REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 3 aprile 2002, n. 6

MODIFICHE ALLA L.R. 24 DICEMBRE 1996, N. 50 "DISCIPLINA DEL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO. ABROGAZIONE DELLA L.R. 19 OTTOBRE 1990, N. 46 E DELLA L.R. 19 LUGLIO 1991, N. 20" E ALLA L.R. 14 GIUGNO 1996, N. 18 "DISCIPLINA DELLA TASSA REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO"

          Art. 2                                                                
Modifiche all'art. 5 della L.R. n. 50 del 1996                                  
1. Dopo il comma 1 dell'articolo 5 della L.R. n. 50 del 1996 e'                 
inserito il seguente comma 1 bis:                                               
"1 bis. Per quanto concerne le istituzioni di cui all'art. 1 della              
Legge 21 dicembre 1999, n. 508 la competenza in materia di Diritto              
allo studio universitario e' attribuita alla Azienda regionale per il           
diritto allo studio universitario secondo le aree di competenza per             
territorio di seguito elencate:                                                 
a) Azienda di Bologna per le Province di Bologna, Forli'-Cesena,                
Ravenna e Rimini;                                                               
b) Azienda di Ferrara per la Provincia di Ferrara;                              
c) Azienda di Modena e Reggio Emilia per le Province di Modena e                
Reggio Emilia;                                                                  
d) Azienda di Parma per le Province di Parma e Piacenza.".                      
NOTA ALL'ART. 2                                                                 
Comma 1                                                                         
Il testo dell'art. 5 della L.R. n. 50 del 1996, citata alla nota                
all'art. 1, cosi' come integrato dalla presente legge, e' il                    
seguente:                                                                       
"Art. 5 - Organismi di gestione                                                 
1. Per ciascuna delle Universita' aventi sede nella regione e'                  
istituita un'Azienda regionale per il DSU - di seguito denominata               
"Azienda" - ente dipendente dalla Regione, dotato di personalita'               
giuridica, di autonomia amministrativa e gestionale.                            
1 bis. Per quanto concerne le istituzioni di cui all'art. 1 della               
Legge 21 dicembre 1999, n. 508 la competenza in materia di Diritto              
allo studio universitario e' attribuita alla Azienda regionale per il           
diritto allo studio universitario secondo le aree di competenza per             
territorio di seguito elencate:                                                 
a) Azienda di Bologna per le Province di Bologna, Forli'-Cesena,                
Ravenna e Rimini;                                                               
b) Azienda di Ferrara per la Provincia di Ferrara;                              
c) Azienda di Modena e Reggio Emilia per le Province di Modena e                
Reggio Emilia;                                                                  
d) Azienda di Parma per le Province di Parma e Piacenza.                        
2. Le Aziende gestiscono gli interventi di cui al Titolo II,                    
applicando criteri di economicita' ed efficienza al fine di                     
consentire un rapporto ottimale tra costi di gestione e benefici.               
3. Le Aziende attuano il programma per il DSU anche attraverso un               
sistema di convenzioni, che assicuri un raccordo con il territorio              
per lo sviluppo e la qualificazione dei servizi, anche in relazione             
al Piano universitario di cui alla Legge 14 agosto 1982, n. 590.                
4. Al fine di ottimizzare l'erogazione dei servizi le Aziende                   
organizzano la gestione dei medesimi tenendo conto dei processi di              
autonomia gestionale, amministrativa e accademica che si sviluppano             
nelle sedi decentrate dell'Universita' di riferimento.                          
5. Le Aziende determinano i requisiti di merito e le condizioni                 
economiche degli studenti, nonche' la definizione delle procedure di            
selezione, ai fini dell'accesso ai servizi e del godimento degli                
interventi di cui al Capo II del Titolo II, sulla base di quanto                
previsto dalla Giunta ai sensi dell'art. 4, in attuazione del decreto           
di cui all'art. 4 della Legge statale.                                          
6. Il funzionamento delle Aziende e le competenze degli organi di cui           
all'art. 16 sono disciplinati dallo statuto interno adottato dal                
Consiglio di amministrazione.".                                                 

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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