DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE 12 febbraio 2002, n. 330
Estinzione dell'IPAB "Fondazione avv. Giovanni Lusignani" con sede in Parma (proposta della Giunta regionale in data 10 dicembre 2001, n. 2726)
IL CONSIGLIO DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Richiamata la deliberazione della Giunta regionale progr. n. 2726 del
10 dicembre 2001, recante in oggetto "Proposta al Consiglio regionale
di estinzione dell'IPAB ôFondazione avv. Giovanni Lusignani' di
Parma";
preso atto delle modificazioni apportate sulla predetta proposta
dalla Commissione consiliare "Sicurezza Sociale", in sede
preparatoria e referente al Consiglio regionale, giusta nota prot. n.
1174 in data 1 febbraio 2002;
acquisita agli atti del Servizio Servizi socio-sanitari l'istanza in
data 19 novembre 2001 con cui il Presidente dell'IPAB "Fondazione
avv. Giovanni Lusignani" avente sede in Parma chiede che la Regione
Emilia-Romagna approvi l'estinzione dell'ente stesso, come da
deliberazione n. 7 adottata dal Consiglio di amministrazione nella
seduta del 5 ottobre 2001;
dato atto che la suddetta deliberazione e' stata pubblicata senza
seguito di opposizioni all'Albo pretorio comunale e che la Giunta
comunale di Parma, con deliberazione n. 1258 del 15 ottobre 2001, ha
espresso parere favorevole all'iniziativa di cui sopra;
preso atto che:
1) l'IPAB di cui trattasi e' sorta nel 1975 per iniziativa della
sig.ra Adriana Pigorini Lusignani (in memoria del marito) ed e' stata
riconosciuta giuridicamente con decreto del Presidente della Giunta
regionale dell'Emilia-Romagna n. 607 dell'11 dicembre 1985. Scopo
della Fondazione e' di erogare 1/3 delle rendite per borse di studio
a favore di studenti bisognosi e meritevoli iscritti alla Facolta' di
Giurisprudenza ed alla Facolta' di Medicina e Chirurgia
dell'Universita' degli Studi di Parma ed i rimanenti 2/3 in parti
uguali fra gli Istituti Riuniti di assistenza per inabili ed anziani
(IRAIA) di Parma, l'Orfanotrofio maschile Vittorio Emanuele II (IPAB
estinta a favore del Comune di Parma), l'Associazione Italiana
assistenza spastici - Sezione di Parma, l'Istituto Missioni estere e
l'Istituto per l'infanzia abbandonata (ora Casa di provvidenza per
l'infanzia) di Parma;
2) l'esecuzione delle volonta' testamentarie ha comportato la
corresponsione di diversi legati, per cui l'Ente ha sostenuto oneri
successori per complessive lire 2.858.000.000 (pari a Euro
1.476.033,82);
3) la carenza di liquidita' dovuta al pagamento degli oneri
successori suindicati, ha obbligato l'Ente, prima della vendita di
parte del patrimonio immobiliare, a ricorrere al credito bancario
originando un costo di interessi passivi, alla fine del 1995, pari a
Lire 1.598.000.000 (pari a Euro 825.298,12);
4) gli introiti delle vendite immobiliari suindicate, non coprendo
interamente i costi sostenuti, hanno determinato per l'Ente un
passivo di circa Lire 300.000.000 (pari a Euro 154.937,07) (come
risulta dalla situazione contabile al 31 gennaio 1996);
5) l'attuale patrimonio dell'Ente, dopo la vendita degli immobili, e'
costituito da una giacenza di cassa al 19 settembre 2001 ammontante a
Lire 2.246.038.616 (pari a Euro 1.159.982,14);
considerato, pertanto, che l'entita' degli oneri annuali di gestione
e l'inadeguatezza dei mezzi finanziari non consentono piu' all'IPAB
il raggiungimento degli scopi statutari;
visto che con la deliberazione sopra citata, l'Amministrazione
dell'IPAB di cui trattasi, acquisite le dichiarazioni di assenso
degli enti destinatari delle rendite, propone che il patrimonio
residuo venga come di seguito ripartito, nel rispetto di quanto
previsto dal fondatore:
- quanto ad 1/3 all'Universita' degli Studi di Parma;
- quanto a 2/15 agli Istituti Riuniti di assistenza per inabili ed
anziani (IRAIA) di Parma;
- quanto a 2/15 al Comune di Parma (per IPAB estinta Orfanotrofio
Vittorio Emanuele II);
- quanto a 2/15 all'Associazione Italiana assistenza spastici (AIAS)
- sezione di Parma;
- quanto a 2/15 all'Istituto Saveriano missioni estere;
- quanto a 2/15 alla Casa di provvidenza per l'infanzia di Parma;
ritenuto quindi che il patrimonio di cui trattasi possa essere
trasferito agli Enti suindicati per la realizzazione delle attivita'
previste dalle disposizioni testamentarie e dallo statuto dell'Ente
stesso;
ritenuto inoltre che la documentazione amministrativo contabile debba
essere depositata presso l'Universita' degli Studi di Parma, in
quanto maggiore beneficiario delle rendite, secondo quanto disposto
dallo statuto;
visti gli artt. 62 e 70 della Legge 17 luglio 1890, n. 6972, l'art. 1
del DPR 15 gennaio 1972, n. 9 e l'art. 5 del DLgs 207/01;
previa votazione palese, a maggioranza dei presenti,
delibera:
1) di approvare l'estinzione dell'IPAB "Fondazione avv. Giovanni
Lusignani" avente sede in Parma, con trasferimento agli Enti di
seguito indicati, del patrimonio residuo dell'Ente di cui trattasi,
per la quota accanto ad ognuno specificata:
a) Universita' degli Studi di Parma 1/3
b) IRAIA di Parma 2/15
c) Comune di Parma 2/15
d) AIAS - Sezione di Parma 2/15
e) Istituto Saveriano missioni estere 2/15
f) Casa di provvidenza per l'infanzia 2/15
2) di dare atto che, per le motivazioni di cui in premessa, il
patrimonio residuo verra' utilizzato per realizzare le attivita'
previste dalle disposizioni testamentarie e dallo statuto dell'Ente
di cui trattasi;
3) di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale
della Regione.