REGOLAMENTO REGIONALE 26 marzo 2002, n. 4
DISCIPLINA DELLA GESTIONE FAUNISTICO-VENATORIA DEGLI UNGULATI IN EMILIA-ROMAGNA
Art. 10
Squadre per la caccia al cinghiale
1. Il Comitato direttivo dell'ATC sottopone annualmente
all'approvazione della Provincia il numero e la composizione delle
squadre per la caccia al cinghiale che desiderano operare nel
territorio di competenza. Tale domanda, redatta su apposito modulo
fornito dalla Provincia e presentata entro e non oltre il 31 marzo di
ogni anno, deve comprendere il nominativo del caposquadra, quello di
tre suoi sostituti e dei componenti corredato da luogo e data di
nascita, residenza o domicilio, numero di licenza di caccia e firma
di adesione. Il numero delle squadre e' definito in funzione delle
caratteristiche del territorio e delle popolazioni di cinghiale in
esso presenti nonche' delle scelte gestionali operate in sintonia con
il Piano faunistico-venatorio provinciale. Ciascuna squadra puo'
esercitare l'attivita' venatoria in un solo ATC e nell'ambito di
questo in un solo distretto di gestione degli ungulati.
2. Le squadre per la caccia al cinghiale sono formate da un minimo di
40 cacciatori ed effettuano le braccate o le battute con la presenza
di almeno 20 membri salvo diverse disposizioni della Provincia.
Ciascun cacciatore puo' afferire ad una sola squadra in ambito
regionale durante la stessa stagione venatoria. Al fine di permettere
a tutti i cacciatori in possesso della necessaria qualifica di
praticare la caccia al cinghiale, la squadra e' obbligata ad
accettare l'iscrizione di cacciatori fino al numero massimo stabilito
dalla Provincia, una quota dei quali anche non appartenenti all'ATC
dove opera la squadra stessa. Possono partecipare alla battuta, oltre
ai componenti della squadra, altri cacciatori purche' in possesso dei
requisiti di cui all'art. 5, comma 1, lettera e), sino ad un massimo
di 5 invitati designati dal caposquadra.
3. Nelle Aziende faunistico-venatorie la squadra e' autorizzata per
ciascuna battuta dal titolare della concessione o da un suo delegato
che svolge anche la funzione di caposquadra purche' in possesso
dell'abilitazione di cui all'art.5, comma 1, lett. f). Possono
partecipare alle battute cacciatori in possesso dei requisiti di cui
all'art. 5, comma 1, lettera e), anche in numero diverso rispetto a
quello previsto dal comma 2.
4. Puo' svolgere la funzione di caposquadra il cacciatore che ha
acquisito la qualifica di cui alla lett. f) del comma 1 dell'art. 5.
Il caposquadra organizza e dirige la squadra ed assume la
responsabilita' della corretta esecuzione della battuta o della
braccata, collabora con la Commissione tecnica e si fa' carico delle
eventuali attivita' gestionali.
5. Allo scopo di consentire la raccolta di dati relativi al prelievo
e per agevolare le attivita' di controllo, il caposquadra e' tenuto a
compilare puntualmente, prima dell'inizio di ogni battuta, una scheda
delle presenze indicando i membri della squadra e gli eventuali
invitati, nonche' gli eventuali altri dati. Il caposquadra e' tenuto
inoltre a compilare una scheda di abbattimento al termine della
giornata di caccia. Tali schede, contenute in registri a piu' copie
forniti dalla Provincia, debbono essere inviate settimanalmente alla
Commissione tecnica dell'ATC in cui la squadra opera e alla
Provincia. Al termine di ogni battuta il caposquadra e' tenuto ad
organizzare la ricerca degli animali feriti, avvalendosi, se
necessario, anche dei soggetti di cui alla lett. g) del comma 1
dell'art. 5.
6. Nell'esercizio delle proprie funzioni il caposquadra deve essere
in possesso della seguente documentazione ed esibirla, se richiesta,
al personale incaricato della vigilanza:
a) documento attestante la composizione della squadra, vidimato dalla
Provincia;
b) autorizzazione alla battuta o braccata nel territorio di caccia,
rilasciata dal Comitato direttivo dell'ATC;
c) scheda giornaliera della battuta.