COMUNITA' MONTANA VALLE DEL SANTERNO

COMUNICATO

Modifica art. 7 dello statuto

Con deliberazione consiliare n. 2 assunta nella seduta del 24/1/2002,           
esecutiva, la Comunita' Montana Valle del Santerno ha approvato la              
modifica dell'art. 7, comma 2 del proprio statuto.                              
Per effetto di tale modifica, il nuovo art. 7 risulta essere cosi'              
formulato:                                                                      
"1. Il Consiglio della Comunita' Montana e' costituito da Consiglieri           
rappresentanti dei Comuni che lo compongono.                                    
2. Ad ogni Comune spettano 4 rappresentanti, di cui almeno 1 della              
minoranza del Consiglio comunale, eletti con voto segreto limitato ad           
un nominativo.                                                                  
2 bis. Fino alla revisione organica dello statuto, e comunque non               
oltre il 31/12/2002, il Consiglio e' composto come segue:                       
- Comune di Casalfiumanese: 2 rappresentanti di maggioranza e 2                 
rappresentanti di minoranza;                                                    
- Comune di Borgo Tossigano: 3 rappresentanti di maggioranza e 1                
rappresentante di minoranza;                                                    
- Comune di Fontanelice: 2 rappresentanti di maggioranza e 2                    
rappresentanti di minoranza;                                                    
- Comune di Castel del Rio: 3 rappresentanti di maggioranza e 1                 
rappresentante di minoranza.                                                    
2 ter. Entro 15 giorni dall'entrata in vigore della presente modifica           
statutaria i Sindaci comunicano i rappresentanti eletti. Qualora uno            
o piu' Consiglieri della Comunita' Montana si dimettano dall'incarico           
portando il numero dei rappresentanti di un Comune a quello previsto            
dal comma 2 bis, il Comune puo' deliberare la conferma dei propri               
rappresentanti per il periodo transitorio.                                      
3. In caso di scioglimento di un Consiglio comunale, i rappresentanti           
del Comune restano in carica sino alla loro sostituzione da parte del           
nuovo Consiglio comunale e cio' anche nel caso di gestione                      
commissariale.".                                                                

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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