LEGGE REGIONALE 3 aprile 2002, n. 6
MODIFICHE ALLA L.R. 24 DICEMBRE 1996, N. 50 "DISCIPLINA DEL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO. ABROGAZIONE DELLA L.R. 19 OTTOBRE 1990, N. 46 E DELLA L.R. 19 LUGLIO 1991, N. 20" E ALLA L.R. 14 GIUGNO 1996, N. 18 "DISCIPLINA DELLA TASSA REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO"
IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA
la seguente legge:
CAPO I
Art. 1
Modifiche all'art. 2 della L.R. n. 50 del 1996
1. L'articolo 2 della L.R. 24 dicembre 1996, n. 50 e' sostituito dal
seguente:
"1. Hanno diritto di usufruire dei servizi di cui alla presente legge
tutti gli studenti, indipendentemente dalla regione di provenienza,
regolarmente iscritti alle Universita', agli Istituti universitari,
agli Istituti superiori di grado universitario, ed alle seguenti
istituzioni previste dall'art. 1 della Legge 21 dicembre 1999, n.
508: Accademie di Belle Arti, Istituti Superiori per le Industrie
Artistiche (ISIA), Conservatori di musica ed Istituti musicali
pareggiati - di seguito indicati, ai fini della presente legge, con
il termine "Universita'" - aventi sede legale in Emilia-Romagna e che
rilasciano titoli aventi valore legale.
2. Gli studenti stranieri fruiscono delle provvidenze e dei servizi
per il DSU secondo quanto stabilito dall'art. 20 della legge
statale.".
NOTA ALL'ART. 1
Comma 1
Il testo dell'art. 2 della L.R. 24 dicembre 1996, n. 50, concernente
Disciplina del Diritto allo studio universitario. Abrogazione della
L.R. 19 ottobre 1990, n. 46 e della L.R. 19 luglio 1991, n. 20, era
il seguente:
"Art. 2 - Destinatari degli interventi
1. Hanno diritto di usufruire dei servizi di cui alla presente legge
tutti gli studenti, indipendentemente dalla regione di provenienza,
regolarmente iscritti ai corsi di studio delle Universita', degli
Istituti universitari e degli Istituti superiori di grado
universitario - di seguito indicati con il termine "Universita'" -
aventi sede legale in Emilia-Romagna e che rilasciano titoli aventi
valore legale.
2. Gli organismi di gestione di cui all'art. 5 stipulano convenzioni
con le Accademie di Belle Arti, aventi sede legale in Emilia-Romagna,
che rilasciano titoli aventi valore legale, al fine di stabilire le
modalita' di accesso degli studenti ai servizi di cui alla presente
legge.
3. Gli studenti stranieri fruiscono delle provvidenze e dei servizi
per il DSU secondo quanto stabilito dall'art. 20 della Legge
statale.".