REGOLAMENTO REGIONALE 26 marzo 2002, n. 4
DISCIPLINA DELLA GESTIONE FAUNISTICO-VENATORIA DEGLI UNGULATI IN EMILIA-ROMAGNA
Art. 2
Distretti di gestione degli ungulati
1. Le Province, su proposta del Comitato direttivo di ciascun ATC,
suddividono il territorio in distretti di gestione
faunistico-venatoria di tutte le specie di ungulati presenti. Tali
distretti, in relazione alle specie presenti ed alle caratteristiche
del territorio, possono avere superficie compresa tra i 1.000 e i
15.000 ettari, nel rispetto delle indicazioni contenute nei Piani
faunistico-venatori provinciali. Ai fini della gestione del cervo
devono essere accorpati piu' distretti o parti di essi fino al
raggiungimento di una superficie adeguata alle esigenze della specie.
2. Il Comitato direttivo dell'ATC individua per ciascun distretto uno
o piu' referenti locali per la gestione degli ungulati al fine di
assicurare i necessari adempimenti operativi e gestionali di cui al
comma 1 dell'art. 3. I referenti sono individuati tra i possessori di
una delle qualifiche di cui al comma 1 dell'art. 5.