REGIONE EMILIA-ROMAGNA - GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 17 dicembre 2001, n. 2901

Rinnovo convenzioni stipulate tra la Regione Emilia-Romagna e i Consorzi di Bonifica Burana Leo Scoltenna Panaro, Bentivoglio Enza, Parmigiana Moglia Secchia e Parmense in tema di protezione civile. Approvazione schema di convenzione

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA                                          
(omissis)  delibera:                                                            
1) di procedere, secondo le motivazioni espresse in premessa, al                
rinnovo delle convenzioni stipulate in data 15 luglio 1999 in                   
attuazione della propria deliberazione 2655/98, esecutiva ai sensi di           
legge, fra la Regione Emilia-Romagna e i Consorzi di Bonifica Burana            
Leo Scoltenna Panaro, Bentivoglio Enza, Parmigiana Moglia-Secchia e             
Parmense, per la definizione delle modalita' di collaborazione nelle            
attivita' di previsione, prevenzione ed emergenza connesse in                   
particolare ai rischi idraulico e idrogeologico, ai fini di                     
protezione civile;                                                              
2) di approvare lo schema di convenzione, allegato parte integrante             
del presente atto, tra la Regione Emilia-Romagna e i suddetti                   
Consorzi della Regione al fine di regolamentare l'attivita' di cui al           
precedente punto 1);                                                            
3) di dare atto che alla sottoscrizione delle suddette convenzioni              
provvedera' il Responsabile del Servizio Protezione civile della                
Regione Emilia-Romagna;                                                         
4) di dare atto che alla definizione dell'importo complessivo e della           
ripartizione del finanziamento da concedere ai citati Consorzi di               
bonifica per l'integrazione dei sistemi informativi e della                     
comunicazione, delle attrezzature e dei materiali che gli stessi                
mettono a disposizione per attivita' di protezione civile, secondo le           
modalita' indicate nello schema di convenzione, provvedera' la Giunta           
regionale con successiva deliberazione che impegnera' la spesa sul              
Bilancio per l'esercizio finanziario 2002, successivamente alla legge           
di approvazione del bilancio.                                                   
Schema di convenzione tra la Regione Emilia-Romagna e il Consorzio di           
bonifica . . . . . . . . . . . . . . . . per la formalizzazione dei             
rapporti da intraprendere per la collaborazione in tema di protezione           
civile nelle attivita' di previsione, prevenzione ed emergenza con              
particolare riguardo ai rischi idraulico e idrogeologico                        
Oggi . . . . . . . . . . . . . . . del mese di . . . . . . . . . . .            
. . . . dell'anno . . . . . . . . . . il Presidente del Consorzio di            
bonifica di . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , di seguito                  
denominato "Consorzio" nella persona di . . . . . . . . . . . . . . .           
, a nome e per conto dell'Amministrazione che rappresenta,                      
la Regione Emilia-Romagna, di seguito denominata "Regione" nella                
persona . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , Responsabile del            
Servizio regionale di Protezione civile;                                        
vista la Legge 24 febbraio 1992, n. 225 "Istituzione del Servizio               
nazionale della Protezione civile";                                             
vista la L.R. 19 aprile 1995, n. 45 "Disciplina delle attivita' e               
degli interventi della Regione Emilia-Romagna in materia di                     
protezione civile";                                                             
vista la L.R. 2 agosto 1984, n. 42 "Nuove norme in materia di enti di           
bonifica. Delega di funzioni amministrative" cosi' come integrata               
dalla L.R. 23 aprile 1987, n. 16 "Disposizioni integrative della L.R.           
2 agosto 1984, n. 42";                                                          
vista la deliberazione di Giunta regionale n. . . . . . . del . . . .           
. . . . . . . . . esecutiva ai sensi di legge, di approvazione di uno           
schema di convenzione da stipularsi tra la Regione Emilia-Romagna ed            
i Consorzi di bonifica Burana Leo Scoltenna Panaro, Bentivoglio Enza,           
Parmigiana Moglia-Secchia e Parmense per la formalizzazione dei                 
rapporti da intraprendere per la collaborazione in tema di protezione           
civile nelle attivita' di previsione, prevenzione ed emergenza con              
particolare riguardo al rischio idraulico e idrogeologico;                      
si conviene e si stipula                                                        
Art. 1                                                                          
Oggetto della convenzione                                                       
La presente convenzione ha per oggetto la regolamentazione dei                  
rapporti di reciproca collaborazione tra la Regione Emilia-Romagna,             
Servizio Protezione civile e il Consorzio, ai fini di protezione                
civile, nelle attivita' di previsione, prevenzione e concorso                   
all'emergenza riferite al rischio idraulico e idrogeologico.                    
Le finalita' del rapporto collaborativo fra la Regione Emilia-Romagna           
- Servizio Protezione civile, ed il Consorzio si realizzano                     
attraverso le seguenti iniziative:                                              
a) attuazione di specifiche azioni di previsione e prevenzione quali            
simulazioni di eventi idraulici critici, interventi tecnici                     
preventivi, operativita' di sistemi di previsione meteorologica e               
idrogeologica, fornitura di cartografia delle aree soggette a rischio           
idraulico;                                                                      
b) condivisione di dati meteorologici e idrometrici e di informazioni           
sui punti di criticita' idraulica e idrogeologica, sulla base di                
procedure definite dal Servizio di Protezione civile;                           
c) censimento, inserimento e aggiornamento nella banca dati della               
Regione delle risorse, disponibili presso i Consorzi, utilizzabili ai           
fini di protezione civile nonche' dei mezzi strumentali e delle                 
attrezzature regionali concesse in uso ai medesimi e di immediata               
disponibilita' per impieghi di protezione civile;                               
d) definizione di proposte per l'acquisizione di mezzi e attrezzature           
di emergenza, da destinare ai fini della protezione civile, da                  
concedere in uso ai consorzi;                                                   
e) formazione del personale consortile da impiegare nelle azioni di             
protezione civile;                                                              
f) messa a disposizione del personale, preventivamente individuato              
sulla base delle competenze e professionalita' ritenute necessarie.             
Art. 2                                                                          
Attivita' di previsione e prevenzione ai fini di protezione civile              
Il Consorzio si impegna a fornire gratuitamente tutti gli elementi di           
cui dispone e a prestare la sua collaborazione alla costruzione di un           
unico modello o di piu' modelli di simulazione idraulica, ai fini di            
protezione civile.                                                              
Il Consorzio si impegna altresi' a formulare al Servizio regionale              
Protezione civile proposte di interventi preventivi ai fini del loro            
inserimento nei programmi regionali di prevenzione di cui all'art. 8            
della L.R. 45/95.                                                               
Il Consorzio si impegna altresi' a fornire gratuitamente la                     
cartografia delle aree soggette a rischio idraulico del proprio                 
comprensorio, con metodologia compatibile a quella gia' utilizzata              
dal Servizio Cartografico regionale, nonche' a partecipare alle                 
attivita' che il Servizio Protezione civile dovesse intraprendere               
nell'ambito del coordinamento tecnico.                                          
Art. 3                                                                          
Condivisione di dati e scambio di informazioni                                  
La Regione e il Consorzio si impegnano alla condivisione gratuita dei           
dati di cui hanno la piena disponibilita', meteorologici e                      
idrometrici e di informazioni sui punti di criticita' idraulica e               
idrogeologica, di pertinenza e sulla base di procedure e modalita'              
stabilite dal Servizio regionale di Protezione civile.                          
In particolare la Regione Emilia-Romagna, Servizio Protezione civile,           
si impegna ad assicurare le seguenti attivita':                                 
a) condivisione in tempo reale dei dati registrati dalle reti di                
monitoraggio meteopluviometriche regionali e delle serie storiche,              
per quanto di competenza e disponibilita' del Servizio Protezione               
civile;                                                                         
b) condivisione dei dati relativi alla modellistica utilizzata per la           
previsione e prevenzione delle piene nei corsi d'acqua di competenza            
regionale, per quanto di competenza e disponibilita' del Servizio               
Protezione civile;                                                              
c) collegamento telematico e radiotelefonico alla sala operativa                
regionale di protezione civile, secondo le procedure del Servizio               
Protezione civile;                                                              
d) accesso alle basi informatiche territoriali regionali in materia             
di rischio idraulico e geologico, secondo le procedure stabilite dal            
Servizio Protezione civile;                                                     
e) acquisizione delle informazioni e delle segnalazioni diramate nel            
corso del Servizio di piena nei corsi d'acqua di competenza                     
regionale;                                                                      
f) organizzazione e gestione di attivita' di informazione e                     
formazione in materia di protezione civile.                                     
Il Consorzio si impegna ad assicurare le seguenti attivita':                    
a) condivisione in tempo reale dei dati registrati dalla rete di                
monitoraggio di proprieta' del Consorzio e delle serie storiche;                
b) condivisione dei dati relativi alla modellistica utilizzata per la           
valutazione e la verifica dell'andamento delle piene dei canali di              
competenza;                                                                     
c) accesso telematico e radio telefonico alla sala operativa del                
Servizio regionale Protezione civile;                                           
d) segnalazioni dei punti critici nelle arginature del reticolo                 
idraulico di competenza e periodico aggiornamento delle informazioni;           
e) elencazione dei tratti presidiati e riferimenti logistici dei                
responsabili dei tronchi;                                                       
f) condivisione delle informazioni tecniche relative a tematiche di             
protezione civile (relative ai rischi idraulico e idrogeologico;                
g) accesso alle memorie tecniche relative ai piu' significativi                 
eventi alluvionali storici.                                                     
A richiesta del Servizio regionale di Protezione civile il Consorzio            
fornira', in caso di emergenza - se necessario anche quotidianamente            
- informazioni sulle portate ed i livelli idrometrici dei canali di             
competenza. I dati verranno forniti alla sala operativa del Servizio            
Protezione civile, attraverso collegamento informatico da                       
predisporre, le cui modalita' tecniche verranno concordate                      
successivamente.                                                                
Ferma restando la gratuita' del reciproco scambio di dati, per                  
l'ottimizzazione del sistema informativo e di comunicazione fra il              
Consorzio ed il Servizio Protezione civile, e' previsto il concorso             
finanziario regionale, secondo le modalita' indicate al successivo              
articolo 7.                                                                     
Art. 4                                                                          
Mezzi e attrezzature                                                            
Il Consorzio si impegna, compatibilmente con la gestione                        
dell'emergenza idraulica eventualmente in atto nel comprensorio di              
competenza, a mettere a disposizione e a mantenere in efficienza a              
proprie spese, al fine di renderle immediatamente disponibili in caso           
di necessita', le attrezzature consortili indicate nell'elenco                  
inviato con nota n. . . . . . . del . . . . . . . . . . . . . ,                 
vistato per accettazione dal Responsabile del Servizio regionale                
Protezione civile e conservato agli atti del Servizio regionale                 
Protezione civile, che dovra' essere integrato con le attrezzature              
acquisite con il concorso di fondi regionali di cui al successivo               
art. 7.                                                                         
La Regione, con successivi atti adottati dai competenti organi,                 
affidera' in uso al Consorzio apparecchiature e mezzi idonei                    
all'azione di protezione civile, esistenti o da acquisire.                      
Tali attrezzature dovranno essere indicate in uno specifico elenco              
sottoscritto dalle parti.                                                       
Il Consorzio ha facolta' di utilizzare gratuitamente tali                       
apparecchiature e mezzi per l'adempimento dei propri fini                       
istituzionali, con l'obbligo di renderli immediatamente disponibili             
in caso di necessita' e con l'obbligo di manutenzione ordinaria a               
proprio carico nonche' di reintegro del materiale di consumo.                   
Gli elenchi delle attrezzature consortili e di quelle affidate in uso           
dalla Regione dovranno essere periodicamente aggiornati,                        
rispettivamente in relazione a modifiche e integrazioni intervenute             
nel parco attrezzature del Consorzio o in quello regionale, e                   
formalizzati con apposito atto sottoscritto dalle parti e con                   
l'inserimento nella banca dati regionale.                                       
Art. 5                                                                          
Personale consortile da impiegare nelle azioni di protezione civile             
Il Consorzio si impegna a mettere a disposizione, con le modalita' di           
cui al successivo articolo, proprio personale previamente individuato           
sulla base delle competenze e professionalita' tecniche ritenute                
necessarie ai fini della protezione civile.                                     
Art. 6                                                                          
Emergenza                                                                       
Il Consorzio, al verificarsi di situazioni di emergenza idraulica e/o           
idrogeologica e compatibilmente con la gestione di emergenza                    
idraulica eventualmente in atto nel comprensorio di competenza, si              
impegna a mettere a disposizione, con le modalita' indicate nei                 
successivi commi del presente articolo, il personale di cui all'art.            
5, nonche' i mezzi e le attrezzature di cui all'art. 4, dietro                  
richiesta scritta - o telefonica nei casi piu' gravi, cui dovra'                
comunque far seguito conferma scritta, dell'Autorita' di protezione             
civile competente.                                                              
Qualsiasi intervento di Protezione civile richiesto ai Consorzi, sia            
nella fase di emergenza acuta sia successivo ad essa, verra' attuato            
sulla base di modalita' concordate di norma fra il Direttore del                
Consorzio ed il responsabile regionale di Protezione civile ed in               
raccordo e sotto la esclusiva responsabilita' delle autorita'                   
istituzionalmente preposte agli interventi di emergenza.                        
Il Consorzio si impegna all'allestimento sul campo ed all'esercizio             
con proprio personale dei mezzi e delle attrezzature relative agli              
elenchi di cui all'art. 4, nell'ambito del comprensorio di                      
competenza, ed eccezionalmente anche fuori di esso, a seconda della             
localizzazione dell'emergenza.                                                  
Il Consorzio si impegna comunque a rendere immediatamente disponibili           
al Servizio di Protezione civile, presso i propri magazzini idraulici           
previamente individuati, i mezzi e le attrezzature di cui agli                  
elenchi indicati all'art. 4, che fosse necessario impiegare fuori del           
comprensorio di competenza.                                                     
Art. 7                                                                          
Oneri                                                                           
Tutti gli oneri relativi all'impiego di personale, mezzi e                      
attrezzature consortili o concessi in uso per l'esplicazione di                 
attivita' di protezione civile attinenti sia alle fasi di previsione,           
prevenzione come a quella di emergenza sulle opere e sugli impianti             
pubblici di bonifica rientranti nei compiti istituzionali del                   
Consorzio, sono posti a carico del medesimo.                                    
Tutti gli oneri relativi alle restanti tipologie di attivita' e di              
intervento, richieste dalla Regione in riferimento alla L.R. 45/95              
con specifico atto, sono posti a carico della Regione.                          
Gli interventi richiesti al Consorzio direttamente dalle Autorita' di           
Protezione civile, anche se con il coordinamento tecnico della                  
Regione, in riferimento alla presente convenzione, non autorizzati              
dalla Regione ai sensi della L.R. 45/95, esultano dal presente atto e           
dovranno pertanto essere separatamente regolati con le medesime                 
Autorita'.                                                                      
La Regione si impegna ad assicurare il proprio concorso finanziario             
al fine di ottimizzare i sistemi informativi e della comunicazione di           
cui agli articoli 2 e 3 oltre che al fine di integrare le                       
attrezzature e i materiali in dotazione del Consorzio, strumentali              
all'efficace espletamento delle prestazioni stabilite negli articoli            
precedenti. L'entita' del concorso finanziario regionale sara'                  
definito con successiva deliberazione della Giunta regionale.                   
Il Consorzio dovra' predisporre un programma dettagliato per                    
l'attuazione del progetto per la integrazione dei sistemi informativi           
e della comunicazione, nonche' per l'acquisto delle attrezzature                
integrative di cui al precedente capoverso, da sottoporre alla presa            
d'atto del Responsabile del Servizio regionale Protezione civile.               
Le spese sostenute dal Consorzio per l'attuazione del programma                 
sopracitato saranno liquidate nei limiti di importo stabiliti nella             
suindicata deliberazione della Giunta regionale, in un'unica                    
soluzione, previa analitica rendicontazione delle spese medesime.               
Art. 8                                                                          
Uso delle frequenze radio                                                       
Il Consorzio e la Regione Emilia-Romagna con la definizione della               
presente intesa restano esonerati nell'ambito delle attivita'                   
previste dalla presente convenzione, da qualsiasi responsabilita'               
diretta ed indiretta derivante dall'utilizzazione delle frequenze               
radio loro assegnate.                                                           
Art. 9                                                                          
Pubblicazioni                                                                   
La pubblicazione dei dati e delle elaborazioni derivanti dalle                  
attivita' di cui al presente atto sono di competenza rispettivamente            
del Consorzio e della Regione Emilia-Romagna.                                   
L'inclusione degli elaborati di un ente nella pubblicazione                     
dell'altro deve essere preventivamente concordata per iscritto.                 
Art. 10                                                                         
Responsabilita'                                                                 
Il Consorzio e la Regione Emilia-Romagna si riservano, ove venisse              
accertato un uso improprio dei dati e dei collegamenti, di sospendere           
le attivita' oggetto della presente convenzione.                                
Art. 11                                                                         
Durata della convenzione                                                        
La presente convenzione avra' la durata di anni tre dalla stipula e             
potra' essere rinnovata con apposito atto deliberativo della Giunta             
regionale.                                                                      
Art. 12                                                                         
Controversie                                                                    
Eventuali controversie derivanti dalla presente convenzione verranno            
risolte da un Collegio arbitrale, composto da tre membri nominati il            
primo dalla Regione Emilia-Romagna, il secondo dal Consorzio e il               
terzo concordemente dagli altri due arbitri.                                    
La sede esclusiva dell'arbitrato sara' Bologna.                                 
Art. 13                                                                         
Registrazione                                                                   
La presente convenzione sara' soggetta a registrazione solo in caso             
d'uso.                                                                          
Letto, approvato e sottoscritto.                                                
per IL CONSORZIO  per LA REGIONE EMILIA-ROMAGNA                                 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO                                                    
PROTEZIONE CIVILE                                                               

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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