REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 3 aprile 2002, n. 5

CONFERIMENTO DI FUNZIONI AMMINISTRATIVE ALLE PROVINCE IN MATERIA DI SANITA' VETERINARIA

IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO                                             
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA                                   
la seguente legge:                                                              
          Art. 1                                                                
Conferimento di funzioni alle Province                                          
in materia di sanita' veterinaria                                               
1. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, sono                
conferire alle Province le funzioni in materia di autorizzazione dei            
corsi di operatore laico per la fecondazione artificiale di cui                 
all'art. 2 della Legge 11 marzo 1974, n. 74.                                    
NOTA ALL'ART. 1                                                                 
Comma 1                                                                         
Il testo dell'art. 2 della Legge 11 marzo 1974, n. 74, concernente              
Modificazioni ed integrazioni della Legge 25 luglio 1952, n. 1009 e             
del relativo regolamento sulla fecondazione artificiale degli                   
animali", e' il seguente:                                                       
"Art. 2                                                                         
Gli Enti locali e gli enti di sviluppo, nonche' i consorzi, le                  
cooperative, gli istituti e le organizzazioni che esplicano attivita'           
in campo zootecnico con particolare riguardo al settore della                   
fecondazione animale, qualora intendano organizzare corsi, della                
durata di tre mesi, per operatori pratici nel campo della                       
fecondazione artificiale presso centri di fecondazione, facolta'                
universitarie, istituti zooprofilattici o zootecnici specializzati,             
debbono essere autorizzati dal Ministero della sanita' che approva i            
programmi dei corsi stessi.                                                     
Gli allievi che hanno frequentato uno dei corsi autorizzati ai sensi            
del precedente comma conseguiranno l'idoneita' dopo aver superato una           
prova teorico-pratica, a giudizio di una commissione presieduta dal             
veterinario provinciale e composta dall'ispettore agrario, da un                
rappresentante dell'ordine dei veterinari della Provincia sede di               
esame, da un rappresentante dell'associazione allevatori e da un                
rappresentante dell'ente che organizza il corso.                                
Fa parte della commissione suddetta anche un veterinario direttore o            
responsabile di un impianto di fecondazione artificiale.                        
La commissione prevista dai precedenti commi e' nominata dalla Giunta           
regionale o, rispettivamente, dalla Giunta delle Province autonome di           
Trento e Bolzano.".                                                             

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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