REGOLAMENTO REGIONALE 26 marzo 2002, n. 4
DISCIPLINA DELLA GESTIONE FAUNISTICO-VENATORIA DEGLI UNGULATI IN EMILIA-ROMAGNA
Art. 15
Divieti e sanzioni
1. Sono vietati la detenzione e l'uso di munizioni a palla unica per
armi con canna ad anima liscia, durante l'esercizio venatorio, a
chiunque, con l'eccezione di coloro i quali partecipino con qualsiasi
ruolo alla caccia al cinghiale nelle forme collettive di cui agli
articoli 11 e 12.
2. E' fatto divieto, all'interno dei distretti di caccia, durante il
periodo dell'esercizio venatorio, di accendere fuochi, spargere
sostanze repellenti (sangue, creoline, essenze odorose), usare
apparecchi acustici o elettrici od a ultrasuoni e compiere atti allo
scopo di impedire il normale movimento dei selvatici, a meno che non
siano autorizzati a scopo di tutela delle coltivazioni. E' altresi'
vietato ai cacciatori di collocarsi nelle poste o nelle adiacenze in
orari diversi da quelli indicati con il Calendario venatorio.
3. Durante la caccia al cinghiale e' vietato l'uso di qualsiasi mezzo
fuori strada per scovare o inseguire il selvatico. E' consentito il
trasporto degli animali abbattuti.
4. Durante la battuta o braccata e' altresi' vietato l'impiego di
strumenti di comunicazione radio o telefonica che non servano per i
collegamenti organizzativi fra i conduttori dei cani e i capiposta o
per garantire l'incolumita' delle persone.
5. E' vietata la caccia individuale agli ungulati fatta eccezione per
il prelievo in forma selettiva.
6. Per le violazioni delle prescrizioni e dei divieti previsti nel
presente Regolamento si applicano le corrispondenti sanzioni previste
dalla Legge 11 febbraio 1992, n. 157 e dall'art. 61 della L.R. 8/94 e
successive modifiche.
7. Per le infrazioni compiute nei terreni compresi negli ATC, il
Comitato direttivo, su proposta della Commissione tecnica, puo'
comminare la sospensione dell'iscrizione all'ATC o
dell'autorizzazione all'accesso fino ad un massimo di due stagioni
venatorie.
8. Le infrazioni compiute dal caposquadra, dal suo sostituto o dal
conduttore del cane durante la girata determinano, oltre alle
sanzioni di cui al comma 7, la segnalazione alla Provincia e la
conseguente sospensione fino ad un periodo di cinque anni.
9. Le infrazioni imputabili al comportamento collettivo della squadra
o del gruppo di girata determinano la revoca del riconoscimento della
squadra o del gruppo e la conseguente sospensione fino ad un periodo
di cinque anni.
NOTE ALL'ART. 15
Comma 6
1) La Legge 11 febbraio 1992, n, 157 concerne Norme per la protezione
della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio.
2) Il testo dell'art. 61 della L.R. n. 8 del 1994, citata alla nota
all'art. 1, e' il seguente:
"Art. 61 - Sanzioni
1. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni previste dagli
articoli 30, 31 e 32 della legge statale, le seguenti violazioni sono
cosi' sanzionate:
a) uso di bocconi avvelenati e di altri mezzi non selettivi nelle
operazioni di prelievo faunistico-venatorio per fini di controllo
della fauna selvatica: da 206 Euro a 1.239 Euro;
b) caccia nelle zone di rifugio: da 464 Euro a 1.549;
c) mancato controllo sanitario della fauna selvatica liberata da
parte di chi effettua il ripopolamento: da 103 Euro a 619 Euro;
d) immissioni di fauna selvatica, compiute al di fuori dei casi
consentiti: da 258 Euro a 1.549;
e) immissioni di fauna selvatica secondo periodi e modalita' tali
da arrecare danni alle colture agricole: da 25 Euro a 154 Euro;
f) prelievo, detenzione e vendita di uova e nuovi nati per
finalita' non consentite: da 51 Euro a 309 Euro;
g) omessa comunicazione all'Autorita' della raccolta uova o nuovi
nati di fauna selvatica in situazioni di pericolo e in stato di
necessita': da 25 Euro a 154 Euro;
h) violazione dell'obbligo di comunicazione al Comune di residenza
dell'accesso ad ATC di altre regioni: da 25 Euro a 154 Euro;
i) mancato rispetto delle limitazioni alla caccia previste dal
programma venatorio annuale dell'ATC: da 103 Euro a 619 Euro;
l) mancata compilazione del tesserino di caccia in ogni sua parte;
compilazione non conforme alle modalita'; mancata riconsegna del
tesserino utilizzato nell'ultima stagione venatoria entro il termine
di cui all'art. 39, comma 1, lettera b): da 25 Euro a 154 Euro;
m) accesso motorizzato alle aree cortilizie o comunque alle
pertinenze di strutture di lavoro agricolo senza autorizzazione del
proprietario o del conduttore: da 25 Euro a 154 Euro;
n) detenzione di tesserino contraffatto o con cancellature ed
annotazioni sovrapposte o comunque manomesso: da 103 Euro a 826 Euro;
detenzione di tesserino detentorio non perfettamente leggibile: da 25
Euro a 154 Euro;
o) false dichiarazioni rese al fine di conseguire in modo
fraudolento il titolo di accesso all'ATC ovvero omessa comunicazione
di cause ostative al suo rilascio: da 103 Euro a 826 Euro;
p) allevamento di specie di fauna selvatica senza autorizzazione
della Provincia o mancata comunicazione alla stessa da parte di
imprenditore agricolo: a partire da 77 Euro per ciascun capo allevato
nonche' sequestro e confisca dei capi stessi;
q) altre violazioni alle norme regionali sull'allevamento di fauna
selvatica: da 77 Euro a 464 Euro e revoca dell'autorizzazione
all'allevamento;
r) abbattimento o cattura in centri privati di specie selvatiche
diverse da quelle allevate, senza l'autorizzazione della Provincia:
da 103 Euro a 619 Euro;
s) abbattimento o cattura in centri privati di riproduzione della
fauna di specie di mammiferi o uccelli nei cui confronti la caccia
non e' consentita: da 206 Euro a 1.239 Euro;
t) addestramento di cani in ambiti protetti: da 103 Euro a 619
Euro;
u) addestramento di cani in aziende venatorie senza il consenso del
titolare: da 51 Euro a 309 Euro;
v) addestramento di cani in periodo non consentito: da 25 Euro a
154 Euro;
z) caccia in periodi, giornate ed orari non consentiti o per un
numero di giornate superiori al consentito; accesso con armi proprie
negli appostamenti fissi con richiami vivi nei periodi e negli orari
non consentiti per l'esercizio venatorio: da 103 Euro a 619 Euro;
aa) mancato rispetto del carniere giornaliero e stagionale: da 103
Euro a 619 Euro; in ogni caso si applicano altresi' il sequestro e la
confisca dei capi abbattuti;
bb) caccia da appostamento fisso senza autorizzazione: da 103 Euro a
619 Euro;
cc) caccia da appostamento fisso senza il rispetto delle distanze,
del numero dei cacciatori e del numero degli appostamenti sussidiari
consentiti: da 103 Euro a 619 Euro;
dd) lavori di manutenzione straordinaria richiedenti l'asciutta in
appostamento fisso sito in zona umida senza autorizzazione: da 25
Euro a 154 Euro;
ee) caccia in piu' di due cacciatori contemporaneamente in
appostamento temporaneo: da 25 Euro a 154 Euro;
ff) mancato assenso del proprietario o conduttore per l'appostamento
temporaneo: da 51 Euro a 309 Euro; mancata rimozione
dell'appostamento temporaneo e dei residui al termine della giornata,
compresi i richiami e gli stampi: da 25 Euro a 154 Euro;
gg) caccia a meno di centocinquanta metri da altro appostamento
temporaneo: da 25 Euro a 154 Euro;
hh) caccia senza il rispetto delle distanze da ogni appostamento
temporaneo o da appostamento fisso in effettivo esercizio: da 103
Euro a 619 Euro;
ii) caccia da appostamento temporaneo a meno di centocinquanta metri
da zone di protezione, aziende faunistico-venatorie, immobili,
fabbricati, stabili adibiti ad abitazione o qualsiasi struttura
adibita a posto di lavoro, nonche' da ferrovie, strade carrozzabili e
piste ciclabili regolarmente segnalate, fatta eccezione per le strade
poderali ed interpoderali: da 103 Euro a 619 Euro;
ll) caccia da appostamento fisso o temporaneo a meno di mille metri
dai valichi indicati dalle Province: da 103 Euro a 619 Euro;
mm) andata e ritorno dagli appostamenti fissi e temporanei in
periodi, giornate o localita' in cui il cacciatore non e' autorizzato
alla caccia vagante, con fucile montato o non chiuso nell'apposita
custodia e scarico; raccolta della fauna selvatica abbattuta con
fucile carico: da 103 Euro a 619 Euro;
nn) detenzione e utilizzo di richiami vivi appartenenti a specie
protette: da 206 Euro a 1.239 Euro nonche' sequestro e confisca dei
richiami;
oo) mancata comunicazione scritta alla Provincia del possesso di
specie non piu' utilizzabili come richiami; mancata segnalazione di
nuovi nati dall'accoppiamento di richiami marcati; mancata
comunicazione all'INFS o al Comune territorialmente competente, del
rinvenimento di uccelli inanellati: da 51 Euro a 309 Euro;
pp) cani vaganti in aree, periodi ed orari non consentiti o senza il
dovuto controllo e sorveglianza del possessore: da 25 Euro a 154
Euro;
qq) abbandono sul luogo di caccia dei bossoli delle cartucce: da 25
Euro a 154 Euro;
rr) mancata notifica del fondo chiuso o mancata apposizione e
mantenimento delle tabelle: da 25 Euro a 154 Euro;
ss) posta alla beccaccia o caccia da appostamento, sotto qualsiasi
forma, al beccaccino: da 206 Euro a 1.239 Euro;
tt) sparo da distanza inferiore a centocinquanta metri con uso di
fucile da caccia con canna ad anima liscia, o da distanza
corrispondente a meno di una volta e mezzo la gittata massima in caso
di uso di altre armi, in direzione di immobili, fabbricati e stabili
adibiti ad abitazione e posto di lavoro, di vie di comunicazione
ferroviaria e di strade carrozzabili, di funivie, filovie ed altri
impianti di trasporto a sospensione, di stabili, stazzi, recinti ed
altre aree delimitate destinate al ricovero e all'alimentazione del
bestiame: da 103 Euro a 619 Euro;
uu) trasporto all'interno dei centri abitati e nelle zone ove e'
vietata l'attivita' venatoria, ovvero a bordo di veicoli di qualunque
genere e comunque nei giorni non consentiti per l'esercizio
venatorio, di armi da sparo per uso venatorio che non siano scariche
e in custodia o smontate: da 103 Euro a 619 Euro;
vv) caccia a rastrello in piu' di tre persone o utilizzazione a
scopo venatorio, di scafandri e tute impermeabili da sommozzatore
negli specchi o corsi d'acqua: da 206 Euro a 1.239 Euro;
zz) vendita a privati non autorizzati e detenzione da parte di
questi, di reti da uccellagione: da 258 Euro a 1.549 Euro con
sequestro e confisca delle reti;
aaa) vendita e detenzione di trappole per la fauna selvatica ad
esclusione delle finalita' di studio, ricerca scientifica e gestione
faunistica del territorio da parte degli organismi competenti: da 258
Euro a 1.549 Euro con sequestro e confisca delle trappole;
bbb) esercizio in qualsiasi forma del tiro al volo su uccelli a
partire dall'1 gennaio 1994, fatto salvo quanto previsto dall'art.
10, comma 8, lettera e) della legge statale: da 103 Euro a 619 Euro;
ccc) caccia nei dodici mesi successivi al rilascio della prima
licenza senza l'accompagnamento di un cacciatore in possesso di
licenza rilasciata da almeno tre anni: da 25 Euro a 154 Euro;
ddd) tabellazione abusiva od uso improprio della tabellazione dei
terreni; rimozione o danneggiamento tabelle: da 51 Euro a 309 Euro;
eee) abbattimento di ungulati, ad eccezione del cinghiale, svolto non
in forma selettiva: da 206 Euro a 1.239. Si applicano altresi' il
sequestro e la confisca dell'arma e dei capi abbattuti;
fff) abbattimento di ungulati, ad eccezione del cinghiale, svolto in
violazione dei tempi, delle modalita' e dei limiti quantitativi di
prelievo, nonche' della corrispondenza di sesso rispetto ai capi
assegnati: da 103 Euro a 619 Euro;
ggg) abbattimento di ungulati senza autorizzazione: da 309 Euro a
1.859 Euro. Si applicano altresi' il sequestro e la confisca
dell'arma e dei capi abbattuti;
hhh) utilizzo, nella caccia al cinghiale col metodo della girata, di
cani non abilitati a norma del vigente regolamento regionale sulla
gestione faunistico-venatoria degli ungulati: da 25 Euro a 154 Euro.
2. Per le violazioni alla presente legge non espressamente sanzionate
si applica la sanzione amministrativa da 25 Euro a a154 Euro.
3. Per le violazioni alle disposizioni contenute nei regolamenti
regionali o negli altri atti di attuazione della presente legge e nei
provvedimenti e ordinanze emesse dalle Province e dai Comuni in
materia faunistico-venatoria, si applica la sanzione amministrativa
da 51 Euro a 309 Euro.
4. Per le violazioni di cui alle lettere b), i), n) prima parte, o),
z), bb), ii), ss), tt), eee), fff) e ggg), oltre alla sanzione
pecuniaria, si applica la sospensione del tesserino venatorio da nove
giornate di effettivo esercizio venatorio a tutta la stagione.
5. Nel caso di reiterazione delle violazioni di cui al presente
articolo, e' previsto il raddoppio delle relative sanzioni. In caso
di ulteriori reiterazioni si applicano le sanzioni di cui al comma 4.
6. Per il contraddittorio e l'esame degli scritti difensivi di cui
all'art. 15 della L.R. 28 aprile 1984, n, 21, concernente la
disciplina dell'applicazione delle sanzioni amministrative di
competenza regionale, provvedono i dirigenti competenti per materia
designati dal Presidente della Giunta provinciale.
7. I proventi relativi all'applicazione delle sanzioni amministrative
di cui al presente articolo sono introitati dalle Province a norma
della L.R. n. 21 del 1984.
8. La destinazione della fauna selvatica sequestrata o confiscata
avviene secondo le modalita' di cui all'art. 28.