REGIONE EMILIA-ROMAGNA

REGOLAMENTO REGIONALE 26 marzo 2002, n. 4

DISCIPLINA DELLA GESTIONE FAUNISTICO-VENATORIA DEGLI UNGULATI IN EMILIA-ROMAGNA

          Art. 6                                                                
Accesso al prelievo degli ungulati                                              
1. L'accesso al prelievo degli ungulati e' riservato ai cacciatori in           
possesso delle qualifiche di cui alle lettere c), d), e), f), g) ed             
h) del comma 1 dell'art. 5.                                                     
2. Per i cacciatori provenienti da altre regioni o stati, la                    
Provincia accerta l'equipollenza del titolo in loro possesso rispetto           
alle caratteristiche delle abilitazioni di cui al comma 1 dell'art. 5           
verificandone la corrispondenza con i contenuti dei percorsi                    
didattici specifici previsti dalla Regione o dallo Stato di                     
provenienza.                                                                    
3. L'accesso al prelievo di selezione e' in ogni caso subordinato               
alla disponibilita' dei capi secondo i Piani annuali di prelievo di             
cui alla lett. e) del comma 1 dell'art. 3.                                      
4. L'accesso al prelievo di selezione e' riservato dal Comitato                 
direttivo dell'ATC, in accordo con la Provincia e su proposta della             
Commissione tecnica, ai cacciatori abilitati, secondo una graduatoria           
stabilita anche sulla base del comportamento tenuto nelle precedenti            
stagioni venatorie e dell'impegno profuso nell'attivita' di gestione.           
Il Comitato direttivo dell'ATC puo' assegnare una quota di capi da              
abbattere a cacciatori abilitati anche non appartenenti all'ATC                 
secondo modalita' prestabilite dallo stesso Comitato.                           
5. Gli organismi direttivi degli ATC possono prevedere un contributo            
dei cacciatori di ungulati commisurato alle spese di gestione ed                
organizzazione in rapporto agli interventi di prevenzione e di                  
indennizzo dei danni provocati dagli ungulati alle produzioni                   
agricole nonche' alle opere di miglioramento ambientale messe in                
atto, tenuto conto delle eventuali prestazioni di volontariato. Tale            
contributo deve essere utilizzato esclusivamente nelle attivita' di             
gestione degli ungulati.                                                        

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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