REGIONE EMILIA-ROMAGNA

REGOLAMENTO REGIONALE 26 marzo 2002, n. 4

DISCIPLINA DELLA GESTIONE FAUNISTICO-VENATORIA DEGLI UNGULATI IN EMILIA-ROMAGNA

          Art. 3                                                                
Gestione degli ungulati negli ATC                                               
1. Per la gestione faunistico-venatoria del territorio con vocazione            
per gli ungulati il Comitato direttivo dell'ATC cura, in particolare:           
a)  la stesura del catasto ambientale;                                          
b)  l'individuazione degli obiettivi di gestione nell'ambito di                 
appositi piani quinquennali in sintonia con le indicazioni del Piano            
faunistico-venatorio provinciale; detti piani sono trasmessi alla               
Provincia che ne verifica la conformita' al Piano                               
faunistico-venatorio;                                                           
c)  la programmazione delle attivita' di tutela e incremento delle              
popolazioni anche attraverso opportuni miglioramenti ambientali;                
d)  l'organizzazione dei censimenti annuali delle popolazioni;                  
e)  la stesura dei Piani di prelievo annuali sulla base di quanto               
indicato dall'INFS;                                                             
f)  l'individuazione delle modalita', della localizzazione e dei                
tempi di esecuzione del prelievo;                                               
g)  la cura dell'informazione alle popolazioni locali circa i luoghi,           
i tempi e gli orari dello svolgimento delle cacce collettive al                 
cinghiale;                                                                      
h)  l'allestimento e la manutenzione dei punti di raccolta e                    
controllo dei capi abbattuti, nonche' dei punti di recapito del                 
foglio giornaliero di caccia;                                                   
i)  l'allestimento e la manutenzione, anche mediante affidamento a              
terzi, delle altane da utilizzarsi per le operazioni di censimento,             
osservazione, controllo ed abbattimento selettivo;                              
l)  la stesura della relazione consuntiva annuale sulle attivita' di            
gestione di cui alle lettere d), e), f) e g).                                   
2. Gli ATC organizzano, anche in accordo con gli altri ATC e le AFV             
della stessa provincia, mostre di trofei come momento di verifica dei           
risultati ottenuti nonche' di confronto e crescita culturale dei                
cacciatori.                                                                     
3. Il Comitato direttivo dell'ATC svolge le attivita' di cui al comma           
1 avvalendosi di una Commissione tecnica formata da tre membri di               
provata esperienza provvisti delle qualifiche definite dalle lettere            
a) o b) del comma 1 dell'art. 5, di cui almeno uno provvisto della              
qualifica prevista alla lett. a). Tale Commissione resta in carica              
per la durata del mandato del Comitato direttivo, il quale puo'                 
comunque procedere alla sostituzione dei componenti.                            

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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