REGOLAMENTO REGIONALE 26 marzo 2002, n. 4
DISCIPLINA DELLA GESTIONE FAUNISTICO-VENATORIA DEGLI UNGULATI IN EMILIA-ROMAGNA
Art. 16
Norme transitorie e finali
1. I cacciatori di ungulati con metodi selettivi specializzati nel
prelievo del cervo, abilitati dalle Province, a seguito di apposito
corso e prova d'esame, prima dell'entrata in vigore del presente
Regolamento, sono considerati cacciatori di cui alla lett. d) del
comma 1 dell'art. 5.
2. Gli operatori abilitati dalle Province ai rilevamenti biometrici,
prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento, sono
considerati operatori di cui alla lett. l) del comma 1 dell'art. 5.
3. Per l'annata venatoria 2002-2003 il termine di cui all'art. 10,
comma 1, e' prorogato al 31 maggio 2002.
4. Il Regolamento regionale 6 aprile 1995, n. 21 e' abrogato.
Il presente regolamento sara' pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare
come regolamento della Regione Emilia-Romagna.
Bologna, 26 marzo 2002 VASCO ERRANI
NOTA ALL'ART. 16
Comma 4
1) Il Regolamento regionale 6 aprile 1995, n. 21 concerneva Gestione
faunistico-venatoria degli ungulati in Emilia-Romagna.
LAVORI PREPARATORI
Deliberazione della Giunta regionale 25 marzo 2002, n. 493.