COMUNICATO DEL DIRETTORE GENERALE DEL CONSIGLIO REGIONALE
Rielezione della Commissione per i procedimenti referendari e d'iniziativa popolare (ai sensi dell'art. 41, comma 4 della L.R. 34/99)
A causa della ripubblicazione del presente avviso per errata corrige,
si forniscono le seguenti informazioni per la presentazione delle
candidature e autocandidature:
1) quelle pervenute dopo la precedente data di pubblicazione
dell'avviso nel Bollettino Ufficiale (cioe' dal 20 marzo al 3 aprile
2002) sono da considerarsi comunque valide;
2) il termine ultimo per detta presentazione - sempre nelle modalita'
riportate al sotto indicato punto 11) - e' prorogato al 3 maggio 2002
incluso
1) Organismo a cui si riferisce l'elezione, natura giuridica e
funzioni
La Commissione per i procedimenti referendari e d'iniziativa popolare
e' Organo autonomo ed indipendente della Regione incaricato di
giudicare l'ammissibilita' delle proposte di iniziativa popolare e -
ai sensi del comma 5 dell'art. 36 dello Statuto regionale -
l'ammissibilita' delle richieste di referendum abrogativi e di
rendere i pareri previsti dalla L.R. 22 novembre 1999, n. 34 (vedi
art. 40, comma 1, L.R. 34/99).
La Commissione per i procedimenti referendari e d'iniziativa popolare
ha sede presso il Difensore civico della Regione Emilia-Romagna -
Largo Caduti del Lavoro n. 4 - Bologna (vedi art. 43, comma 1, L.R.
34/99).
2) Composizione della Commissione
La Commissione e' composta dal Difensore civico regionale, che la
presiede, e da sei membri eletti dal Consiglio regionale (vedi art.
41, comma 1, L.R. 34/99).
3) Requisiti per l'elezione
- Gli eletti devono essere in possesso di qualificate e documentate
competenze in campo giuridico ed avere i requisiti per l'elezione a
consigliere regionale (vedi art. 41, comma 1, L.R. 34/99).
- Gli eletti devono possedere l'onorabilita' necessaria e
l'esperienza adeguata per esercitare le funzioni connesse alla
carica, in relazione ai compiti della Commissione stessa (vedi art.
3, comma 1, L.R. 24/94).
- I requisiti di onorabilita' non sussistono per coloro i quali si
trovino nelle condizioni di cui all'art. 15 della Legge 19 marzo
1990, n. 55 e successive modifiche ed integrazioni, ed inoltre nei
confronti di coloro che siano stati condannati con sentenza
definitiva a pena detentiva per uno dei reati previsti nel RDL 12
marzo 1936, n. 375 e successive modificazioni ed integrazioni, ovvero
per uno dei delitti previsti nel Titolo XI nel Libro V del Codice
civile e nel RD 16 marzo 1942, n. 267 (vedi art. 3, comma 2, L.R.
24/94).
- Occorre tuttavia, che gli eletti abbiano esercitato, anche come
dipendenti, attivita' di amministrazione, direzione o controllo nel
settore privato o pubblico (vedi art. 3, comma 3, L.R. 24/94).
4) Incompatibilita'
Non possono far parte della Commissione:
a) coloro che nei cinque anni precedenti siano stati titolari di
incarichi elettivi o di rappresentanza in partiti o in movimenti
politici, o siano in atto titolari delle medesime cariche;
b) coloro che nei cinque anni precedenti siano stati titolari o
componenti di Organi regionali, o siano stati nominati a qualsiasi
carica da parte di Organi regionali, o siano in atto titolari di tali
cariche;
c) coloro che intrattengano con la Regione, o che nei cinque anni
precedenti abbiano intrattenuto, anche per il tramite di persone
giuridiche o soggetti collettivi di cui fossero amministratori o soci
o collaboratori, rapporti professionali o di consulenza o comunque di
prestazione di lavoro, ad eccezione dei dipendenti regionali in
quiescenza (vedi art. 41, comma 2, L.R. 34/99).
Gli eletti inoltre non devono trovarsi nelle situazioni di
incompatibilita' di cui all'art. 4, comma 2 (nella parte sotto
riportata) della L.R. 24 maggio 1994, n. 24 (Disciplina delle nomine
di competenza regionale):
a) membro del Parlamento nazionale od europeo o di un Consiglio
regionale, sindaco o assessore di un Comune avente oltre 20.000
abitanti, presidente o assessore di una Amministrazione provinciale;
b) componente di organismi tenuti ad esprimere parere o ad esercitare
qualsiasi forma di vigilanza sugli Enti di cui all'art. 3, ovvero
dipendente con funzioni direttive dei medesimi organismi;
c) magistrato ordinario, amministrativo, contabile e di ogni altra
giurisdizione speciale;
d) avvocato o procuratore presso l'Avvocatura dello Stato;
e) membro delle Forze armate o di Polizia, in servizio.
5) Cumulabilita'
Le nomine regionali non possono di regola essere cumulate; (omissis)
(vedi art. 5, comma 3, L.R. 24/94).
6) Cessazioni, sostituzioni e decadenza dalla carica
I componenti che per qualsiasi causa cessino anticipatamente dalla
carica sono sostituiti seguendo la graduatoria risultante dai voti
espressi dal Consiglio; a parita' di voti prevale il piu' anziano di
eta'. Nel caso in cui cio' non risulti possibile, come pure nel caso
in cui la Commissione perda contemporaneamente meta' dei componenti
elettivi, si procede al rinnovo integrale della Commissione.
Ove si verifichi il sopravvenire di cause di ineleggibilita' o di
incompatibilita', l'interessato e' tenuto a darne immediata notizia
al Presidente della Commissione. Il Presidente trasmette
l'informazione al Presidente del Consiglio regionale, che investe
l'Ufficio di Presidenza del Consiglio per l'apertura del procedimento
di decadenza. La decadenza e' deliberata dall'Ufficio di Presidenza,
al quale compete anche avviare e concludere gli eventuali
procedimenti di revoca (vedi art. 41, commi 4 e 5, L.R. 34/99).
I componenti della Commissione sono tenuti a partecipare a tutte le
sedute. Le assenze a piu' di tre sedute senza giustificato motivo, a
giudizio del Presidente della Commissione, comportano la decadenza
dalla carica. La decadenza e' proposta dal Presidente della
Commissione, ed e' deliberata dall'Ufficio di Presidenza del
Consiglio (art. 44, comma 1, L.R. 34/99).
7) Commissione consiliare competente a esaminare le candidature e
svolgere gli adempimenti di cui all'art. 7, L.R. 24/94:
- Commissione consiliare "Bilancio Programmazione Affari generali".
8) Organo competente a provvedere alla nomina
- Consiglio regionale.
9) Durata in carica:
La Commissione dura in carica cinque anni. I componenti della
Commissione sono rieleggibili una sola volta (vedi art. 40, comma 2,
L.R. 34/99).
10) Emolumenti a qualsiasi titolo connessi alla carica
Ai componenti la Commissione sono dovuti i compensi stabiliti
annualmente dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio, per l'anno 2002
vedi deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 23 del 21/2/2002 con
i seguenti importi:
- Euro 317,00 a seduta per il Presidente e per i componenti, quale
gettone di presenza alle riunioni;
- rimborso delle spese di trasporto, nel caso di uso di auto propria,
nella misura di un quinto del prezzo di un litro di benzina senza
piombo per il numero dei chilometri tra il luogo di residenza e la
sede della riunione;
- rimborso delle spese sostenute e documentate riferite ad eventuali
pedaggi autostradali e a spese di parcheggio in occasione delle
riunioni;
- rimborso del costo del biglietto ferroviario, ovvero di altri mezzi
pubblici di linea, di prima classe, comprensivo di prenotazioni e
supplementi, dal luogo di residenza a quello della riunione, dietro
presentazione di regolare documentazione.
11) Modalita' e termini per la presentazione di tutte le candidature
o autocandidature
Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso
nel Bollettino Ufficiale chiunque puo' presentare, in carta semplice,
proposte di candidatura o autocandidatura.
Tali proposte vanno tutte indirizzate al Presidente del Consiglio
regionale, Viale Aldo Moro n. 50 - Bologna. Ogni proposta,
debitamente sottoscritta, deve contenere:
- dati anagrafici (cognome, nome, luogo e data di nascita,
residenza);
- curriculum con indicazione degli incarichi svolti o in corso di
svolgimento;
- dichiarazione di possedere i requisiti di onorabilita' e di non
trovarsi nelle condizioni di incompatibilita' piu' sopra specificati.
Le proposte devono pervenire secondo una delle modalita' di seguito
indicate:
- consegna a mano presso il Protocollo generale del Consiglio in
Viale Aldo Moro n. 50, Bologna, entro le ore 12 del trentesimo giorno
dalla pubblicazione del presente avviso nel Bollettino Ufficiale. In
questo caso fa fede la data del timbro del protocollo apposto;
- spedizione a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento,
effettuata entro il trentesimo giorno dalla pubblicazione del
presente avviso nel Bollettino Ufficiale, all'indirizzo sopra
indicato. In questo caso fa fede la data del timbro postale di
partenza;
- via fax ai seguenti numeri 051/6395852 - 051/6395467, entro le ore
12 del trentesimo giorno dalla pubblicazione del presente avviso nel
Bollettino Ufficiale.
Per quanto non espressamente previsto dal presente avviso si rinvia
alla L.R. 34/99 e per quanto applicabile alla normativa sulle nomine
L.R. 24/94.
Si precisa inoltre che i dati personali inviati per la presentazione
delle candidature e successivamente alla nomina saranno trattati
esclusivamente per lo svolgimento di funzioni istituzionali nel pieno
rispetto della normativa sulla tutela della "privacy" (Legge
31/12/1996, n. 675, art. 27) e nella salvaguardia di ogni
riservatezza.
Si informa che la pubblicazione del provvedimento di nomina nel
Bollettino Ufficiale costituisce forma di informazione per i
candidati sull'esito del procedimento.
Per eventuali richieste di informazioni sul presente avviso
rivolgersi al Servizio Segreteria del Consiglio, tel.
051/6395083-6395051-6395284.
IL DIRETTORE GENERALE
Pietro Curzio