REGOLAMENTO REGIONALE 26 marzo 2002, n. 4
DISCIPLINA DELLA GESTIONE FAUNISTICO-VENATORIA DEGLI UNGULATI IN EMILIA-ROMAGNA
Art. 11
Caccia al cinghiale in battuta o braccata
1. Il Comitato direttivo dell'ATC, su proposta della Commissione
tecnica, suddivide il distretto in zone di caccia in battuta o
braccata al cinghiale e le assegna alle squadre in tempo utile per la
programmazione della stagione venatoria.
Al fine di meglio assicurare taluni interventi gestionali con
particolare riferimento alla prevenzione dei danni all'agricoltura,
alla squadra vengono assegnate, per la durata di almeno una stagione
venatoria, una o piu' zone di caccia ove esercitare la propria
attivita'.
2. Nelle zone di caccia assegnate alle squadre non possono essere
svolte girate nel corso della stessa stagione venatoria.
3. Il periodo, le giornate e gli orari della caccia al cinghiale in
battuta o braccata sono definiti dal Calendario venatorio regionale e
dai calendari venatori provinciali. La Commissione tecnica puo'
proporre al Comitato direttivo dell'ATC ulteriori limitazioni e
specifiche prescrizioni dettate da esigenze locali di carattere
faunistico, gestionale e sociale. La caccia e' comunque sospesa al
raggiungimento dei limiti indicati, per ciascun distretto, dal piano
di abbattimento. Il Comitato direttivo dell'ATC provvede, per ciascun
distretto, ad informare le popolazioni locali circa i tempi, i luoghi
e gli orari delle battute o braccate.
4. La caccia al cinghiale in battuta o braccata e' consentita:
a) con fucile con canna ad anima liscia di calibro non inferiore al
20 e non superiore al 12 caricato con munizioni a palla unica;
b) con armi con canna ad anima rigata di calibro non inferiore a 6,5
mm caricate con munizioni con bossolo a vuoto di altezza non
inferiore a mm 40.
5. A chiunque partecipi con qualsiasi ruolo alla caccia al cinghiale
in forma collettiva e' vietato portare cartucce a munizione spezzata.
I cacciatori che partecipano ad una battuta o braccata debbono
raggiungere le poste con l'arma scarica; tale arma puo' essere tenuta
fuori dal fodero. Le armi debbono essere scaricate al segnale di fine
battuta. I conduttori dei cani possono caricare l'arma solo al
momento in cui la muta viene sciolta. Il cacciatore non deve
abbandonare la posta assegnatagli dal caposquadra, fino al segnale di
fine battuta. Coloro i quali si dedicano su indicazione del
caposquadra dopo la chiusura della battuta alla ricerca degli animali
feriti possono portare l'arma carica.
6. La Commissione tecnica, anche attraverso l'organizzazione di prove
di lavoro, promuove le iniziative necessarie alla specializzazione,
addestramento ed allenamento dei cani utilizzati nelle braccate. La
composizione delle mute sotto l'aspetto numerico e qualitativo va
resa sempre piu' aderente all'esigenza di ottenere l'attuazione di
Piani di abbattimento efficaci e tecnicamente validi, nonche' il
contenimento del disturbo alle altre specie di ungulati. Non e'
consentito l'uso contemporaneo di piu' di 12 cani per ogni braccata.
La Commissione tecnica, qualora il caposquadra lo richieda, puo'
proporre al Comitato direttivo dell'ATC l'uso di un numero di cani
superiore dopo averne valutata la compatibilita' rispetto alle
caratteristiche faunistico-ambientali della zona da assegnare alla
squadra. Il Comitato direttivo dell'ATC, entro i termini di cui
all'art. 10, comma 1, puo' sottoporre tale proposta alla Provincia
per l'eventuale autorizzazione. La Commissione tecnica puo' formulare
proposte al Comitato direttivo dell'ATC in ordine al numero e alla
localizzazione dei campi di addestramento di cani per la caccia al
cinghiale di cui al comma 1 dell'art. 45 della L.R. 8/94 e successive
modifiche.
7. Il caposquadra deve consegnare, a richiesta della Commissione
tecnica e secondo le modalita' da essa stabilite, le mandibole
complete dei capi abbattuti; tali mandibole verranno restituite non
appena esaurite le opportune verifiche.
8. Al fine di migliorare le condizioni di sicurezza, i partecipanti
alla battuta o braccata e alla girata di cui all'art. 12 devono
indossare capi di abbigliamento ad alta visibilita' conformi alle
prescrizioni del Codice della strada.
NOTA ALL'ART. 11
Comma 6
Il testo del comma 1 dell'art. 45 della L.R. n. 8 del 1994, citata
nella nota all'art. 1, e' il seguente:
"Art. 45 - Zone e campi per l'addestramento, l'allenamento e le gare
dei cani
1. Le Province, anche su richiesta di associazioni venatorie o
cinofile riconosciute o di produttori agricoli singoli od associati,
previo assenso scritto dei proprietari o conduttori dei fondi
territorialmente interessati, in attuazione del piano
faunistico-venatorio provinciale, autorizzano l'istituzione e
regolano la gestione di:
a) zone, di estensione non inferiore ai 100 ettari, in cui sono
permessi l'addestramento, l'allenamento e le gare dei cani da ferma,
da cerca, da seguita e da riporto in campo aperto;
b) campi di estensione non superiore ai 40 ettari, per
l'addestramento e l'allenamento dei cani;
c) campi recintati, di estensione non inferiore ai 10 ettari, per
l'addestramento e l'allenamento dei cani;
d) campi per l'addestramento e l'allenamento di cani da tana in aree
delimitate.
Contestualmente all'autorizzazione all'istituzione dei campi di cui
alla lettera c) destinati all'addestramento di cani da seguita al
cinghiale, la Provincia autorizza l'immissione di cinghiali,
regolamentandone altresi' le modalita' di detenzione e sostituzione.
(omissis)".