ORDINANZA 19 dicembre 2002, n. 101
Ordinanza del 19 dicembre 2001 emessa dal TAR per l'Emilia-Romagna sul ricorso proposto da Aldrovandi Andrea ed altri contro Regione Emilia-Romagna
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER L'EMILIA-ROMAGNA
BOLOGNA
SEZIONE SECONDA
composto dai signori: dott. Luigi Papiano, Presidente; dott.
Giancarlo Mozzarelli, cons. rel. est., dott. Bruno Lelli,
consigliere,
ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso proposto da:
Aldrovandi Andrea, Bagnoli Roberto, Barigazzi Pietro, Biancani
Raffaella, Cocconcelli Giuseppe, Conti Manuel, Corti Maria, Cuoghi
Gianluca, Davoli Marco, Fabbiani Tito, Manenti Morena, Mantovani
Paolo, Massaglia Claudio, Montanari Massimo, Mussini Fabio, Nadali
Lorenzo, Nigelli Pietro, Righetti Andrea, Rosselli Ezio, Scarpellini
Marcello, Schiassi Stefano, Soncini Alberto, Tabanelli Antonio,
Vaccari Antonio, Vanni Andrea, Vellani Andrea rappresentati e difesi
dall'avv. Natalia Maramotti ed elettivamente domiciliati in Bologna,
Via Arienti n. 37 presso l'avv. Paolo Righetti;
contro
Regione Emilia-Romagna in persona del Presidente della Giunta pt.,
rappresentata e difesa dagli avvocati Franco Mastragostino e Maria
Chiara Lista ed elettivamente domiciliata in Bologna, Piazza
Aldrovandi n. 3;
per l'annullamento
del bando di concorso pubblico per l'accesso alla sessione speciale
di esami per conseguire l'abilitazione di guida ambientale
escursionistica in Emilia-Romagna pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Emilia-Romagna del 13/9/2000, nonche' della delibera
della Giunta regionale dell'Emilia-Romagna n. 2000/1226 del 18/7/2000
avente ad oggetto l'organizzazione della sessione speciale di esami
per l'abilitazione di guida ambientale-escursionistica, prevista
dall'art. 11, commi 2, 3 e 4 della L.R. 4/00, di cui il bando
costituisce allegato;
designato relatore il cons. dott. Giancarlo Mozzarelli;
udito all'udienza pubblica del 29/3/2001 gli avvocati Natalia
Maramotti, per i ricorrenti, e Maria Chiara Lista per la Regione.
Considerato quanto segue:
FATTO
I ricorrenti - alcuni iscritti all'Albo professionale delle guide
alpine, maestri di alpinismo della regione Emilia-Romagna ed altri
all'Elenco speciale degli accompagnatori di montagna - dopo aver
specificamente delineato il loro interesse al ricorso nella
limitazione al diritto di attivita' economica dei medesimi
determinata dagli atti impugnati, fanno preliminarmente presente che
"il 18/7/2000 la Giunta regionale dell'Emilia-Romagna ha deliberato
(delibera di Giunta n. 2000/1226) di organizzare la sessione d'esami
per conseguire l'abiltazione di guida ambientale escursionistica,
demandando al Presidente della Giunta l'istituzione della Commissione
per la gestione della sessione speciale di esami e disponendo la
pubblicazione del bando della sessione speciale di esami nel
Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.".
Si aggiunge che "prima di tali fatti la Regione Emilia-Romagna,
relativamente all'attivita' di accompagnamento in montagna, aveva
tenuto le seguenti condotte (.):
- con L.R. n. 3 dell'11/2/1994 aveva provveduto a disciplinare
l'ordinamento della professione di guida alpina e di accompagnatore
di montagna in Emilia-Romagna, in attuazione della Legge n. 6 del
2/1/1989.
Il Titolo II della L.R. 3/94 prevedeva, in conformita' del disposto
della Legge nazionale 6/89, l'istituzione della figura di
accompagnatore di montagna stabilendo altresi' che l'abilitazione
tecnica all'esercizio della professione di accompagnatore di montagna
si conseguisse mediante la frequenza di appositi corsi
tecnico-pratici ed il superamento dei relativi esami;
l'organizzazione del corso veniva demandata alla Regione in
collaborazione con il Collegio regionale delle guide alpine e le
funzioni di istruttore tecnico nei corsi venivano affidate
esclusivamente a guide alpine in possesso del diploma di istruttore.
Bisogna tuttavia attendere il dicembre 1998 perche' la Regione
Emilia-Romagna istituisca con delibera di Giunta 2511/98 un corso di
formazione per l'abilitazione all'esercizio della professione di
accompagnatore di montagna, poi tenutosi per n. 25 iscritti dal mese
di maggio 1999 con il superamento della prova finale da parte di n.
23 candidati e la conseguente formazione di altrettanti
accompagnatori di montagna, abilitati all'accompagnamento ai sensi
della tuttora vigente Legge quadro 6/89.
Nel contempo, nel mese di aprile 1999, quando gia' era stato
pubblicato il bando per la formazione di n. 25 accompagnatori di
montagna e non si era dato ancora avvio al corso, la Regione aveva
elaborato un progetto di legge per disciplinare le attivita'
turistiche di accompagnamento in particolare per ridisegnare una
nuova figura professionale dedita all'accompagnamento di persone
singole o gruppi in visita "ad ambienti collinari, di pianura e
acquatici, anche antropizzati, compresi parchi ed aree protette (. .
.) al di fuori degli ambiti di attivita' che rientrano nella
esclusiva competenza delle guide alpine, con particolare riferimento
a quei percorsi che richiedono comunque l'uso di attrezzature e
tecniche alpinistiche, con l'utilizzo di corda, piccozza e ramponi,
specialmente in zone di particolare difficolta', quali ghiacciai,
terreni innevati di elevata acclivita' e zone rocciose.".
Con delibera dell'1/3/2000, progr. n. 425 la Giunta regionale
dell'Emilia-Romagna ha istituito e programmato il "Secondo corso di
formazione per accompagnatori di montagna in Emilia-Romagna",
affidandone l'organizzazione e la realizzazione al Collegio regionale
delle guide alpine.
Il corso si sta attualmente svolgendo.
A sostegno del ricorso sono presentate le censure di:
1) Violazione dell'art. 2, comma 2, Legge n. 6 del 2/1/1989
E cio' in quanto gli atti impugnati "prevedono l'istituzione di una
figura professionale che risulta abilitata all'esercizio di una
attivita' di accompagnamento in montagna riservato da una legge
nazionale alle guide alpine. L'art. 2, comma 2, stabilisce infatti
che lo svolgimento a titolo professionale delle attivita' di cui al
comma 1, tra le quali e' indicato al punto a) l'accompagnamento di
persone in ascensioni sia su roccia che su ghiaccio o in escursioni
in montagna, su qualsiasi terreno, e' riservato alle guide alpine
abilitate all'esercizio professionale e iscritte all'Albo delle guide
alpine".
Si aggiunge che "il legislatore statale con la Legge 6/89 ha
consentito alle Regioni di ritagliare all'interno di quell'insieme
che e' l'ambiente montano, una competenza limitata, ma comunque di
elevato profilo professionale, che e' graficamente rappresentabile
come il "sottoinsieme" dell'ambiente montano praticabile, quanto
all'attivita' di accompagnamento, dagli "accompagnatori di media
montagna" di cui all'art. 21, Legge 6/89. Tale sottoinsieme contiene
figurativamente tutti i percorsi montani che non si attuano su
roccia, ghiaccio, terreni innevati e che per la progressione non
richiedono l'uso di corda, piccozza e ramponi".
Si afferma che "la descrizione connotativa di tale sottoinsieme
corrisponde all'ambito geografico appenninico in Emilia-Romagna al di
sopra dei 600 metri di altitudine.
La delibera citata e l'allegato bando di concorso violano la
normativa statale de qua perche' nel momento in cui creano una nuova
figura professionale, attribuiscono a questa una competenza
all'accompagnamento che non essendo limitata entro l'altitudine dei
600 metri, ossia entro l'ambito collinare, risulta riservata dalla
legge nazionale alle guide alpine o comunque, qualora le singole
regioni abbiano costituito tali figure professionali, agli
accompagnatori di montagna".
Si rileva altresi' che "la distinzione altimetrica" tra collina e
montagna non e' opinione soggettiva, poiche' i due distinti termini,
quando collocati all'interno di un testo normativo, assumono un
valore giuridicamente rilevante.
Per l'attribuzione di un significato giuridico alla parola "montagna"
contenuta nella Legge 6/89 deve soccorrere il criterio interpretativo
contenuto nell'art. 12 delle disposizioni sulla legge in generale del
Codice civile, il quale afferma che nell'applicare la legge non si
puo' attribuirle altro senso che quello fatto palese dal significato
proprio delle parole.
Per stabilire quale sia il significato proprio della parola
"montagna" bisogna ricorrere al sapere tecnico in materia geografica:
in merito il Dizionario di Geografia di FJ Moukhouse edito in Italia
da Zanichelli da' la seguente definizione di montagna: "rilievo
notevolmente elevato delimitato da versanti ripidi che si innalza in
creste acute o in cime isolate". Non esiste una quota minima
stabilita, ma in genere e' considerato tale un rilievo che superi i
600 metri, eccettuato il caso che sorga bruscamente, isolato, da un
bassopiano; in tal caso si usa il termine "monte".
Infine il "Dizionario della Scienza della Terra" edito da Rizzoli, al
termine "collina" precisa: "rilievo di modesta altezza (non superiore
ai 600 metri), ma di una corta estensione, caratterizzato dalla forma
arrotondata della parte culminante"; per converso al termine
"montagna" precisa: "rilievo della superficie terrestre che
differisce dalle colline per la maggiore altezza (oltre 600 metri) e
spesso anche per le caratteristiche morfologiche. La montagna e' tale
principalmente per l'altezza..".
Si desume dunque che il termine "montagna" e nella scienza e nella
coscienza collettiva (. . .) allude a un rilievo che supera i 600
metri di altitudine.
Ne consegue che la delibera della Giunta regionale n. 2000/1226 del
18/7/2000 e l'allegato bando di concorso sono viziati per violazione
della Legge 6/89, art. 2, comma 2, nella parte in cui riserva alle
sole guide alpine l'attivita' di accompagnamento di persone in
escursioni di montagna".
2) Violazione dell'art. 21, comma 2, Legge 6/89
Si rileva come la delibera di Giunta n. 2000/1226 del 18/7/2000 e
l'allegato bando di concorso sono viziati altresi' per violazione
dell'art. 21, comma 2, Legge 6/89 nella parte in cui stabilisce che
quando le Regioni prevedano la istituzione della figura di
accompagnatore di montagna, il medesimo possa svolgere in una zona o
in una regione determinate, le attivita' di accompagnamento di cui al
comma 1 dell'art. 2 della stessa legge (ossia quelle riservate alle
guide alpine) "con l'esclusione delle zone rocciose, dei ghiacciai,
dei terreni innevati e di quelli che richiedono comunque, per la
progressione, l'uso di corda, piccozza e ramponi..".
Infatti, avendo la Regione Emilia-Romagna abrogato con la L.R. 4/00,
art. 13, comma 4 il Titolo II della L.R. 3/94 che disciplinava la
figura dell'accompagnatore di montagna, ha (. . .) escluso la
possibilita' di costituire in regione figure professionali diverse
dalle guide alpine, abilitate all'accompagnamento di persone singole
o gruppi in montagna.
Ne consegue la nullita' per vizio di legittimita' nella forma di
violazione di legge della delibera e del relativo bando, gia' citati,
che prevedono l'istituzione della guida ambientale escursionistica
competente all'accompagnamento in montagna di persone singole o
gruppi.
I ricorrenti presentano infine questione di legittimita'
costituzionale dell'art. 2, comma 3, L.R. 4/00, nella parte in cui
prevede che la guida ambientale escursionistica possa condurre
persone singole o gruppi in visita ad ambienti montani sebbene con
esclusione di percorsi di particolare difficolta' posti su terreni
innevati e rocciosi di elevata acclivita', e in ogni caso quelli che
richiedono l'uso di attrezzature e tecniche alpinistiche, con
l'utilizzo di corda, piccozza e ramponi; nonche' dell'art. 11, comma
2, comma 3, L.R. 4/00 il quale prevede, in sede di prima applicazione
della legge medesima ed entro 180 giorni dalla sua entrata in vigore,
che la Regione organizzi una sessione speciale di esami per
conseguire l'abilitazione di guida ambientale-escursionistica per la
quale possono fare domanda coloro che abbiano frequentato con
profitto uno o piu' corsi di almeno 300 ore, i cui contenuti siano
assimilabili alle materie previste dal corso teorico-pratico
organizzato dalla Regione Emilia-Romagna ai sensi dell'art. 14, L.R.
n. 3 dell'1/3/1994, nonche' coloro che abbiano svolto per almeno
dodici mesi negli ultimi dieci anni attivita' di accompagnamento
assimilabili a quelle di cui al comma 3 dell'art. 2 della L.R. 4/00.
In particolare le predette norme si assumono violare le seguenti
disposizioni costituzionali:
1) Violazione art. 117 Cost., comma 1, il quale subordinando il
potere di legiferare, da parte delle Regioni, al rispetto dei
principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato intende anche
riferirsi a quei principi di piu' ridotta generalita', rispetto ai
principi generali dell'ordinamento, che sono contenuti nelle leggi
quadro; queste ultime, e tra esse la Legge quadro 6/89, vincolano
pertanto la potesta' legislativa delle Regioni ed eprimono
orientamenti di massima cui, nell'intenzione del legislatore statale,
dovrebbe ispirarsi la legislazione regionale volta a disciplinare le
singole materie assegnate.
La citata Legge 6/89 stabilisce i principi fondamentali per la
legislazione regionale in materia di ordinamento della professione di
guida alpina.
In particolare, l'art. 2, Legge 6/89 definisce guida alpina "chi
svolge professionalmente anche in modo non esclusivo e non
continuativo (. . .) l'attivita' di accompagnamento di persone (. .
.) in escursioni in montagna" ed in particolare riserva alle guide
alpine lo svolgimento a titolo professionale di tale attivita' di
accompagnamento su qualsiasi terreno e senza limiti di difficolta' (.
. .) e comunque laddove possa essere necessario l'uso di tecniche e
attrezzature alpinistiche, facendo salvo il disposto dell'art. 3
della stessa legge che distingue i gradi della professione di guida
alpina (aspirante guida e maestro di alpinismo) e dell'art. 21 che
prevede la possibilita' per le Regioni di formare e abilitare
accompagnatori di montagna.
Quest'ultima norma definisce accompagnatore di montagna colui che, in
una regione determinata, svolge le attivita' di accompagnamento di
cui all'art. 2, comma 1 della citata Legge 6/89 (ossia le medesime
attivita' di accompagnamento previste per le guide alpine) con
esclusione delle zone rocciose, dei ghiacciai, dei terreni innevati e
di quelli che richiedono comunque per la progressione l'uso di corda,
piccozza e ramponi.
Si aggiunge come dalla lettura della normativa che detta i principi
fondamentali per la legislazione regionale emerge (. . .) la
preoccupazione del legislatore statale circa la necessita' di
assicurare un elevato livello professionale a chi svolge attivita' di
accompagnamento in montagna di persone singole o gruppi, riconoscendo
implicitamente la rischiosita' di tale prestazione professionale e la
preoccupazione circa la tutela della sicurezza pubblica in montagna,
dal che consegue:
1) violazione ulteriore art. 117 Cost., comma 1 il quale non prevede
tra le materie oggetto della potesta' legislativa regionale quella
della sicurezza pubblica, tale materia, ispiratrice della Legge 6/89
risulta normativamente connessa con l'accompagnamento in ambiente
montano e rientra nella potesta' legislativa primaria dello Stato; la
legge della Regione Emilia-Romagna 4/00 nell'istituire la figura
della guida ambientale escursionistica con competenza
all'accompagnamento in montagna di persone singole o gruppi, viola
dunque l'art. 117 Cost., comma 1 sotto il duplice profilo: - del
mancato rispetto dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi
dello Stato anche intesi come quei principi di piu' ridotta
generalita' contenuti nelle leggi quadro con particolare riferimento
al principio che riserva, secondo la Legge 6/89, l'accompagnamento in
montagna alle guide alpine o in subordine, quando esistano nelle
singole realta' regionali, agli accompagnatori di montagna. Si rileva
che la questione e' sostanziale: (.) infatti per gli accompagnatori
di montagna, a differenza delle guide ambientali escursionistiche, e'
prevista una formazione che consente loro di far parte, sebbene senza
diritto di voto, del Collegio regionale delle guide alpine,
subordinando altresi' l'esercizio della professione di accompagnatori
di montagna all'iscrizione in apposito elenco speciale alla cui
tenuta provvede il Collegio regionale delle guide alpine; - della
indebita auto-attribuzione di potesta' normativa da parte della
Regione Emilia-Romagna in materia di sicurezza pubblica, essendo la
medesima normativa connessa all'accompagnamento in montagna ed in
quanto tale permanendo in capo allo Stato quale titolare della
potesta' legislativa primaria;
2) violazione dell'art. 5 Costituzione che nel promuovere le
Autonomie locali ribadisce unita' e indivisibilita' della Repubblica;
3) violazione dell'art. 3 Costituzione in quella particolare
accezione del principio di uguaglianza che si definisce come
principio di ragionevolezza delle leggi; tale principio esige che le
disposizioni normative contenute in atti aventi valore di legge siano
adeguate o congruenti rispetto al fine perseguito dal legislatore.
Nella fattispecie, il legislatore regionale dell'Emilia-Romagna ha
dapprima con la L.R. 3/94 istituito la figura dell'accompagnatore di
montagna nel rispetto dei principi fondamentali dettati in tale
materia dalla Legge statale 6/89 e, appena dopo aver formato le prime
23 figure professionali abilitate all'accompagnamento in montagna
(dicembre 1999), ha completato l'iter formativo di una nuova legge
regionale, la n 4/00 che, nell'abrogare la figura dell'accompagnatore
di montagna, ha istituito una nuova fantasiosa figura, la guida
ambientale-escursionistica, abilitata ad illustrare a persone singole
o gruppi, gli aspetti ambientali e naturalistici del territorio non
sono conducendoli in visita ad ambienti collinari, di pianura ed
acquatici (.) ma anche ad ambienti montani.
Il legislatore regionale ha in tal modo irragionevolmente attuato da
un lato una condotta tesa a potenziare le figure professionali
abilitate all'accompagnamento in montagna nel rispetto della
normativa statale vigente; dall'altro ha subito abdicato al bisogno
dei cittadini di vedersi garantita la sicurezza nell'accompagnamento
attraverso figure formate in modo da far conseguire loro un elevato
profilo professionale, istituendo soggetti despecializzati con
competenza all'accompagnamento sull'intero territorio regionale, che
spazia dalle Valli di Comacchio al sentiero del crinale appenninico
tosco-emiliano, demandandone altresi' la formazione alle Province
singole o associate e prevedendo di lasciare alla discrezione di
queste ultime la possibilita' di istituire indirizzi di
specializzazione.
La Regione Emilia-Romagna ha preliminarmente eccepito
l'inammissibilita' del ricorso per asserita carenza di interesse ed
anche controdedotto nel merito del medesimo, chiedendone il rigetto.
Con ordinanza 1/12/2000, n. 991, questa Sezione ha respinto l'istanza
cautelare presentata dai ricorrenti, con la motivazione che "non sono
provati profili di danno grave ed irreparabile".
Con successive memorie in data 8 e 16/3/2001, le parti hanno
ulteriormente delineato le rispettive argomentazioni.
Infine con decisione adottata nella Camera di Consiglio del
29/3/2001, questa Sezione ha:
a) respinto il ricorso (nella parte che attiene la posizione dei
ricorrenti accompagnatori di montagna);
b) respinto le prime due censure di ricorso (nella parte che attiene
la posizione dei ricorrenti guide alpine);
c) rimesso alla Corte Costituzionale, con separata ordinanza, la
questione di costituzionalita' dell'art. 2, terzo comma, L.R.
dell'Emilia-Romagna 1/2/2000, n. 4 - limitatamente all'inciso
"ambienti montani" - per eventuale contrasto con l'art. 117, primo
comma, Cost.
DIRITTO
Riguardo alla sopraindicata questione di costituzionalita', ritiene
il Collegio che la L.R. dell'Emilia-Romagna 1/2/2000, n. 4 - nella
parte relativa alla disposizione di cui all'art. 2, terzo comma e
limitatamente all'inciso "ambienti montani" - ponga un profilo di
eventuale illegittimita' costituzionale per violazione dell'art. 117,
primo comma, Cost.; che tale profilo non sia, in questa fase,
manifestamente infondato e che esso sia rilevante ai fini della
definizione della presente controversia.
Il Collegio dubita, invero della legittimita' costituzionale della
norma regionale predetta (nella parte relativa alla disposizione di
cui all'art. 2, comma 3 e limitatamente all'inciso "ambienti
montani") per contrasto con il principio di ripartizione tra
legislazione statale-quadro e legislazione regionale posto dal
suddetto parametro costituzionale e ritiene che la questione si
presenti come rilevante e non manifestamente infondata.
Quanto al primo profilo, l'eventuale caducazione della norma predetta
a seguito di un accertamento di incostituzionalita' della norma
medesima comporterebbe la definizione della controversia in senso
favorevole all'interesse fatto valere in giudizio dalla parte
ricorrente.
Quanto alla non manifesta infondatezza della questione, essa emerge
dalla considerazione che la norma predetta - nel consentire alla
nuova figura professionale della guida ambientale-escursionistica
l'attivita' di accompagnamento di persone singole o gruppi di persone
anche in ambienti montani - appare confliggere con la Legge quadro
statale 2/1/1989, n. 6 che - nello stabilire i principi fondamentali
per la legislazione regionale in materia di ordinamento della
professione di guida alpina - prescrive, all'art. 2, primo comma, che
essa "svolge professionalmente (.) le seguenti attivita': a)
accompagnamento di persone in ascensioni sia su roccia che su
ghiaccio o in escursioni in montagna (.)" e, all'art. 2, secondo
comma, che "lo svolgimento a titolo professionale delle attivita' di
cui al comma primo, su qualsiasi terreno e senza limiti di
difficolta' (.) e' riservato alle guide alpine abilitate
all'esercizio professionale e iscritte nell'Albo professionale delle
guide alpine (.), salvo quanto disposto dagli artt. 3 e 21.".
La normativa statale-quadro sancisce, dunque, una riserva a favore
della figura professionale predetta per le attivita' di
accompagnamento negli ambienti naturali sopra indicati, limitata da
una duplice deroga: la prima (art. 3 legge cit.) attiene
all'articolazione interna alla professione di guida alpina nei due
gradi di aspirante guida e guida alpina-maestro di alpinismo; la
seconda (art. 21 legge cit.) attiene esclusivamente alla facolta'
delle Regioni di prevedere la formazione ed abilitazione della figura
professionale degli accompagnatori di media montagna.
Ne discende che la norma regionale in esame appare incidere
pregiudizievolmente sulla riserva di attivita' posta dalla legge
quadro statale sopraindicata in violazione del riparto di competenze
tra legislazione statale e legislazione regionale delineato dall'art.
117, primo comma, Cost.Appare invece, manifestamente infondata la
questione di legittimita' costituzionale dell'art. 11, secondo e
terzo comma, L.R. dell'Emilia-Romagna 4/00, proposta dalla parte
ricorrente poiche' essa contesta la stessa possibilita' di
costituzione della nuova figura professionale della guida
ambientale-escursionistica - mediante incidente di costituzionalita'
attinente la stessa procedura di abilitazione - ben oltre i limiti
posti in materia dai principi fondamentali stabiliti dalla
sopraindicata legge quadro statale.
Ne' la materia in esame attiene specificamente al comparto della
sicurezza pubblica, ne' appare congruo in relazione ad essa il
riferimento proposto dai ricorrenti ai parametri degli artt. 3 e 5
Cost., per il loro carattere genericamente sussidiario rispetto al
parametro costituzionale che rileva in primo piano nella fattispecie
in esame: quello, gia' richiamato dianzi, posto dall'art. 117, primo
comma, Cost. in tema di riparto di competenze tra legislazione
statale e legislazione regionale.
Va, pertanto, sollevata la questione di legittimita' costituzionale
dell'art. 2, terzo comma, L.R. dell'Emilia Romagna 1/2/2000, n. 4 -
limitatamente all'inciso "ambienti montani" - per contrasto con
l'art. 117, primo comma, Cost. (in relazione agli artt. 1, 2, 3 e 21
della Legge quadro statale 2/1/1989, n. 6): conseguentemente va
disposta la trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale, mentre
il presente giudizio (nella parte relativa alla posizione dei
ricorrenti guide alpine) deve essere sospeso ai sensi dell'art. 23,
Legge 87/53, fino alla pronuncia sulla legittimita' costituzionale
della norma indicata.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo regionale per l'Emilia-Romagna - Bologna,
Sezione Seconda
- dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di
legittimita' costituzionale dell'art. 2, terzo comma, L.R.
dell'Emilia-Romagna 1/2/2000, n. 4 - limitatamente all'inciso
"ambienti montani", in relazione all'art. 117, primo comma, Cost.;
- dispone la trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale;
- sospende la trattazione del ricorso (nella parte relativa ai
ricorrenti guide alpine) ai sensi dell'art. 23, Legge n. 87
dell'11/3/1957.
Ordina che - a cura della Segreteria - la presente ordinanza sia
notificata alle parti in causa ed al Presidente del Consiglio dei
Ministri e sia comunicata ai Presidenti delle due Camere del
Parlamento.
Cosi' deciso in Bologna nella Camera di Consiglio del 29/3/2001.
IL PRESIDENTE CONS. RELATORE EST.
Luigi Papiano Giancarlo Mozzarelli
Depositata in Segreteria in data 19 dicembre 2001.