LEGGE REGIONALE 3 aprile 2002, n. 6
MODIFICHE ALLA L.R. 24 DICEMBRE 1996, N. 50 "DISCIPLINA DEL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO. ABROGAZIONE DELLA L.R. 19 OTTOBRE 1990, N. 46 E DELLA L.R. 19 LUGLIO 1991, N. 20" E ALLA L.R. 14 GIUGNO 1996, N. 18 "DISCIPLINA DELLA TASSA REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO"
Art. 5
Modifiche all'art. 3 della L.R. n. 18 del 1996
1. Il comma 1 dell'articolo 3 della L.R. n. 18 del 1996 e' sostituito
dal seguente:
"1. La tassa e' dovuta da tutti gli studenti che si immatricolano o
si iscrivono ai corsi di studio delle Universita', come definite ai
sensi del comma 2 dell'articolo 2 della presente legge, aventi sede
legale nella regione.".
NOTA ALL'ART. 5
Comma 1
Il testo del comma 1 dell'art. 3 della L.R. n. 18 del 1996, citata
alla nota all'art. 4, era il seguente:
"Art. 3 - Soggetti passivi
1. La tassa e' dovuta da tutti gli studenti che si immatricolano o si
iscrivono ai corsi di studio delle Universita'.
omissis".