LEGGE REGIONALE 3 aprile 2002, n. 6
MODIFICHE ALLA L.R. 24 DICEMBRE 1996, N. 50 "DISCIPLINA DEL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO. ABROGAZIONE DELLA L.R. 19 OTTOBRE 1990, N. 46 E DELLA L.R. 19 LUGLIO 1991, N. 20" E ALLA L.R. 14 GIUGNO 1996, N. 18 "DISCIPLINA DELLA TASSA REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO"
Art. 4
Modifiche all'art. 2 della L.R. n. 18 del 1996
1. L'articolo 2 della L.R. 14 giugno 1996, n. 18 e' sostituito dal
seguente:
"1. La tassa regionale per il diritto allo studio universitario e'
dovuta alla Regione Emilia-Romagna per l'immatricolazione o
l'iscrizione a ciascun anno accademico dei corsi di studio delle
Universita' statali e legalmente riconosciute, degli Istituti
universitari e degli istituti superiori di grado universitario che
rilasciano titoli di studio aventi valore legale e, a decorrere
dall'anno accademico 2002/2003, per l'immatricolazione o l'iscrizione
a ciacun anno accademico dei corsi di studio delle Accademie di Belle
Arti, degli Istituti Superiori per le Industrie Artistiche (ISIA),
dei Conservatori di musica, degli Istituti musicali pareggiati.
2. Ai fini della presente legge, le universita' e gli istituti di cui
al comma 1, sono denominati "Universita'".
3. I corsi di studio delle Universita' comprendono i corsi di diploma
universitario, i corsi di laurea, i corsi delle scuole di
specializzazione delle Universita' degli Studi, i corsi delle
istituzioni di cui al comma 1 nonche' i corsi attivati dalle
Universita' a norma del DM 3 novembre 1999, n. 509.".
NOTA ALL'ART. 4
Comma 1
Il testo dell'art. 2 della L.R. 14 giugno 1996, n. 18, concernente
Disciplina della tassa regionale per il diritto allo studio
universitario, era il seguente:
"Art. 2 - Oggetto della tassa
1. La tassa regionale per il diritto allo studio universitario e'
dovuta per l'immatricolazione o l'iscrizione a ciascun anno
accademico dei corsi di studio delle universita' statali e legalmente
riconosciute, degli istituti universitari e degli istituti superiori
di grado universitario che rilasciano titoli di studio aventi valore
legale.
2. Ai fini della presente legge, le universita' e gli istituti di cui
al comma 1, sono denominati "Universita'".
3. I corsi di studio delle Universita' comprendono i corsi di diploma
universitario, di diploma di laurea, di diploma di specializzazione
delle Universita' degli studi ed i corsi di diploma dell'ISEF.
4. La tassa e' dovuta alla Regione Emilia-Romagna per
l'immatricolazione o l'iscrizione ai corsi di studio delle
Universita' aventi sede legale nella regione.".