LEGGE REGIONALE 3 aprile 2002, n. 6
MODIFICHE ALLA L.R. 24 DICEMBRE 1996, N. 50 "DISCIPLINA DEL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO. ABROGAZIONE DELLA L.R. 19 OTTOBRE 1990, N. 46 E DELLA L.R. 19 LUGLIO 1991, N. 20" E ALLA L.R. 14 GIUGNO 1996, N. 18 "DISCIPLINA DELLA TASSA REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO"
Art. 3
Modifiche all'art. 11 della L.R. n. 50 del 1996
1. Il comma 1 dell'articolo 11 della L.R. n. 50 del 1996 e'
sostituito dal seguente:
"1. Le borse di studio vengono attribuite limitatamente alla
frequenza, per la prima volta, dei corsi previsti dalla normativa
vigente in materia di diritto allo studio universitario, quali il
diploma universitario, la laurea, la laurea specialistica, la laurea
specialistica a ciclo unico, la specializzazione, e i corrispondenti
titoli accademici rilasciati dalle Istituzioni di cui alla Legge n.
508 del 1999.".
CAPO II
NOTA ALL'ART. 3
Comma 1
Il testo del comma 1 dell'art. 11 della L.R. n. 50 del 1996, citata
alla nota all'art. 1, era il seguente:
"Art. 11 - Borse di studio
1. Le borse di studio vengono attribuite limitatamente al primo corso
di laurea o diploma universitario, salvaguardando, in questo ultimo
caso, la possibilita' di continuazione degli studi per conseguire la
laurea.
omissis".