REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 3 aprile 2002, n. 5

CONFERIMENTO DI FUNZIONI AMMINISTRATIVE ALLE PROVINCE IN MATERIA DI SANITA' VETERINARIA

          Art. 2                                                                
Entrata in vigore                                                               
1. La presente legge e' dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti           
dell'art. 31 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo              
alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione                   
Emilia-Romagna.                                                                 
La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale           
della Regione.                                                                  
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare              
come legge della Regione Emilia-Romagna.                                        
Bologna, 3 aprile 2002  VASCO ERRANI                                            
NOTA ALL'ART. 2                                                                 
Comma 1                                                                         
Il testo dell'art. 31 dello Statuto e' il seguente:                             
"Art. 31                                                                        
1. Le leggi regionali sono pubblicate nel Bollettino Ufficiale della            
Regione entro cinque giorni dalla promulgazione ed entrano in vigore            
il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione, salvo che le              
leggi stesse stabiliscano un termine maggiore.                                  
2. Il termine per la promulgazione e la entrata in vigore di una                
legge puo' essere abbreviato dalla legge stessa qualora sia                     
dichiarata urgente dal Consiglio e il Governo della Repubblica lo               
consenta mediante l'apposizione del visto del Commissario.".                    
LAVORI PREPARATORI                                                              
Progetto di legge d'iniziativa della Giunta regionale: deliberazione            
n. 106 del 28 gennaio 2002; oggetto consiliare n. 2553 (VII                     
legislatura), con richiesta di dichiarazione d'urgenza, approvata dal           
Consiglio regionale nella seduta del 12 febbraio 2002;                          
- pubblicato nel Supplemento Speciale del Bollettino Ufficiale della            
Regione n. 152 in data 18 febbraio 2002;                                        
- assegnato alla IV Commissione consiliare permanente "Sicurezza                
sociale" in sede referente e in sede consultiva alla Commissione                
"Turismo Cultura Scuola Formazione".                                            
Testo licenziato dalla Commissione referente con atto n. 2 del 28               
febbraio 2002, con preannuncio di richiesta di relazione orale in               
aula del consigliere Ballarini;                                                 
- approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 27 marzo 2002,             
atto n. 63/2002.                                                                

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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