REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 3 aprile 2002, n. 6

MODIFICHE ALLA L.R. 24 DICEMBRE 1996, N. 50 "DISCIPLINA DEL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO. ABROGAZIONE DELLA L.R. 19 OTTOBRE 1990, N. 46 E DELLA L.R. 19 LUGLIO 1991, N. 20" E ALLA L.R. 14 GIUGNO 1996, N. 18 "DISCIPLINA DELLA TASSA REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO"

IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO                                             
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA                                   
la seguente legge:                                                              
CAPO I                                                                          
          Art. 1                                                                
Modifiche all'art. 2 della L.R. n. 50 del 1996                                  
1. L'articolo 2 della L.R. 24 dicembre 1996, n. 50 e' sostituito dal            
seguente:                                                                       
"1. Hanno diritto di usufruire dei servizi di cui alla presente legge           
tutti gli studenti, indipendentemente dalla regione di provenienza,             
regolarmente iscritti alle Universita', agli Istituti universitari,             
agli Istituti superiori di grado universitario, ed alle seguenti                
istituzioni previste dall'art. 1 della Legge 21 dicembre 1999, n.               
508: Accademie di Belle Arti, Istituti Superiori per le Industrie               
Artistiche (ISIA), Conservatori di musica ed Istituti musicali                  
pareggiati - di seguito indicati, ai fini della presente legge, con             
il termine "Universita'" - aventi sede legale in Emilia-Romagna e che           
rilasciano titoli aventi valore legale.                                         
2. Gli studenti stranieri fruiscono delle provvidenze e dei servizi             
per il DSU secondo quanto stabilito dall'art. 20 della legge                    
statale.".                                                                      
NOTA ALL'ART. 1                                                                 
Comma 1                                                                         
Il testo dell'art. 2 della L.R. 24 dicembre 1996, n. 50, concernente            
Disciplina del Diritto allo studio universitario. Abrogazione della             
L.R. 19 ottobre 1990, n. 46 e della L.R. 19 luglio 1991, n. 20, era             
il seguente:                                                                    
"Art. 2 - Destinatari degli interventi                                          
1. Hanno diritto di usufruire dei servizi di cui alla presente legge            
tutti gli studenti, indipendentemente dalla regione di provenienza,             
regolarmente iscritti ai corsi di studio delle Universita', degli               
Istituti universitari e degli Istituti superiori di grado                       
universitario - di seguito indicati con il termine "Universita'" -              
aventi sede legale in Emilia-Romagna e che rilasciano titoli aventi             
valore legale.                                                                  
2. Gli organismi di gestione di cui all'art. 5 stipulano convenzioni            
con le Accademie di Belle Arti, aventi sede legale in Emilia-Romagna,           
che rilasciano titoli aventi valore legale, al fine di stabilire le             
modalita' di accesso degli studenti ai servizi di cui alla presente             
legge.                                                                          
3. Gli studenti stranieri fruiscono delle provvidenze e dei servizi             
per il DSU secondo quanto stabilito dall'art. 20 della Legge                    
statale.".                                                                      

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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