DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 3 dicembre 2001, n. 2689
Approvazione schema "Contratto di servizio e di programma per la gestione dell'infrastruttura ferroviaria di interesse regionale e locale tra Regione Emilia-Romagna e ATCM SpA di Modena". Assegnazione e concessione delle relative risorse
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
(omissis) delibera:
a) di approvare il testo del "Contratto di servizio e di programma
per la gestione dell'infrastruttura ferroviaria di interesse
regionale e locale" riguardante la linea Modena-Sassuolo di cui
all'Allegato A, parte integrante della presente deliberazione, dando
atto che alla sottoscrizione dello stesso provvedera', nel rispetto
della normativa vigente, il Responsabile del Servizio Ferrovie;
b) di quantificare per l'anno 2001, in attuazione del DPCM
16/11/2000, e secondo quanto previsto dalla deliberazione 1140/01, in
Lire 2.000.000.000 (pari a Euro 1.032.913,80) la somma da assegnare a
favore di ATCM SpA quale quota trasferita alla Regione Emilia-Romagna
per l'esercizio della gestione delle infrastrutture ferroviarie date
in concessione a ATCM SpA riguardante la linea menzionata al punto
precedente;
c) di dare atto che il suddetto importo trova copertura sul Capitolo
43680 "Corrispettivi per l'esercizio delle ferrovie regionali (art.
8, DLgs 19 novembre 1997, n. 422 e art. 32, L.R. 2 ottobre 1998, n.
30). Mezzi statali" del bilancio per l'esercizio in corso per la sola
quota di Lire 1.500.000.000 (pari a Euro 774.685,35) pari al 75%
dell'importo complessivo previsto al precedente punto b), mentre la
copertura del restante importo di Lire 500.000.000 (pari a Euro
258.228,45) verra' assicurata a valere sull'esercizio finanziario
2002 nel rispetto di quanto previsto dall'art. 2 del DPCM 16/11/2000
previa iscrizione della stessa sul corrispondente capitolo di
bilancio;
d) di dare atto altresi' che parte della suddetta somma di Lire
1.500.000.000 (pari a Euro 774.685,35) e piu' precisamente Lire
675.000.000 (pari a Euro 348.608,41) e' gia' stata assegnata,
concessa ed impegnata a titolo di anticipazione con precedente
proprio atto 1140/01 (impegno n. 2161 assunto sul Capitolo 43680 del
bilancio per l'esercizio in corso);
e) di assegnare e concedere, sulla base delle motivazioni espresse in
premessa, l'ulteriore somma di Lire 825.000.000 (pari a Euro
426.076,94) a favore di ATCM SpA di Modena quale quota relativa al
terzo ed all'adeguamento dei primi 2 trimestri 2001, raggiungendo
cosi' il 75% dell'ammontare complessivo;
f) di impegnare la suddetta somma di Lire 825.000.000 (pari a Euro
426.076,94) registrata al n. 5004 di impegno sul Capitolo 43680
"Corrispettivi per l'esercizio delle ferrovie regionali (art. 8, DLgs
19 novembre 1997, n. 422 e art. 32, L.R. 2 ottobre 1998, n. 30).
Mezzi statali" del Bilancio per l'esercizio finanziario 2001 che
presenta la necessaria disponibilita';
g) di dare atto che, la restante quota di Lire 500.000.000 (pari a
Euro 258.228,45) pari al 25% dell'ammontare complessivo, verra'
assegnata, concessa ed impegnata con proprio atto formale dal
Dirigente competente dell'Agenzia Trasporti pubblici ad avvenuto
trasferimento dallo Stato alla Regione Emilia-Romagna di tale somma,
cosi' come previsto dall'art. 2 del DPCM 16/11/2000 ed a fronte dei
riscontri previsti dagli impegni contrattuali con ATCM SpA, previa
iscrizione del suddetto importo sul pertinente capitolo di spesa, nel
rispetto delle disposizioni previste dalla normativa contabile
vigente;
h) di provvedere con il presente atto, essendo la somma complessiva
da corrispondere di Lire 2.000.000.000 (pari a Euro 1.032.913,80)
quale quota netta dell'onere previsto, ad assegnare e concedere
l'importo corrispondente alla quota residua dovuta per IVA 10% che
ammonta a Lire 132.500.000 (pari a Euro 68.430,54) cosi' determinata:
Lire 200.000.000 (pari a Euro 103.291,38) complessivamente dovute,
detratte L. 67.500.000 (pari a Euro 34.860,84) gia' assegnate,
concesse ed impegnate con proprio precedente atto 1140/01;
i) di impegnare pertanto la suddetta somma di Lire 132.500.000 (pari
a Euro 68.430,54) al n. 5005 di impegno sul Capitolo 43675 "Oneri su
contratti di servizio stipulati con gli esercenti il trasporto
ferroviario (art. 19, DLgs 19 novembre 1997, n. 422)" del bilancio
per l'esercizio finanziario 2001 che presenta la necessaria
disponibilita';
j) di dare atto che il Dirigente competente dell'Agenzia Trasporti
pubblici provvedera' con propri atti formali, secondo la normativa
regionale vigente, alla liquidazione dell'adeguamento dei primi 2
trimestri 2001 e della quota relativa alla terza trimestralita' a
favore di ATCM SpA dietro presentazione di regolari fatture emesse
dalla medesima subordinando la liquidazione di detta terza
trimestralita' al verificarsi delle condizioni previste all'art. 4,
comma 1 del DPCM 16/11/2000 riguardanti l'effettivo trasferimento
alla Regione della relativa quota;
k) di pubblicare la presente deliberazione, per estratto, nel
Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
Contratto di servizio e di programma per la gestione
dell'infrastruttura ferroviaria di interesse regionale e locale tra
Regione Emilia-Romagna e ATCM relativo al periodo:
1/1/2001-31/12/2003
L'anno duemila il giorno . . . . . . . . . . del mese di . . . . . .
. in . . . . . . . . . . . . . . . con la presente scrittura privata,
da registrarsi solo in caso d'uso
tra
la Regione Emilia-Romagna, di seguito denominata "Regione", in
qualita' di titolare entrante del servizio di trasporto pubblico
ferroviario di interesse regionale e locale, con sede in . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . ., Via . . . . . . . . . . . . . . . . .,
n. . . . ., codice fiscale n. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . , nella persona del . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . , nato a . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . il . . . . . . . . . . nella sua qualita' di . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . presso la sede della
Regione, in forza di delibera della Giunta regionale n. . . . . . del
. . . . . . . . . .
la Societa' ATCM, di seguito denominata "Gestore", con sede in
Modena, Strada Sant'Anna n. 210 - codice fiscale 02201090368,
rappresentata dall'ing. Silvano Cavaliere, nato a Taranto il
5/5/1948, nella sua qualita' di Direttore generale, a cio'
autorizzato in forza di procura rep. n. 25114/12113 del 29/1/2001 a
ministero notaio dott. G. Marani di Modena e in forza di
deliberazione del Consiglio di Amministrazione in data 10/9/2001,
premesso:
- che il DLgs 422/97, come modificato dal DLgs 400/99, ha delineato
il contesto normativo di riferimento dettando i principi, i tempi ed
i modi del conferimento alle Regioni ed agli Enti locali di funzioni
e compiti in materia di trasporto pubblico locale;
- che, ai sensi del DLgs 422/97, come modificato dal DLgs 400/99, le
imprese ferroviarie che abbiano i requisiti di legge hanno accesso
alla rete ferroviaria nazionale con le modalita' fissate nel DPR
277/98;
- che il DPR 277/98, contenente le norme di attuazione della
Direttiva 91/440/CEE sullo sviluppo delle ferrovie comunitarie,
definisce univocamente:
- i compiti del gestore dell'infrastruttura, le attivita' delle
imprese ferroviarie ed i principi a cui tali soggetti si devono
uniformare (artt. 2, 3 e 4);
- i criteri di accesso alle infrastrutture ed ai servizi (art. 6);
- i parametri per il calcolo e la fissazione del canone dovuto per
l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria (art. 7);
- che il DPR 146/99, contenente il Regolamento per l'attuazione delle
Direttive 95/18/CEE e 95/19/CEE, disciplina:
- i criteri relativi al rilascio delle licenze alle imprese
ferroviarie (artt. 4 e 5);
- i principi e le procedure da seguire nella ripartizione della
capacita' di infrastruttura ferroviaria (art. 8);
- che il decreto del Ministro dei Trasporti e della Navigazione
43T/00, cosi' come disposto dall'art. 7 del DPR 277/98, disciplina in
modo puntuale i criteri di determinazione del canone di utilizzo
dell'infrastruttura ferroviaria;
- che il decreto del Ministro dei Trasporti e della Navigazione
44T/00 determina i criteri per la corresponsione agli utilizzatori
dell'infrastruttura ferroviaria di uno sconto temporaneo a parziale
compensazione dei maggiori costi indotti dall'attuale arretratezza
tecnologica della rete ferroviaria gestita da FS SpA;
- che deve essere assicurata l'applicazione della normativa in
materia di sicurezza e regolarita' dell'esercizio delle ferrovie, ai
sensi del DPR 753/80, e relativi regolamenti attuativi e prescrizioni
impartite dagli uffici MCTC e dagli altri organi competenti;
- che la L.R. 30/98, nel definire le modalita' di affidamento della
gestione del Trasporto pubblico locale ferroviario:
- stabilisce il principio della separazione contabile tra la gestione
della rete e la gestione dei servizi (art. 22, comma 3);
- ammette l'affidamento diretto quale modalita' di assegnazione delle
infrastrutture e dei servizi nel periodo transitorio (art. 44, comma
1);
- individua nel contratto di servizio lo strumento per la
regolamentazione delle modalita' di erogazione della sola attivita'
di trasporto (art. 23, comma 3);
- annovera, tra i beni di pertinenza della rete ferroviaria
regionale, le infrastrutture e gli impianti di qualunque genere,
necessari per l'esercizio del trasporto ferroviario (art. 22, comma
1);
- prevede che il gestore della rete ferroviaria possa esercitare
anche servizi di trasporto passeggeri e merci, purche' in via non
esclusiva (art. 22, comma 4);
- che ai sensi del DLgs 422/97, come modificato dal DLgs 400/99:
- in data 21/3/2000 e' stato sottoscritto l'Accordo di Programma tra
Ministero dei Trasporti e della Navigazione e Regione per
regolamentare il subentro della regione allo Stato quale concedente
delle ferrovie in Gestione Commissariale governativa e in concessione
a soggetti diversi da FS SpA di sua competenza;
- in data 30/12/2000 e' stato pubblicato il DPCM che provvede
all'attuazione dei conferimenti ed all'attribuzione delle relative
risorse;
- che in data 30/1/2001 e' stato emanato l'Atto di concessione della
Regione a ATCM per la gestione dell'infrastruttura e del Servizio di
trasporto pubblico ferroviario;
- che, per il triennio 2001-2003, il Gestore riveste il ruolo di
parte contrattuale nel contratto di servizio per il trasporto;
si stipula e conviene quanto segue.
Art. 1
(Premesse)
1) Le premesse costituiscono parte integrante del presente contratto
di servizio e di programma, di seguito nominato per brevita'
"contratto".
Art. 2
(Struttura del contratto)
1) Il contratto si articola in cinque parti:
Art. 1 - (Premesse) Art. 2 - (Struttura del contratto)
Parte prima: Durata e oggetto
Art. 3 - (Durata) Art. 4 - (Oggetto) Art. 5 - (Prestazioni)
Art. 6 - (Flessibilita' gestionale) Art. 7 - (Interruzione
dell'esercizio)
Parte seconda: Obiettivi
Art. 8 - (Obiettivi economico-gestionali) Art. 9 - (Scheda
esercizio)
Parte terza: Impegni programmatici delle parti
Art. 10 - (Politica tariffaria) Art. 11 - (Politica della qualita')
Art. 12 - (Politica degli investimenti) Art. 13 - (Manutenzione
straordinaria)
Parte quarta: Il sistema di monitoraggio
Art. 14 - (Comitato di verifica e di monitoraggio) Art. 15 -
(Monitoraggio economico-gestionale) Art. 16 - (Monitoraggio della
qualita' erogata) Art. 17 - (Sistema di sanzioni) Art. 18 - (Tempi
del monitoraggio economico-gestionale)
Parte quinta: Disposizioni varie
Art. 19 - (Risoluzione del contratto) Art. 20 - (Controversie tra
le parti) Art. 21 - (Registrazione)
Allegati
Parte prima: Durata e oggetto
Art. 3
(Durata)
1) Il presente contratto ha durata triennale, dall'1/1/2001 al
31/12/2003 e sara' aggiornato al termine del primo anno per quanto
concerne il sistema dei pedaggi da applicare e la fissazione di
standard qualitativi ed obiettivi economico-gestionali, nonche' delle
relative sanzioni ed incentivi.
2) Il contratto e' soggetto a revisione in pendenza di eventuali
disposizioni di legge concernenti l'oggetto dello stesso.
3) Nel caso in cui, durante il periodo di validita' del presente
contratto, il Gestore evolva in una nuova societa' per la gestione
dell'infrastruttura in parte ricompreso nel presente contratto di
programma, i sottoscrittori del presente atto si impegnano
reciprocamente a rivederne i contenuti.
Art. 4
(Oggetto)
1) Il contratto disciplina i rapporti tra la Regione Emilia-Romagna
ed ATCM in merito alla gestione delle infrastrutture ferroviarie
attualmente in concessione al Gestore.
Art. 5
(Prestazioni)
1) Il Gestore si impegna a mantenere in esercizio le linee in
concessione nel rispetto degli standard di qualita' contenuti
nell'Allegato n. 1:
- garantendo il rispetto delle norme e delle prescrizioni in materia
di sicurezza degli impianti e della circolazione dei treni;
- assicurando che l'accesso delle imprese ferroviarie alla rete
avvenga su base equa e non discriminatoria, nel rispetto del
principio di reciprocita', al fine di consentire un utilizzo efficace
ed ottimale della capacita' delle linee;
- riconoscendo priorita' nell'assegnazione delle tracce orarie ai
servizi di trasporto pubblico locale esercitati in virtu' di un
contratto di servizio con la Regione.
2) Il Gestore si impegna a gestire l'infrastruttura ferroviaria
secondo criteri di economicita' e di efficienza ed a perseguire un
costante miglioramento dei livelli di sicurezza e di qualita' della
circolazione dei treni.
3) Il Gestore si impegna a gestire l'infrastruttura ferroviaria
secondo criteri di compatibilita' con l'ambiente e ad adottare
materiali, sistemi di gestione e tecnologie innovativi e atti a
concorrere alla diminuzione dell'inquinamento di natura fisica,
chimica e biologica, e alla riduzione del degrado territoriale.
4) Il Gestore, direttamente o avvalendosi di soggetti terzi in
possesso delle adeguate capacita' tecnico-produttive, si impegna a
programmare e coordinare tutte le attivita' accessorie alla gestione
della rete e, in particolare, cura e garantisce:
- la manutenzione straordinaria e ordinaria;
- le revisioni periodiche dell'infrastruttura;
- le condizioni di sicurezza previste dalla normativa in vigore;
- le attivita' amministrative e commerciali a supporto della
gestione.
5) Il Gestore si impegna ad effettuare gli interventi necessari al
mantenimento in efficienza delle stazioni, dei depositi e degli
impianti e macchinari funzionali all'effettuazione della manutenzione
ordinaria e straordinaria dei mezzi ed al loro ricovero, garantendo
altresi' la disponibilita' degli stessi alle aziende affidatarie del
servizio.
6) il Gestore si impegna, in qualita' di stazione appaltante, a
gestire tutte le attivita' funzionali alla realizzazione degli
interventi di cui al successivo articolo 13 nel rispetto della
normativa vigente.
7) il Gestore si impegna ad applicare al personale dipendente
impiegato nell'esercizio del trasporto pubblico locale il
corrispondente contratto collettivo nazionale di lavoro.
8) A fronte delle prestazioni oggetto del presente contratto, la
Regione riconosce al Gestore i seguenti contributi annui, da
intendersi al netto di IVA: Lire 2.000.000.000 pari a Euro
1.032.913,80. Tale importo potra' essere rivisto in occasione della
stipula del contratto di servizio biennale 2002-2003 e del rispetto,
da parte dello Stato, dell'art. 7, comma 6 dell'Accordo di programma
citato in premessa.9) I contributi vengono erogati dalla Regione, nei
limiti degli stanziamenti statali, a rate trimestrali posticipate, a
fronte di emissione di fattura. Ciascuna rata e' pari ad 1/4 del
contributo totale annuo, eccezion fatta per la quarta, che sara' pari
all'80% dell'ultimo quarto. Si procedera' al saldo fatturando il
restante 20% dell'ultimo quarto alla presentazione del "resoconto
consuntivo dell'anno precedente", a garanzia anche delle eventuali
riduzioni di contributi comminate ai sensi dell'art. 17. La
liquidazione delle singole fatture avverra' con le modalita' previste
dalla L.R. n. 31 del 6 luglio 1977.
10) Nel corso del periodo di durata del presente contratto il Gestore
si impegna a determinare i costi per la gestione della rete ed a
calcolare il canone di utilizzo dell'infrastruttura, fino alla
definizione di apposite norme regionali in materia, secondo quanto
previsto dai decreti del Ministro dei Trasporti e della Navigazione
del 21 marzo 2000 e del 22 marzo 2000 per le linee a scarso traffico.
11) Il Gestore per lo svolgimento di singole attivita' puo' avvalersi
di altre aziende od operatori, fermo restando in ogni caso la sua
responsabilita' diretta nei confronti della Regione. Qualora tali
esternalizzazioni abbiano rilevante entita', il Gestore e' tenuto a
darne tempestiva comunicazione alla Regione.
12) Rientrano tra i costi del presente contratto gli oneri per il
funzionamento del Comitato di verifica e monitoraggio previsto
dall'art. 11 dell'accordo di programma tra Ministero dei Trasporti e
della Navigazione e Regione Emilia-Romagna per l'attuazione della
delega prevista dall'art. 8, comma 3 del DLgs 422/97. I costi di
funzionamento del comitato sono determinati secondo i criteri
proposti dalla Regione responsabile del coordinamento per materia in
seno alla Conferenza dei presidenti delle Regioni e delle Province
autonome. I costi complessivi di cui sopra dovranno essere ripartiti
tra le Aziende ferroviarie concessionarie della Regione in maniera
proporzionale ai contributi annui ad esse assegnati.
Art. 6
(Flessibilita' gestionale)
1) Il Gestore, nel caso di variazioni del servizio di trasporto, si
impegna ad adeguare la disponibilita' dell'infrastruttura ferroviaria
fatti salvi i limiti di capacita' della stessa e le esigenze dettate
dalle attivita' di manutenzione.
2) Gli adeguamenti di cui al comma precedente non comportano
variazioni del contributo contrattuale se non richiedono un
ampliamento dell'arco giornaliero del servizio, che e' attualmente
determinato dalle ore 6 alle ore 20 da lunedi' a sabato.
3) Il Gestore puo' procedere, previo parere favorevole della Regione,
a modifiche dell'esercizio dell'infrastruttura ferroviaria in
dipendenza di lavori programmati per manutenzione straordinaria o
adeguamenti e potenziamenti della stessa che richiedano limitazioni
nella disponibilita'.
Art. 7
(Interruzione dell'esercizio)
1) L'esercizio oggetto del contratto non puo' essere interrotto ne'
sospeso dal Gestore per nessun motivo, salvo per cause di forza
maggiore previste dalla legge o nei casi disposti dalle Autorita' per
motivi di ordine e sicurezza pubblica e in questo caso deve essere
ripristinata al piu' presto. In caso di abbandono o sospensione
dell'esercizio da parte del Gestore per cause diverse da quelle prima
previste come eccezione, la Regione potra' sostituirsi senza
formalita' di sorta al Gestore per l'esecuzione d'ufficio, con
rivalsa su di essa per le spese sostenute. Per l'esecuzione
d'ufficio, la Regione potra' avvalersi di altre aziende nel rispetto
della vigente normativa.
2) Il Gestore garantisce, in caso di sciopero, di attivarsi per
consentire l'erogazione della quantita' di servizio minimo prevista,
secondo quanto stabilito dalle norme nazionali vigenti.
3) Il verificarsi di interruzioni e danni a seguito di eventi
fortuiti o accidentali, quali calamita' naturali, terremoti,
sommosse, etc. e comunque eventi non dipendenti dalla Regione e dal
Gestore e non evitabili con l'applicazione della normale diligenza,
come ad esempio allagamenti, frane, disordini in occasione di
manifestazioni pubbliche, non comportano riduzioni dei contributi
previsti dal precedente articolo 5, a condizione che il Gestore
assicuri, con tempi e modalita' appropriate, il ripristino
dell'esercizio.
4) Le riduzioni o le sospensioni nella disponibilita'
dell'infrastruttura o delle attivita' di supporto ai servizi di
trasporto sono tempestivamente comunicate dal Gestore alla Regione,
anche a mezzo fax.
Parte seconda: Obiettivi
Art. 8
(Obiettivi economico-gestionali)
1) Le parti convengono che, per avviare un processo di miglioramento
continuo dell'esercizio e potenziare il sistema dei trasporti
pubblici locali, sia opportuno individuare obiettivi
economico-gestionali.
2) Le parti convengono di identificare i seguenti parametri:
- livello di saturazione delle linee;
- costo operativo per chilometro di rete;
- velocita' di impostazione di orario.
Il Gestore si impegna a rilevare i suddetti parametri secondo le
definizioni e le modalita' di rilevazione contenute nell'Allegato n.
2.
Le parti si impegnano ad individuare, per ciascuno dei parametri
citati, gli obiettivi da raggiungere negli anni 2002 e 2003.
Art. 9
(Scheda esercizio)
1) Le parti concordano nell'assumere il documento "Scheda esercizio",
di cui all'Allegato n. 3, quale valutazione sullo stato di fatto del
livello quantitativo e qualitativo delle attivita' di esercizio
svolte; le parti concordano che i dati contenuti nella scheda
rappresentano la situazione di partenza in relazione alla quale
verranno misurati i risultati raggiunti e concordati gli obiettivi da
perseguire.
Parte terza: Impegni programmatici delle parti
Art. 10
(Politica tariffaria)1) Il Gestore collabora con la Regione per la
progettazione e messa a punto di un metodo per il calcolo del
pedaggio e l'assegnazione delle tracce, da intendersi quale sistema
tariffario da applicare in relazione all'accesso ed all'utilizzo
delle infrastrutture ferroviarie da parte di imprese esercenti il
trasporto ferroviario di passeggeri e merci.
2) Fino alla definizione di apposite norme regionali in materia, il
costo del pedaggio e' calcolato sulla base di quanto previsto dai
decreti del Ministro dei Trasporti e della Navigazione n. 43T/00 e
44T/00 per le linee a scarso traffico.
Art. 11
(Politica della qualita')
1) Il Gestore si impegna a migliorare i livelli qualitativi e di
sicurezza dell'esercizio. La valutazione del rispetto degli standard
minimi di qualita' definiti nell'Allegato 1 sara' effettuata
attraverso il monitoraggio della qualita' erogata.
2) Il Gestore si impegna a contribuire, in concorso con la Regione e
con gli altri gestori di servizi ferroviari operanti in
Emilia-Romagna, ai costi di gestione degli strumenti di comunicazione
con gli utenti, fino al limite massimo dello 0,25%, su base annua,
dei contributi contrattuali.
Art. 12
(Politica degli investimenti)
1) Per il rinnovo, l'ampliamento e l'ammodernamento
dell'infrastruttura e degli impianti tecnologici, il Gestore si
impegna a realizzare, o completare ove gia' iniziati, nel corso del
periodo di vigenza del presente contratto, in veste di stazione
appaltante, gli investimenti di cui all'accordo di programma tra
Ministero dei Trasporti e della Navigazione e Regione citato in
premessa, nel rispetto del programma di cui all'Allegato n. 4, previa
disponibilita' dei fondi.
2) Il Gestore si obbliga ad impegnare ogni ulteriore fonte di
finanziamento individuata oltre a quelle citate nell'accordo di
programma di cui al comma 1.
3) Il Gestore si impegna ad adoperarsi al fine di minimizzare i
disagi ed i disservizi che dovessero eventualmente derivare, seppure
in via temporanea, alle imprese utenti e alla clientela delle stesse
dall'esecuzione degli interventi di cui ai commi precedenti,
garantendo adeguata e tempestiva informazione al riguardo e
l'adozione di tutte le misure necessarie per il rispetto dei tempi e
delle condizioni di sicurezza della circolazione.
Art. 13
(Manutenzione straordinaria)
1) Il Gestore si impegna ad utilizzare la quota parte necessaria dei
fondi della Legge 297/78 per svolgere, nel corso del periodo di
vigenza del presente contratto, in via prioritaria i necessari
interventi di manutenzione straordinaria sulle infrastrutture di rete
e subordinatamente gli altri interventi consentiti dalla legge.
2) La Regione si obbliga a mettere a disposizione del Gestore la
quota dei fondi di cui al comma precedente, ammontanti
complessivamente per l'anno 2001 a 666 milioni di Lire, come indicato
nel DPCM del 16/11/2000.
Parte quarta: Il sistema di monitoraggio
Art. 14
(Comitato di verifica e di monitoraggio)
1) L'attivita' di verifica e di monitoraggio prevista dall'art. 11
dell'accordo di programma citato in premessa e' affidata al medesimo
comitato di cui all'art. 6 del contratto di servizio.
2) Parimenti, per le funzioni di pura assistenza alle parti nella
gestione e nel monitoraggio del contratto per quanto riguarda
l'adempimento delle singole clausole contrattuali, si fara'
riferimento al comitato ristretto di cui all'art. 6, comma 2 del
contratto di servizio.
Art. 15
(Monitoraggio economico-gestionale)
1) Il Gestore si obbliga a fornire i dati consuntivi relativi ai
parametri di monitoraggio e di natura economico-gestionale, anche su
supporto informatico, secondo il metodo riportato nell'Allegato 5 e
le scadenza definite nell'art. 18. La Regione utilizzera' tali dati
per l'elaborazione del proprio "Conto economico consuntivo",
riportato nello stesso Allegato n. 5, e per la compilazione
dell'aggiornamento della "Scheda esercizio" di cui all'Allegato n. 3.
Qualora alcuni dati non fossero disponibili nella contabilita' del
Gestore, essi verranno ricercati di comune accordo da fonti
extracontabili.
Art. 16
(Monitoraggio della qualita' erogata)
1) Il Gestore fornisce con le cadenze previste le rilevazioni interne
sul rispetto degli standard di qualita' di cui all'Allegato n. 1.
2) La Regione valuta le risultanze della rilevazione di cui al comma
1 e indica le eventuali azioni di miglioramento.
Art. 17
(Sistema di sanzioni)
1) L'eventuale mancato rispetto degli standard minimi di qualita'
garantiti dal Gestore comporta l'applicazione di una riduzione dei
contributi, come da specifiche contenute nell'Allegato n. 1. Tale
riduzione, relativa alla qualita' erogata, non potra' comunque
superare il limite massimo del 10% dei contributi contrattuali.
2) Le riduzioni dei contributi, applicate al periodo a cui la
verifica si riferisce, saranno determinate in base al numero di
rilevazioni non a standard rispetto a quanto definito nell'Allegato
n. 1.
3) La Regione ha facolta' di convocare il Gestore per analizzare le
motivazioni degli scostamenti accertati rispetto agli impegni assunti
in tema di standard di qualita' e di richiedere tutte le azioni
correttive ritenute necessarie.
4) La mancata o incompleta fornitura, da parte del Gestore, dei dati
necessari al monitoraggio economico-gestionale sara' sanzionata con
una riduzione dello 0,1% del contributo complessivo per ogni mese di
ritardo rispetto alle scadenze di cui al successivo art. 18.
5) Si concorda di utilizzare il primo anno di vigenza del presente
contratto per la messa a punto delle modalita' e dei parametri di
rilevazione della qualita' dell'esercizio. Le penalita' di cui
all'Allegato 1 sono indicative e potranno essere oggetto di
ricalibrazione. Per il primo anno esse saranno pertanto quantificate
e conteggiate senza che cio' comporti riduzione del contributo
erogato dalla Regione.
Art. 18
(Tempi di monitoraggio economico-gestionale)
1) Il Gestore si impegna ad attivare il sistema di monitoraggio ed a
trasmettere alla Regione il conto economico consuntivo anno
precedente e il resoconto consuntivo anno in corso nella forma
prevista dall'art. 9 e secondo i criteri previsti dall'art. 15,
rispettando le seguenti scadenze:
anno 2001
entro il 31 luglio 2001 consuntivo 2000
anni 2002 e 2003
entro il 31 marzo resoconto consuntivo anno precedente
entro il 31 luglio consuntivo anno precedente
anno 2004
entro il 31 marzo resoconto consuntivo anno 2003
Parte quinta: Disposizioni varie
Art. 19
(Risoluzione del contratto)
1) Il presente contratto si intendera' risolto in caso di rilevanti
violazioni, da parte del Gestore, degli obblighi in esso previsti.
Art. 20
(Controversie tra le parti)
1) Ciascuna delle parti nomina un proprio referente per la gestione
del contratto.
2) Qualora sorgano tra le parti contestazioni nell'esecuzione o
nell'interpretazione del contratto, ciascuna parte potra' notificare
all'altra l'esistenza di tali contestazioni precisandone la natura e
l'oggetto. Le parti si incontreranno per esaminare l'argomento e le
motivazioni prodotte con il proposito di comporre amichevolmente la
vertenza. Nel caso in cui il tentativo fallisca, le controversie
vengono demandate alla cognizione di un collegio arbitrale composto
di tre membri designati:
- uno dalla Regione;
- uno dal Gestore;
- uno, con funzioni di presidente, nominato di comune accordo dalle
parti.
In caso di mancata nomina dell'arbitro ad opera di una delle parti
entro trenta giorni dalla notifica della domanda di arbitrato, la
nomina e' effettuata, su richiesta della parte piu' diligente, dal
presidente del Tribunale che ha sede presso il capoluogo regionale.
Il collegio giudica secondo le norme di diritto.
3) Il contratto dovra' continuare ad avere esecuzione in pendenza del
procedimento di cui al precedente comma 1; nessuna prestazione
dell'una all'altra parte dovra' essere sospesa in pendenza del
procedimento.
4) La Regione si obbliga, ove richiesto dal Gestore, a rendersi
conciliatore in qualsiasi tipo di controversia fra il Gestore e le
aziende, i consorzi o gli enti a partecipazione regionale,
promuovendo forme di composizione delle controversie stesse analoghe
a quella illustrata al comma 1 ed evitando, per quanto possibile, il
ricorso all'Autorita' giudiziaria.
Art. 21
(Registrazione)
1) Il presente atto sara' registrato in caso d'uso con spese a carico
del Gestore.
Allegati
1) Qualita' dell'esercizio
2) Definizione e modalita' di rilevazione dei parametri di esercizio
3) Scheda esercizio
4) Programma degli investimenti
5) Metodo di elaborazione della Scheda esercizio
(segue allegato fotografato)
ALLEGATO 2
Definizione e modalita' di rilevazione dei parametri di esercizio
Livello di saturazione delle linee
Viene calcolato per tratti di linea omogenei a preventivo e a
consuntivo, rapportando la capacita' dell'infrastruttura utilizzata
alla capacita' complessiva.
Costo operativo per chilometro di rete
Viene calcolato a preventivo e a consuntivo, rapportando il costo
totale di esercizio, al netto dei risultati delle gestioni
extracaratteristiche, ai km di rete, secondo il metodo riportato
nell'Allegato n. 5.
Velocita' di impostazione di orario
Viene definita per tratti di linea omogenei, in relazione anche alle
categorie di treni, e riflette la velocita' massima teoricamente
ammessa.
ALLEGATO 3 - Scheda esercizio (omissis)
ALLEGATO 4 - Programma investimenti (omissis)
ALLEGATO 5 - Metodo di elaborazione della Scheda esercizio (omissis)