REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 3 aprile 2002, n. 6

MODIFICHE ALLA L.R. 24 DICEMBRE 1996, N. 50 "DISCIPLINA DEL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO. ABROGAZIONE DELLA L.R. 19 OTTOBRE 1990, N. 46 E DELLA L.R. 19 LUGLIO 1991, N. 20" E ALLA L.R. 14 GIUGNO 1996, N. 18 "DISCIPLINA DELLA TASSA REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO"

          Art. 4                                                                
Modifiche all'art. 2 della L.R. n. 18 del 1996                                  
1. L'articolo 2 della L.R. 14 giugno 1996, n. 18 e' sostituito dal              
seguente:                                                                       
"1. La tassa regionale per il diritto allo studio universitario e'              
dovuta alla Regione Emilia-Romagna per l'immatricolazione o                     
l'iscrizione a ciascun anno accademico dei corsi di studio delle                
Universita' statali e legalmente riconosciute, degli Istituti                   
universitari e degli istituti superiori di grado universitario che              
rilasciano titoli di studio aventi valore legale e, a decorrere                 
dall'anno accademico 2002/2003, per l'immatricolazione o l'iscrizione           
a ciacun anno accademico dei corsi di studio delle Accademie di Belle           
Arti, degli Istituti Superiori per le Industrie Artistiche (ISIA),              
dei Conservatori di musica, degli Istituti musicali pareggiati.                 
2. Ai fini della presente legge, le universita' e gli istituti di cui           
al comma 1, sono denominati "Universita'".                                      
3. I corsi di studio delle Universita' comprendono i corsi di diploma           
universitario, i corsi di laurea, i corsi delle scuole di                       
specializzazione delle Universita' degli Studi, i corsi delle                   
istituzioni di cui al comma 1 nonche' i corsi attivati dalle                    
Universita' a norma del DM 3 novembre 1999, n. 509.".                           
NOTA ALL'ART. 4                                                                 
Comma 1                                                                         
Il testo dell'art. 2 della L.R. 14 giugno 1996, n. 18, concernente              
Disciplina della tassa regionale per il diritto allo studio                     
universitario, era il seguente:                                                 
"Art. 2 - Oggetto della tassa                                                   
1. La tassa regionale per il diritto allo studio universitario e'               
dovuta per l'immatricolazione o l'iscrizione a ciascun anno                     
accademico dei corsi di studio delle universita' statali e legalmente           
riconosciute, degli istituti universitari e degli istituti superiori            
di grado universitario che rilasciano titoli di studio aventi valore            
legale.                                                                         
2. Ai fini della presente legge, le universita' e gli istituti di cui           
al comma 1, sono denominati "Universita'".                                      
3. I corsi di studio delle Universita' comprendono i corsi di diploma           
universitario, di diploma di laurea, di diploma di specializzazione             
delle Universita' degli studi ed i corsi di diploma dell'ISEF.                  
4. La tassa e' dovuta alla Regione Emilia-Romagna per                           
l'immatricolazione o l'iscrizione ai corsi di studio delle                      
Universita' aventi sede legale nella regione.".                                 

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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