REGIONE EMILIA-ROMAGNA - GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 25 febbraio 2002, n. 304

Piano regionale di sviluppo rurale 2000-2006 in attuazione del Regolamento (CE) 1257/99. Misura 2.e - Indennita' compensative in zone sottoposte a svantaggi naturali. Approvazione disposizioni applicative per l'annata agraria 2001-2002

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA                                          
Richiamati:                                                                     
- il Regolamento (CE) 1257/99 del Consiglio europeo, relativo al                
sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di            
orientamento e garanzia (FEAOG);                                                
- il Regolamento (CE) 1258/99 del Consiglio europeo, sul                        
finanziamento della politica agricola comune;                                   
- il Regolamento (CE) 1750/99 della Commissione europea, che reca               
disposizioni di applicazione al citato Regolamento (CE) 1257/99;                
- il Regolamento (CE) 2603/99 della Commissione, che reca norme                 
transitorie per il sistema di sostegno allo sviluppo rurale istituito           
dal Regolamento (CE) 1257/99 del Consiglio;                                     
- il Regolamento (CE) 1929/00 della Commissione, che modifica il                
Regolamento (CE) 2603/99 della Commissione, in ordine alla                      
trasformazione degli impegni agroambientali assunti in forza del                
Regolamento (CEE) 2078/92 del Consiglio;                                        
- il Regolamento (CE) 2075/00 della Commissione europea, che modifica           
il predetto Regolamento 1750/99;                                                
- la deliberazione del Consiglio regionale n. 1338 del 19 gennaio               
2000, esecutiva, che approva il Piano regionale di sviluppo rurale              
dell'Emilia-Romagna (di seguito PRSR) adottato in attuazione del piu'           
volte citato Regolamento (CE) 1257/99;                                          
- la decisione della Commissione europea n. C(2000) 2153 in data 20             
luglio 2000, recante approvazione del suddetto PRSR nella versione              
definitiva trasmessa dalla Regione in data 4 luglio 2000;                       
- la L.R. 30 gennaio 2001, n. 2 con la quale viene posto in                     
attuazione il PRSR, ed in particolare l'art. 2, comma 2;                        
richiamati, altresi':                                                           
- il Regolamento (CE) 1663/95 inerente le modalita' di applicazione             
del Regolamento (CEE) 729/70 per quanto riguarda la procedura di                
liquidazione dei conti del FEOGA - Sezione Garanzia;                            
- la L.R. n. 21 del 23 luglio 2001, che istituisce l'Agenzia                    
regionale per le erogazioni in agricoltura (AGREA) per                          
l'Emilia-Romagna;                                                               
- il decreto del Ministro delle Politiche Agricole e Forestali del 13           
novembre 2001 inerente il riconoscimento di AGREA quale organismo               
pagatore ai sensi dell'art. 4 del Regolamento (CEE) 729/70, cosi'               
come modificato dall'art. 1 del Regolamento (CE) 1287/95, per quanto            
riguarda i pagamenti inerenti le Misure di sviluppo rurale sul                  
territorio della Regione Emilia-Romagna;                                        
preso atto:                                                                     
- che il PRSR e' articolato in Assi principali di intervento ed in              
Misure, a loro volta suddivise in azioni;                                       
- che, per quanto concerne la responsabilita' della attuazione del              
PRSR, essa resta in capo alla Regione ed agli Enti locali                       
territoriali - secondo l'assetto istituzionale delineato dalla L.R.             
30 maggio 1997, n. 15 e successive modificazioni;                               
- che fra gli interventi previsti nel PRSR e' compresa la Misura 2.e            
"Indennita' compensative in zone sottoposte a svantaggi naturali", in           
applicazione degli articoli da 13 a 21 (compresi) del Regolamento               
(CE) 1257/99;                                                                   
visti, in particolare:                                                          
- l'art. 3, comma 1 della richiamata L.R. 30 maggio 1997, n. 15,                
relativa all'attribuzione alle Province e Comunita' Montane di                  
funzioni amministrative, in materia di agricoltura, rientranti nella            
sfera di competenza regionale sulla base della normativa comunitaria,           
statale e regionale;                                                            
- l'art. 4, comma 2 della medesima L.R. 15/97, il quale prevede che             
le Province e Comunita' Montane debbano attenersi alle direttive                
emanate dalla Giunta regionale per quanto attiene allo svolgimento              
delle funzioni inerenti agli interventi affidati dallo Stato e                  
dall'Unione Europea alle Regioni;                                               
preso atto inoltre:                                                             
- che in base al citato DM del 13 novembre 2001 vengono attribuite              
competenze ad AGREA per quanto attiene alle attivita' di                        
autorizzazione, liquidazione e controllo relative all'erogazione di             
aiuti riferibili all'applicazione del Regolamento (CE) 1257/99;                 
- che il punto 4 dell'allegato al citato Regolamento (CE) 1663/95               
prevede la facolta', da parte dell'Organismo pagatore di delegare in            
tutto od in parte ad altri organismi le funzioni di autorizzazione              
e/o di servizio tecnico, purche' soddisfino le condizioni ivi                   
specificate;                                                                    
- che AGREA ha provveduto - con specifiche convenzioni adottate sulla           
base dello schema tipo approvato con deliberazione della Giunta n.              
2700 del 3 dicembre 2001, ai sensi dell'art. 3, comma 2 della citata            
L.R. 21/01 - a delegare alle Provincie e alle Comunita' Montane                 
funzioni di autorizzazione;                                                     
dato atto che nelle funzioni di autorizzazione sono ricomprese le               
attivita' di ricezione delle domande di aiuto, l'esecuzione dei                 
controlli materiali ed amministrativi, il calcolo degli importi da              
liquidare, l'ammissibilita' dell'aiuto e la constatazione e/o                   
contestazione delle infrazioni nonche' l'adozione degli atti                    
amministrativi necessari e conseguenti e che ciascuna di tali                   
attivita' puo' formare oggetto di affidamento ad altri organismi, in            
virtu' della richiamata regolamentazione comunitaria;                           
rilevato:                                                                       
- che nel PRSR e' stabilito che le domande per la Misura 2.e devono             
essere presentate alle Amministrazioni territoriali competenti;                 
- che lo stesso PRSR prevede che le domande siano presentate                    
nell'ambito di disposizioni regionali di attuazione, in riferimento             
alle funzioni di indirizzo e di coordinamento che competono alla                
Regione;                                                                        
- che costituisce parte integrante del PRSR una tabella finanziaria             
indicativa nella quale sono rappresentate per ciascuna misura le                
risorse pubbliche rese complessivamente disponibili;                            
- che, sotto il profilo finanziario, e' prevista per la Misura 2.e              
nell'annualita' 2002 una spesa pari a 2,60 milioni di Euro, la cui              
copertura e' interamente assicurata da risorse comunitarie e statali,           
in ragione del 50% ciascuna;                                                    
- che, tenuto conto della applicazione all'intero PRSR dei vincoli              
del bilancio di cassa propri del FEAOG - Sezione Garanzia, e'                   
necessario preordinare condizioni che consentano il completo utilizzo           
delle risorse previste in ciascuna annualita', in termini di                    
erogazione effettive ai beneficiari finali, pena la perdita delle               
risorse non utilizzate;                                                         
considerato:                                                                    
- che e' possibile che le risorse disponibili per l'attuazione della            
Misura 2.e del PRSR non risultino sufficienti a soddisfare tutte le             
richieste, in caso di erogazione del massimo aiuto previsto (100                
Euro/ha);                                                                       
- che stante la necessita' di garantire l'utilizzo ottimale di tutte            
le risorse destinate al finanziamento del PRSR, deve essere                     
conseguentemente prevista la possibilita' di definire l'importo da              
erogare in relazione alla effettiva capacita' di spesa delle risorse            
stesse;                                                                         
- che a tal fine, l'entita' dell'aiuto per l'annualita' 2002 del PRSR           
sara' definita con successivo atto formale del Direttore generale               
Agricoltura, una volta pervenute da parte delle Amministrazioni                 
competenti i dati relativi alla superficie complessivamente                     
ammissibile all'aiuto;                                                          
- che per consentire l'adozione del suddetto atto di definizione                
dell'importo dell'aiuto, tali dati dovranno pervenire alla Direzione            
generale Agricoltura non oltre il 14 giugno 2002;                               
ritenuto, pertanto, di dover stabilire:                                         
- le modalita' per la presentazione delle domande e relativi                    
requisiti, in attuazione della Misura 2.e del PRSR per l'annualita'             
2002;                                                                           
- le procedure per istruttoria, controlli, liquidazione ed                      
autorizzazione al pagamento;                                                    
- le disposizioni per l'attuazione della Misura 2.e nell'annualita'             
2002, nella formulazione allegata al presente atto quale parte                  
integrante e sostanziale;                                                       
vista la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 "Testo unico in materia di                
organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna";           
richiamate le proprie deliberazioni:                                            
- n. 2382 in data 17 dicembre 2001, concernente la riorganizzazione             
della struttura organizzativa dirigenziale della Giunta regionale;              
- n. 3021 in data 28 dicembre 2001 con la quale sono stati approvati            
gli atti direttoriali di conferimento degli incarichi di livello                
dirigenziale;                                                                   
richiamata, inoltre, la propria deliberazione n. 2774 in data 10                
dicembre 2001 recante "Direttiva sulle modalita' di espressione dei             
pareri di regolarita' amministrativa e contabile dopo l'entrata in              
vigore della L.R. 43/01;                                                        
dato atto:                                                                      
- del parere del Responsabile del Servizio Programmi, Monitoraggio e            
Valutazione, dott. Giorgio Poggioli, in ordine alla compatibilita'              
del presente atto con i contenuti del PRSR;                                     
- del parere favorevole espresso dalla Responsabile del Servizio                
Aiuti alle imprese, dott.ssa Teresita Pergolotti, e dal Direttore               
generale Agricoltura, dott. dario Manghi, in merito rispettivamente             
alla regolarita' tecnica e alla legittimita' della presente                     
deliberazione ai sensi del citato art. 37, comma 4 della L.R. 43/01 e           
della predetta deliberazione 2774/01;                                           
su proposta dell'Assessore all'Agricoltura. Ambiente e Sviluppo                 
sostenibile;                                                                    
a voti unanimi e palesi, delibera:                                              
1) di aprire, per le motivazioni indicate in premessa e qui                     
integralmente richiamate, i termini di presentazione delle domande              
alle Amministrazioni territorialmente competenti per l'attuazione               
della Misura 2.e del PRSR per l'annualita' 2002;                                
2) di stabilire quale termine ultimo di scadenza per la presentazione           
delle domande le ore 12 del 30 aprile 2002, salvo proroghe da                   
concedersi da parte del Direttore generale Agricoltura mediante atto            
formale, da pubblicare nel Bollettino Ufficiale della Regione                   
Emilia-Romagna;                                                                 
3) di stabilire che, qualora le risorse disponibili per l'attuazione            
della misura come stabilite nel PRSR non risultino sufficienti a                
soddisfare tutte le richieste per l'erogazione del massimo aiuto                
previsto nel PRSR stesso (100 Euro/ha), l'entita' dell'aiuto per                
l'annualita' 2002 sara' definita con successivo atto formale del                
Direttore generale Agricoltura, sulla base dell'operazione di                   
divisione tra le risorse disponibili ed il totale degli ettari sui              
quali erogare l'indennita' compensativa, una volta pervenuti da parte           
delle Amministrazioni territoriali competenti i dati delle domande              
ammissibili ad aiuto;                                                           
4) di approvare le disposizioni per l'attuazione della Misura 2.e               
nell'annualita' 2002, denominate "PRSR - Misura 2.e - Indennita'                
compensative in zone sottoposte a svantaggi naturali - Disposizioni             
applicative per l'annualita' 2002", allegate al presente atto del               
quale formano parte integrante e sostanziale;                                   
5) di dare mandato alla Direzione generale Agricoltura di formulare,            
nelle forme ritenute piu' adeguate alle esigenze di tempestivita'               
richieste dalla necessita' di massima utilizzazione delle risorse,              
ulteriori indicazioni alle Amministrazioni competenti circa la                  
tempistica e l'iter procedurale relativi all'attuazione della Misura;           
6) di pubblicare la presente deliberazione nonche' l'allegato parte             
integrante della stessa nel Bollettino Ufficiale della Regione                  
Emilia-Romagna;                                                                 
7) di dare mandato al Servizio Aiuti alle imprese per la piu' ampia             
diffusione del documento tecnico di cui al precedente punto 3),                 
disponibile presso il medesimo Servizio, anche attraverso l'utilizzo            
del seguente sito Internet della Regione Emilia-Romagna:                        
http://www.regione.emilia-romagna.it.                                           
PRSR - Misura 2e - Indennita' compensative in zone sottoposte a                 
svantaggi naturali - Disposizioni applicative per l'annualita' 2002             
Indice                                                                          
Principali definizioni e abbreviazioni                                          
1) Beneficiari e requisiti                                                      
2) Entita' dell'aiuto                                                           
3) Termini di presentazione delle domande di aiuto e avvio delle                
procedure                                                                       
4) Area di applicazione                                                         
5) Indicazioni per la compilazione della modulistica e la                       
presentazione della documentazione                                              
6) Istruttoria delle domande e liquidazione degli aiuti                         
7) Controlli e sanzioni                                                         
8) Risorse finanziarie                                                          
9) Riferimenti normativi                                                        
Allegati                                                                        
1) Dichiarazione integrativa (Allegato 1)                                       
2) Istruzioni per la compilazione della domanda di adesione alla                
Misura 2e                                                                       
Principali definizioni e abbreviazioni                                          
Annualita' (di impegno): per le domande iniziali, si intende il                 
periodo, di durata annuale, calcolato a partire dal giorno successivo           
al termine per la presentazione delle domande. Per le domande al                
secondo anno di impegno, si fa riferimento al periodo, sempre di                
durata annuale, che parte dal giorno successivo all'annualita' di               
impegno riferita alla domanda finanziata l'anno precedente.                     
Annualita' (finanziaria): e' il periodo di riferimento del bilancio             
FEAOG Garanzia, intercorrente tra il 16 ottobre dell'anno ed il 15              
ottobre dell'anno successivo.                                                   
Annualita' 2002: si intende l'annualita' finanziaria che parte il 16            
ottobre 2001 e termina il 15 ottobre 2002.                                      
PRSR: Piano Regionale di sviluppo rurale dell'Emilia-Romagna.                   
AGREA: Agenzia Regionale per le Erogazioni in Agricoltura per                   
l'Emilia-Romagna.                                                               
FEOGA: Fondo Europeo Agricolo di Orientamento e Garanzia - Sezione              
Garanzia.                                                                       
1) Beneficiari e requisiti                                                      
1.1) Beneficiari                                                                
Hanno diritto al pagamento dell'indennita' compensativa gli                     
imprenditori agricoli, individuati dall'art. 2135 del Codice civile             
(cosi' come sostituito dal DL 228/01) del Codice civile, in possesso            
di partita IVA agricola o combinata ed iscritti, se ne ricorre                  
l'obbligo in base alle caratteristiche aziendali, al registro delle             
imprese agricole della Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e            
Artigianato, che conducano un'azienda il cui centro aziendale ricade            
in area svantaggiata, alle seguenti condizioni:                                 
- siano imprenditori agricoli non pensionati, titolari di                       
allevamento/i bovino e/o ovino e/o caprino e/o equino;                          
- si impegnino a mantenere in essere l'allevamento per almeno 5 anni            
a decorrere da quello di primo pagamento dell'indennita' compensativa           
relativo alla Misura 2.e;                                                       
- la superficie agricola utilizzata (SAU) sia almeno di 3 ha e                  
rientri, per almeno il 50% del totale, nelle aree di applicazione               
della misura;                                                                   
- il rapporto tra UBA e SAU relativa alle superfici investite a                 
foraggiere (comprensive di sorgo, segale, orzo e avena) non superi il           
valore 2 al momento della presentazione della domanda (sia iniziale             
che relativa ad annualita' successive) e come media durante tutto il            
periodo di impegno (in tal caso, la consistenza del bestiame ai fini            
del calcolo del rapporto e' intesa come media ponderata tra la data             
di inizio impegno ed il momento del calcolo). Il mancato rispetto del           
rapporto e' ammesso solo in caso di documentate cause di forza                  
maggiore. I casi di forza maggiore sono quelli contemplati all'art.             
48 Regolamento (CE) 2419/01;                                                    
- siano rispettate le normative ambientali vigenti;                             
- siano rispettate le buone pratiche agricole su tutte le superfici             
di conduzione aziendale (si rimanda all'Allegato 1.a "Buona pratica             
agricola usuale" del Piano Regionale di sviluppo rurale).                       
1.2) Possesso dei requisiti                                                     
Per godere dell'aiuto, gli imprenditori agricoli devono possedere un            
valido titolo di conduzione delle superfici di conduzione aziendale.            
Il richiedente deve essere in possesso, ove applicabili (quindi                 
soltanto se ricorre il caso), dei seguenti requisiti:                           
- rapporto tra UBA e SAU relativa alle superfici investite a                    
foraggiere (comprensive di sorgo, segale, orzo e avena) non superiore           
al valore 2 al momento della presentazione della domanda;                       
- titolarita' di partita IVA agricola o combinata;                              
- iscrizione al registro delle imprese agricole della CCIAA (Camera             
di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura) - vedi Legge                
580/93, suo regolamento di attuazione DPR 581/95, come modificato dal           
DPR 559/96;                                                                     
- titolo di conduzione valido per l'annualita' relativa alla domanda            
presentata per tutti i terreni di conduzione aziendale                          
(documentazione giustificativa del diritto di possesso e/o                      
disponibilita' se diverso da quello indicato nel certificato                    
catastale, eventuale copia del contratto di affitto registrato,                 
eventuale delega in caso di piu' comproprietari, ecc.);                         
- documenti comprovanti il rispetto delle disposizioni impartite con            
il DPR 30 aprile 1996, n. 317, recante norme per l'attuazione della             
Direttiva 92/102/CEE relativa alla identificazione e alla                       
registrazione degli animali, e con il Regolamento (CE) 1760/00;                 
- conformita' della documentazione catastale all'effettiva situazione           
aziendale;                                                                      
- conformita' alla legislazione vigente in materia ambientale, con              
particolare riferimento al rispetto almeno della buona pratica                  
agricola usuale su tutte le superfici di conduzione aziendale.                  
Le condizioni di accesso agli aiuti, indipendentemente dalla relativa           
disponibilita' finanziaria per la Misura 2.e nell'annualita' 2002,              
devono essere dimostrate attraverso dichiarazione sostitutiva di                
certificazione e, ove ricorre il caso, di atto di notorieta' (ai                
sensi degli articoli 46 - 49 del DPR 445/00) oppure tramite la                  
presentazione di documentazione allegata alla domanda (documentazione           
originale o in copia, secondo quanto prescritto dalla normativa                 
vigente per la documentazione in copia autenticata).                            
Tutti i requisiti devono essere posseduti all'atto di presentazione             
della domanda. La mancanza anche di uno solo dei requisiti sopra                
elencati costituisce motivo di non accessibilita' della domanda. Si             
intende per mancanza anche il conseguimento del requisito in momento            
successivo alla presentazione della domanda.                                    
Per i richiedenti che siano gia' stati ammessi a beneficiare                    
dell'indennita' compensativa nelle precedenti annualita', il possesso           
dei requisiti viene confermato per l'annualita' corrente tramite la             
presentazione della domanda ai sensi delle presenti disposizioni e              
delle istruzioni riportate sul retro del modello di domanda                     
predisposto da AGEA.                                                            
Si rimanda al Capitolo 5 per l'identificazione delle modalita' di               
presentazione della domanda allo scopo di soddisfare i requisiti                
sopra richiamati.                                                               
1.3) Casi particolari                                                           
In conformita' alle disposizioni di cui al precedente punto 1.1), non           
sono ammessi agli aiuti gli imprenditori che percepiscono una                   
pensione di vecchiaia o di anzianita'.                                          
Gli imprenditori agricoli non pensionati che conducono aziende                  
agricole in corresponsabilita' con imprenditori pensionati possono              
beneficiare dell'aiuto, a condizione che i percettori di pensione non           
partecipino alla gestione dell'azienda in corresponsabilita' ad un              
livello pari o superiore al 50% del totale.                                     
Al fine di definire la condizione sopra richiamata, si dovra', in               
sede di istruttoria della domanda, procedere alla verifica:                     
- del liv ello di compartecipazione nella conduzione aziendale,                 
comprovata attraverso atto pubblico o dichiarazione sostitutiva di              
atto notorio resa ai sensi dell'articolo 47 del DPR 28 dicembre 2000,           
n. 445;                                                                         
- della situazione previdenziale e contributiva degli imprenditori              
agricoli non pensionati.                                                        
fatto obbligo, pena la decadenza totale dell'aiuto, alle aziende che            
presentano domanda per la Misura 2.e di comunicare, con raccomandata            
a/r all'Ufficio istruttore competente, qualunque evento (causa di               
forza maggiore, momentaneo spostamento dei capi dall'azienda per                
alpeggio o transumanza) che possa comportare l'impossibilita'                   
oggettiva di rispettare i requisiti e gli impegni presi. Tale                   
comunicazione deve essere effettuata:                                           
- in caso di impossibilita' per causa di forza maggiore, entro 15               
giorni dopo il verificarsi dell'evento stesso;                                  
- entro 48 ore prima dello spostamento dei capi aziendali, con                  
indicazione precisa della sede sostitutiva.                                     
1.4) Identificazione degli animali                                              
Il sistema di identificazione e di registrazione degli animali                  
oggetto di controllo e' quello stabilito dal DPR 30 aprile 1996, n.             
317, che ha recepito gli articoli 4, 5, 6 e 8 della Direttiva                   
92/102/CEE, relativa all'identificazione e alla registrazione degli             
animali e le cui norme tecniche di indirizzo e di applicazione sono             
riportate nella circolare del Ministero della Sanita' del 14 agosto             
1996, n. 11, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica               
Italiana del 24 ottobre 1996.                                                   
Inoltre nel caso di capi bovini l'identificazione e la registrazione            
deve corrispondere a quanto previsto dal Regolamento (CE) 1760/00               
"che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei            
bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti           
a base di carni bovine, e che abroga il Regolamento (CE) 820/97 del             
Consiglio" e della Direttiva 92/102/CEE.                                        
Per gli equini, non soggetti alle norme suddette, si dovra' far                 
riferimento all'identificazione prevista dai Libri Genealogici o da             
altre normative specifiche.                                                     
Con la firma posta in calce al modulo di domanda, il richiedente                
dichiara la conformita' alle suddette disposizioni.                             
2) Entita' dell'aiuto                                                           
L'indennita' compensativa viene corrisposta in relazione alla                   
superficie foraggiera di cui dispone l'azienda. Per superficie                  
foraggiera si intende quella investita a colture contrassegnate dai             
codici nelle istruzioni del modello di domanda (vedi Allegato n. 2              
alle presenti Disposizioni). Sono in ogni caso escluse le superfici a           
silomais. L'aiuto e' cumulabile con le altre azioni del Piano                   
Regionale di sviluppo rurale.                                                   
Nel caso il rapporto UBA/superficie foraggiera sia inferiore a 0,5 il           
pagamento dell'aiuto viene limitato alle superfici che concorrono al            
rapporto fino a 0,5. Le superfici eccedenti non vengono ammesse                 
all'aiuto.                                                                      
L'entita' massima dell'aiuto prevista dal PRSR ammonta a 100 Euro/ha.           
L'importo che verra' effettivamente erogato sara' definito con                  
determinazione del Direttore generale Agricoltura in base alle                  
superfici ammissibili a contributo per l'annualita' corrente e                  
concordemente con i tempi dei procedimenti stabiliti nei diagrammi di           
flusso allegati alle convenzioni con l'AGREA. Per quel che concerne             
l'entita' delle risorse disponibili per l'annualita' 2002 del piano             
finanziario del PRSR si rimanda al successivo punto 9).                         
3) Termini di presentazione delle domande di aiuto e avvio delle                
procedure                                                                       
Le domande di aiuto devono essere presentate dagli interessati alle             
Amministrazioni competenti per territorio ai sensi della L.R. 15/97             
(Province e Comunita' Montane) conformemente a quanto previsto nelle            
confenzioni relative alle deleghe delle funzioni di autorizzazione in           
capo all'AGREA.                                                                 
Qualora i terreni oggetto d'impegno siano ubicati sul territorio di             
piu' Amministrazioni, la domanda dovra' essere inoltrata a quella ove           
ricade la sede del centro aziendale. Sara' cura dell'Amministrazione            
che ha ricevuto la domanda darne informazioni alle altre                        
Amministrazioni interessate. Si precisa che nei casi in cui la sede             
aziendale ricada al di fuori del territorio regionale la domanda non            
puo' essere presentata.                                                         
Le domande, integralmente compilate e complete della documentazione a           
corredo, dovranno pervenire presso le Amministrazioni competenti per            
territorio improrogabilmente entro le ore 12 del 30 aprile 2002.                
Qualora le domande vengano inoltrate tramite posta fara' fede la data           
del timbro postale. Per le domande inoltrate a mezzo posta con avviso           
di ricevimento, fara' fede la data del timbro dell'Ufficio postale              
accettante.                                                                     
Per le domande che pervengano oltre tali limiti, si procedera' ad una           
riduzione dell'1% dell'importo dell'aiuto per ogni giorno feriale di            
ritardo. In caso di ritardo oltre i 25 giorni di calendario (festivi            
compresi), la domanda non sara' ammissibile. Se tale giorno coincide            
con il sabato o un giorno festivo, la scadenza e' prorogata di                  
diritto al primo giorno seguente non festivo.                                   
La possibilita' di presentare domande entro i ritardi consentiti e              
con le relative riduzioni di aiuto, non incide sui tempi definiti nei           
diagrammi di flusso per lo svolgimento delle diverse fasi. Pertanto             
la presentazione di una domanda in data successiva all'estrazione del           
campione di controllo comporta l'assoggettamento della stessa a                 
controllo obbligatorio.                                                         
In caso di mancata presentazione della domanda o di invio della                 
medesima oltre i termini riportati ai precedenti capoversi, il                  
beneficiario della Misura 2.e per precedenti annualita' (2000 e/o               
2001) e' comunque tenuto al rispetto dell'impegno a mantenere in                
essere l'allevamento per almeno 5 anni a decorrere da quello di primo           
pagamento, da dimostrare in sede di eventuale controllo (pena la                
decadenza totale dell'aiuto e la restituzione con interessi delle               
annualita' percepite). Il beneficiario non potra' percepire                     
l'indennita' compensativa per l'annualita' relativa alla mancata o              
tardiva presentazione. Potra' ripresentare regolarmente la domanda              
secondo le modalita' stabilite per la successiva annualita'.                    
4) Area di applicazione                                                         
Il provvedimento si applica alle aree svantaggiate cosi' come                   
definite nel punto 2.5) del Capitolo III del Piano Regionale di                 
sviluppo rurale. Tali aree sono identificate nei territori dei comuni           
individuati dalla Direttiva 75/273/CEE, ora abrogata.                           
Si rimarca che, per poter accedere all'aiuto, il centro aziendale ed            
almeno il 50% della SAU aziendale dovranno rientrare nelle zone di              
cui sopra.                                                                      
5) Indicazioni per la compilazione della modulistica e la                       
presentazione della documentazione                                              
5.1) Supporti per la presentazione delle domande                                
Le domande dovranno essere compilate utilizzando l'apposito programma           
informatico predisposto da AGEA e messo a disposizione da AGREA in              
collaborazione con il Servizio Informativo Agricolo regionale.                  
Tale programma consente la stampa di modulo informatizzato sul quale            
dovra' essere apposta la firma del richiedente. Il programma                    
informatico e' distribuito da AGREA a richiesta dei soggetti                    
interessati e consente l'archiviazione di tutti i dati fino                     
all'anteprima di stampa.                                                        
La funzione di stampa e' attivabile attraverso smart card prodotte da           
AGEA e distribuite da AGREA ad organizzazioni o ad altre strutture              
e/o Enti incaricati della presentazione delle domande, che saranno              
individuati dalla stessa AGREA sulla base del bacino di utenza                  
previsto.                                                                       
Le indicazioni per l'identificazione dei codici da attribuire per               
l'archiviazione informatica dei dati relativi alle superfici ed alle            
relative Azioni sono contenute nel programma informatico.                       
In alternativa, a richiesta, per i casi di presentazione di un numero           
ristretto di domande, potra' essere resa disponibile dall'AGREA,                
presso ciascuna Provincia e Comunita' Montana, una postazione adibita           
alla stampa di singole domande.                                                 
Per i casi in cui l'utilizzo di un modello cartaceo porti evidenti              
vantaggi all'efficienza del sistema, e' consentita, eccezionalmente,            
la presentazione della domanda sui moduli cartacei prodotti da AGEA,            
che verranno messi a disposizione dell'AGREA presso le Province e le            
Comunita' Montane, in base alle esigenze dalle stesse evidenziate. In           
tale eventualita', i modelli verranno compilati a penna, in quanto la           
procedura informatica prevede la stampa su carta bianca formato A4.             
5.2) Allegati alle domande                                                      
Deve essere presentata, entro i termini prescritti al precedente                
punto 3), e ove applicabile, la seguente documentazione (se non gia'            
in possesso della stessa o di altra pubblica Amministrazione), in               
copia unica se non diversamente indicato:                                       
1) sottoscrizione di uno specifico modulo regionale (Allegato 1), con           
cui il beneficiario dichiara, sotto la propria responsabilita', che:            
- tutte le superfici aziendali in conduzione, anche se non oggetto di           
aiuto e/o di impegno, sono state indicate in domanda; - detiene                 
validi titoli di conduzione delle superfici di conduzione aziendale             
per il periodo di riferimento della domanda annuale; - detiene valida           
attestazione di assenso dei proprietari e dei comproprietari qualora            
la disponibilita' di conduzione delle superfici sia inferiore al                
periodo di riferimento della domanda annuale; - la qualita' catastale           
delle superfici ad impegno e' conforme alle colture praticate. In               
caso di presentazione delle denunce di variazione (entro la data                
prevista dalle procedure vigenti) indicare gli estremi delle relative           
denunce. In caso di avvenuti frazionamenti, indicare altresi' i                 
numeri che contrassegnavano la/le particella/e originaria/e; - la               
conformita' con la normativa ambientale vigente; ed altresi': -                 
indica luogo/luoghi di conservazione della documentazione in                    
originale necessaria alla verifica istruttoria. Nel caso di documenti           
gia' in possesso della stessa o di altra pubblica Amministrazione, il           
richiedente dovra' elencarli, indicando l'Amministrazione che ne sia            
in possesso, gli estremi per rintracciarli (ad esempio mediante                 
riferimento al procedimento) e attestandone la conferma di validita'            
della situazione in essi rappresentata; - ha l'obbligo di mantenere             
per 5 anni dalla data di impegno iniziale l'attivita' zootecnica                
esistente, avendo cura di non superare il rapporto di 2 tra UBA e SAU           
foraggere (compreso orzo, segale, avena e sorgo); - ha l'obbligo del            
rispetto della buona pratica agricola usuale su tutti i terreni di              
conduzione aziendale.                                                           
In calce alla domanda, dovranno essere indicati tutti i documenti               
presentati. Qualora i documenti non risultassero corrispondenti a               
quanto indicato, la domanda verra' ritenuta incompleta.                         
Sul modulo di domanda dovranno essere stampati tutti gli elementi               
richiesti, utilizzando come riferimento le Tabelle 1, 2, 3, 4 e le              
note esplicative (vedi Allegato 2 alle presenti Disposizioni).                  
Per quanto riguarda il Quadro P "Utilizzo delle superfici aziendali"            
(e l'Allegato P4 qualora i Quadri P del modello di domanda non siano            
sufficienti a rappresentare la situazione aziendale), esso dovra'               
riportare necessariamente tutte le superfici in conduzione, pena la             
non ammissibilita' della domanda, avendo cura di apporre il codice di           
coltura appropriato (utilizzare i codici delle colture riportati                
nella citata Tab. 4); in proposito vedi l'Allegato 2 alle presenti              
Disposizioni.                                                                   
Si precisa, come gia' richiamato al precedente punto 3), che il                 
calcolo dell'aiuto sara' effettuato tenendo conto esclusivamente                
delle superfici riportanti i codici riportati nelle istruzioni sul              
retro del modello di domanda.                                                   
Il richiedente puo' presentare documentazione originale o autenticata           
in luogo della dichiarazione sostitutiva di certificazione o di atto            
notorio relativa ai medesimi requisiti. Nel caso di documenti gia' in           
possesso di una pubblica Amministrazione, il richiedente dovra'                 
elencarli in apposita dichiarazione, indicando l'Amministrazione che            
ne sia in possesso, gli estremi per rintracciarli e attestandone la             
conferma di validita' della situazione in essi rappresentata.                   
Tutti i requisiti necessari (anche se dimostrati attraverso                     
autocertificazione) devono essere posseduti all'atto di presentazione           
della domanda.                                                                  
I documenti attestanti il possesso dei requisiti, non trasmessi in              
originale o per i quali sia stata prodotta dichiarazione sostitutiva            
di atto di notorieta', devono essere conservati in luogo indicato               
nella dichiarazione di cui al modello in Allegato 1 ed essere resi              
disponibili, a richiesta, all'Ufficio istruttore.                               
Eventuali documenti presentati oltre il termine prescritto non                  
saranno ritenuti validi. le domande incomplete non saranno accolte,             
previa la comunicazione di provvedimento sfavorevole, secondo quanto            
previsto dalla Legge 241/90 e dalla L.R. 32/93.                                 
Per quanto attiene ai documenti originali gia' in possesso della                
stessa o di altra pubblica Amministrazione, attestanti i requisiti di           
ammissione della domanda, qualora l'Ufficio istruttore ne faccia                
richiesta, allo scopo di accelerare il procedimento, all'interessato            
puo' essere chiesto di trasmettere una copia fotostatica della                  
documentazione di cui sia in possesso e di cui risulti necessario               
controllare la verificita'.                                                     
Tra i documenti attestanti i requisiti di ammissibilita' della                  
domanda sono compresi, tra gli altri:                                           
- visura o certificato catastale;                                               
- estratto di mappa o planimetria catastale;                                    
- estratto della Carta Tecnica regionale scala 1:10.000;                        
- documentazione giustificativa del diritto di possesso e/o                     
disponibilita' se diverso da quello indicato nel certificato                    
catastale;                                                                      
- eventuale delega in caso di piu' comproprietari;                              
- se ricorre il caso, modello 26 (variazione di qualita' di coltura)            
oppure la ricevuta della richiesta di variazione all'Ufficio Tecnico            
Erariale (fa fede anche la copia timbrata dall'UTE), che dovra'                 
risultare effettuata entro la data prevista dalle normative vigenti;            
- contratto di affitto o altro valido titolo di conduzione,                     
debitamente registrato;                                                         
- eventuale autorizzazione della proprieta' (dichiarazione                      
sostitutiva di atto di notorieta'), se il conduttore ha un contratto            
di affitto della durata inferiore all'annualita' della domanda;                 
- eventuale autorizzazione dei comproprietari (dichiarazione                    
sostitutiva di atto di notorieta'), a firma autenticata (e' valida              
anche la firma non autenticata se accompagnata con fotocopia di                 
documento d'identita' in corso di validita'), se il conduttore non ha           
la piena proprieta' dei terreni dichiarati.                                     
Con la firma apposta in calce alle domande ed ai relativi allegati,             
il richiedente si assume tutte le responsabilita' in merito alla                
verificita' delle dichiarazioni contenute ed e' pertento informato              
che, nel caso di dichiarazioni mendaci, fermo restando le sanzioni              
penali richiamate dall'art. 76 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445,                
decade dai benefici ai sensi dell'art. 75 del DPR 445/00.                       
5.3) Istruzioni per la compilazione delle domande                               
In allegato alle presenti disposizioni si riportano le istruzioni per           
la compilazione della domanda di adesione alle misure                           
agro-ambientali, definite da AGEA nella fase di predisposizione della           
modulistica comune nazionale.                                                   
6) Istruttoria delle domande e liquidazione degli aiuti                         
Con riferimento al Regolamento (CE) 1663/95, e alla L.R. n. 21 del 23           
luglio 2001, si rimanda a quanto previsto nelle procedure e nei                 
termini dei diagrammi di flusso di cui alla delega delle funzioni               
dell'AGREA alle Amministrazioni competenti.                                     
7) Controlli e sanzioni                                                         
7.1) Criteri generali e normative di riferimento                                
Le attivita' di controllo sono condotte in conformita' con quanto               
riportato al punto VI.5 del PRSR dell'Emilia-Romagna e devono essere            
eseguite in conformita' con quanto disposto dai Regolamenti (CEE)               
3508/92, (CE) 1750/99 e (CE) 2419/01 recanti modalita' di                       
applicazione del sistema integrato di gestione e di controllo di                
taluni regimi di aiuto comunitari.                                              
Detto sistema prevede l'esecuzione di una serie di controlli, sia di            
carattere amministrativo che a campione in loco, da effettuare in               
modo tale da verificare il rispetto delle condizioni di concessione             
degli aiuti previsti e dei relativi impegni assunti.                            
Per quanto concerne l'applicazione dell'analisi dei rischi per                  
l'estrazione del campione, si precisa che devono essere                         
obbligatoriamente sottoposte ad estrazione tutte le domande                     
presentate. Pertanto, domande che, sia pure per giustificati motivi,            
non siano sottoposte alla procedura di campionamento dovranno essere            
oggetto di controllo in loco obbligatorio.                                      
Con riferimento al punto ii) dell'art. 3 dell'Allegato al Regolamento           
(CE) 1663/95, per le attivita' di controllo si rimanda alle procedure           
e ai diagrammi di flusso di AGREA con riferimento anche alla delega             
di funzioni alle Amministrazioni competenti.                                    
7.2) Verifica del rapporto UBA/ha SAU foraggiere                                
Per accedere all'aiuto per l'indennita' compensativa e' necessario              
che il rapporto tra UBA aziendali e SAU (in ettari) investita a                 
colture foraggiere (comprensive di orzo, segale, avena, sorgo) non              
superi il valore 2. Tale rapporto non va superato per tutta la durata           
dell'impegno.                                                                   
Il mancato rispetto del suddetto rapporto sara' motivo, salvo i casi            
di forza maggiore, di decadenza totale, con relativa restituzione dei           
pagamenti percepiti a partire dall'inizio dell'impegno, maggiorati              
dei relativi interessi.                                                         
In caso di controllo, il rapporto viene calcolato con riferimento               
agli animali (UBA) presenti in azienda nei seguenti momenti:                    
- data di inizio impegno;                                                       
- date di presentazione di domande relative ad annualita' successive            
alla prima;                                                                     
- data del controllo.                                                           
Se il valore del rapporto alle date di inizio impegno o di                      
presentazione di domanda per annualita' successiva risulta superiore            
a 2 ricadono le condizioni di decadenza totale precedentemente                  
richiamate.                                                                     
A discrezione del gruppo di controllo, e in tutti i casi nei quali              
sia ipotizzabile un superamento del rapporto durante il periodo                 
intercorrente tra l'inizio impegno e la data del controllo, il                  
calcolo puo' essere effettuato con riferimento anche ad altri momenti           
del suddetto periodo. Nel caso in cui almeno uno di tali rilievi                
assuma un valore superiore a 2, si procede al calcolo del rapporto in           
base alla media ponderata della presenza di animali in azienda (UBA)            
nell'intero periodo intercorrente tra l'inizio impegno e la data del            
controllo: se il rapporto risultante in base alla media ponderata e'            
superiore al valore 2, si applica, anche in tal caso, la decadenza              
totale.                                                                         
7.3) Verifica delle buone pratiche agricole usuali e applicazione               
delle relative decadenze                                                        
Con l'adesione alla Misura 2.e, il beneficiario si impegna a                    
rispettare le buone pratiche agricole, su tutta la superficie                   
aziendale in conduzione. In sede di controllo in loco delle domande             
estratte a campione in base a quanto definito al precedente punto               
7.1, il gruppo di controllo verifichera' l'effettivo rispetto                   
dell'impegno.                                                                   
In caso di mancata conformita' con una delle prescrizioni vincolanti            
previste nell'Allegato 1.a del Piano Regionale di sviluppo rurale,              
relativa a superfici aziendali anche non oggetto di aiuto, la domanda           
decade totalmente, con relativa restituzione dei pagamenti percepiti            
a partire dall'inizio dell'impegno, maggiorati dei relativi                     
interessi.                                                                      
Se la mancanza di conformita' riguarda al contrario una delle                   
indicazioni non vincolanti previste nel medesimo allegato, il                   
controllo deve comunque evidenziarla formalmente (riportandone gli              
elementi nella verbalizzazione), sebbene in tali casi non sia                   
prevista l'applicazione di decadenze. Tali informazioni saranno                 
utilizzate per perfezionare i criteri per l'effettuazione                       
dell'analisi dei rischi.                                                        
7.4) Verifica della consistenza dell'allevamento                                
La verifica della consistenza dell'allevamento verra' supportata                
dall'esame del registro di stalla previsto dalle vigenti normative,             
dai dati delle Aziende Unita' sanitarie locali e dai dati dei Libri             
Genealogici.                                                                    
7.5) Altre sanzioni                                                             
Ai sensi dell'art. 48, comma 3 del Regolamento (CE) 1750/99, in caso            
di falsa dichiarazione resa per negligenza grave, il beneficiario               
interessato e' escluso dalle misure per l'anno civile in questione.             
Se la falsa dichiarazione e' resa intenzionalmente, l'esclusione si             
estende anche all'anno successivo.                                              
Ai sensi dell'art. 14, comma 3 del Regolamento (CE) 1257/99 "qualora            
la presenza di residui di sostanze vietate ai sensi della Direttiva             
96/22/CE o di residui di sostanze autorizzate ai sensi di tale                  
Direttiva ma utilizzate illecitamente, sia riscontrata, ai sensi                
delle pertinenti disposizioni della Direttiva 96/23/CE, in un'animale           
appartenente all'allevamento bovino di un produttore, quest'ultimo e'           
escluso dal beneficio delle indennita' compensative per l'anno civile           
dell'accertamento". Lo stesso produttore e' assoggettato alla                   
medesima sanzione "qualora una sostanza o un prodotto non                       
autorizzati, o una sostanza o un prodotto autorizzati ai sensi della            
Direttiva 96/22/CE, ma detenuti illecitamente, siano rinvenuti                  
nell'azienda" sotto qualsiasi forma.                                            
Per quanto non espressamente richiamato in questa sede, restano                 
valide ai fini del controllo le vigenti disposizioni comunitarie,               
nazionali e regionali in materia di controlli e sanzioni.                       
8) Risorse finanziarie                                                          
Con riferimento alla tabella finanziaria allegata al PRSR, la                   
disponibilita' finanziaria relativa alla Misura 2.e per domande                 
relative all'annualita' 2002 e' di 2,60 milioni di Euro. In base alle           
previsioni del fabbisogno necessario al pagamento di impegni gia'               
avviati nelle precedenti annualita', tale disponibilita' non                    
consentirebbe, per l'annualita' relativa alle presenti disposizioni,            
l'erogazione dell'aiuto massimo previsto dal PRSR (100 Euro/ha).                
In tal caso, pertanto, l'entita' dell'aiuto per l'annualita' 2002               
sara' definita con successivo atto formale del Direttore generale               
Agricoltura in base alle superfici ammissibili a contributo per                 
l'annualita' corrente e concordemente con i tempi dei procedimenti              
stabiliti nei diagrammi di flusso allegati alle convenzioni con                 
l'AGREA.                                                                        
9) Riferimenti normativi                                                        
Per quanto non richiamato nel testo delle presenti disposizioni                 
applicative, si rimanda alle norme ed ai testi contenuti nei seguenti           
riferimenti:                                                                    
- Regolamento (CE) 1257/99;                                                     
- Regolamento (CE) 1750/99;                                                     
- Regolamento (CE) 1929/00;                                                     
- Regolamento (CE) 2075/00;                                                     
- Piano Regionale di sviluppo rurale della Regione Emilia-Romagna.              
Le norme ed i documenti sopra richiamati devono ritenersi                       
complementari alle presenti disposizioni procedurali, le quali hanno            
lo scopo di uniformare su tutto il territorio regionale le modalita'            
per la presentazione, l'istruttoria, il controllo, la selezione, la             
liquidazione e l'autorizzazione al pagamento delle domande di aiuto.            
(segue allegato fotografato)                                                    

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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