REGOLAMENTO REGIONALE 26 marzo 2002, n. 4
DISCIPLINA DELLA GESTIONE FAUNISTICO-VENATORIA DEGLI UNGULATI IN EMILIA-ROMAGNA
LA GIUNTA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE EMANA
Il seguente regolamento:
Art. 1
Principi e disposizioni generali
1. La gestione faunistico-venatoria degli ungulati ha come scopo la
conservazione delle specie in un rapporto di compatibilita' con
l'ambiente ed il conseguimento degli obiettivi indicati nella Carta
regionale delle vocazioni faunistiche e nei Piani faunistico-venatori
provinciali di cui all'art. 3 della L.R. 15 febbraio 1994, n. 8, e
successive modifiche, concernente le disposizioni per la protezione
della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attivita' venatoria ed
e' disciplinata dal presente Regolamento.
2. Gli interventi di reintroduzione o ripopolamento sono effettuati
sulla base di adeguati progetti di fattibilita' e piani di
immissione, approvati dalla Provincia e coerenti con le scelte
generali operate dalla Regione che a tal fine si avvale della
consulenza dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica (INFS). E'
sempre vietata l'immissione del cinghiale in campo aperto.
3. La valutazione quantitativa delle popolazioni di ungulati, da
effettuarsi esclusivamente sulla base delle metodologie indicate
dall'INFS, e l'analisi del loro status, anche attraverso l'esame
sistematico dei capi abbattuti, deve contribuire alla conoscenza di
questa risorsa nel territorio della regione ai fini di una sua
razionale gestione.
4. Il regime di prelievo degli ungulati deve tendere al
raggiungimento delle densita' agro-forestali definite nella Carta
regionale delle vocazioni faunistiche e recepite nei Piani faunistico
venatori provinciali, nei programmi annuali d'intervento degli ambiti
territoriali di caccia (ATC), nei programmi di gestione
faunistico-venatoria delle Aziende faunistico-venatorie (AFV)
nonche', per le aree contigue ai Parchi (preparco), negli appositi
regolamenti.
NOTA ALL'ART. 1
Comma 1
Il testo dell'art. 3 della L.R. 15 febbraio 1994, n. 8 concernente
Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per
l'esercizio dell'attivita' venatoria, e' il seguente:
"Art. 3 - Strumenti di pianificazione e programmazione
faunistico-venatoria
1. Sono strumenti della pianificazione e programmazione
faunistico-venatoria:
a) la Carta regionale delle vocazioni faunistiche del territorio;
b) gli indirizzi regionali per la pianificazione faunistico-venatoria
provinciale;
c) il piano finanziario regionale annuale per la realizzazione degli
interventi faunistico-venatori;
d) i piani faunistico-venatori provinciali e i relativi programmi
annuali degli interventi;
e) i piani, i programmi ed i regolamenti di gestione faunistica delle
aree protette di cui alla L.R. 11/88.
2. L'insieme degli atti di cui al comma 1 costituisce il piano
faunistico-venatorio regionale.".