DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 25 marzo 2002, n. 496
Aggiornamento del Programma di riordino territoriale (art. 10, L.R. 26 aprile 2001, n. 11)
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Visti:
- l'art. 33 del DLgs 18 agosto 2000, n. 267, recante il "Testo unico
delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali", ed in particolare i
commi 3 e 4, secondo cui le Regioni predispongono, concordandolo con
i Comuni nelle apposite sedi concertative, un Programma di
individuazione degli ambiti per la gestione associata sovracomunale
di funzioni e servizi, e provvedono a disciplinare, con proprie
leggi, nell'ambito del Programma territoriale di cui al comma 3, le
forme di incentivazione dell'esercizio associato delle funzioni da
parte dei Comuni;
- la L.R. 26 aprile 2001, n. 11 "Disciplina delle forme associative e
altre disposizioni in materia di Enti locali", ed in particolare:
- l'art. 5, comma 1, dove si prevede che la Regione determina gli
ambiti territoriali delle Comunita' Montane sulla base delle proposte
presentate dai Comuni interessati, in modo da consentire un'adeguata
realizzazione degli interventi per la valorizzazione della montagna
ed un efficace esercizio associato delle funzioni comunali;
- l'art. 9, che disciplina i contenuti del Programma di riordino
territoriale stabilendo che esso:
a) effettua la ricognizione degli ambiti territoriali ottimali per
l'esercizio associato di funzioni comunali ai sensi dell'art. 23
della L.R. 21 aprile 1999, n. 3 "Riforma del sistema regionale e
locale";
b) individua le fusioni, le Unioni, le Comunita' Montane e le
Associazioni intercomunali;
c) delimita gli ambiti territoriali delle Comunita' Montane;
d) specifica i criteri per la concessione dei contributi annuali e
straordinari a sostegno delle fusioni, delle Unioni, delle Comunita'
Montane e delle Associazioni intercomunali;
- l'art. 10, che disciplina il procedimento per la formazione e
l'aggiornamento del Programma, prevedendo:
- al comma 1, che il Consiglio regionale approva, su proposta della
Giunta, gli indirizzi per la formulazione del Programma di riordino
territoriale in ordine ai contenuti di cui alle lettere a), b), e c)
dell'art. 9;
- al comma 2, che il Programma di riordino territoriale e' adottato
con deliberazione della Giunta regionale, previa intesa con gli Enti
locali in sede di Conferenza Regione-Autonomie locali ai sensi
dell'art. 31 della L.R. 3/99, nel rispetto degli indirizzi di cui al
comma 1;
- al comma 3, che il Programma e' aggiornato, con cadenza almeno
triennale, sulla base delle proposte formulate dai Comuni
interessati;
richiamata la propria deliberazione n. 1113 del 12 giugno 2001, con
la quale venne approvato il primo Programma di riordino territoriale
secondo il procedimento previsto dall'art. 27 della L.R. 11/01, e
quindi in assenza della preventiva deliberazione di indirizzi da
parte del Consiglio regionale, come invece previsto in via ordinaria
dall'art. 10 della medesima legge;
visti gli indirizzi per la formulazione del Programma di riordino
territoriale, approvati con deliberazione del Consiglio regionale n.
311 del 19 dicembre 2001;
considerato che i suddetti indirizzi concernono in particolare le
Comunita' Montane, provvedendo a disciplinare puntualmente il
procedimento ed i presupposti per la loro eventuale ridelimitazione;
valutate le proposte di modificazione degli ambiti territoriali delle
Comunita' Montane presentate dai Comuni dopo l'approvazione dei
predetti indirizzi del Consiglio regionale, e conservate agli atti
del Servizio Affari istituzionali, Sistema delle autonomie
territoriali;
acquisite altresi' le valutazioni delle Province e delle Comunita'
Montane interessate in ordine alle suddette proposte, ai sensi di
quanto disposto al punto 2 della delibera del Consiglio regionale di
indirizzi;
ritenuto di procedere alla ridelimitazione degli ambiti territoriali
di alcune Comunita' Montane per le motivazioni analiticamente esposte
nell'allegato alla presente deliberazione, che costituisce parte
integrante e sostanziale della medesima;
ritenuto altresi' necessario apportare alcune modificazioni alla
parte seconda del Programma, non oggetto degli indirizzi del
Consiglio, concernente i criteri per la concessione dei contributi
annuali e straordinari a sostegno delle forme associative, al fine di
precisare alcuni elementi interpretativi e di adeguarne il contenuto
agli effetti prodotti dalla loro prima applicazione ed alle
intervenute innovazioni legislative;
ritenuto infine di prorogare al 30 aprile, per il solo anno 2002, il
termine per la presentazione delle domande di contributo;
sentiti:
- la Conferenza Regione-Autonomie locali di cui all'art. 25 della
L.R. 3/99;
- il Comitato regionale per lo sviluppo delle gestioni associate tra
gli Enti locali, di cui all'art. 16 della L.R. 11/01;
dato atto dei pareri favorevoli in merito alla legittimita' e alla
regolarita' tecnica della presente delibera espressi, ai sensi
dell'art. 37, comma 4, L.R. 43/01 e della propria delibera 2774/01
rispettivamente dal Direttore generale agli Affari istituzionali e
legislativi dott.ssa Filomena Terzini e dal Responsabile del Servizio
Affari istituzionali, Sistema delle autonomie territoriali dott.ssa
Francesca Paron;
su proposta dell'Assessore all'Innovazione amministrativa e
istituzionale, Autonomie locali Luciano Vandelli,
a voti unanimi e palesi, delibera:
1) di approvare l'aggiornamento del Programma di riordino
territoriale, nel testo allegato che costituisce parte integrante del
presente atto, comprensivo delle parti modificate e di quelle non
oggetto di modifica rispetto al primo Programma, approvato con la
propria deliberazione 1113/01;
2) di pubblicare il suddetto aggiornamento del Programma di riordino
territoriale nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna,
sostituendo a tutti gli effetti il Programma di riordino territoriale
pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna n.
90 del 5 luglio 2001.
(segue allegato fotografato)