REGIONE EMILIA-ROMAGNA

REGOLAMENTO REGIONALE 26 marzo 2002, n. 4

DISCIPLINA DELLA GESTIONE FAUNISTICO-VENATORIA DEGLI UNGULATI IN EMILIA-ROMAGNA

          Art. 5                                                                
Figure tecniche abilitate alla gestione degli ungulati                          
1. Per la gestione faunistico-venatoria degli ungulati sono previste            
le seguenti figure:                                                             
a) tecnico faunistico provvisto di laurea in discipline biologiche e            
specifica specializzazione attestata o conseguita presso una sede               
universitaria o l'INFS;                                                         
b) istruttore faunistico-venatorio abilitato dalla Regione mediante             
appositi corsi di formazione e prove d'esame finali;                            
c) cacciatore di ungulati con metodi selettivi abilitato al prelievo            
di cinghiale, capriolo, daino e muflone;                                        
d) cacciatore di ungulati con metodi selettivi specializzato nel                
prelievo del cervo;                                                             
e) cacciatore di cinghiale abilitato alla caccia collettiva;                    
f) caposquadra per la caccia al cinghiale in battuta o braccata;                
g) conduttore di cani da traccia;                                               
h) conduttore di limiere;                                                       
i) operatore abilitato ai censimenti;                                           
l)  operatore abilitato ai rilevamenti biometrici.                              
2. Le figure di cui alle lettere c), d), e), f), g), h), i), ed l)              
sono abilitate dalla Provincia mediante apposite prove d'esame previa           
frequentazione di specifici corsi.                                              
3. La Giunta regionale, sulla base delle indicazioni fornite                    
dall'INFS, stabilisce i percorsi e le attivita' didattiche, le                  
modalita' delle prove d'esame, i requisiti per l'accesso a detti                
corsi e la composizione delle Commissioni.                                      
4. I corsi di formazione per le figure di cui al precedente comma 2             
possono essere svolti dalle Province oppure, previo accordo con le              
Province stesse sul numero dei candidati e sul numero delle sessioni            
d'esame annue, anche dalle associazioni venatorie, di protezione                
ambientale, dalle organizzazioni professionali agricole o da altri              
soggetti pubblici o privati in possesso di specifica esperienza in              
materia nel rispetto di quanto previsto al comma 3. Col medesimo                
provvedimento di cui al comma 3 vengono altresi' stabiliti i                    
requisiti richiesti ai soggetti pubblici o privati che intendono                
svolgere detti corsi.                                                           
5. Le abilitazioni di cui alle lettere b), c), d), e), f), g), h),              
i), ed l) del comma 1 hanno validita' su tutto il territorio                    
regionale. La Regione e le Province rilasciano i relativi diplomi ed            
i tesserini di riconoscimento.                                                  

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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