificazione degli
impianti esistenti;
m) concorre alla formulazione dei criteri e delle modalita' di
qualificazione degli operatori preposti alle attivita' di controllo
di cui alla lettera c) e agli interventi di cui alla lettera e)
precedenti, ai fini dell'allestimento di un sistema di accreditamento
conforme ai requisiti tecnico-professionali stabiliti dalle norme
vigenti;
n) promuove iniziative di confronto con le organizzazioni economiche
e sociali, proponendo la stipula di accordi ed intese.
Il Tavolo e' coordinato dalla Regione.La Regione e gli Enti locali
sono rappresentati dagli assessori competenti in materia o da loro
delegati.
3.10) Coordinamento tecnico-esecutivo
costituito un Gruppo di lavoro composto dai responsabili delle
strutture operative preposte ai compiti di controllo degli impianti
termici e di verifica dell'osservanza delle norme relative al
contenimento del consumo di energia negli edifici.
Il Gruppo di lavoro provvede ad istruire gli argomenti posti
all'ordine del giorno del Tavolo di Confronto e Coordinamento, a
coordinare l'attuazione delle decisioni assunte dallo stesso, a dar
vita ad iniziative di confronto tecnico con gli operatori del
settore, ad assumere iniziative per la semplificazione e
l'armonizzazione dei procedimenti amministrativi previsti dal
presente atto.
La Regione, anche nell'ambito degli accordi sottoscritti ai sensi
dell'art. 88 della L.R. 3/99, provvede all'espletamento dei compiti
di segreteria tecnica del Tavolo di Confronto e Coordinamento e del
Gruppo di lavoro.
3.11) Collaborazione degli Enti preposti ai controlli
Nel sistema legislativo vigente gli impianti di riscaldamento sono
soggetti ad un quadro complesso di norme per le finalita' di
risparmio energetico, tutela dell'ambiente e sicurezza dei cittadini:
a tale quadro corrisponde una pluralita' di organismi ciascuno
titolare di specifiche funzioni.
Il rischio e' che ciascun ente venga ad avere una visione
circoscritta al proprio settore di competenza senza che vi sia una
considerazione globale dei problemi che attengono al benessere
abitativo.
Tale rischio si acutizzerebbe ove le autorita' amministrative e gli
organi tecnici si limitassero ad un adempimento formale dei propri
obblighi.
Quanto detto sottolinea la necessita' di creare le condizioni per un
assetto organizzativo e di relazioni in grado di superare la
frammentarieta' dei controlli ed alzare la qualita' dei servizi resi
al cittadino.
La Regione promuovera' un tavolo di confronto dei diversi enti ed
organi preposti a vario titolo alla vigilanza degli impianti termici
(Enti locali, rappresentanti del Gruppo di lavoro di cui al punto
3.10), Vigili del fuoco, AUSL, ISPESL, ARPA, imprese distributrici di
gas naturale) al fine di individuare, nel rispetto delle rispettive
competenze, le procedure e gli strumenti che consentano la
collaborazione e l'azione coordinata, anche attraverso le forme di
integrazione e accelerazione dei procedimenti previsti dall'art. 5
del DPR 379/01.
Note:
(1) Il consumo energetico annuo per abitazione occupata ovvero per
metro quadrato di abitazione occupata e' diminuito del 20% nel
decennio 1988/1998.
(2) E' stato preso a riferimento il 1978 giacche' e' l'anno nel quale
e' entrato in vigore il regolamento attuativo della Legge 373/76.
Tale legge ha regolato per la prima volta nel nostro paese i consumi
di energia negli edifici, compresa la progettazione, l'esercizio e la
manutenzione degli impianti di riscaldamento.
(3) La figura del "proprietario dell'impianto termico" e' definita
alla lett. j), comma 1, art. 1 del DPR 412/93.
(4) La figura del "terzo responsabile dell'esercizio e della
manutenzione dell'impianto termico" e' definita alla lett. o), comma
1, art. 1 del DPR 412/93. L'art. 11 del regolamento definisce
responsabilita', requisiti, incompatibilita' del ruolo di terzo
responsabile.
(5) L'art. 11 del DPR 412/93 fissa le modalita' di esecuzione delle
operazioni di controllo ed eventuale manutenzione dell'impianto
termico nonche' i requisiti dei soggetti abilitati.
(segue allegato fotografato)
ALLEGATO B
Requisiti minimi e incompatibilita' degli organismi esterni
incaricati delle verifiche
1. Gli Enti locali nell'affidare ad organismi esterni l'incarico
delle verifiche sullo stato di manutenzione e di esercizio degli
impianti termici, si accertano che il personale incaricato di
eseguire le stesse abbia una professionalita' tale da consentire la
corretta informazione dei cittadini sulle norme che regolano la
manutenzione e l'esercizio degli impianti e lo sviluppo di
comportamenti individuali atti a favorire il risparmio energetico.
2. Detto personale, inoltre deve possedere, in attesa della
definizione di un sistema di accreditamento regionale, almeno uno dei
seguenti requisiti:
- l'attestato per il controllo dello stato di manutenzione e di
esercizio degli impianti termici, rilasciato dall'ENEA ovvero dalla
Regione o dagli Enti locali ai soggetti in possesso dei requisiti
tecnico-professionali che la Legge 46/90 prevede per poter svolgere
la funzione di responsabile tecnico di una ditta abilitata
all'installazione, alla trasformazione, all'ampliamento e alla
manutenzione degli impianti, di cui alle lettere c) ed e), art. 1, a
seguito del superamento di un accertamento di idoneita' tecnica
effettuato dopo aver seguito specifici corsi;
- l'iscrizione agli appositi elenchi, conservati presso le Camere di
commercio, dei soggetti abilitati alle verifiche, secondo il DM 6
aprile 2000, con riferimento agli impianti di cui alla lett. c),
impianti di riscaldamento e di climatizzazione ed alla lett. e),
impianti per l'utilizzazione ed il trasporto del gas, dell'art. 1
della Legge 46/90.
3. L'organismo, il personale direttivo ed il personale incaricato di
eseguire le operazioni di verifica non possono essere il progettista,
il fabbricante, il fornitore o l'installatore ne' il responsabile
delle operazioni di gestione, manutenzione e controllo delle caldaie
e degli apparecchi sottoposti alla verifica pubblica, ne' il
mandatario di una di queste persone.
4. L'organismo, il personale direttivo ed il personale incaricato di
eseguire le operazioni di verifica non possono essere i distributori,
ne' i fornitori di energia degli impianti di riscaldamento sottoposti
alla verifica pubblica, ne' il mandatario di una di queste persone.
5. L'organismo ed il personale incaricato devono eseguire le
operazioni di verifica con la massima integrita' professionale e
competenza tecnica e non devono essere condizionati da pressioni od
incentivi che possano influenzare il giudizio o i risultati del
controllo, in particolare se provenienti da persone o gruppi di
persone interessati ai risultati delle verifiche.
6. L'organismo deve disporre del personale e dei mezzi necessari per
assolvere adeguatamente ai compiti tecnici ed amministrativi
conferiti.
7. L'organismo deve sottoscrivere un'assicurazione di responsabilita'
civile, a meno che tale responsabilita' non sia coperta dallo Stato
in base alla legislazione vigente o si tratti di un organismo
pubblico.
8. Il personale dell'organismo e' vincolato dal segreto
professionale.
(segue allegato fotografato)