DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE 12 febbraio 2002, n. 327
Specificazione dei requisiti per accedere all'edilizia residenziale pubblica (erp) di cui all'art. 15 della L.R. 24/01 (proposta della Giunta regionale in data 17 dicembre 2001, n. 2902)
IL CONSIGLIO DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Richiamata la deliberazione progr. n. 2902, in data 17 dicembre 2001,
con cui la Giunta regionale ha assunto l'iniziativa per la
specificazione dei requisiti per accedere all'ERP di cui all'art. 15
della L.R. 24/01;
preso atto:
- delle modificazioni apportate sulla predetta proposta della
Commissione consiliare "Territorio Ambiente Trasporti", in sede
preparatoria e referente al Consiglio regionale, giusta nota prot. n.
617 del 18 gennaio 2002;
- e, inoltre, dell'emendamento presentato ed accolto nel corso della
discussione di Consiglio;
visti:
- la L.R. 8 agosto 2001, n. 24, recante "Disciplina generale
dell'intervento pubblico nel settore abitativo";
- in particolare l'articolo 4, comma 3, lett. b) e l'articolo 15,
rubricati rispettivamente, "Funzioni della Regione" e "Utenti";
- il DLgs 31 marzo 1988, n. 109 e successive modifiche, recante
"Definizioni dei criteri unificati di valutazione della situazione
economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate,
a norma dell'art. 59, comma 51 della Legge 27 dicembre 1997, n. 449";
- il DLgs 25 luglio 1998, n. 286, recante "Testo unico delle
disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme
sulla condizione dello straniero";
premesso che:
- secondo quanto stabilito dal comma 3 dell'art. 4 della legge
regionale sopra citata, entro sei mesi dall'entrata in vigore della
medesima, la Regione definisce con delibera del Consiglio regionale i
requisiti del nucleo avente diritto, per conseguire l'assegnazione
degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e per la permanenza
negli stessi;
- che l'art. 15 suddetto delinea genericamente i requisiti del nucleo
avente diritto, attinenti ai seguenti fatti o qualita':
a) la cittadinanza italiana o altra condizione ad essa equiparata,
prevista dalla legislazione vigente;
b) la residenza o la sede dell'attivita' lavorativa;
c) i limiti alla titolarita' di diritti reali su beni immobili;
d) l'assenza di precedenti assegnazioni o contributi;
e) il reddito del nucleo avente diritto, valutato secondo i criteri
stabiliti dal DLgs 31 marzo 1998, n. 109 e successive modifiche;
considerato che occorre specificare dettagliattamente i fatti o le
qualita' di cui alle lettere precedenti in relazione all'accesso e
alla permanenza negli alloggi di erp;
ritenuto che:
- per quanto riguarda la lett. a):
puo' richiedere l'assegnazione:
a.1) il cittadino italiano;
a.2) il cittadino di Stato aderente all'Unione Europea;
a.3) il cittadino straniero, ai sensi del comma 6 dell'art. 40 del
DLgs 25 luglio 1998, n. 286, titolare di carta di soggiorno o
regolarmente soggiornante che sia iscritto nelle liste di
collocamento o che esercita una regolare attivita' di lavoro
subordinato o di lavoro autonomo;
- per quanto riguarda la lett. b):
e' richiesto ad almeno un componente il nucleo avente diritto uno dei
seguenti requisiti:
b.1) residenza anagrafica, ai sensi delle normative vigenti, nel
Comune a cui si presenta la domanda ovvero nel Comune o nei Comuni
cui si riferisce il bando di concorso;
b.2) attivita' lavorativa esclusiva o principale nel Comune presso il
quale si presenta la domanda o a cui si riferisce il bando di
concorso;
b.3) attivita' lavorativa esclusiva o principale in uno dei Comuni
compresi nell'ambito territoriale cui si riferisce il bando di
concorso;
b.4) attivita' lavorativa da svolgere presso nuovi insediamenti
produttivi o di servizio compresi negli ambiti di cui ai punti
precedenti;
b.5) attivita' lavorativa svolta all'estero. In tal caso, e' ammessa
la partecipazione per un solo ambito territoriale;
- per quanto riguarda la lettera c):
c.1) il nucleo avente diritto non deve essere titolare di diritti di
proprieta', usufrutto, uso o abitazione, su uno o piu' immobili
ubicati nell'ambito provinciale relativo al Comune a cui si presenta
la domanda ovvero al Comune o ai Comuni cui si riferisce il bando di
concorso, la cui rendita catastale complessiva rivalutata sia
superiore a 2 volte la tariffa della categoria A/2 classe I del
Comune nel quale si presenta la domanda ovvero del Comune o dei
Comuni cui si riferisce il bando, considerando la zona censuaria piu'
bassa. Qualora sia inesistente la categoria A/2, la tariffa va
riferita alla categoria immediatamente inferiore;
c.2) il nucleo avente diritto non deve essere titolare di diritti di
proprieta', usufrutto, uso e abitazione, su uno o piu' immobili
ubicati in qualsiasi altra localita' al di fuori dell'ambito
provinciale di cui sopra, la cui rendita catastale complessiva
rivalutata sia superiore a 3.5 volte la tariffa della categoria A/2
classe I del Comune nel quale si presenta la domanda, considerando la
zona censuaria piu' bassa. Qualora sia inesistente la categoria A2,
la tariffa va riferita alla categoria immediatamente inferiore;
c.3) e' ammesso il diritto pro quota su un immobile, il quale
comunque, se trattasi di alloggio, non dia luogo alla disponibilita'
del medesimo, purche' esso non sia superiore al 50% e fatta comunque
salva la rendita catastale di cui alle lett. c.1) e c.2);
c.4) qualora il diritto pro quota sia relativo a piu' immobili, fermo
restando la condizione della non disponibilita' di cui al punto c.3),
esso complessivamente non deve superare la rendita catastale di cui
alle lett. c.1) e c.2). In caso di immobili ubicati in province
diverse, prevale il criterio di cui alla lett. c.2);
c.5) nei casi in cui alle lett. c.1) e c.2), la rendita catastale
complessiva rivalutata e' elevata a 5 volte la tariffa, qualora la
titolarita' di un diritto reale da parte del richiedente si riferisca
all'immobile assegnato alla controparte in sede di separazione legale
o di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili
dello stesso;
- per quanto concerne la lett. d):
d.1) assenza di precedenti assegnazioni di alloggi di erp cui e'
seguito il riscatto o l'acquisto ai sensi della Legge 513/77 o della
Legge 560/93 o di altre disposizioni in materia di cessioni di
alloggi di erp;
d.2) assenza di precedenti finanziamenti agevolati in qualunque forma
concessi dallo Stato o da Enti pubblici, sempre che l'alloggio non
sia utilizzabile o non sia perito senza dar luogo al risarcimento del
danno;
- per quanto riguarda la lett. e):
il limite di reddito per l'accesso e' calcolato, ai sensi del DLgs 31
marzo 1998, n. 109, e successive modifiche ed integrazioni, in base
all'ISE (Indicatore Situazione Economica) e all'ISEE (Indicatore
Situazione Economica Equivalente), nel seguente modo:
e.1) valore ISE. Non deve superare Euro 30.000 (Lire 58.088.100). Il
patrimonio mobiliare del nucleo non deve essere superiore a Euro
35.000 (Lire 67.769.450), al lordo della franchigia prevista dal DLgs
109/98 come modificato dal DLgs 130/00, ossia di Euro 15.493,71 (Lire
30.000.000);
e.2) valore ISEE. Non deve superare Euro 15.000 (Lire 29.044.050).
e.2.1) Per i nuclei con presenza di un solo reddito derivante da solo
lavoro dipendente o da pensione il valore ISEE del nucleo familiare
risultante dall'attestazione rilasciata dall'INPS e' diminuito del
20%; e.2.2) per i nuclei con reddito da sola pensione e presenza di
almeno un componente di eta' superiore a 65 anni, il valore ISEE del
nucleo familiare risultante dall'attestazione rilasciata dall'INPS e'
diminuito del 20%. Le condizioni e.2.1) e e.2.2) non sono tra loro
cumulabili;
ritenuto inoltre che i requisiti per accedere all'erp di cui alle
lett. a), b), c), d), e), sono da riferirsi ai soli soggetti
specificati nella relativa istanza, qualora questa individui come
soggetti interessati all'accesso solamente uno o parte dei componenti
nucleo originario;
considerato che la Giunta regionale ha assunto il parere favorevole
della Conferenza Regione-Autonomie locali in data 10/12/2001;
previa votazione palese, a maggioranza dei presenti,
delibera:
1) di approvare come in premessa la specificazione dei requisiti per
l'accesso all'erp individuati dall'art. 15, comma 1 della L.R. 24/01,
da riferirsi al nucleo avente diritto risultante dall'istanza;
2) di rinviare ad un successivo provvedimento regionale la decorrenza
dell'utilizzo del limite di reddito, come determinato al punto e)
della presente deliberazione, per tutti gli altri effetti previsti
dalla L.R. 24/01 ed in particolare al fine della decadenza e della
determinazione dei canoni, nonche' la specificazione dei requisiti
per la permanenza.