COMUNICATO
Rinnovo elezioni dei Comitati di amministrazione delle Comunalie - Decreto 14/3/2002, n. 32
Il Presidente: vista la Legge 17 aprile 1957, n. 278 recante norma
per l'elezione dei Comitati di amministrazione dei beni civici
frazionali; vista la L.R. 18 agosto 1977, n. 35 e successive
modificazioni ed agendo pertanto a seguito della delega da detta
legge regionale conferita; vista la deliberazione di Giunta della
Comunita' Montana delle Valli del Taro e del Ceno n. 44 del
12/3/2002; considerato che il Comitato di amministrazione della
Comunalia di Granere - Lobbie Tanugola - Caneto deve essere
rinnovato, decreta:
Art. 1 - Per domenica 5 maggio 2002 e' fissata la convocazione dei
cittadini residenti nella frazione di Granere-Lobbie-Tanugola-Caneto
ed iscritti nelle liste elettorali del Comune di Bardi per l'elezione
del Comitato di amministrazione della Comunalia.
Art. 2 - Il Sindaco del Comune sopra citato e' incaricato di
procedere alla formazione delle liste elettorali della frazione,
distinta per maschi e femmine ed in triplice copia (una da esporre
all'Albo comunale, una da esporre nelle frazioni interessate, una da
inviare alla Comunita' Montana), mediante stralcio da quelle
elettorali del Comune, includendovi solamente gli elettori residenti
nella circoscrizione territoriale della Comunalia alla data della
piu' recente revisione delle liste elettorali del Comune, sulla base
delle norme fissate dallo statuto della Comunalia stessa.
Art. 3 - Le liste dei candidati debbono essere presentate alla
Segreteria del Comune entro le ore 12 del 10 aprile 2002, comprendere
un numero di candidati non superiore a 3 ed essere sottoscritta da 3
elettori delle frazioni, esclusi i candidati stessi.
Le firme di accettazione della candidatura e quelle dei presentatori
delle liste debbono essere autocertificate dal Sindaco o dal
Segretario del Comune, oppure da un notaio o dal Giudice
conciliatore.
Il Sindaco provvedera' ad inviare, entro 24 ore, copia delle liste
presentate alla Comunita' Montana. Con successivo avviso saranno
pubblicate le liste dei candidati presso l'Albo comunale e la
frazione.
Art. 4 - Per la manifestazione segreta del voto dovranno essere
approntate nel luogo della riunione, reperito dal Comune, apposite
cabine e urna, a cura del Comune medesimo.
Art. 5 - Le operazioni di voto avranno inizio alle ore 8 di domenica
5 maggio 2002 e termineranno alle ore 17 nella stessa giornata.
Il Comune provvedera' all'insediamento del seggio alle ore 7 della
giornata elettorale, consegnando al Presidente del seggio nei locali
opportunamente predisposti: le due copie delle liste elettorali
precedentemente esposte all'Albo comunale e nella frazione, due copie
del manifesto di convocazione delle elezioni, due copie del manifesto
di pubblicazione delle liste dei candidati; le schede elettorali e i
verbali per le operazioni del seggio saranno approntati
preventivamente a cura della Comunita' Montana.
Ultimate le operazioni di voto, l'Ufficio elettorale procedera' in
seduta pubblica alle operazioni di scrutinio.
Al termine di queste, il Presidente del seggio provvedera'
all'immediata consegna di tutto il materiale elettorale al Comune che
gliene dara' ricevuta, ed entro 24 ore, provvedera' a consegnarlo
alla Comunita' Montana, locale di votazione, per consegnarlo
all'Amministrazione della Comunalia.
Art. 6 - Ogni elettore potra' votare utilizzando la scheda apposita,
per un massimo di 4 candidati tratti dalle liste ufficiali dei
candidati.
Art. 7 - Il seggio elettorale e' composto dal Presidente nominato con
decreto del Presidente della Comunita' Montana, da due scrutatori
nominati dal Sindaco, secondo le procedure dell'art. 2, lett. c)
della L.R. 18/8/1977, n. 35, e da un Segretario scelto dal Presidente
di seggio.
E' assegnato un compenso di Euro 77,47 al Presidente di seggio e di
Euro 56,81 lorde per ogni scrutatore e segretario del seggio
elettorale.
Art. 8 - Alla proclamazione degli eletti ed alla pubblicazione dei
risultati elettorali provvede la Comunita' Montana.
Art. 9 - E' ammesso ricorso sulle modalita' ed eventualmente, sui
risultati elettorali, da presentarsi alla Comunita' Montana. I
ricorsi vengono esaminati, con giudizio inappellabile della
Commissione di cui all'art. 2, lett. e) della L.R. 18/8/1977, n.35.
Art. 10 - Il Sindaco del Comune di cui all'art. 1 e' incaricato di
pubblicare il presente decreto all'Albo del Comune e presso le
frazioni entro e non oltre il 22 marzo 2002.
IL PRESIDENTE
Gabriella Olari