REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 3 aprile 2002, n. 6

MODIFICHE ALLA L.R. 24 DICEMBRE 1996, N. 50 "DISCIPLINA DEL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO. ABROGAZIONE DELLA L.R. 19 OTTOBRE 1990, N. 46 E DELLA L.R. 19 LUGLIO 1991, N. 20" E ALLA L.R. 14 GIUGNO 1996, N. 18 "DISCIPLINA DELLA TASSA REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO"

          Art. 5                                                                
Modifiche all'art. 3 della L.R. n. 18 del 1996                                  
1. Il comma 1 dell'articolo 3 della L.R. n. 18 del 1996 e' sostituito           
dal seguente:                                                                   
"1. La tassa e' dovuta da tutti gli studenti che si immatricolano o             
si iscrivono ai corsi di studio delle Universita', come definite ai             
sensi del comma 2 dell'articolo 2 della presente legge, aventi sede             
legale nella regione.".                                                         
NOTA ALL'ART. 5                                                                 
Comma 1                                                                         
Il testo del comma 1 dell'art. 3 della L.R. n. 18 del 1996, citata              
alla nota all'art. 4, era il seguente:                                          
"Art. 3 - Soggetti passivi                                                      
1. La tassa e' dovuta da tutti gli studenti che si immatricolano o si           
iscrivono ai corsi di studio delle Universita'.                                 
omissis".                                                                       

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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