DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 12 novembre 2001, n. 2390
Approvazione schema del "Contratto di servizio sperimentale" riferito all'anno 2001 per il TPL ferroviario di interesse regionale e locale tra Regione Emilia-Romagna e ATCM SpA di Modena. Assegnazione e concessione delle relative risorse
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
(omissis) delibera:
a) di approvare il testo del "Contratto di servizio sperimentale per
il trasporto pubblico locale ferroviario di interesse regionale e
locale tra Regione Emilia-Romagna e ATCM SpA" di cui all'Allegato A,
parte integrante della presente deliberazione, dando atto che alla
sottoscrizione dello stesso provvedera', nel rispetto della normativa
vigente, il Responsabile del Servizio ferrovie;
b) di quantificare, in attuazione del DPCM 16/11/2000, e secondo
quanto stabilito in sede di predisposizione del contratto di
servizio, per l'anno 2001 la somma di Lire 2.170.000.000 (pari a Euro
1.120.711,47) da assegnare a favore di ATCM SpA, quale quota
trasferita alla Regione Emilia-Romagna per i servizi di trasporto
ferroviari in concessione alla ATCM SpA modificando in tal modo
quanto deliberato con atto di Giunta 1140/01;
c) di dare atto che il suddetto importo trova copertura sul Capitolo
43680 "Corrispettivi per l'esercizio delle ferrovie regionali (art.
8, DLgs 19 novembre 1997, n. 422 e art. 32, L.R. 2 ottobre 1998, n.
30). Mezzi statali" del bilancio per l'esercizio in corso per la sola
quota di Lire 1.627.500.000 (pari a Euro 840.533,60) pari al 75%
dell'importo complessivo previsto al precedente punto b), mentre la
copertura del restante importo di Lire 542.500.000 (pari a Euro
280.177,87) verra' assicurata a valere sull'esercizio finanziario
2002 nel rispetto di quanto previsto dall'art. 2 del DPCM 16/11/2000
previa iscrizione della stessa sul corrispondente capitolo di
bilancio;
d) di dare atto altresi' che parte della suddetta somma di Lire
1.627.500.000 (pari a Euro 840.533,60) e piu' precisamente Lire
888.750.000 (pari a Euro 459.001,07) e' gia' stata assegnata,
concessa ed impegnata a titolo di anticipazione con precedente
proprio atto 1140/01 (impegno n. 2161 assunto sul Capitolo 43680 del
bilancio per l'esercizio in corso);
e) di assegnare e concedere, sulla base delle motivazioni espresse in
premessa, l'ulteriore somma di Lire 738.750.000 (pari a Euro
381.532,53) a favore di ATCM SpA, quale quota relativa al terzo ed
all'adeguamento dei primi 2 trimestri 2001 raggiungendo cosi' il 75%
dell'ammontare complessivo;
f) di impegnare la suddetta somma di Lire 738.750.000 (pari a Euro
381.532,53) registrata al n. 4358 di impegno sul Capitolo 43680
"Corrispettivi per l'esercizio delle ferrovie regionali (art. 8, DLgs
19 novembre 1997, n. 422 e art. 32, L.R. 2 ottobre 1998, n. 30).
Mezzi statali" del Bilancio per l'esercizio finanziario 2001 che
presenta la necessaria disponibilita';
g) di dare atto che, la restante quota di Lire 592.500.000 (pari a
Euro 280.177,87) pari al 25% dell'ammontare complessivo, verra'
assegnata, concessa ed impegnata con proprio atto formale dal
Dirigente competente dell'Agenzia Trasporti pubblici ad avvenuto
trasferimento alla Regione Emilia-Romagna di tale somma cosi' come
previsto dall'art. 2 del DPCM 16/11/2000 ed a fronte dei riscontri
previsti dagli impegni contrattuali, previa iscrizione del suddetto
importo sul pertinente capitolo di spesa, nel rispetto delle
disposizioni previste dalla normativa contabile vigente;
h) di provvedere con il presente atto, essendo la somma complessiva
di Lire 2.170.000.000 (pari a Euro 1.120.711,47) quale quota netta
dell'onere previsto, ad assegnare e concedere l'importo
corrispondente alla quota IVA 10% che ammonta a Lire 128.125.000
(pari a Euro 66.171,04) cosi' determinata: Lire 217.000.000 (pari a
Euro 112.071,15) detratte Lire 88.875.000 (pari a Euro 45.900,11)
gia' assegnate, concesse ed impegnate con proprio precedente atto
1140/01;
i) di impegnare pertanto la suddetta somma di Lire 128.125.000 (pari
a Euro 66.171,04) al n. 4359 di impegno sul Capitolo 43675 "Oneri su
contratti di servizio stipulati con gli esercenti il trasporto
ferroviario (art. 19, DLgs 19 novembre 1997, n. 422)" del Bilancio
per l'esercizio finanziario 2001 che presenta la necessaria
disponibilita';
j) di dare atto che il Dirigente competente dell'Agenzia Trasporti
pubblici provvedera' con propri atti formali, secondo la normativa
regionale vigente, alla liquidazione dell'adeguamento dei primi 2
trimestri 2001 e delle quote relative alla terza trimestralita' a
favore di ATCM SpA dietro presentazione di regolari fatture emesse
dalla stessa subordinando la liquidazione di detta terza
trimestralita' al verificarsi delle condizioni previste all'art. 4,
comma 1, del DPCM 16/11/2000 riguardanti l'effettivo trasferimento
alla Regione della relativa quota;
k) di pubblicare la presente deliberazione, per estratto, nel
Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
ALLEGATO A
Contratto di servizio per il trasporto pubblico locale ferroviario di
interesse regionale e locale tra Regione Emilia-Romagna e ATCM
relativo al periodo: 1/1/2001-31/12/2001
L'anno duemilauno il giorno . . . . . . . del mese di . . . . . . .
in . . . . . . . . . . . . . . . con la presente scrittura privata,
da registrarsi solo in caso d'uso
tra
la Regione Emilia-Romagna, di seguito denominata "Regione", in
qualita' di titolare entrante del servizio di trasporto pubblico
ferroviario di interesse regionale e locale, con sede in . . . . . .
. . . . . . . . . ., Via . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , n. .
. . . ., codice fiscale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. , nella persona del . . . . . . . . . . . . . . . . . . , nato a .
. . . . . . . . . . . . . . il . . . . . . . nella sua qualita' di .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . presso la sede della Regione, in
forza di delibera della Giunta regionale n. . . . . . del . . . . . .
la societa' ATCM, di seguito denominata "Gestore", con sede in
Modena, Strada Sant'Anna n. 210 - codice fiscale n. 02201090368,
rappresentata dall'ing. Silvano Cavaliere, nato a Taranto il
5/5/1948, nella sua qualita' di Direttore generale, a cio'
autorizzato in forza di procura rep. n. 25114/12113 del 29/1/2001 a
ministero notaio G. Marani di Modena e in forza di deliberazione del
Consiglio di Amministrazione in data 10/9/2001.
Premesso:
- che il DLgs 422/97, come modificato dal DLgs 400/99, ha delineato
il contesto normativo di riferimento dettando i principi, i tempi ed
i modi del conferimento alle Regioni ed agli Enti locali di funzioni
e compiti in materia di trasporto pubblico locale;
- che, ai sensi del DLgs 422/97, come modificato dal DLgs 400/99, le
imprese ferroviarie che abbiano i requisiti di legge hanno accesso
alla rete ferroviaria nazionale con le modalita' fissate nel DPR
277/98;
- che il DPR 277/98, contenente le norme di attuazione della
Direttiva 91/440/CEE sullo sviluppo delle ferrovie comunitarie,
definisce univocamente:
- i compiti del Gestore dell'infrastruttura, le attivita' delle
imprese ferroviarie ed i principi a cui tali soggetti si devono
uniformare (artt. 2, 3 e 4);
- i criteri di accesso alle infrastrutture ed ai servizi (art. 6);
- i parametri per il calcolo e la fissazione del canone dovuto per
l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria (art. 7);
- che il DPR 146/99, contenente il Regolamento per l'attuazione delle
Direttive 95/18/CEE e 95/19/CEE, disciplina:
- i criteri relativi al rilascio delle licenze alle imprese
ferroviarie (artt. 4 e 5);
- i principi e le procedure da seguire nella ripartizione della
capacita' di infrastruttura ferroviaria (art. 8);
- che il decreto del Ministro dei Trasporti e della Navigazione
43T/00, cosi' come disposto dall'art. 7 del DPR 277/98, disciplina in
modo puntuale i criteri di determinazione del canone di utilizzo
dell'infrastruttura ferroviaria;
- che il decreto del Ministro dei Trasporti e della Navigazione
44T/00 determina i criteri per la corresponsione agli utilizzatori
dell'infrastruttura ferroviaria di uno sconto temporaneo a parziale
compensazione dei maggiori costi indotti dall'attuale arretratezza
tecnologica della rete ferroviaria gestita da FS SpA;
- che deve essere assicurata l'applicazione della normativa in
materia di sicurezza e regolarita' dell'esercizio delle ferrovie, ai
sensi del DPR 753/80, e relativi regolamenti attuativi e prescrizioni
impartite dagli uffici MCTC e dagli altri organi competenti;
- che la L.R. 30/98, nel definire le modalita' di affidamento della
gestione del Trasporto pubblico locale ferroviario:
- stabilisce il principio della separazione contabile tra la gestione
della rete e la gestione dei servizi (art. 22, comma 3);
- ammette l'affidamento diretto quale modalita' di assegnazione delle
infrastrutture e dei servizi nel periodo transitorio (art. 44, comma
1);
- individua nel contratto di servizio lo strumento per la
regolamentazione delle modalita' di erogazione dei servizi minimi
(art. 23, comma 3);
- che il Piano regionale integrato dei trasporti per il periodo
1998-2010 (PRIT 98-2010) delinea l'assetto che dovra' assumere il
sistema del trasporto locale, ferroviario e automobilistico, della
regione Emilia-Romagna e prevede la realizzazione di un Sistema di
trasporto regionale integrato per i passeggeri caratterizzato da una
rete di servizi ferroviari regionali, metropolitani e di bacino per
assicurare collegamenti regolari e affidabili a livello regionale;
- che ai sensi del DLgs 422/97, come modificato dal DLgs 400/99, e
dell'art. 31 della Legge 144/99:
- in data 21/3/2000 e' stato sottoscritto l'Accordo di programma tra
Ministero dei Trasporti e della Navigazione e Regione per
regolamentare il subentro della Regione allo Stato quale concedente
delle Ferrovie in Gestione Commissariale governativa e in concessione
a soggetti diversi da FS SpA di sua competenza;
- in data 30/12/2000 e' stato pubblicato il DPCM che provvede
all'attuazione dei conferimenti ed all'attribuzione delle relative
risorse;
- che in data 30/1/2001 e' stato emanato l'Atto di concessione della
Regione ad ATCM per la gestione dell'infrastruttura e del Servizio di
trasporto pubblico locale ferroviario;
si stipula e conviene quanto segue.
Art. 1
(Premesse)
1) Le premesse costituiscono parte integrante del presente contratto
di servizio, di seguito nominato per brevita' "contratto".
Art. 2
(Struttura del contratto)
1) Il contratto si articola in cinque parti:
Art. 1 - (Premesse) Art. 2 - (Struttura del contratto)
Parte prima: Durata e oggetto
Art. 3 - (Durata) Art. 4 - (Oggetto) Art. 5 - (Prestazioni)
Art. 6 - (Comitato di verifica e di monitoraggio) Art. 7 -
(Flessibilita' del programma di esercizio) Art. 8 - (Interruzione
dei servizi)
Parte seconda: Obiettivi
Art. 9 - (Parametri economico-gestionali) Art. 10 - (Scheda
servizi) Art. 11 - (Rapporto ricavi-costi)
Parte terza: Impegni programmatici delle parti
Art. 12 - (Politica del trasporto) Art. 13 - (Politica tariffaria)
Art. 14 - (Politica della qualita' dei servizi) Art. 15 - (Politica
degli investimenti) Art. 16 - (Manutenzione straordinaria)
Parte quarta: Il sistema di monitoraggio
Art. 17 - (Monitoraggio economico-gestionale) Art. 18 -
(Monitoraggio della qualita' erogata) Art. 19 - (Rispetto degli
impegni) Art. 20 - (Sistema di sanzioni Art. 21 - (Rivelazione
della qualita' percepita) Art. 22 - (Tempi del monitoraggio
economico-gestionale)
Parte quinta: Disposizioni varie
Art. 23 - (Risoluzione del contratto) Art. 24 - (Controversie tra
le parti) Art. 25 - (Registrazione)
Allegati
Parte prima: Durata e oggetto
Art. 3
(Durata)
1) Il presente contratto, considerato sperimentale, in vista del
successivo contratto biennale, ha validita' dall'1/1/2001 al
31/12/2001.
Art. 4
(Oggetto)
1) Il contratto disciplina i rapporti tra la Regione Emilia-Romagna
ed ATCM in merito all'esercizio del trasporto pubblico locale
ferroviario attualmente in concessione al Gestore stesso.
Art. 5
(Prestazioni)
1) Il Gestore esercisce il trasporto pubblico locale secondo il
programma di esercizio annuale di cui all'Allegato n. 1, nel rispetto
degli standard qualitativi dei servizi definiti nell'Allegato n. 2 e
di quelli minimi definiti dalla Carta dei Servizi.
2) Il programma di esercizio di cui al comma 1, definisce in
particolare:
- codice identificativo del treno;
- estremi del percorso;
- numero di fermate;
- orari di servizio;
- lunghezza percorso;
- giorni di esercizio annui;
- periodicita';
- treni*km di servizio annui;
- ore di servizio annue offerte al pubblico;
- posti a sedere offerti;
- tipologia di materiale prevalentemente utilizzato.
Al fine di migliorare il servizio offerto, la composizione dei
convogli e i relativi posti a sedere offerti possono subire modifiche
in relazione all'affluenza registrata.
3) Il Gestore, direttamente o avvalendosi di soggetti terzi in
possesso delle adeguate capacita' tecnico-produttive, si impegna a
programmare e coordinare tutte le attivita' accessorie alla fornitura
dei servizi e, in particolare, cura e garantisce:
- la manutenzione ordinaria del materiale rotabile, di cui
all'Allegato n. 3, che deve rispondere a caratteristiche di
sicurezza, pulizia ed efficienza operativa, relativamente alla
carrozzeria, alle parti meccaniche ed elettriche;
- le revisioni periodiche del materiale rotabile rientranti nelle
attivita' connesse alla manutenzione ordinaria; le condizioni di
sicurezza previste dalla normativa in vigore;
- le attivita' amministrative e commerciali a supporto della
gestione.
Il Gestore inoltre si impegna:
- a svolgere gli interventi di manutenzione straordinaria programmata
per il materiale rotabile di cui all'Allegato n. 3, utilizzando i
fondi di cui all'art. 16;
- a gestire, in qualita' di stazione appaltante, tutte le attivita'
riguardanti la fornitura del materiale rotabile di cui al successivo
articolo 15 nel rispetto della normativa vigente.
Il Gestore, inoltre, si impegna a garantire:
- il rispetto delle condizioni di igiene e sicurezza e di accesso nei
luoghi aperti al pubblico delle stazioni, presenziate e non
presenziate, e dei centri di interscambio;
- la gestione delle relazioni con l'utenza con particolare riguardo
agli aspetti dell'informazione e della sicurezza, garantendo quanto
di propria competenza.
4) Il Gestore si impegna ad applicare al personale dipendente
impiegato nell'esercizio del trasporto pubblico locale il
corrispondente contratto collettivo nazionale di lavoro.
5) A fronte delle prestazioni oggetto del presente Contratto, e del
rispetto del programma di esercizio di cui all'Allegato n. 1, la
Regione riconosce al Gestore i seguenti contributi annui, da
intendersi al netto di IVA: Lire 2.170.000.000 pari a Euro
1.120.711,47. Coerentemente con quanto previsto dal comma 7 dell'art.
7 dell'accordo di programma tra Ministero dei Trasporti e della
Navigazione e Regione citato in premessa, eventuali economie
conseguenti a misure di razionalizzazione nel sistema di erogazione
dei servizi saranno di norma destinate ad incrementare il livello dei
servizi in essere, fatti salvi eventuali interventi necessari per far
fronte a maggiori oneri per l'erogazione dei servizi derivanti da
fattori di costo non direttamente governabili dal Gestore.
6) I contributi vengono erogati dalla Regione, nei limiti degli
stanziamenti statali, a rate trimestrali posticipate, a fronte di
emissione di fattura. Ciascuna rata e' pari ad 1/4 del contributo
totale annuo, eccezion fatta per la quarta, che sara' pari all'80%
dell'ultimo quarto. Si procedera' al saldo fatturando il restante 20%
dell'ultimo quarto alla presentazione del "resoconto consuntivo
2001", a garanzia anche delle eventuali riduzioni di contributi
comminate ai sensi dell'art. 8, comma 4 e dell'art. 20. La
liquidazione delle singole fatture avverra' con le modalita' previste
dalla L.R. n. 31 del 6 luglio 1977.7) Nel corso del periodo di durata
del presente contratto il Gestore si impegna, con il supporto del
Comitato di cui all'art. 6, a determinare separatamente i costi di
esercizio del servizio, per quanto possibile con riferimento alle
singole linee esercite.
8) Il Gestore per lo svolgimento di singole attivita' o specifici
servizi complementari al trasporto, puo' avvalersi di altre aziende
od operatori, fermo restando in ogni caso la sua responsabilita'
diretta nei confronti della Regione. Qualora tali esternalizzazioni
abbiano rilevante entita', il Gestore e' tenuto a darne tempestiva
comunicazione alla Regione.
9) E' consentito il subaffidamento di parte dei servizi, previa
autorizzazione della Regione e fermo restando in ogni caso la
responsabilita' diretta del Gestore nell'assolvimento degli impegni
contrattuali verso la Regione.
10) La Regione ha facolta' di disporre verifiche e controlli sui
servizi e sull'osservanza delle norme stabilite nel presente
contratto, secondo tempi e modalita' che riterra' opportuni.
11) Rientrano tra i costi del presente contratto gli oneri per il
funzionamento del comitato di verifica e monitoraggio previsto
dall'art. 11 dell'accordo di programma tra Ministero dei trasporti e
della Navigazione e Regione Emilia-Romagna per l'attuazione della
delega prevista dall'art. 8, comma 3 del DLgs 422/97. I costi di
funzionamento del comitato sono determinati secondo i criteri
proposti dalla Regione responsabile del coordinamento per materia in
seno alla conferenza dei presidenti delle Regioni e delle Province
autonome, che sono riportati nell'Allegato n. 4. I costi complessivi
di cui sopra dovranno essere ripartiti tra le aziende ferroviarie
concessionarie della Regione in maniera proporzionale ai contributi
annui ad esse assegnati.
Art. 6
(Comitato di verifica e di monitoraggio)
1) Coerentemente con quanto stabilito dall'art. 11 dell'accordo di
programma citato in premessa, e' costituito il "Comitato di verifica
e di monitoraggio", di seguito denominato per brevita' "comitato",
composto da:
- tre rappresentanti della Regione;
- due rappresentanti del Ministero dei Trasporti e della Navigazione;
- due rappresentanti del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della
Programmazione Economica.
Il Comitato e' presieduto da uno dei membri della Regione, che
provvedera' alle relative convocazioni. Della segreteria fa parte
anche un rappresentante del Gestore. Potra' inoltre essere nominato
un soggetto esterno di riconosciuta esperienza nel settore, di comune
accordo tra le parti, con funzioni consultive e con spese a carico
della parte richiedente. Tutte le spese per il funzionamento del
Comitato, ivi comprese quelle di segreteria ed escluse quelle per
l'eventuale soggetto esterno, sono a carico pro-quota del Gestore,
con un limite massimo pari allo 0,50% dei contributi contrattuali.
2) Per le funzioni di pura assistenza alle parti nella gestione e nel
monitoraggio del contratto per quanto riguarda l'adempimento delle
singole clausole contrattuali e' costituito un Comitato ristretto,
composto da:
- due rappresentanti della Regione, scelti tra i tre facenti parte
del Comitato di cui al comma 1;
- due rappresentanti del Gestore.
3) Vista la necessita' di mettere a punto azioni per lo sviluppo del
servizio ferroviario, il comitato in particolare si impegna ad
analizzare alcuni aspetti di rilievo per la stipula del prossimo
contratto, tra i quali, in particolare:
- miglioramento dell'informazione agli utenti;
- introduzione del sistema di bigliettazione automatica e di
integrazione tariffaria;
- attuazione delle misure previste dal PRIT 98-2010.
Art. 7
(Flessibilita' del programma di esercizio)
1) Il Gestore si impegna ad informare la Regione, con almeno 10
giorni di anticipo rispetto alla data di inizio lavori, delle
eventuali modifiche del servizio per l'effettuazione di lavori
programmati per realizzare migliorie, rinnovo e potenziamento
dell'infrastruttura ferroviaria, nonche' delle aree e degli impianti
nei quali si sviluppano le attivita' relative all'esercizio
ferroviario oggetto del contratto, ivi comprese quelle commerciali.
2) Al fine di consentire l'adeguamento tempestivo delle modalita' di
offerta del servizio ai mutamenti della domanda e delle condizioni di
contesto, le parti possono procedere d'intesa a riprogrammare i
servizi complessivi oggetto del presente contratto, senza necessita'
di varianti contrattuali ove tale riprogrammazione non comporti una
variazione dei contributi a carico della Regione di cui al precedente
articolo 5, comma 5.
Art. 8
(Interruzione dei servizi)
1) L'esecuzione dei servizi oggetto del contratto non puo' essere
interrotta ne' sospesa dal Gestore per nessun motivo, salvo cause di
forza maggiore previste dalla legge o nei casi disposti dalle
autorita' per motivi di ordine e sicurezza pubblica e in questo caso
deve essere ripristinata al piu' presto. Con l'eccezione del mancato
versamento da parte della Regione dei contributi di cui al precedente
art. 5, Gestore non potra' invocare l'inadempimento di alcun altro
obbligo della Regione previsto nel presente contratto quale causa di
sospensione dei servizi ferroviari oggetto dello stesso contratto. In
caso di abbandono o sospensione del servizio da parte del Gestore per
cause diverse da quelle prima previste come eccezione, la Regione
potra' sostituirsi senza formalita' di sorta allo stesso per
l'esecuzione d'ufficio del servizio, con rivalsa su di essa per le
spese sostenute, avvalendosi di altre aziende nel rispetto della
vigente normativa.
2) Il Gestore garantisce, in caso di sciopero, l'erogazione della
quantita' di servizio minimo essenziale prevista, secondo quanto
stabilito dalle norme nazionali vigenti.
3) Il verificarsi di interruzioni e danni a seguito di eventi
fortuiti o accidentali, quali calamita' naturali, terremoti,
sommosse, etc. e comunque eventi non dipendenti dalla Regione e dal
Gestore e non evitabili con l'applicazione della normale diligenza,
come ad esempio allagamenti, frane, disordini in occasione di
manifestazioni pubbliche, non comportano riduzioni dei contributi
previsti dal precedente articolo 5, a condizione che il Gestore
assicuri, con tempi e modalita' appropriate, sussistendone le
oggettive condizioni, la continuita' del servizio anche in forma
sostitutiva, naturalmente senza aumento dei predetti contributi,
fatta salva la possibilita', da parte del Gestore, di dimostrare
l'eventuale aggravio di costi.
4) Ogni riduzione del servizio erogato, ad eccezione delle
fattispecie previste dai commi 1 e 3 del presente articolo, comporta
una diminuzione del contributo regionale rapportata all'entita' di
detta riduzione, fatte salve le sanzioni di cui all'Allegato 2, e
potra' costituire causa di risoluzione del contratto.
5) Le riduzioni o sospensioni di servizio di cui al presente articolo
non sono rilevanti ai fini del rispetto degli impegni in relazione
agli standard qualitativi minimi di puntualita' e di affidabilita'
del servizio di cui all'Allegato n. 2.
6) Le riduzioni, sospensioni o interruzioni del servizio di cui al
presente articolo sono tempestivamente comunicate dal Gestore alla
Regione, a mezzo fax.
Parte seconda: Obiettivi
Art. 9
(Parametri economico-gestionali)
1) Le parti convengono che, per avviare un processo di miglioramento
continuo dell'esercizio e potenziare il sistema dei trasporti
pubblici locali, sia opportuno individuare obiettivi
economico-gestionali.
2) Le parti convengono di identificare i seguenti sei parametri:
- passeggeri trasportati paganti
- costo operativo chilometrico del servizio
- velocita' commerciale dei servizi
- rapporto tra ricavi da traffico e costi operativi al netto dei
costi di infrastruttura
- livello esternalizzazioni manutenzione
- fatturato di vendita servizi manutentivi.
Il Gestore si impegna a rilevare i suddetti parametri secondo le
definizioni e le modalita' di rilevazione contenute nell'Allegato n.
5.
Art. 10
(Scheda servizi)
1) Le parti concordano nell'assumere il documento "Scheda servizi",
di cui all'Allegato n. 6, quale valutazione sullo stato di fatto del
livello quantitativo e qualitativo del servizio erogato nel corso di
ciascun esercizio; le parti concordano che i dati contenuti nella
scheda rappresentano la situazione di partenza in relazione alla
quale verranno misurati i risultati raggiunti nell'anno 2001 e
concordati gli obiettivi da perseguire nel prossimo contratto.
Art. 11
Rapporto ricavi/costi
1) Il contratto di servizio assicura la completa corrispondenza tra
oneri per servizi e risorse disponibili, al netto dei proventi
tariffari ed e' orientato a garantire il progressivo incremento del
rapporto tra ricavi da traffico e costi operativi fino al
raggiungimento del valore previsto dalla legge.
2) Le parti convengono di definire al termine di ciascun esercizio il
rapporto tra ricavi e costi operativi al netto dei costi di
infrastruttura.
Parte terza: Impegni programmatici delle parti
Art. 12
(Politica del trasporto)
1) La Regione si impegna:
- a realizzare i progetti di miglioramento delle infrastrutture
intermodali nei modi e tempi definiti dall'Amministrazione nel Piano
regionale dei trasporti e per quanto di competenza richiamato in
atti, accordi e documenti citati in premessa;
- a promuovere e sostenere l'integrazione modale e tariffaria.
Art. 13
(Politica tariffaria)
1) Il Gestore adotta le tariffe in vigore per i servizi eserciti al
momento della stipula del presente contratto e le modifiche
successivamente definite con la Regione.
2) Eventuali mancati ricavi per obblighi tariffari imposti al Gestore
dalla Regione saranno da quest'ultima integrati. La misura delle
variazioni della domanda dei servizi attribuibili alle modifiche del
sistema tariffario sara' determinata, su base annua, attraverso
l'analisi congiunta dell'andamento dei proventi del traffico e dei
passeggeri trasportati. Tale integrazione non potra' comunque
superare l'ammontare della differenza tra i ricavi da traffico
considerati ai fini dei contributi della Regione di cui al precedente
articolo 5 e quelli effettivamente realizzati.
3) Il Gestore presenta alla Regione il programma annuale degli
obiettivi di controllo dell'evasione tariffaria e si impegna ad
attuare gli interventi in esso previsti e a comunicare alla Regione
semestralmente i risultati raggiunti.
Art. 14
(Politica della qualita' dei servizi)
1) Il Gestore si impegna a migliorare i livelli qualitativi del
servizio offerto ricercando la massima soddisfazione possibile delle
esigenze e dei bisogni espressi dai clienti-utenti. La valutazione
del rispetto degli standard minimi di qualita' definiti nell'Allegato
n. 2 sara' effettuata attraverso il monitoraggio della qualita'
erogata.
2) Il Gestore si impegna ad adottare la Carta dei Servizi di
Trasporto pubblico locale (Carta della Mobilita'), come previsto
dalla Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 30/12/1998.
La Carta definira' gli standard di servizio da garantire all'utenza.
3) Il Gestore si impegna a porre in essere tutte le azioni di propria
competenza finalizzate al miglioramento del livello di soddisfazione
degli utenti, da misurarsi attraverso la rilevazione della qualita'
percepita dalla clientela, da effettuarsi almeno con cadenza annua.
4) Il Gestore si impegna a contribuire, in concorso con la Regione e
con gli altri gestori di servizi ferroviari operanti in
Emilia-Romagna, ai costi di gestione degli strumenti di comunicazione
con gli utenti, fino al limite massimo dello 0,25%, su base annua,
dei contributi contrattuali.
Art. 15
(Politica degli investimenti)
1) Per il rinnovo, l'ampliamento e l'ammodernamento del materiale
rotabile, il Gestore si impegna a realizzare, nel corso del periodo
di vigenza del presente contratto, in veste di stazione appaltante,
gli investimenti di cui all'Accordo di programma tra Ministero dei
Trasporti e della Navigazione e Regione citato in premessa, nel
rispetto del programma di cui all'Allegato n. 7, previa
disponibilita' dei fondi.
2) Il Gestore si obbliga ad impegnare ogni ulteriore fonte di
finanziamento individuata oltre a quelle citate nell'accordo di
programma di cui al comma 1.
3) Il Gestore si impegna ad adoperarsi al fine di minimizzare i
disagi ed i disservizi che dovessero eventualmente derivare, seppure
in via temporanea, alle imprese utenti e alla clientela delle stesse
dall'esecuzione degli interventi di cui ai commi precedenti,
garantendo adeguata e tempestiva informazione al riguardo e
l'adozione di tutte le misure necessarie per il rispetto dei tempi e
delle condizioni di sicurezza della circolazione.
Art. 16
(Manutenzione straordinaria)
1) Il Gestore si impegna ad utilizzare la quota parte necessaria dei
fondi della Legge 297/78 per svolgere, nel corso del periodo di
vigenza del presente contratto, in via prioritaria i necessari
interventi di manutenzione straordinaria sul materiale rotabile e
subordinatamente gli altri interventi consentiti dalla legge.
2) La Regione si obbliga a mettere a disposizione del Gestore la
quota parte dei fondi di cui al comma precedente, ammontanti
complessivamente per l'anno 2001 a 666 milioni di lire, come indicato
nel DPCM del 16/11/2000.
Parte quarta: Il sistema di monitoraggio
Art. 17
(Monitoraggio economico-gestionale)
1) Il Gestore si obbliga a fornire i dati consuntivi relativi ai
parametri di monitoraggio e di natura economico-gestionale del
servizio, anche su supporto informatico, secondo il metodo di cui
all'Allegato n. 8 e le scadenze definite nell'art. 22. La Regione
utilizzera' tali dati per l'elaborazione del proprio "Conto economico
consuntivo" riportato nello stesso Allegato n. 8 e per la
compilazione dell'aggiornamento della "Scheda servizi" di cui
all'Allegato n. 6. Qualora alcuni dati non fossero disponibili nella
contabilita' del Gestore, essi verranno ricercati di comune accordo
da fonti extracontabili.
Art. 18
(Monitoraggio della qualita' erogata)
1) Il Gestore fornisce con le cadenze previste le rilevazioni interne
sul rispetto degli standard di qualita' di cui all'Allegato n. 2.
2) La Regione valuta le risultanze della rilevazione di cui al comma
1 e indica le eventuali azioni di miglioramento.
3) La Regione, tramite proprie strutture, puo' effettuare rilevazioni
sullo stato del servizio per verificare il rispetto degli standard
minimi di qualita' erogata definiti nel presente contratto.
4) Per l'effettuazione delle suddette verifiche, le parti concordano
che su tutti i treni regolamentati dal presente contratto e' concessa
la circolazione, per motivi di servizio, ai rilevatori appositamente
incaricati dalla Regione, muniti di apposita tessera di
riconoscimento, i cui nominativi saranno dalla stessa segnalati.
5) Il Gestore puo' fornire agli Enti locali ed alle Agenzie della
Mobilita' di ambito provinciale, se costituite, in via di correntezza
ed a richiesta degli stessi, copia della documentazione gia' inviata
alla Regione.
Art. 19
(Rispetto degli impegni)
1) Fatto salvo quanto previsto dal precedente articolo 14 in materia
di qualita' del servizio, le parti si impegnano a fornirsi
reciprocamente ogni utile collaborazione per la verifica del rispetto
degli altri impegni assunti con il contratto, eventualmente
avvalendosi di tale scopo del comitato ristretto di cui al precedente
articolo 6, comma 2 nonche' a scambiarsi le risultanze di tale
verifica.
2) Le parti si impegnano a definire, di comune intesa, attivando ogni
opportuno confronto, le azioni correttive necessarie per il rispetto
degli impegni reciproci assunti con il contratto.
Art. 20
(Sistema di sanzioni)
1) L'eventuale mancato rispetto degli standard minimi di qualita'
garantiti dal Gestore, fatti salvi i casi previsti dall'art. 7 e
dall'art. 8 (commi 1 e 3) del presente contratto, comporta
l'applicazione di una riduzione dei contributi, come da specifiche
contenute nell'Allegato n. 2. Tale riduzione, relativa alla qualita'
erogata, non potra' comunque superare il limite massimo del 10% dei
contributi contrattuali.
2) Le riduzioni dei contributi, applicate al periodo a cui la
verifica si riferisce, potranno essere determinate:
- in termini proporzionali rispetto al livello percentuale di
rispetto degli standard di qualita' del servizio, formalizzati dalle
parti nell'Allegato n. 2 e facenti parte integrante del contratto. Il
livello di conseguimento dei risultati attesi e' determinato in sede
di comitato ristretto di cui all'art. 6, comma 2 ed a cura dello
stesso riportato sulle apposite schede di valutazione;
- in base al numero di rilevazioni campionarie non a standard,
qualora risultasse impossibile determinare il livello di
raggiungimento degli obiettivi con le modalita' previste al punto
precedente.
3) La Regione ha facolta' di convocare il Gestore per analizzare le
motivazioni degli scostamenti accertati rispetto agli impegni assunti
in tema di miglioramento della qualita' dei servizi e di richiedere
tutte le azioni correttive ritenute necessarie.
4) La mancata o incompleta fornitura, da parte del Gestore, dei dati
necessari al monitoraggio economico-gestionale sara' sanzionata con
una riduzione dello 0,1% del contributo complessivo per ogni mese di
ritardo rispetto alle scadenze di cui al successivo art. 22.
5) Si concorda di utilizzare l'anno di vigenza del presente contratto
per la messa a punto delle modalita' e dei parametri di rilevazione
della qualita' del servizio. Le sanzioni di cui all'Allegato 2 sono
indicative e potranno essere oggetto di ricalibrazione in sede di
comitato ristretto di cui all'art. 6, comma 2. Per il primo anno esse
saranno pertanto quantificate e conteggiate senza che cio' comporti
riduzioni del contributo erogato dalla Regione.
Art. 21
(Rilevazione della qualita' percepita)
1) Le parti concordano sulla necessita' di adottare un sistema per la
rilevazione della qualita' percepita dall'utenza, inteso a
verificare, ricalibrandolo, il sistema adottato per il monitoraggio
della qualita' erogata ed a vagliare la possibilita' di applicare,
nel prossimo contratto, sulla base del miglioramento di un indice di
soddisfazione, meccanismi premianti dei risultati conseguiti dal
Gestore.
2) Il sistema di determinazione della qualita' percepita dovra'
prevedere il calcolo dell'indice di cui al comma 1 e sara' concordato
in sede di comitato ristretto di cui all'art. 6, comma 2. In ogni
caso dovra' essere utilizzato un campione sufficientemente ampio da
garantire risultati significativi a livello regionale.
Art. 22
(Tempi del monitoraggio economico-gestionale)
1) Il Gestore si impegna ad attivare il sistema di monitoraggio ed a
trasmettere alla Regione il conto economico consuntivo 2000 e il
resoconto consuntivo 2001 nella forma prevista dall'art. 10 e secondo
i criteri previsti dall'art. 17, rispettando le seguenti scadenze:
entro il 31 luglio 2001 consuntivo 2000
entro il 31 marzo 2002 resoconto consuntivo 2001
Parte quinta: Disposizioni varie
Art. 23
(Risoluzione del contratto)
1) Il presente contratto si intendera' risolto in caso di rilevanti
violazioni, da parte del Gestore, degli obblighi in esso previsti.
Art. 24
(Controversie tra le parti)
1) Ciascuna delle parti nomina un proprio referente per la gestione
del contratto.
2) Qualora sorgano tra le parti contestazioni nell'esecuzione o
nell'interpretazione del contratto, ciascuna parte potra' notificare
all'altra l'esistenza di tali contestazioni precisandone la natura e
l'oggetto. Le parti si incontreranno, anche con l'assistenza del
comitato ristretto di cui al precedente art. 6, comma 2, per
esaminare l'argomento e le motivazioni prodotte con il proposito di
comporre amichevolmente la vertenza. Nel caso in cui il tentativo
fallisca, le controversie vengono demandate alla cognizione di un
Collegio arbitrale composto di tre membri designati:
- uno dalla Regione;
- uno dal Gestore;
- uno, con funzioni di Presidente, nominato di comune accordo dalle
parti.
In caso di mancata nomina dell'arbitro ad opera di una delle parti
entro trenta giorni dalla notifica della domanda di arbitrato, la
nomina e' effettuata, su richiesta della parte piu' diligente, dal
Presidente del Tribunale che ha sede presso il capoluogo regionale.
Il collegio giudica secondo le norme di diritto.
3) Il contratto dovra' continuare ad avere esecuzione in pendenza del
procedimento di cui al precedente comma 1; nessuna prestazione
dell'una all'altra parte dovra' essere sospensa in pendenza del
procedimento.
4) La Regione si obbliga, ove richiesto dal Gestore, a rendersi
conciliatore in qualsiasi tipo di controversia fra il gestore e le
aziende, i consorzi o gli enti a partecipazione regionale,
promuovendo forme di composizione delle controversie stesse analoghe
a quella illustrata al comma 1) ed evitando, per quanto possibile, il
ricorso all'Autorita' giudiziaria.
Art. 25
(Registrazione)
1) Il presente atto sara' registrato in caso d'uso con spese a carico
del Gestore.
Allegati
1) Programma di esercizio
2) Qualita' dei servizi
3) Scheda materiale rotabile
4) Criteri di determinazione dei costi di funzionamento del comitato
5) Definizione e modalita' di rilevazione dei parametri di esercizio
6) Scheda servizi
7) Programma degli investimenti nel materiale rotabile
8) Metodo di elaborazione della scheda servizi.
(segue allegato fotografato)
ALLEGATO 4
Criteri di determinazione dei costi di funzionamento
Criteri per disciplinare l'attivita' dei Comitati di verifica e
monitoraggio previsti dagli accordi di programma stipulati ai sensi
degli articoli 8 e 12 del DLgs 422/97 ed efficaci dalla data di
entrata in vigore del DPCM del 16/11/2000
Visti gli articoli 8 e 12 del DLgs 19 novembre 1997, n. 422, cosi'
come modificato dal DLgs 20 settembre 1999, n. 400;
visti gli accordi di programma stipulati ai sensi del predetto art.
12 del DLgs 422/97 per disciplinare e concordare le modalita' del
subentro delle Regioni allo Stato nell'esercizio delle funzioni e dei
compiti di amministrazione e programmazione di cui all'articolo 8 del
medesimo decreto legislativo;
visto il DPCM 16 novembre 2000 con il quale si e' provveduto a dare
attuazione con decorrenza 1 gennaio 2001 alla delega di funzioni di
cui trattasi;
considerato che nell'ambito degli accordi di programma sottoscritti
si e' convenuta la costituzione di appositi Comitati con funzioni di
verifica e monitoraggio rispetto, in particolare, ai dati economici e
al fabbisogno finanziario occorrente ad assicurare lo svolgimento dei
servizi oggetto di delega, nonche' alla concreta ed effettiva
attuazione di quanto convenuto negli accordi stessi;
tenuto conto che gli oneri di funzionamento dei predetti Comitati,
nonche' delle segreterie tecniche di supporto, dovranno trovare
copertura nell'ambito dei costi preventivati nei contratti di
servizio da stipularsi tra le Regioni e le aziende esercenti i
servizi;
ravvisata l'opportunita' di individuare criteri omogenei per la
determinazione degli oneri di funzionamento dei predetti Comitati,
nonche' di disciplinare tempi e modalita' per lo svolgimento delle
attivita' agli stessi attribuite nell'ambito dei sottoscritti accordi
di programma,
si sottopone il seguente articolato.
Art. 1
Oggetto
Le Regioni adottano i seguenti criteri per la determinazione dei
compensi da corrispondersi ai componenti dei Comitati di verifica e
monitoraggio, e delle loro segreterie tecniche, previsti nell'ambito
degli accordi di programma sottoscritti tra il Ministero dei
Trasporti e della Navigazione e le Regioni ai sensi degli articoli 8
e 12 del DLgs 422/97 e successive modificazioni, nonche' per
disciplinare le modalita' di svolgimento delle attivita' di
competenza degli stessi Comitati.
Art. 2
Costituzione dei Comitati
La costituzione dei Comitati e delle segreterie tecniche, avviene
sulla base dei provvedimenti da adottarsi a cura delle singole
Regioni che provvederanno a chiedere ai dicasteri interessati le
designazioni dei propri rappresentanti, secondo la composizione
riportata nell'allegata tabella.
I componenti dei Comitati e delle segreterie tecniche, fatto salvo
quanto stabilito dal successivo articolo, restano in carica fino alla
scadenza del 31/12/2003.
La singola Regione nell'ambito del provvedimento di costituzione del
Comitato provvede altresi', tenendo conto al riguardo degli eventuali
vincoli stabiliti nell'accordo di programma, alla attribuzione delle
funzioni di Presidente ad uno dei componenti del Comitato e del
compito di coordinatore ad uno dei componenti della segreteria
tecnica.
Art. 3
Compiti e funzionamento dei Comitati
I Comitati sono tenuti all'assolvimento di tutte le funzioni e i
compiti previsti nell'ambito degli accordi di programma
sottoscritti.In particolare compete ai Comitati:
a) lo svolgimento di una attivita' di monitoraggio dei dati economici
relativi ai servizi oggetto di contratto di servizio tra le Regioni e
gli esercenti i servizi ai fini della valutazione delle necessita'
finanziarie da assicurarsi a fronte del livello dei servizi in atto,
ovvero prevedibili, al momento dell'attuazione della delega;
b) lo svolgimento di una funzione consultiva circa l'utilizzo dei
beni demaniali e patrimoniali trasferiti alle Regioni;
c) la vigilanza sulla piena, tempestiva e corretta attuazione degli
accordi di programma sottoscritti;
d) l'individuazione di eventuali ostacoli di fatto e di diritto che
si frapponessero all'attuazione dei predetti accordi, nonche' la
formulazione di proposte alle Amministrazioni competenti circa
l'adozione di interventi idonei alla loro soluzione;
e) la risoluzione di eventuali controversie che dovessero emergere
tra le parti in merito alle interpretazioni dell'accordo.
I Comitati per lo svolgimento delle proprie attivita' si avvalgono
delle rispettive segreterie tecniche, nonche' per il tramite di
queste, delle strutture tecniche ed amministrative delle aziende.
Al fine di assicurare un puntuale ed efficace svolgimento dei compiti
affidati i Comitati si riuniscono ordinariamente non meno di 12 volte
in ciascun anno solare, ed a tal fine ciascun Comitato nella prima
riunione di ciascun anno fissa ed approva oltre ad un programma della
propria attivita' anche un calendario di massima delle riunioni da
svolgersi. In ogni caso ai fini di quanto previsto dal successivo
articolo, a ciascun componente potranno essere corrisposti gettoni di
presenza per un massimo di 20 riunioni in ciascun anno solare.
La sede per lo svolgimento delle riunioni e' fissata dalla singola
Regione nell'ambito del provvedimento di costituzione.
Le riunioni sono convocate, d'ordine del Presidente o su richiesta di
almeno due componenti, a cura del coordinatore della segreteria
tecnica, in forma scritta e con successiva conferma telefonica,
almeno 10 giorni prima del loro svolgimento.
Di norma ciascun Comitato redige un verbale delle riunioni svolte, ed
inoltre provvede all'elaborazione di una relazione trimestrale da
trasmettere entro 30 giorni alla Regione, al Ministero dei Trasporti
e della Navigazione, e al Ministero del Tesoro del Bilancio e della
Programmazione economica.
Per le questioni per le quali sia necessario un pronunciamento da
parte del Comitato questo decide e delibera a maggioranza dei 2/3 dei
componenti.
Art. 4
Segreterie tecniche
Ciascuna segreteria tecnica, costituita ai sensi del precedente
articolo 2, svolge compiti di supporto per l'attivita' del relativo
Comitato.
L'attivita' della segreteria tecnica consiste in particolare:
a) nella raccolta ed elaborazione di tutti i dati e le informazioni
occorrenti al Comitato per l'assolvimento delle proprie funzioni,
interfacciandosi a tal fine anche con le strutture tecniche ed
amministrative delle aziende;
b) nella raccolta degli atti relativi alle riunioni e all'attivita'
del Comitato.
Su indicazioni del Comitato, la segreteria tecnica provvede altresi'
alla predisposizione dello schema di relazione trimestrale
sull'attivita' di monitoraggio e verifica svolta. La responsabilita'
del funzionamento della segreteria tecnica e' affidata al
coordinatore designato nel provvedimento di costituzione.
I componenti della segreteria tecnica partecipano senza diritto di
voto alle riunioni del Comitato.
Art. 5
Compensi, gettoni di presenza
Ai fini dell'individuazione di criteri omogenei per la determinazione
dei compensi e dei gettoni di presenza i Comitati vengono raggruppati
in tre differenti fasce secondo l'allegata tabella che, tengono conto
della complessita' dell'incarico da svolgersi in relazione in
particolare al livello delle risorse oggetto di trasferimento.
A ciascun componente dei Comitati spetta un compenso annuo pari a
Lire 5 milioni per i Comitati compresi in fascia A, Lire 10 milioni
per quelli in fascia B e Lire 15 milioni per quelli in fascia C.
In aggiunta al compenso di cui al comma precedente ai componenti dei
Comitati spetta un gettone di presenza pari per ciascuna riunione a
Lire 400 mila per i componenti della fascia A, a Lire 600 mila per i
Comitati della fascia B, e Lire 800 mila per i Comitati in fascia C.
Analogo trattamento compete al componente esterno eventualmente
nominato a far parte del Comitato.
Ai componenti delle segreterie tecniche spetta un compenso pari al
60% di quello spettante ai componenti dei rispettivi Comitati.
Ai componenti delle segreterie tecniche, per la partecipazione alle
riunioni del Comitato in aggiunta al compenso di cui al comma
precedente spetta un gettone di presenza pari al 30% di quello
spettante ai componenti del Comitato.
Nell'ambito dei provvedimenti di costituzione del Comitato e delle
segreterie tecniche le Regioni, fermi restando i limiti stabiliti per
i gettoni di presenza, potranno prevedere una maggiorazione del
compenso, in misura non superiore al 20%, per il Presidente del
Comitato ed il coordinatore della segreteria tecnica.
L'assenza delle riunioni oltre alla mancata corresponsione del
gettone di presenza, comportera' per i componenti del Comitato una
decurtazione del compenso pari ad 1/2 per ciascuna assenza, fino a
concorrenza del compenso stesso.
Ai componenti dei Comitati e delle segreterie tecniche e'
riconosciuto il rimborso delle spese sostenute nella misura prevista
dalla normativa della Regione competente per il proprio personale.
Art. 6
Decadenza dei componenti dei Comitati
Al fine di assicurare il costante funzionamento del Comitato, i
componenti che risultano assenti per 3 riunioni consecutive, decadono
dall'incarico. La decadenza e' accertata dallo stesso Comitato che
provvede ad informare l'Amministrazione di appartenenza ai fini di
ottenerne la sostituzione entro i successivi 30 giorni.
(segue allegato fotografato)
ALLEGATO 5
Definizione e modalita' di rilevazione dei parametri di esercizio
Passeggeri*km trasportati paganti
Vengono rilevati due volte all'anno, per un totale di due settimane
di rilevazioni, a cura del Gestore. La rilevazione consiste nel
conteggio dei passeggeri che salgono/scendono ad ogni stazione e deve
essere effettuata in relazione a tutti i treni. E' integrata, nelle
stazioni principali, da una rilevazione a terra tesa a verificare
l'attendibilita' globale delle rilevazioni stesse.
Costo operativo chilometrico del servizio
Il costo del servizio viene calcolato a preventivo e a consuntivo,
rapportando il costo totale del servizio erogato, al netto dei costi
di infrastruttura e dei risultati delle gestioni
extracaratteristiche, ai treni*km di servizio effettivo, secondo il
metodo riportato nell'Allegato n. 8.
Velocita' commerciale dei servizi
La velocita' commerciale dei servizi viene calcolata con riferimento
ai dati di programmazione di cui all'Allegato n. 1, rapportando i
treni*km erogati alle ore di servizio annue offerte al pubblico.
Rapporto fra ricavi da traffico e costi operativi, al netto dei costi
di infrastruttura
Il dato viene calcolato sulla base del rapporto tra ricavi da
traffico e costi operativi, al netto dei costi di infrastruttura e
dei risultati delle gestioni extracaratteristiche, secondo il metodo
descritto nell'Allegato n. 8.
Livello esternalizzazioni manutenzione e fatturato di vendita servizi
manutentivi
Il dato viene calcolato sulla base dei risultati della riclassifica
del conto economico, effettuata secondo il metodo descritto
nell'Allegato n. 8.
ALLEGATO 6 - Scheda servizi (omissis)