DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 25 febbraio 2002, n. 304
Piano regionale di sviluppo rurale 2000-2006 in attuazione del Regolamento (CE) 1257/99. Misura 2.e - Indennita' compensative in zone sottoposte a svantaggi naturali. Approvazione disposizioni applicative per l'annata agraria 2001-2002
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Richiamati:
- il Regolamento (CE) 1257/99 del Consiglio europeo, relativo al
sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di
orientamento e garanzia (FEAOG);
- il Regolamento (CE) 1258/99 del Consiglio europeo, sul
finanziamento della politica agricola comune;
- il Regolamento (CE) 1750/99 della Commissione europea, che reca
disposizioni di applicazione al citato Regolamento (CE) 1257/99;
- il Regolamento (CE) 2603/99 della Commissione, che reca norme
transitorie per il sistema di sostegno allo sviluppo rurale istituito
dal Regolamento (CE) 1257/99 del Consiglio;
- il Regolamento (CE) 1929/00 della Commissione, che modifica il
Regolamento (CE) 2603/99 della Commissione, in ordine alla
trasformazione degli impegni agroambientali assunti in forza del
Regolamento (CEE) 2078/92 del Consiglio;
- il Regolamento (CE) 2075/00 della Commissione europea, che modifica
il predetto Regolamento 1750/99;
- la deliberazione del Consiglio regionale n. 1338 del 19 gennaio
2000, esecutiva, che approva il Piano regionale di sviluppo rurale
dell'Emilia-Romagna (di seguito PRSR) adottato in attuazione del piu'
volte citato Regolamento (CE) 1257/99;
- la decisione della Commissione europea n. C(2000) 2153 in data 20
luglio 2000, recante approvazione del suddetto PRSR nella versione
definitiva trasmessa dalla Regione in data 4 luglio 2000;
- la L.R. 30 gennaio 2001, n. 2 con la quale viene posto in
attuazione il PRSR, ed in particolare l'art. 2, comma 2;
richiamati, altresi':
- il Regolamento (CE) 1663/95 inerente le modalita' di applicazione
del Regolamento (CEE) 729/70 per quanto riguarda la procedura di
liquidazione dei conti del FEOGA - Sezione Garanzia;
- la L.R. n. 21 del 23 luglio 2001, che istituisce l'Agenzia
regionale per le erogazioni in agricoltura (AGREA) per
l'Emilia-Romagna;
- il decreto del Ministro delle Politiche Agricole e Forestali del 13
novembre 2001 inerente il riconoscimento di AGREA quale organismo
pagatore ai sensi dell'art. 4 del Regolamento (CEE) 729/70, cosi'
come modificato dall'art. 1 del Regolamento (CE) 1287/95, per quanto
riguarda i pagamenti inerenti le Misure di sviluppo rurale sul
territorio della Regione Emilia-Romagna;
preso atto:
- che il PRSR e' articolato in Assi principali di intervento ed in
Misure, a loro volta suddivise in azioni;
- che, per quanto concerne la responsabilita' della attuazione del
PRSR, essa resta in capo alla Regione ed agli Enti locali
territoriali - secondo l'assetto istituzionale delineato dalla L.R.
30 maggio 1997, n. 15 e successive modificazioni;
- che fra gli interventi previsti nel PRSR e' compresa la Misura 2.e
"Indennita' compensative in zone sottoposte a svantaggi naturali", in
applicazione degli articoli da 13 a 21 (compresi) del Regolamento
(CE) 1257/99;
visti, in particolare:
- l'art. 3, comma 1 della richiamata L.R. 30 maggio 1997, n. 15,
relativa all'attribuzione alle Province e Comunita' Montane di
funzioni amministrative, in materia di agricoltura, rientranti nella
sfera di competenza regionale sulla base della normativa comunitaria,
statale e regionale;
- l'art. 4, comma 2 della medesima L.R. 15/97, il quale prevede che
le Province e Comunita' Montane debbano attenersi alle direttive
emanate dalla Giunta regionale per quanto attiene allo svolgimento
delle funzioni inerenti agli interventi affidati dallo Stato e
dall'Unione Europea alle Regioni;
preso atto inoltre:
- che in base al citato DM del 13 novembre 2001 vengono attribuite
competenze ad AGREA per quanto attiene alle attivita' di
autorizzazione, liquidazione e controllo relative all'erogazione di
aiuti riferibili all'applicazione del Regolamento (CE) 1257/99;
- che il punto 4 dell'allegato al citato Regolamento (CE) 1663/95
prevede la facolta', da parte dell'Organismo pagatore di delegare in
tutto od in parte ad altri organismi le funzioni di autorizzazione
e/o di servizio tecnico, purche' soddisfino le condizioni ivi
specificate;
- che AGREA ha provveduto - con specifiche convenzioni adottate sulla
base dello schema tipo approvato con deliberazione della Giunta n.
2700 del 3 dicembre 2001, ai sensi dell'art. 3, comma 2 della citata
L.R. 21/01 - a delegare alle Provincie e alle Comunita' Montane
funzioni di autorizzazione;
dato atto che nelle funzioni di autorizzazione sono ricomprese le
attivita' di ricezione delle domande di aiuto, l'esecuzione dei
controlli materiali ed amministrativi, il calcolo degli importi da
liquidare, l'ammissibilita' dell'aiuto e la constatazione e/o
contestazione delle infrazioni nonche' l'adozione degli atti
amministrativi necessari e conseguenti e che ciascuna di tali
attivita' puo' formare oggetto di affidamento ad altri organismi, in
virtu' della richiamata regolamentazione comunitaria;
rilevato:
- che nel PRSR e' stabilito che le domande per la Misura 2.e devono
essere presentate alle Amministrazioni territoriali competenti;
- che lo stesso PRSR prevede che le domande siano presentate
nell'ambito di disposizioni regionali di attuazione, in riferimento
alle funzioni di indirizzo e di coordinamento che competono alla
Regione;
- che costituisce parte integrante del PRSR una tabella finanziaria
indicativa nella quale sono rappresentate per ciascuna misura le
risorse pubbliche rese complessivamente disponibili;
- che, sotto il profilo finanziario, e' prevista per la Misura 2.e
nell'annualita' 2002 una spesa pari a 2,60 milioni di Euro, la cui
copertura e' interamente assicurata da risorse comunitarie e statali,
in ragione del 50% ciascuna;
- che, tenuto conto della applicazione all'intero PRSR dei vincoli
del bilancio di cassa propri del FEAOG - Sezione Garanzia, e'
necessario preordinare condizioni che consentano il completo utilizzo
delle risorse previste in ciascuna annualita', in termini di
erogazione effettive ai beneficiari finali, pena la perdita delle
risorse non utilizzate;
considerato:
- che e' possibile che le risorse disponibili per l'attuazione della
Misura 2.e del PRSR non risultino sufficienti a soddisfare tutte le
richieste, in caso di erogazione del massimo aiuto previsto (100
Euro/ha);
- che stante la necessita' di garantire l'utilizzo ottimale di tutte
le risorse destinate al finanziamento del PRSR, deve essere
conseguentemente prevista la possibilita' di definire l'importo da
erogare in relazione alla effettiva capacita' di spesa delle risorse
stesse;
- che a tal fine, l'entita' dell'aiuto per l'annualita' 2002 del PRSR
sara' definita con successivo atto formale del Direttore generale
Agricoltura, una volta pervenute da parte delle Amministrazioni
competenti i dati relativi alla superficie complessivamente
ammissibile all'aiuto;
- che per consentire l'adozione del suddetto atto di definizione
dell'importo dell'aiuto, tali dati dovranno pervenire alla Direzione
generale Agricoltura non oltre il 14 giugno 2002;
ritenuto, pertanto, di dover stabilire:
- le modalita' per la presentazione delle domande e relativi
requisiti, in attuazione della Misura 2.e del PRSR per l'annualita'
2002;
- le procedure per istruttoria, controlli, liquidazione ed
autorizzazione al pagamento;
- le disposizioni per l'attuazione della Misura 2.e nell'annualita'
2002, nella formulazione allegata al presente atto quale parte
integrante e sostanziale;
vista la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 "Testo unico in materia di
organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna";
richiamate le proprie deliberazioni:
- n. 2382 in data 17 dicembre 2001, concernente la riorganizzazione
della struttura organizzativa dirigenziale della Giunta regionale;
- n. 3021 in data 28 dicembre 2001 con la quale sono stati approvati
gli atti direttoriali di conferimento degli incarichi di livello
dirigenziale;
richiamata, inoltre, la propria deliberazione n. 2774 in data 10
dicembre 2001 recante "Direttiva sulle modalita' di espressione dei
pareri di regolarita' amministrativa e contabile dopo l'entrata in
vigore della L.R. 43/01;
dato atto:
- del parere del Responsabile del Servizio Programmi, Monitoraggio e
Valutazione, dott. Giorgio Poggioli, in ordine alla compatibilita'
del presente atto con i contenuti del PRSR;
- del parere favorevole espresso dalla Responsabile del Servizio
Aiuti alle imprese, dott.ssa Teresita Pergolotti, e dal Direttore
generale Agricoltura, dott. dario Manghi, in merito rispettivamente
alla regolarita' tecnica e alla legittimita' della presente
deliberazione ai sensi del citato art. 37, comma 4 della L.R. 43/01 e
della predetta deliberazione 2774/01;
su proposta dell'Assessore all'Agricoltura. Ambiente e Sviluppo
sostenibile;
a voti unanimi e palesi, delibera:
1) di aprire, per le motivazioni indicate in premessa e qui
integralmente richiamate, i termini di presentazione delle domande
alle Amministrazioni territorialmente competenti per l'attuazione
della Misura 2.e del PRSR per l'annualita' 2002;
2) di stabilire quale termine ultimo di scadenza per la presentazione
delle domande le ore 12 del 30 aprile 2002, salvo proroghe da
concedersi da parte del Direttore generale Agricoltura mediante atto
formale, da pubblicare nel Bollettino Ufficiale della Regione
Emilia-Romagna;
3) di stabilire che, qualora le risorse disponibili per l'attuazione
della misura come stabilite nel PRSR non risultino sufficienti a
soddisfare tutte le richieste per l'erogazione del massimo aiuto
previsto nel PRSR stesso (100 Euro/ha), l'entita' dell'aiuto per
l'annualita' 2002 sara' definita con successivo atto formale del
Direttore generale Agricoltura, sulla base dell'operazione di
divisione tra le risorse disponibili ed il totale degli ettari sui
quali erogare l'indennita' compensativa, una volta pervenuti da parte
delle Amministrazioni territoriali competenti i dati delle domande
ammissibili ad aiuto;
4) di approvare le disposizioni per l'attuazione della Misura 2.e
nell'annualita' 2002, denominate "PRSR - Misura 2.e - Indennita'
compensative in zone sottoposte a svantaggi naturali - Disposizioni
applicative per l'annualita' 2002", allegate al presente atto del
quale formano parte integrante e sostanziale;
5) di dare mandato alla Direzione generale Agricoltura di formulare,
nelle forme ritenute piu' adeguate alle esigenze di tempestivita'
richieste dalla necessita' di massima utilizzazione delle risorse,
ulteriori indicazioni alle Amministrazioni competenti circa la
tempistica e l'iter procedurale relativi all'attuazione della Misura;
6) di pubblicare la presente deliberazione nonche' l'allegato parte
integrante della stessa nel Bollettino Ufficiale della Regione
Emilia-Romagna;
7) di dare mandato al Servizio Aiuti alle imprese per la piu' ampia
diffusione del documento tecnico di cui al precedente punto 3),
disponibile presso il medesimo Servizio, anche attraverso l'utilizzo
del seguente sito Internet della Regione Emilia-Romagna:
http://www.regione.emilia-romagna.it.
PRSR - Misura 2e - Indennita' compensative in zone sottoposte a
svantaggi naturali - Disposizioni applicative per l'annualita' 2002
Indice
Principali definizioni e abbreviazioni
1) Beneficiari e requisiti
2) Entita' dell'aiuto
3) Termini di presentazione delle domande di aiuto e avvio delle
procedure
4) Area di applicazione
5) Indicazioni per la compilazione della modulistica e la
presentazione della documentazione
6) Istruttoria delle domande e liquidazione degli aiuti
7) Controlli e sanzioni
8) Risorse finanziarie
9) Riferimenti normativi
Allegati
1) Dichiarazione integrativa (Allegato 1)
2) Istruzioni per la compilazione della domanda di adesione alla
Misura 2e
Principali definizioni e abbreviazioni
Annualita' (di impegno): per le domande iniziali, si intende il
periodo, di durata annuale, calcolato a partire dal giorno successivo
al termine per la presentazione delle domande. Per le domande al
secondo anno di impegno, si fa riferimento al periodo, sempre di
durata annuale, che parte dal giorno successivo all'annualita' di
impegno riferita alla domanda finanziata l'anno precedente.
Annualita' (finanziaria): e' il periodo di riferimento del bilancio
FEAOG Garanzia, intercorrente tra il 16 ottobre dell'anno ed il 15
ottobre dell'anno successivo.
Annualita' 2002: si intende l'annualita' finanziaria che parte il 16
ottobre 2001 e termina il 15 ottobre 2002.
PRSR: Piano Regionale di sviluppo rurale dell'Emilia-Romagna.
AGREA: Agenzia Regionale per le Erogazioni in Agricoltura per
l'Emilia-Romagna.
FEOGA: Fondo Europeo Agricolo di Orientamento e Garanzia - Sezione
Garanzia.
1) Beneficiari e requisiti
1.1) Beneficiari
Hanno diritto al pagamento dell'indennita' compensativa gli
imprenditori agricoli, individuati dall'art. 2135 del Codice civile
(cosi' come sostituito dal DL 228/01) del Codice civile, in possesso
di partita IVA agricola o combinata ed iscritti, se ne ricorre
l'obbligo in base alle caratteristiche aziendali, al registro delle
imprese agricole della Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e
Artigianato, che conducano un'azienda il cui centro aziendale ricade
in area svantaggiata, alle seguenti condizioni:
- siano imprenditori agricoli non pensionati, titolari di
allevamento/i bovino e/o ovino e/o caprino e/o equino;
- si impegnino a mantenere in essere l'allevamento per almeno 5 anni
a decorrere da quello di primo pagamento dell'indennita' compensativa
relativo alla Misura 2.e;
- la superficie agricola utilizzata (SAU) sia almeno di 3 ha e
rientri, per almeno il 50% del totale, nelle aree di applicazione
della misura;
- il rapporto tra UBA e SAU relativa alle superfici investite a
foraggiere (comprensive di sorgo, segale, orzo e avena) non superi il
valore 2 al momento della presentazione della domanda (sia iniziale
che relativa ad annualita' successive) e come media durante tutto il
periodo di impegno (in tal caso, la consistenza del bestiame ai fini
del calcolo del rapporto e' intesa come media ponderata tra la data
di inizio impegno ed il momento del calcolo). Il mancato rispetto del
rapporto e' ammesso solo in caso di documentate cause di forza
maggiore. I casi di forza maggiore sono quelli contemplati all'art.
48 Regolamento (CE) 2419/01;
- siano rispettate le normative ambientali vigenti;
- siano rispettate le buone pratiche agricole su tutte le superfici
di conduzione aziendale (si rimanda all'Allegato 1.a "Buona pratica
agricola usuale" del Piano Regionale di sviluppo rurale).
1.2) Possesso dei requisiti
Per godere dell'aiuto, gli imprenditori agricoli devono possedere un
valido titolo di conduzione delle superfici di conduzione aziendale.
Il richiedente deve essere in possesso, ove applicabili (quindi
soltanto se ricorre il caso), dei seguenti requisiti:
- rapporto tra UBA e SAU relativa alle superfici investite a
foraggiere (comprensive di sorgo, segale, orzo e avena) non superiore
al valore 2 al momento della presentazione della domanda;
- titolarita' di partita IVA agricola o combinata;
- iscrizione al registro delle imprese agricole della CCIAA (Camera
di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura) - vedi Legge
580/93, suo regolamento di attuazione DPR 581/95, come modificato dal
DPR 559/96;
- titolo di conduzione valido per l'annualita' relativa alla domanda
presentata per tutti i terreni di conduzione aziendale
(documentazione giustificativa del diritto di possesso e/o
disponibilita' se diverso da quello indicato nel certificato
catastale, eventuale copia del contratto di affitto registrato,
eventuale delega in caso di piu' comproprietari, ecc.);
- documenti comprovanti il rispetto delle disposizioni impartite con
il DPR 30 aprile 1996, n. 317, recante norme per l'attuazione della
Direttiva 92/102/CEE relativa alla identificazione e alla
registrazione degli animali, e con il Regolamento (CE) 1760/00;
- conformita' della documentazione catastale all'effettiva situazione
aziendale;
- conformita' alla legislazione vigente in materia ambientale, con
particolare riferimento al rispetto almeno della buona pratica
agricola usuale su tutte le superfici di conduzione aziendale.
Le condizioni di accesso agli aiuti, indipendentemente dalla relativa
disponibilita' finanziaria per la Misura 2.e nell'annualita' 2002,
devono essere dimostrate attraverso dichiarazione sostitutiva di
certificazione e, ove ricorre il caso, di atto di notorieta' (ai
sensi degli articoli 46 - 49 del DPR 445/00) oppure tramite la
presentazione di documentazione allegata alla domanda (documentazione
originale o in copia, secondo quanto prescritto dalla normativa
vigente per la documentazione in copia autenticata).
Tutti i requisiti devono essere posseduti all'atto di presentazione
della domanda. La mancanza anche di uno solo dei requisiti sopra
elencati costituisce motivo di non accessibilita' della domanda. Si
intende per mancanza anche il conseguimento del requisito in momento
successivo alla presentazione della domanda.
Per i richiedenti che siano gia' stati ammessi a beneficiare
dell'indennita' compensativa nelle precedenti annualita', il possesso
dei requisiti viene confermato per l'annualita' corrente tramite la
presentazione della domanda ai sensi delle presenti disposizioni e
delle istruzioni riportate sul retro del modello di domanda
predisposto da AGEA.
Si rimanda al Capitolo 5 per l'identificazione delle modalita' di
presentazione della domanda allo scopo di soddisfare i requisiti
sopra richiamati.
1.3) Casi particolari
In conformita' alle disposizioni di cui al precedente punto 1.1), non
sono ammessi agli aiuti gli imprenditori che percepiscono una
pensione di vecchiaia o di anzianita'.
Gli imprenditori agricoli non pensionati che conducono aziende
agricole in corresponsabilita' con imprenditori pensionati possono
beneficiare dell'aiuto, a condizione che i percettori di pensione non
partecipino alla gestione dell'azienda in corresponsabilita' ad un
livello pari o superiore al 50% del totale.
Al fine di definire la condizione sopra richiamata, si dovra', in
sede di istruttoria della domanda, procedere alla verifica:
- del liv ello di compartecipazione nella conduzione aziendale,
comprovata attraverso atto pubblico o dichiarazione sostitutiva di
atto notorio resa ai sensi dell'articolo 47 del DPR 28 dicembre 2000,
n. 445;
- della situazione previdenziale e contributiva degli imprenditori
agricoli non pensionati.
fatto obbligo, pena la decadenza totale dell'aiuto, alle aziende che
presentano domanda per la Misura 2.e di comunicare, con raccomandata
a/r all'Ufficio istruttore competente, qualunque evento (causa di
forza maggiore, momentaneo spostamento dei capi dall'azienda per
alpeggio o transumanza) che possa comportare l'impossibilita'
oggettiva di rispettare i requisiti e gli impegni presi. Tale
comunicazione deve essere effettuata:
- in caso di impossibilita' per causa di forza maggiore, entro 15
giorni dopo il verificarsi dell'evento stesso;
- entro 48 ore prima dello spostamento dei capi aziendali, con
indicazione precisa della sede sostitutiva.
1.4) Identificazione degli animali
Il sistema di identificazione e di registrazione degli animali
oggetto di controllo e' quello stabilito dal DPR 30 aprile 1996, n.
317, che ha recepito gli articoli 4, 5, 6 e 8 della Direttiva
92/102/CEE, relativa all'identificazione e alla registrazione degli
animali e le cui norme tecniche di indirizzo e di applicazione sono
riportate nella circolare del Ministero della Sanita' del 14 agosto
1996, n. 11, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana del 24 ottobre 1996.
Inoltre nel caso di capi bovini l'identificazione e la registrazione
deve corrispondere a quanto previsto dal Regolamento (CE) 1760/00
"che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei
bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti
a base di carni bovine, e che abroga il Regolamento (CE) 820/97 del
Consiglio" e della Direttiva 92/102/CEE.
Per gli equini, non soggetti alle norme suddette, si dovra' far
riferimento all'identificazione prevista dai Libri Genealogici o da
altre normative specifiche.
Con la firma posta in calce al modulo di domanda, il richiedente
dichiara la conformita' alle suddette disposizioni.
2) Entita' dell'aiuto
L'indennita' compensativa viene corrisposta in relazione alla
superficie foraggiera di cui dispone l'azienda. Per superficie
foraggiera si intende quella investita a colture contrassegnate dai
codici nelle istruzioni del modello di domanda (vedi Allegato n. 2
alle presenti Disposizioni). Sono in ogni caso escluse le superfici a
silomais. L'aiuto e' cumulabile con le altre azioni del Piano
Regionale di sviluppo rurale.
Nel caso il rapporto UBA/superficie foraggiera sia inferiore a 0,5 il
pagamento dell'aiuto viene limitato alle superfici che concorrono al
rapporto fino a 0,5. Le superfici eccedenti non vengono ammesse
all'aiuto.
L'entita' massima dell'aiuto prevista dal PRSR ammonta a 100 Euro/ha.
L'importo che verra' effettivamente erogato sara' definito con
determinazione del Direttore generale Agricoltura in base alle
superfici ammissibili a contributo per l'annualita' corrente e
concordemente con i tempi dei procedimenti stabiliti nei diagrammi di
flusso allegati alle convenzioni con l'AGREA. Per quel che concerne
l'entita' delle risorse disponibili per l'annualita' 2002 del piano
finanziario del PRSR si rimanda al successivo punto 9).
3) Termini di presentazione delle domande di aiuto e avvio delle
procedure
Le domande di aiuto devono essere presentate dagli interessati alle
Amministrazioni competenti per territorio ai sensi della L.R. 15/97
(Province e Comunita' Montane) conformemente a quanto previsto nelle
confenzioni relative alle deleghe delle funzioni di autorizzazione in
capo all'AGREA.
Qualora i terreni oggetto d'impegno siano ubicati sul territorio di
piu' Amministrazioni, la domanda dovra' essere inoltrata a quella ove
ricade la sede del centro aziendale. Sara' cura dell'Amministrazione
che ha ricevuto la domanda darne informazioni alle altre
Amministrazioni interessate. Si precisa che nei casi in cui la sede
aziendale ricada al di fuori del territorio regionale la domanda non
puo' essere presentata.
Le domande, integralmente compilate e complete della documentazione a
corredo, dovranno pervenire presso le Amministrazioni competenti per
territorio improrogabilmente entro le ore 12 del 30 aprile 2002.
Qualora le domande vengano inoltrate tramite posta fara' fede la data
del timbro postale. Per le domande inoltrate a mezzo posta con avviso
di ricevimento, fara' fede la data del timbro dell'Ufficio postale
accettante.
Per le domande che pervengano oltre tali limiti, si procedera' ad una
riduzione dell'1% dell'importo dell'aiuto per ogni giorno feriale di
ritardo. In caso di ritardo oltre i 25 giorni di calendario (festivi
compresi), la domanda non sara' ammissibile. Se tale giorno coincide
con il sabato o un giorno festivo, la scadenza e' prorogata di
diritto al primo giorno seguente non festivo.
La possibilita' di presentare domande entro i ritardi consentiti e
con le relative riduzioni di aiuto, non incide sui tempi definiti nei
diagrammi di flusso per lo svolgimento delle diverse fasi. Pertanto
la presentazione di una domanda in data successiva all'estrazione del
campione di controllo comporta l'assoggettamento della stessa a
controllo obbligatorio.
In caso di mancata presentazione della domanda o di invio della
medesima oltre i termini riportati ai precedenti capoversi, il
beneficiario della Misura 2.e per precedenti annualita' (2000 e/o
2001) e' comunque tenuto al rispetto dell'impegno a mantenere in
essere l'allevamento per almeno 5 anni a decorrere da quello di primo
pagamento, da dimostrare in sede di eventuale controllo (pena la
decadenza totale dell'aiuto e la restituzione con interessi delle
annualita' percepite). Il beneficiario non potra' percepire
l'indennita' compensativa per l'annualita' relativa alla mancata o
tardiva presentazione. Potra' ripresentare regolarmente la domanda
secondo le modalita' stabilite per la successiva annualita'.
4) Area di applicazione
Il provvedimento si applica alle aree svantaggiate cosi' come
definite nel punto 2.5) del Capitolo III del Piano Regionale di
sviluppo rurale. Tali aree sono identificate nei territori dei comuni
individuati dalla Direttiva 75/273/CEE, ora abrogata.
Si rimarca che, per poter accedere all'aiuto, il centro aziendale ed
almeno il 50% della SAU aziendale dovranno rientrare nelle zone di
cui sopra.
5) Indicazioni per la compilazione della modulistica e la
presentazione della documentazione
5.1) Supporti per la presentazione delle domande
Le domande dovranno essere compilate utilizzando l'apposito programma
informatico predisposto da AGEA e messo a disposizione da AGREA in
collaborazione con il Servizio Informativo Agricolo regionale.
Tale programma consente la stampa di modulo informatizzato sul quale
dovra' essere apposta la firma del richiedente. Il programma
informatico e' distribuito da AGREA a richiesta dei soggetti
interessati e consente l'archiviazione di tutti i dati fino
all'anteprima di stampa.
La funzione di stampa e' attivabile attraverso smart card prodotte da
AGEA e distribuite da AGREA ad organizzazioni o ad altre strutture
e/o Enti incaricati della presentazione delle domande, che saranno
individuati dalla stessa AGREA sulla base del bacino di utenza
previsto.
Le indicazioni per l'identificazione dei codici da attribuire per
l'archiviazione informatica dei dati relativi alle superfici ed alle
relative Azioni sono contenute nel programma informatico.
In alternativa, a richiesta, per i casi di presentazione di un numero
ristretto di domande, potra' essere resa disponibile dall'AGREA,
presso ciascuna Provincia e Comunita' Montana, una postazione adibita
alla stampa di singole domande.
Per i casi in cui l'utilizzo di un modello cartaceo porti evidenti
vantaggi all'efficienza del sistema, e' consentita, eccezionalmente,
la presentazione della domanda sui moduli cartacei prodotti da AGEA,
che verranno messi a disposizione dell'AGREA presso le Province e le
Comunita' Montane, in base alle esigenze dalle stesse evidenziate. In
tale eventualita', i modelli verranno compilati a penna, in quanto la
procedura informatica prevede la stampa su carta bianca formato A4.
5.2) Allegati alle domande
Deve essere presentata, entro i termini prescritti al precedente
punto 3), e ove applicabile, la seguente documentazione (se non gia'
in possesso della stessa o di altra pubblica Amministrazione), in
copia unica se non diversamente indicato:
1) sottoscrizione di uno specifico modulo regionale (Allegato 1), con
cui il beneficiario dichiara, sotto la propria responsabilita', che:
- tutte le superfici aziendali in conduzione, anche se non oggetto di
aiuto e/o di impegno, sono state indicate in domanda; - detiene
validi titoli di conduzione delle superfici di conduzione aziendale
per il periodo di riferimento della domanda annuale; - detiene valida
attestazione di assenso dei proprietari e dei comproprietari qualora
la disponibilita' di conduzione delle superfici sia inferiore al
periodo di riferimento della domanda annuale; - la qualita' catastale
delle superfici ad impegno e' conforme alle colture praticate. In
caso di presentazione delle denunce di variazione (entro la data
prevista dalle procedure vigenti) indicare gli estremi delle relative
denunce. In caso di avvenuti frazionamenti, indicare altresi' i
numeri che contrassegnavano la/le particella/e originaria/e; - la
conformita' con la normativa ambientale vigente; ed altresi': -
indica luogo/luoghi di conservazione della documentazione in
originale necessaria alla verifica istruttoria. Nel caso di documenti
gia' in possesso della stessa o di altra pubblica Amministrazione, il
richiedente dovra' elencarli, indicando l'Amministrazione che ne sia
in possesso, gli estremi per rintracciarli (ad esempio mediante
riferimento al procedimento) e attestandone la conferma di validita'
della situazione in essi rappresentata; - ha l'obbligo di mantenere
per 5 anni dalla data di impegno iniziale l'attivita' zootecnica
esistente, avendo cura di non superare il rapporto di 2 tra UBA e SAU
foraggere (compreso orzo, segale, avena e sorgo); - ha l'obbligo del
rispetto della buona pratica agricola usuale su tutti i terreni di
conduzione aziendale.
In calce alla domanda, dovranno essere indicati tutti i documenti
presentati. Qualora i documenti non risultassero corrispondenti a
quanto indicato, la domanda verra' ritenuta incompleta.
Sul modulo di domanda dovranno essere stampati tutti gli elementi
richiesti, utilizzando come riferimento le Tabelle 1, 2, 3, 4 e le
note esplicative (vedi Allegato 2 alle presenti Disposizioni).
Per quanto riguarda il Quadro P "Utilizzo delle superfici aziendali"
(e l'Allegato P4 qualora i Quadri P del modello di domanda non siano
sufficienti a rappresentare la situazione aziendale), esso dovra'
riportare necessariamente tutte le superfici in conduzione, pena la
non ammissibilita' della domanda, avendo cura di apporre il codice di
coltura appropriato (utilizzare i codici delle colture riportati
nella citata Tab. 4); in proposito vedi l'Allegato 2 alle presenti
Disposizioni.
Si precisa, come gia' richiamato al precedente punto 3), che il
calcolo dell'aiuto sara' effettuato tenendo conto esclusivamente
delle superfici riportanti i codici riportati nelle istruzioni sul
retro del modello di domanda.
Il richiedente puo' presentare documentazione originale o autenticata
in luogo della dichiarazione sostitutiva di certificazione o di atto
notorio relativa ai medesimi requisiti. Nel caso di documenti gia' in
possesso di una pubblica Amministrazione, il richiedente dovra'
elencarli in apposita dichiarazione, indicando l'Amministrazione che
ne sia in possesso, gli estremi per rintracciarli e attestandone la
conferma di validita' della situazione in essi rappresentata.
Tutti i requisiti necessari (anche se dimostrati attraverso
autocertificazione) devono essere posseduti all'atto di presentazione
della domanda.
I documenti attestanti il possesso dei requisiti, non trasmessi in
originale o per i quali sia stata prodotta dichiarazione sostitutiva
di atto di notorieta', devono essere conservati in luogo indicato
nella dichiarazione di cui al modello in Allegato 1 ed essere resi
disponibili, a richiesta, all'Ufficio istruttore.
Eventuali documenti presentati oltre il termine prescritto non
saranno ritenuti validi. le domande incomplete non saranno accolte,
previa la comunicazione di provvedimento sfavorevole, secondo quanto
previsto dalla Legge 241/90 e dalla L.R. 32/93.
Per quanto attiene ai documenti originali gia' in possesso della
stessa o di altra pubblica Amministrazione, attestanti i requisiti di
ammissione della domanda, qualora l'Ufficio istruttore ne faccia
richiesta, allo scopo di accelerare il procedimento, all'interessato
puo' essere chiesto di trasmettere una copia fotostatica della
documentazione di cui sia in possesso e di cui risulti necessario
controllare la verificita'.
Tra i documenti attestanti i requisiti di ammissibilita' della
domanda sono compresi, tra gli altri:
- visura o certificato catastale;
- estratto di mappa o planimetria catastale;
- estratto della Carta Tecnica regionale scala 1:10.000;
- documentazione giustificativa del diritto di possesso e/o
disponibilita' se diverso da quello indicato nel certificato
catastale;
- eventuale delega in caso di piu' comproprietari;
- se ricorre il caso, modello 26 (variazione di qualita' di coltura)
oppure la ricevuta della richiesta di variazione all'Ufficio Tecnico
Erariale (fa fede anche la copia timbrata dall'UTE), che dovra'
risultare effettuata entro la data prevista dalle normative vigenti;
- contratto di affitto o altro valido titolo di conduzione,
debitamente registrato;
- eventuale autorizzazione della proprieta' (dichiarazione
sostitutiva di atto di notorieta'), se il conduttore ha un contratto
di affitto della durata inferiore all'annualita' della domanda;
- eventuale autorizzazione dei comproprietari (dichiarazione
sostitutiva di atto di notorieta'), a firma autenticata (e' valida
anche la firma non autenticata se accompagnata con fotocopia di
documento d'identita' in corso di validita'), se il conduttore non ha
la piena proprieta' dei terreni dichiarati.
Con la firma apposta in calce alle domande ed ai relativi allegati,
il richiedente si assume tutte le responsabilita' in merito alla
verificita' delle dichiarazioni contenute ed e' pertento informato
che, nel caso di dichiarazioni mendaci, fermo restando le sanzioni
penali richiamate dall'art. 76 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445,
decade dai benefici ai sensi dell'art. 75 del DPR 445/00.
5.3) Istruzioni per la compilazione delle domande
In allegato alle presenti disposizioni si riportano le istruzioni per
la compilazione della domanda di adesione alle misure
agro-ambientali, definite da AGEA nella fase di predisposizione della
modulistica comune nazionale.
6) Istruttoria delle domande e liquidazione degli aiuti
Con riferimento al Regolamento (CE) 1663/95, e alla L.R. n. 21 del 23
luglio 2001, si rimanda a quanto previsto nelle procedure e nei
termini dei diagrammi di flusso di cui alla delega delle funzioni
dell'AGREA alle Amministrazioni competenti.
7) Controlli e sanzioni
7.1) Criteri generali e normative di riferimento
Le attivita' di controllo sono condotte in conformita' con quanto
riportato al punto VI.5 del PRSR dell'Emilia-Romagna e devono essere
eseguite in conformita' con quanto disposto dai Regolamenti (CEE)
3508/92, (CE) 1750/99 e (CE) 2419/01 recanti modalita' di
applicazione del sistema integrato di gestione e di controllo di
taluni regimi di aiuto comunitari.
Detto sistema prevede l'esecuzione di una serie di controlli, sia di
carattere amministrativo che a campione in loco, da effettuare in
modo tale da verificare il rispetto delle condizioni di concessione
degli aiuti previsti e dei relativi impegni assunti.
Per quanto concerne l'applicazione dell'analisi dei rischi per
l'estrazione del campione, si precisa che devono essere
obbligatoriamente sottoposte ad estrazione tutte le domande
presentate. Pertanto, domande che, sia pure per giustificati motivi,
non siano sottoposte alla procedura di campionamento dovranno essere
oggetto di controllo in loco obbligatorio.
Con riferimento al punto ii) dell'art. 3 dell'Allegato al Regolamento
(CE) 1663/95, per le attivita' di controllo si rimanda alle procedure
e ai diagrammi di flusso di AGREA con riferimento anche alla delega
di funzioni alle Amministrazioni competenti.
7.2) Verifica del rapporto UBA/ha SAU foraggiere
Per accedere all'aiuto per l'indennita' compensativa e' necessario
che il rapporto tra UBA aziendali e SAU (in ettari) investita a
colture foraggiere (comprensive di orzo, segale, avena, sorgo) non
superi il valore 2. Tale rapporto non va superato per tutta la durata
dell'impegno.
Il mancato rispetto del suddetto rapporto sara' motivo, salvo i casi
di forza maggiore, di decadenza totale, con relativa restituzione dei
pagamenti percepiti a partire dall'inizio dell'impegno, maggiorati
dei relativi interessi.
In caso di controllo, il rapporto viene calcolato con riferimento
agli animali (UBA) presenti in azienda nei seguenti momenti:
- data di inizio impegno;
- date di presentazione di domande relative ad annualita' successive
alla prima;
- data del controllo.
Se il valore del rapporto alle date di inizio impegno o di
presentazione di domanda per annualita' successiva risulta superiore
a 2 ricadono le condizioni di decadenza totale precedentemente
richiamate.
A discrezione del gruppo di controllo, e in tutti i casi nei quali
sia ipotizzabile un superamento del rapporto durante il periodo
intercorrente tra l'inizio impegno e la data del controllo, il
calcolo puo' essere effettuato con riferimento anche ad altri momenti
del suddetto periodo. Nel caso in cui almeno uno di tali rilievi
assuma un valore superiore a 2, si procede al calcolo del rapporto in
base alla media ponderata della presenza di animali in azienda (UBA)
nell'intero periodo intercorrente tra l'inizio impegno e la data del
controllo: se il rapporto risultante in base alla media ponderata e'
superiore al valore 2, si applica, anche in tal caso, la decadenza
totale.
7.3) Verifica delle buone pratiche agricole usuali e applicazione
delle relative decadenze
Con l'adesione alla Misura 2.e, il beneficiario si impegna a
rispettare le buone pratiche agricole, su tutta la superficie
aziendale in conduzione. In sede di controllo in loco delle domande
estratte a campione in base a quanto definito al precedente punto
7.1, il gruppo di controllo verifichera' l'effettivo rispetto
dell'impegno.
In caso di mancata conformita' con una delle prescrizioni vincolanti
previste nell'Allegato 1.a del Piano Regionale di sviluppo rurale,
relativa a superfici aziendali anche non oggetto di aiuto, la domanda
decade totalmente, con relativa restituzione dei pagamenti percepiti
a partire dall'inizio dell'impegno, maggiorati dei relativi
interessi.
Se la mancanza di conformita' riguarda al contrario una delle
indicazioni non vincolanti previste nel medesimo allegato, il
controllo deve comunque evidenziarla formalmente (riportandone gli
elementi nella verbalizzazione), sebbene in tali casi non sia
prevista l'applicazione di decadenze. Tali informazioni saranno
utilizzate per perfezionare i criteri per l'effettuazione
dell'analisi dei rischi.
7.4) Verifica della consistenza dell'allevamento
La verifica della consistenza dell'allevamento verra' supportata
dall'esame del registro di stalla previsto dalle vigenti normative,
dai dati delle Aziende Unita' sanitarie locali e dai dati dei Libri
Genealogici.
7.5) Altre sanzioni
Ai sensi dell'art. 48, comma 3 del Regolamento (CE) 1750/99, in caso
di falsa dichiarazione resa per negligenza grave, il beneficiario
interessato e' escluso dalle misure per l'anno civile in questione.
Se la falsa dichiarazione e' resa intenzionalmente, l'esclusione si
estende anche all'anno successivo.
Ai sensi dell'art. 14, comma 3 del Regolamento (CE) 1257/99 "qualora
la presenza di residui di sostanze vietate ai sensi della Direttiva
96/22/CE o di residui di sostanze autorizzate ai sensi di tale
Direttiva ma utilizzate illecitamente, sia riscontrata, ai sensi
delle pertinenti disposizioni della Direttiva 96/23/CE, in un'animale
appartenente all'allevamento bovino di un produttore, quest'ultimo e'
escluso dal beneficio delle indennita' compensative per l'anno civile
dell'accertamento". Lo stesso produttore e' assoggettato alla
medesima sanzione "qualora una sostanza o un prodotto non
autorizzati, o una sostanza o un prodotto autorizzati ai sensi della
Direttiva 96/22/CE, ma detenuti illecitamente, siano rinvenuti
nell'azienda" sotto qualsiasi forma.
Per quanto non espressamente richiamato in questa sede, restano
valide ai fini del controllo le vigenti disposizioni comunitarie,
nazionali e regionali in materia di controlli e sanzioni.
8) Risorse finanziarie
Con riferimento alla tabella finanziaria allegata al PRSR, la
disponibilita' finanziaria relativa alla Misura 2.e per domande
relative all'annualita' 2002 e' di 2,60 milioni di Euro. In base alle
previsioni del fabbisogno necessario al pagamento di impegni gia'
avviati nelle precedenti annualita', tale disponibilita' non
consentirebbe, per l'annualita' relativa alle presenti disposizioni,
l'erogazione dell'aiuto massimo previsto dal PRSR (100 Euro/ha).
In tal caso, pertanto, l'entita' dell'aiuto per l'annualita' 2002
sara' definita con successivo atto formale del Direttore generale
Agricoltura in base alle superfici ammissibili a contributo per
l'annualita' corrente e concordemente con i tempi dei procedimenti
stabiliti nei diagrammi di flusso allegati alle convenzioni con
l'AGREA.
9) Riferimenti normativi
Per quanto non richiamato nel testo delle presenti disposizioni
applicative, si rimanda alle norme ed ai testi contenuti nei seguenti
riferimenti:
- Regolamento (CE) 1257/99;
- Regolamento (CE) 1750/99;
- Regolamento (CE) 1929/00;
- Regolamento (CE) 2075/00;
- Piano Regionale di sviluppo rurale della Regione Emilia-Romagna.
Le norme ed i documenti sopra richiamati devono ritenersi
complementari alle presenti disposizioni procedurali, le quali hanno
lo scopo di uniformare su tutto il territorio regionale le modalita'
per la presentazione, l'istruttoria, il controllo, la selezione, la
liquidazione e l'autorizzazione al pagamento delle domande di aiuto.
(segue allegato fotografato)