REGOLAMENTO REGIONALE 26 marzo 2002, n. 4
DISCIPLINA DELLA GESTIONE FAUNISTICO-VENATORIA DEGLI UNGULATI IN EMILIA-ROMAGNA
Art. 5
Figure tecniche abilitate alla gestione degli ungulati
1. Per la gestione faunistico-venatoria degli ungulati sono previste
le seguenti figure:
a) tecnico faunistico provvisto di laurea in discipline biologiche e
specifica specializzazione attestata o conseguita presso una sede
universitaria o l'INFS;
b) istruttore faunistico-venatorio abilitato dalla Regione mediante
appositi corsi di formazione e prove d'esame finali;
c) cacciatore di ungulati con metodi selettivi abilitato al prelievo
di cinghiale, capriolo, daino e muflone;
d) cacciatore di ungulati con metodi selettivi specializzato nel
prelievo del cervo;
e) cacciatore di cinghiale abilitato alla caccia collettiva;
f) caposquadra per la caccia al cinghiale in battuta o braccata;
g) conduttore di cani da traccia;
h) conduttore di limiere;
i) operatore abilitato ai censimenti;
l) operatore abilitato ai rilevamenti biometrici.
2. Le figure di cui alle lettere c), d), e), f), g), h), i), ed l)
sono abilitate dalla Provincia mediante apposite prove d'esame previa
frequentazione di specifici corsi.
3. La Giunta regionale, sulla base delle indicazioni fornite
dall'INFS, stabilisce i percorsi e le attivita' didattiche, le
modalita' delle prove d'esame, i requisiti per l'accesso a detti
corsi e la composizione delle Commissioni.
4. I corsi di formazione per le figure di cui al precedente comma 2
possono essere svolti dalle Province oppure, previo accordo con le
Province stesse sul numero dei candidati e sul numero delle sessioni
d'esame annue, anche dalle associazioni venatorie, di protezione
ambientale, dalle organizzazioni professionali agricole o da altri
soggetti pubblici o privati in possesso di specifica esperienza in
materia nel rispetto di quanto previsto al comma 3. Col medesimo
provvedimento di cui al comma 3 vengono altresi' stabiliti i
requisiti richiesti ai soggetti pubblici o privati che intendono
svolgere detti corsi.
5. Le abilitazioni di cui alle lettere b), c), d), e), f), g), h),
i), ed l) del comma 1 hanno validita' su tutto il territorio
regionale. La Regione e le Province rilasciano i relativi diplomi ed
i tesserini di riconoscimento.