REGOLAMENTO REGIONALE 26 marzo 2002, n. 4
DISCIPLINA DELLA GESTIONE FAUNISTICO-VENATORIA DEGLI UNGULATI IN EMILIA-ROMAGNA
Art. 6
Accesso al prelievo degli ungulati
1. L'accesso al prelievo degli ungulati e' riservato ai cacciatori in
possesso delle qualifiche di cui alle lettere c), d), e), f), g) ed
h) del comma 1 dell'art. 5.
2. Per i cacciatori provenienti da altre regioni o stati, la
Provincia accerta l'equipollenza del titolo in loro possesso rispetto
alle caratteristiche delle abilitazioni di cui al comma 1 dell'art. 5
verificandone la corrispondenza con i contenuti dei percorsi
didattici specifici previsti dalla Regione o dallo Stato di
provenienza.
3. L'accesso al prelievo di selezione e' in ogni caso subordinato
alla disponibilita' dei capi secondo i Piani annuali di prelievo di
cui alla lett. e) del comma 1 dell'art. 3.
4. L'accesso al prelievo di selezione e' riservato dal Comitato
direttivo dell'ATC, in accordo con la Provincia e su proposta della
Commissione tecnica, ai cacciatori abilitati, secondo una graduatoria
stabilita anche sulla base del comportamento tenuto nelle precedenti
stagioni venatorie e dell'impegno profuso nell'attivita' di gestione.
Il Comitato direttivo dell'ATC puo' assegnare una quota di capi da
abbattere a cacciatori abilitati anche non appartenenti all'ATC
secondo modalita' prestabilite dallo stesso Comitato.
5. Gli organismi direttivi degli ATC possono prevedere un contributo
dei cacciatori di ungulati commisurato alle spese di gestione ed
organizzazione in rapporto agli interventi di prevenzione e di
indennizzo dei danni provocati dagli ungulati alle produzioni
agricole nonche' alle opere di miglioramento ambientale messe in
atto, tenuto conto delle eventuali prestazioni di volontariato. Tale
contributo deve essere utilizzato esclusivamente nelle attivita' di
gestione degli ungulati.